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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Contestabile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 294/2023 promossa
DA
(C.F. , con l'avv. Laura Paolelli dal quale è Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione ordinaria.
CONCLUSIONI: l'attore, quale unica parte costituita in giudizio, ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, dopo aver esposto di possedere uti dominus, continuativamente da oltre venti anni in modo autonomo, pacifico ed ininterrotto, l'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Cappadocia, distinto al fg. 23, part. 70, sub. 48, cat. A/2, cl. 4, della consistenza di vani 2.5, rendita € 193,67, Loc.
Camporotondo, snc, piano: 2-3, scala 3, interno 37, al fine di sentirsi accertare e dichiarare l'acquisto della proprietà di detto bene per intervenuta usucapione ordinaria in loro favore ai sensi dell'art. 1158 c.c. Deduceva in particolare l'attore che da ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate
- Ufficio Provinciale del Territorio di L'Aquila – Catasto – emergeva che l'attuale intestataria del bene in questione è la (C.F.: .iva: Parte_2 P.IVA_1
, con sede in Roma, Via Rovetti Pietro, 45; che dal predetto atto pubblico P.IVA_2 risultava, altresì, il Sig. , nato a [...], il [...] e deceduto a Viterbo Persona_1 il 10/03/2017 quale amministratore unico della predetta società; che pertanto, vista la necessita di convenire in giudizio gli intestatari catastali o gli eredi in caso decesso di questi, si attivava subito per avere informazioni circa gli eredi del predetto sig. , CP_1 dapprima inviando istanza via pec al Comune di Roma, rimasta inevasa e successivamente facendo richiesta di investigazione sulla questione “eredi” di Per_1
alla Società “ABBREVIA”; che dalle suddette ricerche, risultava che il sig.
[...] CP_1 lasciava come unica erede sua figlia, sig.ra , nata a [...], il Controparte_1
02/09/1981, C.F.: e residente a [...]
Paul Sartre, 26.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito,
- accertare e dichiarare che il sig. , nato in [...] il [...] C.F.: Parte_1
è legittimo proprietario per intervenuta usucapione ordinaria in C.F._1 virtù di possesso esclusivo, pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, del seguente immobile, sito in tenimento del Comune di Cappadocia e precisamente:
1) immobile censito al N.C.E.U. del predetto Comune, distinto al fg. 23, part. 70, sub. 48, cat. A/2, cl. 4, della consistenza di vani 2.5, rendita € 193,67, Loc. Camporotondo, snc, piano: 2-3 (cfr All. 1), consistente in una posta alla scala 3 interno 37;
- conseguentemente ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare competente, in persona del responsabile pro tempore di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art.
1158 c.c. a favore del ricorrente sul bene sopradescritto, nonché autorizzare l'U.T.E. di competenza territoriale ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e nelle misure sopra indicate a favore del ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio nei confronti dei convenuti che resisteranno e si opporranno alla domanda”.
2) La convenuta, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 25/03/2024.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
3) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e l'espletamento della prova testimoniale. Veniva depositato il verbale di mediazione conclusosi con esito negativo stante la mancata partecipazione della convenuta.
4) Precisate le conclusioni, il giudizio veniva trattenuto a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6) Tanto premesso in estrema sintesi si rileva che la domanda attorea è fondata e pertanto va accolta.
In primo luogo, va rammentato che l'usucapione, regolata dall'art. 1158 c.c., è una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio
“qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/2006).
Pertanto, per usucapire un bene immobile è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti:
- l'esercizio del possesso per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione (periodo che subisce eccezione nell'ipotesi di usucapione abbreviata disciplinata dall'art. 1159 bis, 1° co. c.c. il cui termine è stabilito in dieci anni purchè si tratti di possesso di buona fede dell'usucapiente ed in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà, debitamente trascritto);
- senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. n. 9903/2006, n. 16841/2005 e n.
