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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.130/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto
“superiore inquadramento dipendente ” CP_1
tra
, rappr, e dif. da avv. Luca Bosco Appellante Parte_1
contro
CP in persona del legale rappresentante rappr. e dif. da avv. Enrico Claudio Schiavone CP_2
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 19 aprile 2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 19 ottobre 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la domanda della ricorrente/odierna appellante così posta: premesso di operare quale educatore senza titolo alle dipendenze di dal 15.7.1983 con inquadramento formale nella categoria C del CCNL AIOP CP_1 2002/2005, chiedeva riconoscerlesi il diritto alla qualifica di educatore professionale a far data dal 1.1.2018 ed inquadramento nella categoria D, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive spettanti. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 La causa, all'udienza del 26 novembre 2025, è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°--- Conformemente ad analoghi precedenti ed orientamento di questa Corte, l'appello è fondato e va accolto. Lamenta invero l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado, avendo il Giudice di prime cure ritenuto di non attribuirle la qualifica di educatore socio-pedagogico stante la natura socio-sanitaria, ovvero socio- assistenziale della stessa anche sulla base delle mansioni svolte, affermando il Giudice a quo testualmente che “la qualifica di educatore professionale socio-sanitario non può essere pacificamente riconosciuta in favore dell'istante per difetto del titolo previsto dall'art. 1 comma 596 legge 27.12.2017 n. 205 e costituito dal diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe “professioni sanitarie della riabilitazione” mentre non è prevista tale qualifica – a differenza di quanto è avvenuto per quella di educatore professionale socio-pedagogico l'acquisizione della stessa pur in mancanza del titolo abilitante ma nella ricorrenze di una determinata anzianità a anagrafica e/o di servizio. Deve in definitiva negarsi il diritto dell'istante ad acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi dell'art. 1 commi 598.594 legge 27.12. 2017 e conseguentemente ad ottenere l'inquadramento nella categoria D ai sensi dell'art. 1 co. 600 della stessa legge”. Per converso parte appellata, sostenendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, sostiene che nessun aspetto socio-educativo ricorre nel caso in esame, come evincibile dalla descrizione delle mansioni in concreto espletate contenuta nel ricorso introduttivo, ove si deduce che l'odierna appellante si occupa dell'attività del laboratorio plurisensoriale , durante la quale redige la scheda osservativa degli stimoli sensoriali dei pazienti affidati indicando l'attività svolta, provvede alla compilazione del diario abilitativo- educativo de pazienti indicando l'attività a cui si sono sottoposti, si occupa dell'attività di monitoraggio clinico-comportamentale dei pazienti durante le terapie occupazionali: ma tali mansioni riguardano prevalentemente aspetti socio-sanitari e in particolare riabilitativi, riconducibili semmai all'ambito operativo proprio della diversa figura dell'educatore professionale di cui all'art. 1 D.M.
8.10.1998 n. 520, individuato come operatore sociale e sanitario chi, in possesso di diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare , vòlti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi rieducativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero della vita quotidiana;
cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà. Senonchè – osserva sempre l'appellata – la qualifica di educatore professionale socio/sanitario CP_1 non può pacificamente essere riconosciuta in favore della istante per difetto del titolo previsto dall'art. 1 comma 596 legge 205/2017 e costituito dal diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe
“Professioni sanitarie della riabilitazione”.
---°°°---°°°--- Ebbene, tutto ciò premesso la legge 205/2017 all'art 1 comma 594 ha istituito una nuova figura professionale prima non regolamentata, ossia quella dell'educatore socio pedagogico. A norma della suddetta legge:
“l'educatore professionale sociopedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.
La società appellata è una residenza socio assistenziale che si occupa di prestare servizi di riabilitazione socio sanitari in favore di soggetti disabili. Al suo interno operano senz'altro educatori socio sanitari, secondo la definizione di cui all'art 1 Dm 520/98, come operatori sociali e sanitari che in possesso del diploma sanitario abilitante attuano specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana”. .
Al suo interno operano, nondimeno, educatori non laureati come il ricorrente, che collabora all'attuazione dei progetti di recupero dei disabili, attuando attività di tipo socio educativo. Il ricorrente, infatti, non avendo il titolo abilitante che necessariamente deve possedere l'educatore socio sanitario, per poter praticare trattamenti sanitari, finora è stato inquadrato correttamente nella categoria contrattuale C (prima B poi per anzianità è divenuto C) del CCNL Aiop personale non medico 2002-2005, in cui appunto rientravano gli educatori senza titolo specifico.
