Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00725/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01946/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1946 del 2025, proposto da RI SE RO, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Pappalardo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Palagonia, non costituito in giudizio;
nei confronti
della società cooperativa sociale il giovane Anchise, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
dell’ordinanza di assegnazione somme del 17/04/2025 (r.g.e. n. 390/2024) del Tribunale di Caltagirone.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso regolarmente notificato e depositato, la ricorrente ha promosso il presente giudizio ex artt. 112 c.p.a. con riferimento al provvedimento giurisdizionale indicato in oggetto;
- l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;
- con memoria depositata in vista dalla camera di consiglio, parte ricorrente ha dichiarato che dopo l’istaurazione del presente giudizio l’Amministrazione resistente ha ottemperato così chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese a carico dell’Amministrazione resistente, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato;
Ritenuto che:
- sulla scorta di quanto dichiarato dalla ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- in considerazione dell’ammissibilità e della fondatezza della domanda, le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non particolare complessità della controversia e dell’adempimento spontaneo (seppure tardivo) della P.A.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima) dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nel complessivo importo di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute, oltre alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN RI AV, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AN RI AV |
IL SEGRETARIO