5226/2002);
- il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino
(Cass. n. 6997/1998);
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
- il possesso inequivoco, pertanto né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
In altri termini, nelle cause d'usucapione, l'attore deve provare l'altruità della cosa e di avere acquistato il possesso della medesima in modo non clandestino o fraudolento e di averlo conservato ininterrottamente da almeno 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata), comportandosi quale proprietario, esercitando in modo positivo i relativi diritti: “Ai fini della configurabilità di un possesso “ad usucapionem” è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “jus in re aliena” e quindi una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il “corpus”; occorre pertanto che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. Cass. n.
2044/2015).
Nel corso del presente giudizio ed in particolare dalle prove documentali e testimoniali versate in atti, sono emersi tutti gli elementi di fatto e di diritto richiamati dagli artt.
1158 e segg. del codice civile necessari ai fini della configurazione dell'istituto dell'usucapione ordinaria.
In particolare, è risultato di indiscussa evidenza che l'attore ha posseduto uti dominus
l'immobile oggetto di usucapione per un periodo ben maggiore dei venti anni richiesti dalla legge.
L'istruttoria esperita, infatti, consente di ritenere raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti essenziali richiesti dall'art. 1158 c.c. che risultano soddisfatti a conforto della invocata domanda di usucapione svolta dall'attore sul bene indicato in premessa, dallo stesso utilizzato con comportamenti attivi da oltre venti anni, avendo provveduto non solo al suo costante ed ininterrotto utilizzo per il tempo utile all'usucapione, ma anche alle opere di manutenzione e conservazione, facendosi carico degli oneri inerenti e conseguenti.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
Orbene l'attore ha dimostrato in modo inequivoco il possesso esclusivo, pacifico pubblico e continuato sull'immobile per cui è causa mediante anche la produzione documentale allegata. La documentazione allegata agli atti di causa dalla parte e le dichiarazioni rese dai testimoni alle udienze del 14/11/2024 e del 05/12/2024 hanno consentito di accertare che l'attore possiede ed utilizza sin da prima dell'anno 2000
l'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Cappadocia, distinto al fg. 23, part. 70, sub.
48, cat. A/2, cl. 4, della consistenza di vani 2.5, rendita € 193,67, Loc. Camporotondo, snc, piano: 2-3, scala 3, interno 37 ed altri, comportandosi come esclusivo proprietario con “animus domini” di detto immobile e come tale è stato sempre da tutti riconosciuto.
Trattandosi pertanto di possesso protrattosi per oltre 20 anni in modo esclusivo, ininterrotto, pacifico, pubblico, senza opposizione da parte di alcuno, l'attore ha acquistato il diritto di proprietà esclusiva del su ripetuto immobile per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. Il compendio probatorio acquisito in giudizio, quindi, consente di ritenere sussistenti i requisiti sottesi e richiesti dall'art. 1158 c.c. a conforto della domanda di usucapione, essendo risultato che l'attore utilizza, in via esclusiva da ben oltre 20 anni l'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di
Cappadocia, distinto al fg. 23, part. 70, sub. 48, cat. A/2, cl. 4, della consistenza di vani
2.5, rendita € 193,67, Loc. Camporotondo, snc, piano: 2-3, scala 3, interno 37.
All'accoglimento della domanda consegue l'ordine alla competente Agenzia delle
Entrate di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
La natura della causa e le modalità di svolgimento della stessa, giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che è proprietario esclusivo per intervenuta Parte_1 usucapione ordinaria in suo favore dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di
Cappadocia, distinto al fg. 23, part. 70, sub. 48, cat. A/2, cl. 4, della consistenza di vani
2.5, rendita € 193,67, Loc. Camporotondo, snc, piano: 2-3, scala 3, interno 37;
- ordina alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di L'Aquila, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle annotazioni di legge, nonché alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio,
Servizi Catastali, di provvedere alle relative volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Avezzano in data 16/07/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Contestabile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 294/2023 promossa
DA
(C.F. , con l'avv. Laura Paolelli dal quale è Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione ordinaria.