A parte la preclusione ad attuare trattamenti sanitari derivante dal fatto di non possedere la laurea richiesta obbligatoriamente per gli educatori socio sanitari, come è evincibile dalla documentazione depositata in ordine alle mansioni espletate, è evidente che il ricorrente partecipasse a progetti di tipo socio educativo, poiché si occupava di a) attività di laboratorio plurisensoriale durante la quale redigeva la scheda osservativa degli stimoli sensoriali dei pazienti affidati, indicando per ogni attività la data e firma in calce;
b) redazione dei report in cui sono specificati i pazienti partecipanti, l'attività posta in essere seguita dall'indicazione della data e firma in calce;
c) compilazione del diario abilitativo – educativo, indicando il giorno, l'attività a cui è sottoposto il paziente affidato e la sottoscrizione in calce;
d) attività di monitoraggio clinico comportamentale nei confronti dei pazienti coinvolti durante lo svolgimento delle terapie occupazionali secondo le indicazioni espresse dallo specialista neurologo
È chiaro che non si trattava di somministrare trattamenti riabilitativi di tipo sanitario ma di coinvolgere i disabili in attività che ne facilitassero l'inserimento sociale, la crescita personale e l'acquisizione di competenze di base. La legge del 2017 è intervenuta a fare ordine proprio nella categoria degli educatori senza titolo, sostanzialmente eliminandola, perché dopo la stessa gli educatori o sono socio sanitari, nel senso che praticano trattamenti di tipo sanitario-riabilitativo, o sono educatori socio pedagogici che si occupano degli aspetti prettamente educativi, intesi non solo come attività che concorrono all'istruzione del soggetto, ma come attività che concorrono alla crescita personale e sociale a tutto campo.
Tale legge ha lasciato in vita la categoria degli educatori socio sanitari, di cui al DM 98, chiarendo che si tratta di una categoria distinta da quella istituenda degli educatori socio educativi, anche se presentano dei tratti in comune. L'educatore socio sanitario, infatti, si occupa anche del reinserimento sociale del paziente ma è in grado di praticare trattamenti sanitari (viene definito come operatore sociale e sanitario dove la congiunzione viene usata proprio per significare che egli è in grado di praticare l'una e l'altra funzione). L'educatore socio pedagogico nell'ottica della legge opera a fianco all'educatore sanitario nell'ambito delle stesse residenze socio assistenziali, ma limitatamente agli aspetti socio educativi. Nell'ottica del legislatore anche l'educatore socio pedagogico nel prossimo futuro dovrà essere laureato cioè specializzato in materie pedagogiche, ma il legislatore ha previsto una sanatoria, ossia l'acquisizione automatica della qualifica per gli educatori che già lavorino con contratto a tempo indeterminato e abbiano maturato una certa esperienza.
In particolare ha stabilito al comma 598, per gli educatori esperti, che già lavorino con contratto a tempo indeterminato, non alle dipendenze di un' amministrazione o ente pubblico, come il ricorrente, che vantino 10 anni di servizio e 50 anni di età, così come per chi vanti a prescindere dall'età 20 anni di servizio, l'automatica acquisizione della qualifica di educatore socio pedagogico. Se invece l'educatore lavora con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una P.A., deve affrontare un corso di formazione di 60 ore per l'acquisizione della qualifica. Lo stesso corso viene prescritto per i più giovani con una diploma specifico e per quelli che abbiano un'anzianità di servizio di almeno tre anni. Restano fuori da questa sanatoria prevista dalla legge in via transitoria solo coloro che già lavorano come educatori senza titolo da almeno dodici mesi, che non sono ammessi a frequentare le ore di formazione, né possono acquisire la qualifica in altro modo. Per costoro la legge del 2017 ha previsto che resteranno educatori senza titolo, avendo però diritto a conservare il posto di lavoro (cioè la mancata acquisizione del titolo non è motivo di licenziamento).
Ebbene è evidente che l'intento del legislatore in conseguenza dell'introduzione della nuova figura professionale, che per i più giovani si acquisirà con percorso di studi ad hoc che sfoci in una laurea, è quello di regolarizzare la situazione lavorativa di coloro che già da anni lavorano di fatto come educatori in campo socio pedagogico, senza alcuno specifico inquadramento.
