Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Gallenca in Torino, via XX Settembre 60;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Questore di Torino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, datato 21.12.2020 e notificato il successivo 18.1.2021 del Questore della Provincia di Torino, con il quale è stato inflitto il richiamo orale all'esito del Procedimento disciplinare a carico del Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il 23.5.1964, matricola 288778, in servizio presso il Commissariato di -OMISSIS-;
di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa AN OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento del -OMISSIS- del Questore della Provincia di Torino, con il quale gli è stato inflitto il richiamo orale all’esito del procedimento disciplinare per aver, in data 24.10.2020, ore 13.00 circa, violato la norma di cui all’art. 81 l. 121/1981 poiché avrebbe “partecipato ad una manifestazione pubblica” in uniforme.
Espone in fatto di trovarsi, all’epoca dei fatti, in servizio presso il Commissariato Centro di Polizia di Stato e, durante una pausa dal lavoro assieme ad un collega, di essersi diretto verso -OMISSIS-, dove avrebbe incontrato casualmente altri colleghi, non in divisa, che lo avevano fermato per chiedergli informazioni ( vista la qua qualità di sindacalista attivo a livello locale, referente del sindacato sulla sicurezza sul lavoro circa la situazione epidemica determinata dal Covid 19) e le contromisure adottate dalla amministrazione. In tale occasione, e nell’immediatezza del suo arrivo nella -OMISSIS-, sarebbe stato avvicinato anche dal -OMISSIS-, che gli avrebbe chiesto di allontanarsi perché vi era una manifestazione in atto, invito che il ricorrente avrebbe immediatamente colto.
Per l’accaduto gli veniva mossa formale contestazione in relazione alla fattispecie disciplinare della deplorazione ma, a seguito delle difese presentate, tale sanzione disciplinare si sarebbe ridotta al richiamo orale.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione di legge in relazione all’art. 1, 2, 3, 13, 14 DPR 737/1981 ed in relazione all’art. 24 Cost. Eccesso di potere per sviamento di potere incongruità e sproporzione. Violazione di legge in relazione all’art. 3 l. 241/1990. Difetto di motivazione ed istruttoria. Contraddittorietà ed inintelligibilità. Violazione di legge in relazione all’art. 15 c.p. e art. 1 DPR 737/1981. Eccesso di potere per sviamento di potere in relazione all’art. 2, 3 DPR 737/1981. Violazione art. 81 l. 121/1981.
Sarebbe affetto da eccesso di potere il richiamo orale comminato, tuttavia, in forma scritta, che è altra e ulteriore sanzione ai sensi dell’art. 3 del DPR 737/1981.
Il provvedimento sarebbe, inoltre, carente di istruttoria e motivazione, in quanto già dalla documentazione istruttoria del procedimento disciplinare sarebbe stata chiara la dinamica dei fatti e della condotta del ricorrente e la circostanza che le dichiarazioni avverse, mosse contro tale ricostruzione, non erano state provate neanche rispetto alla loro univoca provenienza. Inoltre il provvedimento sarebbe stato assunto in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, posto che la contestazione era riferita ad una condotta (partecipazione ad una manifestazione) diversa rispetto a quella per cui è stato irrogato il richiamo orale (essersi “intrattenuto, in uniforme, con alcuni colleghi che stavano partecipando ad una manifestazione).
Infine parte ricorrente contesta la proporzionalità della sanzione rispetto alle condotte contestate, anche in riferimento alle eventuali conseguenze per l’Amministrazione.
2. Il Ministero dell’Interno, ritualmente costituitosi, ha controdedotto alle cesure di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, co. 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente si duole della sanzione disciplinare del richiamo orale comminatagli dal Questore della Provincia di Torino, assumendo che la stessa sia illegittima, carente sotto il profilo istruttorio e di motivazione nonché sproporzionata rispetto all’accertamento del fatto e alle conseguenze dello stesso rispetto all’Amministrazione.
Tali censure non possono trovare accoglimento.