CONCLUSIONI: l'attore, quale unica parte costituita in giudizio, ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, dopo aver esposto di possedere uti dominus, continuativamente da oltre venti anni in modo autonomo, pacifico ed ininterrotto, l'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Cappadocia, distinto al fg. 23, part. 70, sub. 48, cat. A/2, cl. 4, della consistenza di vani 2.5, rendita € 193,67, Loc.
Camporotondo, snc, piano: 2-3, scala 3, interno 37, al fine di sentirsi accertare e dichiarare l'acquisto della proprietà di detto bene per intervenuta usucapione ordinaria in loro favore ai sensi dell'art. 1158 c.c. Deduceva in particolare l'attore che da ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate
- Ufficio Provinciale del Territorio di L'Aquila – Catasto – emergeva che l'attuale intestataria del bene in questione è la (C.F.: .iva: Parte_2 P.IVA_1
, con sede in Roma, Via Rovetti Pietro, 45; che dal predetto atto pubblico P.IVA_2 risultava, altresì, il Sig. , nato a [...], il [...] e deceduto a Viterbo Persona_1 il 10/03/2017 quale amministratore unico della predetta società; che pertanto, vista la necessita di convenire in giudizio gli intestatari catastali o gli eredi in caso decesso di questi, si attivava subito per avere informazioni circa gli eredi del predetto sig. , CP_1 dapprima inviando istanza via pec al Comune di Roma, rimasta inevasa e successivamente facendo richiesta di investigazione sulla questione “eredi” di Per_1
alla Società “ABBREVIA”; che dalle suddette ricerche, risultava che il sig.
[...] CP_1 lasciava come unica erede sua figlia, sig.ra , nata a [...], il Controparte_1
02/09/1981, C.F.: e residente a [...]
Paul Sartre, 26.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito,
- accertare e dichiarare che il sig. , nato in [...] il [...] C.F.: Parte_1
è legittimo proprietario per intervenuta usucapione ordinaria in C.F._1 virtù di possesso esclusivo, pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, del seguente immobile, sito in tenimento del Comune di Cappadocia e precisamente:
1) immobile censito al N.C.E.U. del predetto Comune, distinto al fg. 23, part. 70, sub. 48, cat. A/2, cl. 4, della consistenza di vani 2.5, rendita € 193,67, Loc. Camporotondo, snc, piano: 2-3 (cfr All. 1), consistente in una posta alla scala 3 interno 37;
- conseguentemente ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare competente, in persona del responsabile pro tempore di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art.
1158 c.c. a favore del ricorrente sul bene sopradescritto, nonché autorizzare l'U.T.E. di competenza territoriale ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e nelle misure sopra indicate a favore del ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio nei confronti dei convenuti che resisteranno e si opporranno alla domanda”.
2) La convenuta, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 25/03/2024.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
3) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e l'espletamento della prova testimoniale. Veniva depositato il verbale di mediazione conclusosi con esito negativo stante la mancata partecipazione della convenuta.
4) Precisate le conclusioni, il giudizio veniva trattenuto a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6) Tanto premesso in estrema sintesi si rileva che la domanda attorea è fondata e pertanto va accolta.
In primo luogo, va rammentato che l'usucapione, regolata dall'art. 1158 c.c., è una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio
“qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/2006).
Pertanto, per usucapire un bene immobile è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti:
- l'esercizio del possesso per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione (periodo che subisce eccezione nell'ipotesi di usucapione abbreviata disciplinata dall'art. 1159 bis, 1° co. c.c. il cui termine è stabilito in dieci anni purchè si tratti di possesso di buona fede dell'usucapiente ed in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà, debitamente trascritto);
- senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. n. 9903/2006, n. 16841/2005 e n.