Tra questi c'è il ricorrente che da più di dieci anni lavora all'interno di una struttura socio assistenziale come educatore addetto a progetti socio educativi e ha compiuto più di cinquanta anni.
Non è possibile allora escluderne il diritto, sull'assunto che egli svolgesse l'attività degli educatori socio sanitari senza averne titolo, perché così non è, dal momento che egli non ha mai praticato interventi sanitari e riabilitativi sui pazienti, nè poteva farlo, perché esisteva già la figura professionale dell'educatore socio sanitario e richiedeva la laurea, che egli non aveva.
Non ha senso nemmeno escluderne il diritto sul presupposto che nella pianta organica dell' non CP_1 vi fossero educatori socio pedagogici, perché la nuova figura professionale è stata introdotta nel 2017 ed ovviamente l' non poteva anticiparne la previsione nel suo statuto o nella sua pianta organica. CP_1
Né avrebbe potuto assumere il ricorrente come educatore socio pedagogico quando tale figura non esisteva.
Il ricorrente è stato sempre un educatore senza titolo, perché non poteva vantare il titolo di educatore socio sanitario. Grazie alla sanatoria di questa legge che ha valorizzato l'esperienza maturata nel settore, egli può acquisire la qualifica perché rientra appieno nella declaratoria di cui al comma 598. In conclusione l'appello deve essere accolto e riconosciuta in favore della ricorrente la qualifica di educatore socio pedagogico dal 1/1/2018 con ogni conseguenza di legge;
deve condannarsi la resistente alla corresponsione delle differenze retributive tra il livello di attuale appartenenza e il livello D dal 1/1/2018 fino all'effettivo riconoscimento, oltre accessori di legge. La complessità della questione e la novità della stessa giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
p.q.m.
Accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza appellata dichiara il diritto dell'appellante Parte_1
ad acquisire a far data dal 1.1.2018 la qualifica di educatore socio-pedagogico, con
[...] inquadramento nella categoria D del CCNL AIOP 2002/2005.
Condanna l'appellata lla corresponsione in favore dell'appellante delle differenze CP_2 retributive derivanti dalla superiore qualifica, oltre accessori di legge.
Compensa integralmente fra le Parti le spese del primo grado e del presente grado di giudizio.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto
“superiore inquadramento dipendente ” CP_1
tra
, rappr, e dif. da avv. Luca Bosco Appellante Parte_1
contro
CP in persona del legale rappresentante rappr. e dif. da avv. Enrico Claudio Schiavone CP_2
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 19 aprile 2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 19 ottobre 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la domanda della ricorrente/odierna appellante così posta: premesso di operare quale educatore senza titolo alle dipendenze di dal 15.7.1983 con inquadramento formale nella categoria C del CCNL AIOP CP_1 2002/2005, chiedeva riconoscerlesi il diritto alla qualifica di educatore professionale a far data dal 1.1.2018 ed inquadramento nella categoria D, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive spettanti. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 La causa, all'udienza del 26 novembre 2025, è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°--- Conformemente ad analoghi precedenti ed orientamento di questa Corte, l'appello è fondato e va accolto. Lamenta invero l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado, avendo il Giudice di prime cure ritenuto di non attribuirle la qualifica di educatore socio-pedagogico stante la natura socio-sanitaria, ovvero socio- assistenziale della stessa anche sulla base delle mansioni svolte, affermando il Giudice a quo testualmente che “la qualifica di educatore professionale socio-sanitario non può essere pacificamente riconosciuta in favore dell'istante per difetto del titolo previsto dall'art. 1 comma 596 legge 27.12.2017 n. 205 e costituito dal diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe “professioni sanitarie della riabilitazione” mentre non è prevista tale qualifica – a differenza di quanto è avvenuto per quella di educatore professionale socio-pedagogico l'acquisizione della stessa pur in mancanza del titolo abilitante ma nella ricorrenze di una determinata anzianità a anagrafica e/o di servizio. Deve in definitiva negarsi il diritto dell'istante ad acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi dell'art. 1 commi 598.594 legge 27.12. 2017 e conseguentemente ad ottenere l'inquadramento nella categoria D ai sensi dell'art. 1 co. 600 della stessa legge”. Per converso parte appellata, sostenendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, sostiene che nessun aspetto socio-educativo ricorre nel caso in esame, come evincibile dalla descrizione delle mansioni in concreto espletate contenuta nel ricorso introduttivo, ove si deduce che l'odierna appellante si occupa dell'attività del laboratorio plurisensoriale , durante la quale redige la scheda osservativa degli stimoli sensoriali dei pazienti affidati indicando l'attività svolta, provvede alla compilazione del diario abilitativo- educativo de pazienti indicando l'attività a cui si sono sottoposti, si occupa dell'attività di monitoraggio clinico-comportamentale dei pazienti durante le terapie occupazionali: ma tali mansioni riguardano prevalentemente aspetti socio-sanitari e in particolare riabilitativi, riconducibili semmai all'ambito operativo proprio della diversa figura dell'educatore professionale di cui all'art. 1 D.M.