3. Nel caso di specie l’Amministrazione ha evidenziato che “ dagli atti acquisiti era emerso che l’odierno istante, il giorno 24 ottobre 2020, comandato di servizio con orario 8:00/14:00 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del predetto Commissariato, poco prima delle ore 13,00, si allontanava per una pausa caffè e raggiungeva -OMISSIS- (-OMISSIS-) dove era in corso una manifestazione, regolarmente preavvisata, promossa dall’associazione “Futuro Italiano partite IVA” e dal social “Torino a testa alta”, alla quale partecipavano alcune sigle sindacali della Polizia di Stato, tra cui il S.I.U.L.P. In detta circostanza di luogo e di tempo, controparte si sarebbe avvicinato ai colleghi presenti in piazza, così da dare l’idea, almeno all’apparenza, di presenziare alla manifestazione in uniforme. La presenza di controparte alla manifestazione è stata appurata dallo stesso Capo di Gabinetto, attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza che danno sulla piazza. ” ( p. 2, mem. amm. 15.05.2021).
Il ricorrente, nelle controdeduzioni depositate avverso la contestazione, ha ricostruito la fattispecie nei seguenti termini “ Raggiunta -OMISSIS-, adiacente alla sede del Commissariato, l’esponente si avvedeva della presenza di una piccola manifestazione ( circostanza a lui in allora del tutto sconosciuta) ma soprattutto si avvedeva della presenza di diversi colleghi, alcuni anche superiori in grado… non solo per cortesia ma anche per espresso dovere ai sensi dell’art. 16, DPR 782/1985 salutava i predetti ed altri colleghi presenti in loco e si soffermava brevemente a parlare con i suddetti in ragione della sua carica nel sindacato SIULP…in quei frangenti interveniva il -OMISSIS- il quale invitava l’incolpato ad allontanarsi: invito immediatamente colto dall’-OMISSIS- che rientrava in Commissariato assieme al collega -OMISSIS- .”
Al momento della contestazione dell’addebito la sanzione disciplinare ipotizzata dal Amministrazione era quella della deplorazione, per l’aver, l’incolpato “ partecipato ad una manifestazione pubblica ” in uniforme. Il ricorrente, cioè, “ avrebbe presenziato alla citata manifestazione in uniforme, circostanza oggettiva che pare confermata nella sua relazione di servizio. Nell’occorso, anche il Capo di Gabinetto, attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza che danno sulla piazza notava la sua presenza in uniforme. Successivamente… lei veniva invitato ad allontanarsi… Tale comportamento appare in evidente contrasto con l’obbligo per gli appartenenti alle Forze di Polizia di astenersi dal partecipare in uniforme a qualsiasi tipo di manifestazione pubblica ”.
Tuttavia, a seguito delle difese dell’interessato e della documentazione complessivamente analizzata, all’esito del procedimento tale ipotesi disciplinare è stata ridimensionata e il ricorrente è stato destinatario di un richiamo orale, in quanto “ Durante una pausa si intratteneva, in uniforme, con alcuni colleghi del sindacato che stavano partecipando ad una manifestazione pubblica in -OMISSIS- a Torino, esponendosi, per lieve negligenza, a potenziali equivoci e/o strumentalizzazioni ”.
4. Per giurisprudenza incontroversa "… la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ". ( T.A.R. Torino, sez. III, 07.02.2025, n.297)
Peraltro, “ l'amministrazione pubblica dispone di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti pertanto, dopo la valutazione degli stessi, l'accertamento della proporzionalità della sanzione all'illecito contestato, nonché la graduazione della sanzione stessa sfuggono al sindacato del giudice amministrativo ” (T.A.R. Torino, sez. I, 02/10/2023, n.776).