5226/2002);
- il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino
(Cass. n. 6997/1998);
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
- il possesso inequivoco, pertanto né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
In altri termini, nelle cause d'usucapione, l'attore deve provare l'altruità della cosa e di avere acquistato il possesso della medesima in modo non clandestino o fraudolento e di averlo conservato ininterrottamente da almeno 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata), comportandosi quale proprietario, esercitando in modo positivo i relativi diritti: “Ai fini della configurabilità di un possesso “ad usucapionem” è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “jus in re aliena” e quindi una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il “corpus”; occorre pertanto che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. Cass. n.
2044/2015).
Nel corso del presente giudizio ed in particolare dalle prove documentali e testimoniali versate in atti, sono emersi tutti gli elementi di fatto e di diritto richiamati dagli artt.
1158 e segg. del codice civile necessari ai fini della configurazione dell'istituto dell'usucapione ordinaria.
In particolare, è risultato di indiscussa evidenza che l'attore ha posseduto uti dominus
l'immobile oggetto di usucapione per un periodo ben maggiore dei venti anni richiesti dalla legge.
L'istruttoria esperita, infatti, consente di ritenere raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti essenziali richiesti dall'art. 1158 c.c. che risultano soddisfatti a conforto della invocata domanda di usucapione svolta dall'attore sul bene indicato in premessa, dallo stesso utilizzato con comportamenti attivi da oltre venti anni, avendo provveduto non solo al suo costante ed ininterrotto utilizzo per il tempo utile all'usucapione, ma anche alle opere di manutenzione e conservazione, facendosi carico degli oneri inerenti e conseguenti.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
Orbene l'attore ha dimostrato in modo inequivoco il possesso esclusivo, pacifico pubblico e continuato sull'immobile per cui è causa mediante anche la produzione documentale allegata. La documentazione allegata agli atti di causa dalla parte e le dichiarazioni rese dai testimoni alle udienze del 14/11/2024 e del 05/12/2024 hanno consentito di accertare che l'attore possiede ed utilizza sin da prima dell'anno 2000
l'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Cappadocia, distinto al fg. 23, part. 70, sub.
48, cat. A/2, cl. 4, della consistenza di vani 2.5, rendita € 193,67, Loc. Camporotondo, snc, piano: 2-3, scala 3, interno 37 ed altri, comportandosi come esclusivo proprietario con “animus domini” di detto immobile e come tale è stato sempre da tutti riconosciuto.
Trattandosi pertanto di possesso protrattosi per oltre 20 anni in modo esclusivo, ininterrotto, pacifico, pubblico, senza opposizione da parte di alcuno, l'attore ha acquistato il diritto di proprietà esclusiva del su ripetuto immobile per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. Il compendio probatorio acquisito in giudizio, quindi, consente di ritenere sussistenti i requisiti sottesi e richiesti dall'art. 1158 c.c. a conforto della domanda di usucapione, essendo risultato che l'attore utilizza, in via esclusiva da ben oltre 20 anni l'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di
Cappadocia, distinto al fg. 23, part. 70, sub. 48, cat. A/2, cl. 4, della consistenza di vani
2.5, rendita € 193,67, Loc. Camporotondo, snc, piano: 2-3, scala 3, interno 37.
All'accoglimento della domanda consegue l'ordine alla competente Agenzia delle
Entrate di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
La natura della causa e le modalità di svolgimento della stessa, giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che è proprietario esclusivo per intervenuta Parte_1 usucapione ordinaria in suo favore dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di
Cappadocia, distinto al fg. 23, part. 70, sub. 48, cat. A/2, cl. 4, della consistenza di vani
2.5, rendita € 193,67, Loc. Camporotondo, snc, piano: 2-3, scala 3, interno 37;
- ordina alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di L'Aquila, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle annotazioni di legge, nonché alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio,
Servizi Catastali, di provvedere alle relative volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Avezzano in data 16/07/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6