8.10.1998 n. 520, individuato come operatore sociale e sanitario chi, in possesso di diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare , vòlti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi rieducativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero della vita quotidiana;
cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà. Senonchè – osserva sempre l'appellata – la qualifica di educatore professionale socio/sanitario CP_1 non può pacificamente essere riconosciuta in favore della istante per difetto del titolo previsto dall'art. 1 comma 596 legge 205/2017 e costituito dal diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe
“Professioni sanitarie della riabilitazione”.
---°°°---°°°--- Ebbene, tutto ciò premesso la legge 205/2017 all'art 1 comma 594 ha istituito una nuova figura professionale prima non regolamentata, ossia quella dell'educatore socio pedagogico. A norma della suddetta legge:
“l'educatore professionale sociopedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.
La società appellata è una residenza socio assistenziale che si occupa di prestare servizi di riabilitazione socio sanitari in favore di soggetti disabili. Al suo interno operano senz'altro educatori socio sanitari, secondo la definizione di cui all'art 1 Dm 520/98, come operatori sociali e sanitari che in possesso del diploma sanitario abilitante attuano specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana”. .
Al suo interno operano, nondimeno, educatori non laureati come il ricorrente, che collabora all'attuazione dei progetti di recupero dei disabili, attuando attività di tipo socio educativo. Il ricorrente, infatti, non avendo il titolo abilitante che necessariamente deve possedere l'educatore socio sanitario, per poter praticare trattamenti sanitari, finora è stato inquadrato correttamente nella categoria contrattuale C (prima B poi per anzianità è divenuto C) del CCNL Aiop personale non medico 2002-2005, in cui appunto rientravano gli educatori senza titolo specifico.
A parte la preclusione ad attuare trattamenti sanitari derivante dal fatto di non possedere la laurea richiesta obbligatoriamente per gli educatori socio sanitari, come è evincibile dalla documentazione depositata in ordine alle mansioni espletate, è evidente che il ricorrente partecipasse a progetti di tipo socio educativo, poiché si occupava di a) attività di laboratorio plurisensoriale durante la quale redigeva la scheda osservativa degli stimoli sensoriali dei pazienti affidati, indicando per ogni attività la data e firma in calce;
b) redazione dei report in cui sono specificati i pazienti partecipanti, l'attività posta in essere seguita dall'indicazione della data e firma in calce;
c) compilazione del diario abilitativo – educativo, indicando il giorno, l'attività a cui è sottoposto il paziente affidato e la sottoscrizione in calce;
d) attività di monitoraggio clinico comportamentale nei confronti dei pazienti coinvolti durante lo svolgimento delle terapie occupazionali secondo le indicazioni espresse dallo specialista neurologo
È chiaro che non si trattava di somministrare trattamenti riabilitativi di tipo sanitario ma di coinvolgere i disabili in attività che ne facilitassero l'inserimento sociale, la crescita personale e l'acquisizione di competenze di base. La legge del 2017 è intervenuta a fare ordine proprio nella categoria degli educatori senza titolo, sostanzialmente eliminandola, perché dopo la stessa gli educatori o sono socio sanitari, nel senso che praticano trattamenti di tipo sanitario-riabilitativo, o sono educatori socio pedagogici che si occupano degli aspetti prettamente educativi, intesi non solo come attività che concorrono all'istruzione del soggetto, ma come attività che concorrono alla crescita personale e sociale a tutto campo.