In sostanza, per la giurisprudenza devono ritenersi inammissibili tutte quelle censure mosse avverso il provvedimento sanzionatorio disciplinare “ nella parte in cui impingono nel merito delle valutazioni disciplinari ampiamente discrezionali dell'autorità militare, sia per la qualificazione del fatto, che per l'accertamento della responsabilità e dell'entità della sanzione, in quanto il ricorrente mira ad ottenere un riesame della valutazione operata dall'amministrazione militare e della conseguente sanzione irrogata che esula dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che per evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità, che palesino con immediatezza l'abnorme sproporzione tra l'infrazione e la sanzione ” (Consiglio di Stato sez. I, 04.09.2024, n.1189)
5. Nel caso di specie non sono sussistenti macroscopici vizi nell’attività di valutazione esercitata dall’Amministrazione nella ricostruzione fattuale della vicenda in discorso, che possano consentire il sindacato di questo giudice sulla fattispecie de qua . L’Amministrazione medesima, all’esito delle risultanze emerse nel procedimento disciplinare, ha ridimensionato l’addebito contestato originariamente nei confronti del ricorrente e ha modificato la qualificazione finale di quanto occorso, ai fini della irrogazione della più mite sanzione del richiamo orale. Tale riqualificazione non è scalfita dalle contrapposte difese del ricorrente che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso e nelle memorie, già nelle controdeduzioni alla contestazione addebiti affermava “ l’esponente si avvedeva della presenza di una piccola manifestazione .” Il ricorrente, invero, afferma che il provvedimento sanzionatorio avrebbe violato il diritto di difesa e di contraddittorio perché sarebbe cambiato il fatto per il quale il ricorrente medesimo sarebbe stato sanzionato, in particolare “dall’aver partecipato” all’”aver presenziato” alla manifestazione. E, tuttavia, non si rilevano i vizi denunciati, in quanto, il ricorrente ha avuto la possibilità di partecipare attivamente al procedimento disciplinare, come ha fatto, e di rappresentare elementi che hanno condotto l’Amministrazione ad una qualificazione diversa del medesimo fatto contestato, ovvero la presenza del ricorrente in uniforme in una manifestazione a fini politico/sindacali. L’Amministrazione è vincolata al rispetto della corrispondenza tra i fatti contestati e quelli posti alla base della sanzione irrogata, onde poter consentire all’incolpato di difendersi, ma non alla qualificazione degli stessi fatti ai fini della scelta della sanzione medesima. È incontestato che il ricorrente si trovava alla manifestazione de qua e l’accertamento della sua posizione all’interno della stessa (se centrale o laterale) a nulla rileva rispetto alla negligenza che tale comportamento rappresenta, tenuto conto del dovere di agire con la diligenza e la prudenza necessaria in relazione alla propria qualifica.
Priva di pregio, inoltre, è la censura riguardo all’ illegittimità della sanzione del richiamo orale in quanto contenuto in un atto scritto. Invero, la circostanza che il richiamo orale sia contenuto in un atto scritto dipende dal fatto che lo stesso si pone a valle del procedimento disciplinare concluso dall’Ufficiale Istruttore, che, nel dare conto delle motivazioni della derubricazione della sanzione originariamente contestata, ha indicato la sanzione relativa alla nuova qualificazione del fatto contestato al ricorrente.
Né il fatto che il richiamo orale sia contenuto in un atto scritto muti le caratteristiche della predetta sanzione che rimane lo strumento per punire condotte di lieve negligenza.
6. In sostanza, dal ricorso in esame non emerge alcuna argomentazione utile e idonea a smentire che la condotta tenuta dall'interessato sia stata caratterizzata da negligenza incompatibile con i doveri della qualifica. Correttamente, dunque, l’amministrazione, all’esito del procedimento disciplinare iniziato con la contestazione addebiti per la sanzione della deplorazione, dopo un’attenta valutazione degli elementi emersi, ha riqualificato il fatto della presenza del ricorrente in divisa ad una manifestazione per finalità sindacali e l’ha ricondotto, per come accertato, nell’alveo dei comportamenti negligenti punibili con il richiamo orale. In tale attività non emergono errori macroscopici o illogicità o irragionevolezze che consentano il sindacato di questo giudice sull’attività valutativa dell’Amministrazione, di talché il provvedimento disciplinare impugnato è legittimo.
5. Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, il ricorso va respinto.
6. Le spese possono essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze fattuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI RE Di PO, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
AN OC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OC | LI RE Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.