Tale legge ha lasciato in vita la categoria degli educatori socio sanitari, di cui al DM 98, chiarendo che si tratta di una categoria distinta da quella istituenda degli educatori socio educativi, anche se presentano dei tratti in comune. L'educatore socio sanitario, infatti, si occupa anche del reinserimento sociale del paziente ma è in grado di praticare trattamenti sanitari (viene definito come operatore sociale e sanitario dove la congiunzione viene usata proprio per significare che egli è in grado di praticare l'una e l'altra funzione). L'educatore socio pedagogico nell'ottica della legge opera a fianco all'educatore sanitario nell'ambito delle stesse residenze socio assistenziali, ma limitatamente agli aspetti socio educativi. Nell'ottica del legislatore anche l'educatore socio pedagogico nel prossimo futuro dovrà essere laureato cioè specializzato in materie pedagogiche, ma il legislatore ha previsto una sanatoria, ossia l'acquisizione automatica della qualifica per gli educatori che già lavorino con contratto a tempo indeterminato e abbiano maturato una certa esperienza.
In particolare ha stabilito al comma 598, per gli educatori esperti, che già lavorino con contratto a tempo indeterminato, non alle dipendenze di un' amministrazione o ente pubblico, come il ricorrente, che vantino 10 anni di servizio e 50 anni di età, così come per chi vanti a prescindere dall'età 20 anni di servizio, l'automatica acquisizione della qualifica di educatore socio pedagogico. Se invece l'educatore lavora con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una P.A., deve affrontare un corso di formazione di 60 ore per l'acquisizione della qualifica. Lo stesso corso viene prescritto per i più giovani con una diploma specifico e per quelli che abbiano un'anzianità di servizio di almeno tre anni. Restano fuori da questa sanatoria prevista dalla legge in via transitoria solo coloro che già lavorano come educatori senza titolo da almeno dodici mesi, che non sono ammessi a frequentare le ore di formazione, né possono acquisire la qualifica in altro modo. Per costoro la legge del 2017 ha previsto che resteranno educatori senza titolo, avendo però diritto a conservare il posto di lavoro (cioè la mancata acquisizione del titolo non è motivo di licenziamento).
Ebbene è evidente che l'intento del legislatore in conseguenza dell'introduzione della nuova figura professionale, che per i più giovani si acquisirà con percorso di studi ad hoc che sfoci in una laurea, è quello di regolarizzare la situazione lavorativa di coloro che già da anni lavorano di fatto come educatori in campo socio pedagogico, senza alcuno specifico inquadramento.
Tra questi c'è il ricorrente che da più di dieci anni lavora all'interno di una struttura socio assistenziale come educatore addetto a progetti socio educativi e ha compiuto più di cinquanta anni.
Non è possibile allora escluderne il diritto, sull'assunto che egli svolgesse l'attività degli educatori socio sanitari senza averne titolo, perché così non è, dal momento che egli non ha mai praticato interventi sanitari e riabilitativi sui pazienti, nè poteva farlo, perché esisteva già la figura professionale dell'educatore socio sanitario e richiedeva la laurea, che egli non aveva.
Non ha senso nemmeno escluderne il diritto sul presupposto che nella pianta organica dell' non CP_1 vi fossero educatori socio pedagogici, perché la nuova figura professionale è stata introdotta nel 2017 ed ovviamente l' non poteva anticiparne la previsione nel suo statuto o nella sua pianta organica. CP_1
Né avrebbe potuto assumere il ricorrente come educatore socio pedagogico quando tale figura non esisteva.
Il ricorrente è stato sempre un educatore senza titolo, perché non poteva vantare il titolo di educatore socio sanitario. Grazie alla sanatoria di questa legge che ha valorizzato l'esperienza maturata nel settore, egli può acquisire la qualifica perché rientra appieno nella declaratoria di cui al comma 598. In conclusione l'appello deve essere accolto e riconosciuta in favore della ricorrente la qualifica di educatore socio pedagogico dal 1/1/2018 con ogni conseguenza di legge;
deve condannarsi la resistente alla corresponsione delle differenze retributive tra il livello di attuale appartenenza e il livello D dal 1/1/2018 fino all'effettivo riconoscimento, oltre accessori di legge. La complessità della questione e la novità della stessa giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
p.q.m.
Accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza appellata dichiara il diritto dell'appellante Parte_1
ad acquisire a far data dal 1.1.2018 la qualifica di educatore socio-pedagogico, con
[...] inquadramento nella categoria D del CCNL AIOP 2002/2005.
Condanna l'appellata lla corresponsione in favore dell'appellante delle differenze CP_2 retributive derivanti dalla superiore qualifica, oltre accessori di legge.
Compensa integralmente fra le Parti le spese del primo grado e del presente grado di giudizio.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella