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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/12/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5354/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione con l'ordinanza resa ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c. in data 13.05.2025, comunicata in pari data alle parti, con assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica, tra
(CF. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Ennio IZ, Parte_1 C.F._1
DR IZ, IM D'VI, CO HI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Frascati, alla via Ajani n. 36, come in atti;
attore e
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Guerrera CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore sito in Roma, viale Furio Camillo n. 99, come in atti;
convenuta/attrice in riconvenzionale trasversale e
(CF. ), (CF. Controparte_2 C.F._3 Parte_1
, (CF. ), BO BI C.F._4 Parte_2 C.F._5
EL (CF. , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Fevola e C.F._6
RE ER ed elettivamente domiciliati presso tali difensori con studio in Latina, piazza DEla Libertà n. 21, come in atti;
convenuti Oggetto: donazione.
Conclusioni DEle parti: come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (per l'attore: “IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare la nullità DEl'atto di donazione costituito dall'emissione e dalla riscossione degli assegni n. 0033682014-02 sulla a favore di;
n. 0020137425-09 Controparte_3 Controparte_2 sulla BA DE CI a favore di n. 0020137426-10 sulla BA DE CI a favore di Parte_2 [...]
n. 0033682013-01 sulla a favore di per mancanza Persona_1 Controparte_3 Parte_1 DEla forma scritta;
2) condannare i sigg. , e Controparte_2 Parte_2 Persona_1 [...] alla restituzione di € 14.000 ciascuno, con interessi legali dalla domanda, quale quota parte pari al 50% Pt_1 spettante all'attore. IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato un CP_4 pagamento non dovuto e quindi, ai sensi DEl'art. 2033 c.c., condannare i convenuti al pagamento DEla somma di
€ 14.000 ciascuno quale quota pari al 50% spettante all'attore, con riconoscimento degli interessi di legge dalla domanda;
IN OGNI CASO, condannare i convenuti in solido al rimborso dei compensi e DEle spese di lite”; per la convenuta/attrice in riconvenzionale: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità DEla donazione costituita dall'emissione e dalla riscossione dei seguenti assegni: BA DE CI Agenzia di Roma Via Pietro Bonfante, 60 n. 0020137425- 09–230376 DElo 02.10.2020 di € 28.000,00 in favore DEla sig.ra
[...]
BA DE CI Agenzia di Roma Via Pietro Bonfante, 60 n. 0020137426-10–230376 DElo Pt_2
1 02.10.2020 di € 28.000,00 in favore DEla sig.ra n. 0033682013- Persona_1 Controparte_3
01 DElo 08.10.2020 di € 28.000,00 in favore DEla sig.ra n. Parte_1 Controparte_3
0033682014-02 DElo 08.10.2020 di € 28.000,00 in favore DEla sig.ra ; Controparte_2 Controparte_3
n. 0033682016-04 DE 16.11.2020 € 3.950,00 in favore DEla sig.ra stante la mancanza
[...] Parte_2 DEla forma scritta, comunque trattandosi di somma di non modico valore e per l'effetto condannare i convenuti sig.ri ed alla restituzione degli Parte_2 Persona_1 Parte_1 Controparte_2 importi percepiti con l'incasso degli stessi titoli e, dunque, alla restituzione in favore DEla sig.ra CP_1 DEla somma di € 14.000,00 ciascuno e limitatamente alla sig.ra DEla somma di € 15.975,00, Parte_2 quale quota parte pari al 50% spettante all'erede convenuta o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dalla domanda;
in via subordinata accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato pagamenti non dovuti e per l'effetto, ai sensi DEl'art. 2033 c.c., condannare i CP_4 convenuti ed al pagamento, in Parte_2 Persona_1 Parte_1 Controparte_2 favore DEla sig.ra DEla somma di € 14.000,00 ciascuno e limitatamente alla sig.ra CP_1 Parte_2 DEla somma di € 15.975,00 quale quota parte pari al 50% spettante all'erede convenuta o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dalla domanda;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa dei sig.ri Parte_2 Persona_1
ed , in danno degli eredi DE defunto a seguito
[...] Parte_1 Controparte_2 CP_4 DEl'incasso degli importi di cui agli assegni richiamati in premessa e per l'effetto condannare gli stessi sig.ri
[...]
ed ai sensi DEl'art. 2041 comma 2 c.c. Pt_2 Persona_1 Parte_1 Controparte_2 alla restituzione, in favore DEla sig.ra DEla somma di € 14.000,00 ciascuno e limitatamente alla CP_1 sig.ra DEla somma di € 15.975,00, quale quota parte pari al 50% spettante all'erede convenuta o Parte_2 in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dalla domanda, in ogni caso con condanna degli stessi richiamati convenuti alle spese DE giudizio”; per gli altri convenuti: conclusioni come da comparsa di costituzione e successivi scritti difensivi).
Ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e , nonché per comunanza di causa ex art. Pt_2 CP_5 Pt_1 Persona_1
106 c.p.c. la sorella , chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare la nullità CP_1 DEl'atto di donazione costituito dall'emissione e dalla riscossione degli assegni n. 0033682014-02 sulla
[...]
a favore di n. 0020137425-09 sulla BA DE CI a favore di Controparte_3 Controparte_2 [...]
n. 0020137426-10 sulla BA DE CI a favore di n. 0033682013-01 sulla Pt_2 Persona_1
a favore di per mancanza DEla forma scritta;
2) condannare i sigg. Controparte_3 Parte_1
, e alla restituzione di € 14.000 Controparte_2 Parte_2 Persona_1 Parte_1 ciascuno, con interessi legali dalla domanda, quale quota parte pari al 50% spettante all'attore; IN VIA SUBORDINATA: 3) accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato un pagamento non dovuto e CP_4 quindi, ai sensi DEl'art. 2033 c.c., condannare i convenuti al pagamento DEla somma di € 14.000 ciascuno quale quota pari al 50% spettante all'attore; 4) Condannare i convenuti in solido al rimborso dei compensi e DEle spese di lite. Quanto alla sig.ra voglia l'Ecc.mo Tribunale prendere atto DEla sua convocazione in CP_1 giudizio per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c. affinché partecipi e svolga le proprie domande”.
A fondamento di tali domande, ha esposto, in sintesi: di essere figlio ed erede legittimo, unitamente alla sorella , di , deceduto in data 19.11.2020, a seguito di gravi patologie che CP_1 CP_4 avevano seriamente compromesso le sue facoltà cognitive;
che negli ultimi anni di vita DE padre i suoi rapporti con lui si erano, inoltre, deteriorati al punto da divenire pressoché inesistenti anche per l'ostilità che i parenti, abitanti in case contigue, avevano manifestato ostacolando le visite dei figli, sicché solo negli ultimi giorni prima DE decesso il lo aveva invitato a fargli visita con il nipote, CP_4 tramite l'altra figlia;
che dopo le esequie DE padre l'attore e la sorella hanno CP_1 CP_1 rinvenuto presso la sua abitazione documentazione relativa ai rapporti da lui intrattenuti con la
[...]
e la BA DE CI e, effettuate indagini presso tali istituti, sono venuti a Controparte_3 conoscenza DEla negoziazione di quattro assegni, tutti DElo stesso importo di € 28.000,00, apparentemente emessi con la firma DE genitore a favore dei convenuti , Controparte_2 [...]
e tra il 02.10.2020 ed il 08.10.2020, e incassati il 4 – 5 – 6.11.2020; Pt_1 Parte_2 Persona_1
2 che anche altri assegni, sia pure per importi meno rilevanti ma comunque importanti, sono stati emessi, poi, pochi giorni prima DE decesso DE padre e quattro bonifici effettuati sul c/c a lui intestato presso la per complessivi € 2.487,63 sono stati singolarmente effettuati persino dopo Controparte_3 la sua morte, nonostante sul conto non vi fosse alcuna DEega ad operare a favore di terzi soggetti;
che, in particolare, con l'operazione relativa ai suddetti quattro assegni di € 28.000,00, uno dei due conti correnti intestato al padre è stato sostanzialmente svuotato, mentre la disponibilità giacente sull'altro conto è stata più che dimezzata;
che inutili si sono rivelate le richieste di spiegazioni avanzate dall'attore alla zia e ai cugini beneficiari di tali titoli, odierni convenuti;
che poiché l'attore è erede DE padre defunto, la cui eredità è pervenuta ex lege a lui e a sua sorella ed è stata da loro accettata con il possesso dei beni ereditari, lo stesso è senz'altro legittimato a proporre azione per far accertare e dichiarare la nullità DEla donazione diretta costituita dal trasferimento di complessivi € 112.000,00 mediante l'emissione dei suddetti quattro assegni a favore dei congiunti non eredi DE de cuius; che, in particolare, tale trasferimento a favore degli odierni convenuti, sorella e nipoti DE de cuius, deve considerarsi viziato da nullità in quanto integrante una donazione diretta non di modico valore effettuata senza il rispetto DEla necessaria forma solenne;
che, infatti, l'assoluta mancanza di un titolo giustificativo costituisce prova DE compimento di un atto di liberalità, il quale avrebbe dovuto essere posto in essere, però, con il rispetto DEla forma DEl'atto pubblico ex art. 782 c.c.; che trattasi, DE resto, di una donazione diretta, né la stessa potrebbe considerarsi di modico valore, stante la consistenza oggettiva DE relativo importo e, comunque, il suo rapporto con l'entità DE patrimonio DE donante, costituito fondamentalmente dai suddetti depositi bancari;
che, diversamente, in difetto di una donazione, si sarebbe in presenza di un pagamento non dovuto e in alcun modo giustificabile, come tale comunque ripetibile ai sensi DEl'art. 2033 c.c.; che la presente causa è comune alla sorella DEl'attore e coerede con lui DE de cuius, CP_1
di qui la sua evocazione nel presente giudizio.
[...]
Differita la data DEla prima udienza ai sensi DEl'art. 168 bis5 c.p.c. al 17.03.2022, si è costituita tempestivamente, in data 23.02.22, , la quale ha aderito alle domande attoree e richiesto, CP_1
a sua volta, previo differimento DEl'udienza per provvedere alla notificazione DEla propria comparsa agli altri convenuti: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità DEla donazione costituita dall'emissione e dalla riscossione dei seguenti assegni: BA DE CI Agenzia di Roma Via Pietro Bonfante, 60 n. 0020137425-09–230376 DElo 02.10.2020 di € 28.000,00 in favore DEla sig.ra BA DE Parte_2
CI Agenzia di Roma Via Pietro Bonfante, 60 n. 0020137426-10 –230376 DElo 02.10.2020 di € 28.000,00 in favore DEla sig.ra n. 0033682013-01 DElo 08.10.2020 di € Persona_1 Controparte_3
28.000,00 in favore DEla sig.ra n. 0033682014-02 DElo 08.10.2020 di Parte_1 Controparte_3
€ 28.000,00 in favore DEla sig.ra ; n. 0033682016-04 DE 16.11.2020 Controparte_2 Controparte_3
€ 3.950,00 in favore DEla sig.ra stante la mancanza DEla forma scritta, comunque trattandosi Parte_2 di somma di non modico valore e per l'effetto condannare i convenuti sig.ri Parte_2 Persona_1
ed alla restituzione degli importi percepiti con l'incasso degli
[...] Parte_1 Controparte_2 stessi titoli e, dunque, alla restituzione in favore DEla sig.ra DEla somma di € 14.000,00 ciascuno CP_1
e limitatamente alla sig.ra DEla somma di € 15.975,00, quale quota parte pari al 50% spettante Parte_2 all'erede convenuta o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi dalla domanda;
in via subordinata accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato pagamenti non dovuti CP_4
e per l'effetto, ai sensi DEl'art. 2033 c.c., condannare i convenuti Parte_2 Persona_1 [...] ed al pagamento, in favore DEla sig.ra DEla somma di € 14.000,00 Pt_1 Controparte_2 CP_1 ciascuno e limitatamente alla sig.ra DEla somma di € 15.975,00 quale quota parte pari al 50% Parte_2 spettante all'erede convenuta o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa dei sig.ri Parte_2 ed , in danno degli eredi DE defunto Persona_1 Parte_1 Controparte_2 CP_4
a seguito DEl'incasso degli importi di cui agli assegni richiamati in premessa e per l'effetto condannare gli stessi sig.ri ed ai sensi DEl'art. 2041 Parte_2 Persona_1 Parte_1 Controparte_2 comma 2 c.c. alla restituzione, in favore DEla sig.ra DEla somma di € 14.000,00 ciascuno e CP_1 limitatamente alla sig.ra DEla somma di € 15.975,00, quale quota parte pari al 50% spettante Parte_2
3 all'erede convenuta o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi dalla domanda, in ogni caso con condanna degli stessi richiamati convenuti alle spese DE giudizio”.
A fondamento di tali conclusioni, ha sostanzialmente ribadito quanto già allegato CP_1 dall'attore, evidenziando di essere unitamente a quest'ultimo l'unica erede DE defunto , CP_4 nato il [...] e deceduto il 19.11.2020, la cui eredità si è devoluta, ex lege, in pari misura in favore di ciascuno dei due figli, che l'hanno accettata con il possesso dei beni ereditari. Inoltre, ha soggiunto tale convenuta che deve qualificarsi come donazione diretta non di modico valore anche l'ulteriore trasferimento di somme posto in essere dal de cuius con un quinto assegno emesso a favore DEla convenuta in data 16.11.2020 per l'importo di € 3.950,00, donazione da considerare Parte_2 anch'essa viziata da nullità per difetto di forma, e che, comunque, il trasferimento di denaro operato con i cinque assegni (i quattro già indicati dall'attore e l'ulteriore titolo appena richiamato) si scontra con l'art. 2033 c.c., con la conseguenza che, trattandosi di pagamenti non dovuti, gli stessi devono essere comunque restituiti agli eredi DE o, in via ulteriormente gradata, con l'art. 2041 c.c., CP_4 sussistendo in ogni caso un arricchimento conseguito dai convenuti senza giusta causa, donde la dovuta restituzione, anche per tale via, degli importi da loro percepiti.
Si sono costituiti tempestivamente, con un'unica comparsa di risposta, anche i convenuti
[...]
, e e contestando le domande attoree e CP_2 Pt_2 Pt_1 Persona_1 chiedendone il rigetto, con il favore DEle spese processuali, da distrarsi.
Hanno dedotto, in sintesi: che non è vero, anzitutto, che la frequentazione DE de cuius con i figli è stata ostacolata da essi convenuti;
che al contrario, dopo la separazione dei genitori, i figli hanno DEiberatamente reciso ogni rapporto con il padre, disinteressandosi DEle sue esigenze, anche di carattere primario, e DEle sue condizioni di salute, abbandonandolo a sé stesso;
che è per questo che il
è stato accolto dai convenuti e da loro assistito e curato sino al giorno DE suo decesso;
CP_4 che i convenuti hanno concesso, inoltre, al de cuius in godimento gratuito un immobile di loro proprietà, dapprima con un contratto di comodato DE 25.03.1994 e poi con un contratto di locazione DE 30.06.2001, immobile che era intestato, in particolare, alla Gomma VI dei Fratelli VI S.n.c., di cui sono soci
, ed e che è sito in posizione adiacente all'opificio ove veniva Pt_2 CP_2 Pt_1 Pt_2 svolta l'attività sociale;
che il ha potuto godere, dunque, di tale abitazione senza mai CP_4 pagare alcunché dal 25.03.1994 sino alla data DEla sua morte e stante la vicinanza DEl'appartamento è stato realmente e quotidianamente a stretto contatto con i convenuti che si sono presi cura di lui, interessandosi di ogni sua esigenza e necessità di vita e provvedendo a tutte le spese necessarie, garantendogli assistenza materiale e morale, mentre, malgrado le numerose richieste di aiuto, i suoi figli, in particolare l'attore , si sono sempre disinteressati e non gli hanno mai fatto Parte_1 visita, pur a fronte DEle sue precarie condizioni di salute;
che il de cuius, consapevole di essere prossimo al decesso, ha espresso, pertanto, il desiderio di adempiere a un'obbligazione naturale nei confronti dei convenuti corrispondendo loro la somma inferiore al valore locativo DEl'immobile avuto in godimento gratuito dal 1994 e mai corrisposta prima;
che le somme pagate attraverso gli assegni qui contestati hanno costituito, quindi, esecuzione di un'obbligazione naturale, sia in ragione DE godimento gratuito DE bene, sia per tutte le spese sostenute negli anni dai convenuti e le cure apprestate dagli stessi;
che tali elargizioni non sono quindi ripetibili, né era necessario che le stesse fossero poste in essere in forma solenne, trattandosi DEl'adempimento di un'obbligazione naturale e non di una donazione remuneratoria;
che è evidente che, nel presente caso, non vi è stato uno spirito di liberalità da parte DE de cuius, stante che le attribuzioni sono state effettuate con il prevalente intento di prestare un corrispettivo per i servizi resi al medesimo dai convenuti, in adempimento di un dovere morale e quindi a titolo oneroso, configurando un “negotium mixtum cum donatione” nel quale sussiste un dovere morale spontaneamente adempiuto;
che è infondata e va rigettata, pertanto, la domanda principale DEl'attore volta a sentire dichiarata la nullità DEl'attribuzione e, DE pari, non sussistono i presupposti per la ripetizione ex art. 2033 c.c., stante l'applicabilità DEl'art. 2034 c.c.; che, infine, con riferimento ai quattro bonifici di € 2.487,63, effettuati dopo il decesso DE , si tratta di pagamenti che sono stati CP_4 posti in essere a favore DE per le spese funerarie, mentre con l'assegno di € Controparte_6
4 3.000,00 intestato alla sono state pagate le spese funebri come da fattura Parte_3
n. 97 DE 21.11.2020 e con un pagamento effettuato da è stata versata la somma per il Parte_2 loculo, per € 1.464,00, come da fattura DEla n. 24/2020 DE 27.11.2020. Parte_4
Con provvedimento adottato all'udienza DE 17.03.2022, stante l'istanza di differimento già avanzata dalla nella sua comparsa, è stata fissata nuova udienza ex art. 183 c.p.c. per consentire CP_1 agli altri convenuti di replicare alle sue domande riconvenzionali trasversali e, nel termine assegnato, questi ultimi hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno ribadito sostanzialmente quanto già dedotto, eccepito e richiesto con la loro originaria comparsa di costituzione, insistendo nel rigetto di tutte le avverse domande, incluse quelle proposte dalla . CP_1
Alla successiva udienza, tenutasi a trattazione scritta, tutte le parti hanno contestato, poi, le avverse deduzioni e conclusioni, richiamato i rispettivi scritti difensivi e richiesto i termini ex art. 1836 c.p.c.
Nel primo di tali termini, è stata depositata, quindi, una memoria da , nella quale la CP_1 stessa ha ulteriormente contestato le deduzioni degli altri convenuti ed evidenziato, in particolare, che i due contratti aventi ad oggetto l'immobile abitato dal padre sono stati da lui conclusi con il fratello
, quale socio comproprietario insieme al de cuius DEla Gomma VI dei Fratelli VI Parte_5
S.n.c., società di cui ed sono divenuti, invece, soci Controparte_2 Pt_1 Pt_2 amministratori solo dal 26.10.2011 e nella quale alcun ruolo è mai stato svolto, inoltre, da , Persona_1 con la conseguente infondatezza DEle deduzioni svolte dagli stessi in merito a un debito di riconoscenza maturato in capo al de cuius per il godimento DE bene. Ha sostenuto, poi, che il genitore non aveva bisogno, in verità, di assistenza economica, fisica o morale, assistenza comunque non prestatagli dai nipoti, e di avere sempre mantenuto con lui un normale rapporto, donde l'infondatezza, anche per tale via, di quanto sostenuto dalle controparti a supporto DEl'asserita esistenza di un'obbligazione naturale adempiuta dal de cuius con la elargizione DEle somme. Ha quindi insistito, pure su tale scorta, nell'accoglimento DEle conclusioni già rassegnate nel suo atto di costituzione.
Alcuna memoria è stata depositata invece dall'attore e dagli altri convenuti nel termine ex art. 1836 n. 1 c.p.c., rimanendo ferme, per l'effetto, anche per gli stessi, le conclusioni degli atti introduttivi.
La causa è stata istruita con i documenti depositati e con la parziale ammissione e assunzione degli interrogatori formali di (attore) e e DEle prove testimoniali richieste Parte_1 CP_1 dai convenuti.
Infine, esaurita l'istruttoria, il fascicolo è stato rinviato per la precisazione DEle conclusioni, per la quale è stata disposta l'assegnazione alle parti di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate dalle stesse nelle rispettive note scritte (così come già richiamate in epigrafe) la causa è stata trattenuta in decisione con l'ordinanza resa il 13.05.2025, con assegnazione ai contendenti dei termini richiesti ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, la causa viene dunque decisa come segue.
Ritiene il giudicante che la domanda proposta in via principale dall'attore e quella, analoga, avanzata da , volte ad ottenere che le dazioni effettuate dal de cuius DEla somma di € 28.000,00 in CP_1 favore di ciascuno dei convenuti e e vengano Pt_2 Pt_1 Controparte_2 Persona_1 accertate quali donazioni viziate da nullità per difetto di forma, sono risultate fondate e devono essere accolte, per le ragioni che seguono.
In via generale, è indubbio, innanzi tutto, che il singolo coerede che agisce per far dichiarare la nullità DEl'atto dispositivo di un bene posto in essere dal de cuius, onde ottenere che tale bene venga accertato come rientrante nell'asse ereditario, è onerato di provare tale nullità, in conformità con il principio generale di cui all'art. 26971 c.c.
Peraltro, come è stato evidenziato già da tempo dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento all'ipotesi di una dazione di somma di denaro effettuata dal de cuius mediante l'emissione di un titolo di credito o di pagamento, “…la prova DEla natura DE rapporto sottostante incombente all'opponente deve ritenersi svincolata dalle limitazioni rispettivamente poste dall'art. 2722 c.c. alla prova testimoniale e dall'art. 2729 c. 2 c.c. alle presunzioni semplici, non potendosi qualificare come prova contraria al
5 contenuto DE documento costituito dal titolo di credito o di pagamento quella relativa al rapporto sottostante in quanto neppure indicato dal titolo” (cfr. già Cass. civ. 7647/1990).
È ben possibile, pertanto, che l'onere DEla prova DEla nullità DE negozio sottostante all'emissione di un assegno da parte DE de cuius venga evaso dall'erede anche mediante prove di natura indiziaria, da cui emerga la sussistenza DEl'animus donandi, ovverosia che il disponente, al momento DEla dazione, abbia avuto quale scopo quello di beneficiare gratuitamente il prenditore con puro spirito di liberalità.
Sempre in linea di principio, è noto inoltre che nell'ordinamento processuale civile vige il principio di cd. acquisizione processuale, secondo cui il giudice “…deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, perché le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza DEla quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione DE convincimento DE giudice, per l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti DEle prove, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (cfr. Cass. civ. 28660/2023).
Pur restando fermo l'onere DEla prova sancito dall'art. 2697 c.c., ne consegue che ogni emergenza istruttoria, una volta acquisita, è legittimamente utilizzabile ai fini DEla decisione a prescindere dalla sua provenienza, e ciò anche in mancanza di specifiche deduzioni DEle parti, essendo il decidente chiamato a valutare tutti gli elementi di prova a disposizione, da porre a base DE suo convincimento (si v. tra le altre, anche Cass. civ. 14284/2018)
Per quel che attiene, poi, il concetto di spirito di liberalità, quale elemento che identifica la causa DE contratto di donazione ai sensi DEl'art. 782 c.c., è noto che lo stesso consiste nella finalità DE disponente di arricchire gratuitamente il beneficiario con un determinato vantaggio patrimoniale in maniera DE tutto spontanea, ovverosia nella consapevolezza che non vi sia alcuna costrizione giuridica, sociale o morale e secondo un suo intento pienamente discrezionale.
Peraltro, lo spirito di liberalità non è escluso, di per sé, dall'esistenza anche di altri motivi perseguiti dal donante, oltre alla finalità di beneficiare gratuitamente il donatario DEl'attribuzione (cfr. tra le altre, Cass. civ. 10262/2016, Cass. civ. 14981/2002, nonché già Cass. civ. 1411/1997).
Così, in particolare, lo spirito di liberalità non è escluso dalla volontà DE disponente di arricchire il beneficiario per motivi di riconoscenza o in considerazione di servizi resi in suo favore o per i suoi meriti, così come è previsto espressamente dall'art. 770 c.c., in tema di cd. donazioni remuneratorie.
In particolare, è stato chiarito che la donazione remuneratoria “…si caratterizza per le particolari motivazioni che abbiano indotto la parte a donare, nel senso che l'intento di rimunerare il donatario deve risultare il motivo determinante DEla disposizione”, fermo restando che all'attribuzione non deve essere data una funzione di corrispettivo e che il donante sia stato indotto al beneficio pur sempre in modo spontaneo,
“…consapevole di non esservi tenuto né per legge, né in adempimento di un'obbligazione naturale” (cfr. di recente, Cass. civ. 1123/2024).
La donazione remuneratoria è, dunque, “…correlata specificamente ad un precedente comportamento DE donatario, nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti, o comunque come una speciale remunerazione di attività svolta, sebbene l'attribuzione non cessi di essere spontanea e l'atto conservi la causa di liberalità” (cfr. già Cass. civ. 12769/1999).
La fattispecie in parola si distingue, così, dalle cd. liberalità d'uso, contemplate sempre dall'art. 770 c.c., le quali non consistono, invece, in vere e proprie donazioni, poiché in questo caso l'attribuzione è effettuata dal disponente quale corrispettivo o in adempimento di un dovere che, ove non derivante dalla legge, tuttavia scaturisce da norme sociali o morali.
È stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che per qualificare l'attribuzione come liberalità d'uso e non come donazione remuneratoria occorre, però, che “sussista una sostanziale equivalenza tra i servizi resi e il bene donato” (cfr. ancora Cass. 1123/24 cit.).
Inoltre, non è escluso che l'atto possa essere connotato, in parte, da una causa siffatta e, per altra parte, da uno spirito di liberalità, sicché “…nei casi in cui l'elargizione da parte DE donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, l'intero rapporto è regolato in base al criterio DEla prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire” (cfr. Cass. civ. 41480/2021).
6 Il concetto di liberalità d'uso, così definito, si interseca poi, all'evidenza, con quello di obbligazione naturale, potendo atteggiarsi come adempimento di una “obbligazione” DE tipo di quelle previste dall'art. 2034 c.c., ove effettuata, per l'appunto, in esecuzione di un dovere morale o sociale.
Con specifico riferimento all'obbligazione naturale, va rammentato, tuttavia, che la stessa può riconoscersi, al di fuori DEle ipotesi tipizzate dal legislatore, soltanto nel caso in cui, per un verso, l'atto risulti moralmente o socialmente necessario alla stregua DEla coscienza sociale e, per altro verso, sempre che ricorrano i requisiti DEla proporzionalità e DEl'adeguatezza, da valutare in relazione a tutte le circostanze DE caso (cfr. tra le altre, Cass. civ. 1277/2014).
Sotto il primo profilo, non basta, pertanto, che l'atto sia valutabile positivamente sul piano morale o sociale, essendo necessario, piuttosto, che lo stesso sia considerato come moralmente o socialmente doveroso e, dunque, che il suo mancato compimento importi un giudizio di riprovazione o disistima sociale. Il concetto di dovere morale, inoltre, non fa perno sulla morale individuale, ma pur sempre su quella collettiva, sicché non è sufficiente che l'atto sia considerato dal disponente personalmente come doveroso, ma occorre che risulti moralmente necessitato sulla base di una valutazione obiettiva basata sulla concezione sociale corrente.
Sotto questo profilo, è stato evidenziato, in particolare, che “il motivo di riconoscenza non assurge di per sé a dovere morale o sociale di restituzione di quanto ricevuto” (cfr. già Cass. civ. 7647/1990).
D'altra parte, si è detto che l'art. 770 c.c. considera come donazioni le attribuzioni fatte per spirito di gratitudine, sicché è evidente che un condizione di riconoscenza, se non altro ove non connotata da una straordinaria intensità, non conduce, di per sé, a far ravvisare l'adempimento di un'obbligazione naturale.
Per quel che attiene, poi, il secondo profilo, ovverosia la necessaria sussistenza DEla proporzionalità e DEl'adeguatezza, si osserva che l'attribuzione, per potersi qualificare come adempimento di un'obbligazione naturale, deve essere sempre proporzionata ai mezzi di cui l'adempiente dispone e risultare, altresì, adeguata all'interesse da soddisfare. Per quanto non specificato dall'art. 2034 c.c., è evidente, infatti, che alla stregua DEla coscienza sociale non può ritenersi doveroso un atto che non sia in rapporto di proporzionalità con le condizioni patrimoniali DE disponente. L'attribuzione, inoltre, deve essere comunque commisurata anche all'interesse tutelato dal dovere morale o sociale, giacché al di là di tale limite la stessa non potrebbe considerarsi di certo giustificata dall'adempimento di tale dovere (cfr. Cass. 1277/14 cit., secondo cui “Il discrimen fra l'adempimento dei doveri sociali e morali …e l'atto di liberalità va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare”).
Per completezza, è opportuno chiarire, infine, che l'adempimento di un'obbligazione naturale si connota, comunque, giuridicamente come un atto a titolo gratuito, sebbene posto in essere in ragione DEl'obiettiva esistenza di un dovere morale o sociale e con la consapevolezza DE disponente DEl'esistenza di un simile dovere e la volontà da parte sua di darvi esecuzione. Come si è detto, infatti, quel che distingue l'adempimento di un'obbligazione naturale da una donazione è la doverosità morale o sociale DEl'atto e l'assenza DE carattere DEla spontaneità che connota, invece, la donazione, tale che l'atto stesso è considerato dalla coscienza collettiva come moralmente o socialmente necessitato e che il disponente abbia voluto, appunto, conformarvisi.
Ora, poste tali premesse in diritto, si osserva in fatto, in relazione all'odierna fattispecie, che è anzitutto acclarata la qualità di coeredi DE facente capo all'attore e CP_4 Parte_1 alla sorella . CP_1
In primo luogo, è pacifico, infatti, sia che questi ultimi fossero i figli DE , sia che il de CP_4 cuius sia morto ab intestato e abbia lasciato quali chiamati ex lege alla sua eredità esclusivamente i due figli, essendo la coniuge già deceduta, DE resto, in data 14.11.2020, tenuto conto di quanto allegato da e sin dagli atti introduttivi e DEl'assenza di contestazioni sollevate al riguardo Parte_1 CP_1 dai convenuti, senz'altro in condizione di contestare, se DE caso, tali circostanze, in ragione DEla relazione di parentela e DEl'assidua frequentazione che loro stessi hanno sostenuto di avere avuto con il sino alla data DE suo decesso, avvenuto il 19.11.2020 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo). CP_4
7 In secondo luogo, è stato documentato il compimento da parte degli attori di atti idonei ad integrare tacita accettazione DEla DEazione ereditaria, avendo entrambi riscosso, in particolare, le giacenze ancora esistenti sul conto corrente n. 230376 già intrattenuto dal de cuius con la BA DE CI (cfr. doc. 1, in allegato alla memoria attorea ex art. 1836 n. 2 c.p.c., nonché doc. 13 fasc. ). CP_1
Inoltre, la stessa proposizione DEle domande oggetto DE presente giudizio implica, evidentemente, un'accettazione DEl'eredità da parte degli stessi, considerato che, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “…poiché l'accettazione tacita DEl'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte DE chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa DEla proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento DElo stato di fatto quale esistente al momento DEl'apertura DEla successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 6907/2019).
Ciò detto in merito alla qualità di eredi di e , è poi altrettanto pacifico, e Parte_1 CP_1 comunque documentato, il fatto in sé DEl'avvenuto compimento da parte DE de cuius in favore DEla sorella e dei nipoti odierni convenuti di una dazione di somme di denaro mediante assegni bancari emessi in data 02.10.2020 (quanto agli assegni a favore di n. 0020137425-09, e di Parte_2 [...]
n. 0020137426-10) e in data 08.10.2020 (relativamente agli assegni a favore DE Persona_1 convenuto , n. 0033682013-01, e di , n. 0033682014-02; cfr. doc. 3 fasc. Parte_1 Controparte_2 attoreo, doc. 5 6, 7, 8 fasc. ). CP_1
Tramite l'emissione di tali titoli, effettuata dal appena un mese e mezzo prima DE CP_4 suo decesso, è stata elargita, così, una somma di € 28.000,00 ad ognuno dei convenuti, poi concretamente incassata dagli stessi sempre in strettissima vicinanza temporale, tra il 04.11.2020 e il 06.11.2020 (cfr. doc. 5, 6 fasc. attoreo, doc. 3, 4 fasc. ). CP_1
Relativamente a tali dazioni, inoltre, è risultato sostanzialmente incontroverso che le stesse siano state compiute a titolo gratuito, ovverosia senza una controprestazione a carico dei beneficiari.
È stato sostenuto, infatti, dai convenuti, sin dalla loro costituzione in giudizio, che le attribuzioni che occupano sarebbero state poste in essere non già come un pagamento a loro spettante, bensì in ragione DEla volontà DE di assolvere un proprio “debito di riconoscenza” maturato nei loro CP_4 confronti in considerazione, per un verso, DE godimento di cui il medesimo ha usufruito sin dal 1994 di un immobile di “loro proprietà” senza avere mai pagato alcunché per lo stesso e, per altro verso, per l'assistenza morale e materiale che i predetti avrebbero prestato in suo favore sino alla data DE decesso.
Su tale scorta, i convenuti hanno addotto che l'operazione avrebbe costituito, peraltro, non un atto di liberalità, non atteggiandosi, a loro dire, nemmeno come una donazione remuneratoria, ma avrebbe integrato, invece, un adempimento di un'obbligazione naturale, come tale sottratta all'onere DEla forma solenne ex art. 782 c.c. e alla nullità lamentata dagli attori per il suo mancato rispetto, né ripetibile da questi ultimi ai sensi DEl'art. 2034 c.c.
Ritiene peraltro il giudicante che gli elementi istruttori acquisiti siano valsi a far accertare l'effettiva natura donativa DEle attribuzioni di cui si discute, mentre va escluso che le stesse possano qualificarsi come adempimento di un'obbligazione naturale.
Anzitutto, si è già evidenziato che è risultato pacifico che gli atti che occupano, consistiti nell'elargizione da parte DE de cuius di una somma di denaro di € 28.000,00 a favore di ciascuno dei convenuti mediante assegni di importo corrispondente tratti sui due conti correnti nn. 230376 e 523166, a lui intestati, rispettivamente, presso la BA DE CI e la , si sono Controparte_3 atteggiati, giuridicamente, quali negozi a titolo gratuito, in quanto posti in essere dal CP_4 senza alcuna contropartita economica a carico dei beneficiari.
Inoltre, è evidente che tali elargizioni sono avvenute nel medesimo contesto temporale, tutte con analoghe modalità, per un ammontare perfettamente identico e in una situazione in cui è persino incontroverso che il de cuius, purtroppo colpito da una patologia tumorale, fosse ben consapevole DE suo imminente decesso (si v. pag. 5, comparsa risposta convenuti, ove è stato evidenziato, invero, che le dazioni di cui si discute sono state effettuate dallo stesso “consapevole di essere prossimo al decesso”). 8 L'entità di tali attribuzioni, considerata in quanto tale, non può poi ritenersi, obiettivamente, di importo esiguo ed è incontroverso, altresì, che con le stesse il de cuius abbia disposto di larga parte dei propri averi in favore dei parenti odierni convenuti, essendo stato allegato dall'attore sin dall'atto introduttivo e mai contestato in alcun modo da questi ultimi che il suo patrimonio fosse sostanzialmente costituito, a quella data, dalle giacenze esistenti sui due conti correnti.
Con gli atti di cui si tratta, il de cuius ha destinato, così, ai convenuti una considerevole parte dei propri beni, impiegando pressoché tutti i denari depositati sul suo conto corrente presso la
[...]
, sul quale è rimasto, difatti, un saldo attivo di appena € 162,24 (al netto DEl'utilizzo Controparte_3 pacificamente effettuato dai convenuti DEle somme ivi ancora presenti a seguito DEl'incasso dei due assegni tratti su tale conto, destinate al pagamento DEle spese funebri, oltre che al versamento di un ulteriore assegno di € 3.950,00 emesso a favore DEla convenuta : cfr. 5 fasc. attoreo, Parte_2 doc. 3 fasc. ), e consumando più DEla metà DEle giacenze presenti sull'altro conto, CP_1 intrattenuto con la BA DE CI (cfr. doc. 6 fasc. attoreo, doc. 4 fasc. ). CP_1
Ebbene, considerati tali elementi nel loro complesso, è evidente che gli stessi portino ragionevolmente a concludere che gli atti di cui si discute siano stati posti in essere, in effetti, con una finalità di pura liberalità, intendendo il devolvere, mediante tali elargizioni, una parte CP_4 assai consistente DEle proprie sostanze ai propri parenti odierni convenuti, e ciò proprio in quanto
“consapevole di essere prossimo al decesso” e con il chiaro fine di ripartire tra loro (destinatari, non a caso, nel medesimo contesto, di somme di identico ammontare) larga parte DE proprio denaro.
Le deduzioni operate dai convenuti nei loro scritti difensivi non conducono, d'altra parte, a una diversa conclusione, valendo al più a far riconoscere il carattere parzialmente remuneratorio DEle donazioni di cui si tratta.
Infatti, per un verso, si è detto che questi ultimi hanno sostenuto che le elargizioni operate in loro favore dal de cuius sarebbero state finalizzate a “ricompensarli” per il godimento di cui quest'ultimo ha gratuitamente usufruito DEl'immobile “di loro proprietà”, nel quale ha abitato sin dal 1994 (decorrenza poi mutata nei loro scritti conclusionali nel 1991) sino alla data DE suo decesso.
Come emerge, tuttavia, dalla stessa documentazione prodotta dai convenuti, l'appartamento situato a in via Casilina km. 21.950, nel quale il abitava, non è un bene di loro CP_6 CP_4 proprietà e DElo stesso è stato concesso l'utilizzo al de cuius in data 01.03.1991 con un contratto che ha avuto ad oggetto il comodato gratuito di tale immobile, stipulato con la relativa proprietaria, la
[...]
di cui anche il risulta essere stato socio sino all'ottobre 1995, Parte_6 CP_4 insieme al fratello (cfr. doc. 6 fasc. convenuti, doc. 12 fasc. ). Controparte_7 CP_1
Successivamente, tale contratto è stato risolto, inoltre, per mutuo consenso ma contestualmente il de cuius ha sottoscritto sempre con la società proprietaria DE bene, in data 30.06.2001, un contratto di locazione a canone libero, che è incontroverso non sia, poi, mai venuto meno (cfr. ancora doc. 6 cit.).
Già l'esistenza di tali titoli negoziali legittimanti il godimento DEl'appartamento, oltretutto intrattenuti con un soggetto diverso (appunto, la ed evidentemente Parte_6 decisi dal de cuius con il fratello, nella loro qualità di originari compartecipi DEla società intestataria DE bene, vale a far escludere, quindi, che il abbia potuto maturare verso gli odierni CP_4 convenuti un qualche dovere morale o sociale al quale ha inteso dare esecuzione con le dazioni di cui si discute, a dispetto di quanto apoditticamente sostenuto da questi ultimi in tutti i loro scritti difensivi.
Per il periodo sino al giugno 2001 l'utilizzo a titolo gratuito DEl'immobile è avvenuto, difatti, in esecuzione di un ben preciso contratto stipulato dal de cuius con la suddetta società DE quale egli era socio unitamente al fratello, contratto che prevedeva espressamente che il medesimo non fosse tenuto al versamento di un corrispettivo per tale godimento.
Inoltre, l'assunto che il non abbia mai versato alcuna somma per tale godimento, CP_4 suscettibile di assumere rilevanza esclusivamente per il periodo successivo al giugno 2001, allorché è stato da lui concluso con la il contratto di locazione, non vale a far Parte_6 riconoscere, da sé solo, che vi sia stato l'adempimento da parte sua di un dovere morale o sociale, quale quello genericamente prospettato dai convenuti, atteso che è evidente la sproporzione tra l'entità DE
9 canone ivi pattuito, in tesi lasciato impagato dal conduttore, pari a circa € 1.860/annui (avuto riguardo al canone annuo di originarie L. 3.600.000) e l'ammontare DEle somme complessivamente elargite dal de cuius ai parenti con i quattro assegni per cui è causa.
Non solo ma, anche prescindendo da tale rilievo, si osserva che è DE tutto pacifico, oltre che documentalmente suffragato, che la convenuta non sia mai stata partecipe DEla società sopra Per_1 indicata, di cui sono divenuti soci esclusivamente , dall'ottobre 1995, e solo dal Controparte_2
26.10.2011 come anche evidenziato da sin dalla sua Controparte_8 Pt_1 CP_1 memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. e mai contraddetto dalle controparti in tutti gli scritti difensivi successivi (cfr. ancora doc. 12 cit. fasc. ). CP_1
La risultanza in parola non solo priva, pertanto, di ogni logico supporto la pretesa dei convenuti secondo cui il de cuius avrebbe inteso “ricompensarli”, con le attribuzioni di cui si tratta, per il godimento di cui avrebbe gratuitamente usufruito DEl'immobile DEla società, considerato che non si vede (né è stato chiarito in alcun modo dai predetti) perché mai una simile “ricompensa” sarebbe stata destinata anche alla convenuta , da sempre incontestatamente estranea alla vita societaria, ma Per_1 addirittura avvalora, a ben vedere, la conclusione DEla natura donativa di tali elargizioni, stante che queste ultime sono state significativamente compiute, non a caso, in favore di tutti gli odierni convenuti con modalità perfettamente analoghe e per un ammontare identico, senza prestare alcuna considerazione all'esistenza e alla portata di un debito di riconoscenza in tesi maturato dal disponente verso l'uno o gli altri beneficiari.
Per altro verso, l'ulteriore prospettazione dei convenuti secondo cui sarebbe stata da loro prestata una costante attività di assistenza morale e materiale a favore DE de cuius non conduce, poi, neppure essa, a qualificare le elargizioni di cui si discute come adempimento di un'obbligazione naturale.
In primo luogo, deve escludersi che il sia sempre stato un soggetto bisognoso di CP_4 assistenza e di cure, a dispetto di quanto sembrerebbero aver preteso i convenuti nei loro scritti difensivi.
Risulta sostanzialmente pacifico, infatti, alla luce di quanto allegato da sin dalla sua CP_1 memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. e non specificamente contestato dai convenuti, che il de cuius non sia stato affetto da particolari patologie almeno sino al 2019, allorché, come ha raccontato anche la teste
[...]
(indotta dagli stessi convenuti) “…è scoppiata la bomba DEla malattia e nel 2020 ha avuto Tes_1 CP_4 proprio un crollo” (cfr. verbale ud. 24.10.2023).
D'altro canto, dalle prove orali assunte è emerso che il era solito frequentare, sino a CP_4 quando è poi sopraggiunta la malattia, la società dei convenuti e la Pt_2 Parte_1
“…per distrarsi e per rendersi utile in qualche modo, andava spesso…” (si v. ancora dich. Controparte_9
verbale ud. cit.), tanto da avere dichiarato l'ulteriore teste “…io penso, cioè Tes_1 Testimone_2 ho dato sempre per scontato, che anche lavorasse in questo opificio” (si v. verbale ud. 30.01.2024) e, CP_4 quanto alla teste che il medesimo, pur non lavorando con lei presso tale azienda, Testimone_3
“…passava molto tempo con me in ufficio” (cfr. verbale ud. 24.10.23), ed analogamente deve ritenersi acclarato che il abbia cessato di guidare solo “negli ultimi tempi” (dich. verbale CP_4 Tes_2 ud. 30.01.24), risultando quindi autonomo in precedenza, seppure con “difficoltà” nella deambulazione, queste ultime rappresentate, peraltro, dai testimoni escussi in maniera alquanto generica e mai allegate, ancor prima, dai convenuti anteriormente ai loro scritti conclusionali.
Inoltre, per quel che attiene la natura DEl'ausilio prestato dai convenuti al de cuius, emerge, a ben guardare, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite che lo stesso sia consistito, sostanzialmente, in un supporto per il compimento di comuni incombenti quale il recarsi ad acquistare generi alimentari o accompagnarlo a visite mediche, il che, tuttavia, non può non considerarsi assolutamente usuale nell'ambito di un rapporto tra soggetti legati da un vincolo di parentela e di vicinanza affettiva, in specie ove gli stessi abitino e/o svolgano la loro attività lavorativa (come nella specie) addirittura presso immobili tra loro adiacenti.
Al di là DEla generica conferma che i convenuti sono sempre stati presenti per il de cuius, è stato raccontato infatti dalla teste qualificatasi come “segretaria DEla società che è una Tes_3 Controparte_9
10 società che è gestita dalla signora dal signor e dalla signora Parte_2 Parte_1 CP_2
”, che per quel che ha potuto constatare “…è accaduto che io abbia assistito personalmente a richieste
[...] DE signor rivolte ad e soprattutto ad di aiutarlo o accompagnarlo CP_4 Parte_2 Controparte_2 per commissioni, come per esempio la spesa, le visite mediche, ed era presente poi anche il signor Parte_1 quando si trattava di fare per viaggi più lunghi” (si v. verbale ud. 24.10.23, dich. . CP_4 Testimone_3
Del pari, la teste , dopo avere dichiarato di essere “un'amica DEla signora Tes_4 Parte_2
e di e , ha dapprima riferito che “loro lo portavano dappertutto, dove aveva bisogno lo CP_2 CP_4 portavano, stava sempre con loro” e precisato, poi, a richiesta di chiarimenti, che tale aiuto consisteva appunto, in concreto, nel fatto di accompagnarlo alle visite mediche o nel recarsi a fare la spesa (cfr. ancora verbale ud. 30.01.24, dich. , e così anche l'ulteriore teste dopo avere affermato Tes_4 Tes_2
“sono amica di , e cioè il fratello di , Pt_2 CP_2 Persona_1 Persona_2 Pt_1 Pt_2 ha dichiarato è vero; ADR: stavano su da e secondo chi stava su lo aiutava;
io personalmente Per_3 CP_4 durante la malattia, per rispetto, non sono mai entrata a casa di ma io magari stavo da che è CP_4 Per_1 nell'appartamento sotto e stava su da …ADR: anche prima DEla malattia, sono sempre CP_2 CP_4 andati a fare la spesa per lui, lo accompagnavano a fare le visite, si alternavano o Per_2 Pt_2 Per_2 sarebbe il fratello di ADR: non camminava benissimo e negli ultimi tempi non guidava, Pt_1 Pt_2 quindi andava accompagnato; ADR: lo so perché capitava che io stavo a casa da loro e parlavano di chi dovesse accompagnare di volta in volta il signor (cfr. verbale ud. 30.01.24, dich. . CP_4 Tes_2
Non solo ma dalle risultanze acquisite si trae che tale ausilio neppure veniva prestato in modo esclusivo dai convenuti, tenuto conto di quanto raccontato dalla circa il fatto che anche lei e i Tes_1 suoi figli erano soliti andare a trovare il (si v. verbale ud. 24.10.23: “…io andavo in genere CP_4 di sabato e di domenica a casa di ma andavo anche durante la settimana da quando si era ammalato, in CP_4 questo caso andavo da sola, senza i bambini;
faccio presente che poi io durante la settimana capitava e capita che passi da mio marito che lavora lì”), nonché dalla la quale ha dichiarato di recarsi assiduamente a Tes_4 casa sua, oltre che in quella di , che “…erano appartamenti nello stesso palazzo” ove Parte_2 andava “…anche due o tre volte a settimana” e “…se andavo la mattina stavo quattro o cinque ore anche, a volte se aveva bisogno andavo anche io a fare la spesa per il signor per esempio se chiamavo che stavo andando CP_4 da lui e mi diceva che gli serviva qualche cosa gliela portavo…” (cfr. ancora verbale ud. 30.01.24), e che un'effettiva assistenza non vi è mai stata, in verità, se non altro in maniera abituale, anche da parte DEla convenuta , considerato che i testi escussi non hanno raccontato, significativamente, di avere Per_1 personalmente assistito a un aiuto prestato al de cuius da quest'ultima, riferendosi, in concreto, solo a una frequentazione DEla casa DE e a un aiuto prestatogli da ovvero CP_4 Controparte_2
a un supporto da parte dei convenuti e , essendo costoro, DE resto, i soli a Pt_2 Parte_1 lavorare nell'opificio posto in adiacenza all'abitazione (si v. ancora dich. “…è accaduto che io Tes_3 abbia assistito personalmente a richieste DE signor rivolte ad e soprattutto ad CP_4 Parte_2 [...]
di aiutarlo o accompagnarlo per commissioni, come per esempio la spesa, le visite mediche, ed era CP_2 presente poi anche il signor quando si trattava di fare per viaggi più lunghi”; dich. Parte_1 CP_4
“…è vero che stava vicino all'opificio, non so di chi era la società, ci lavoravano e il fratello;
è Tes_4 Pt_2 vero che si occupavano di tutte le sue esigenze e che stavano sempre lì per quanto ho visto io …ADR: loro pure se lavoravano passavano a casa di non è che stavano giorno e notte ma erano sempre presenti”; dich. CP_4
“…io personalmente durante la malattia, per rispetto, non sono mai entrata a casa di ma io Tes_2 CP_4 magari stavo da che è nell'appartamento sotto e stava su da …anche prima DEla Per_1 CP_2 CP_4 malattia, sono sempre andati a fare la spesa per lui, lo accompagnavano a fare le visite, si alternavano o Per_2
). Pt_2
Relativamente a un asserito aiuto economico, poi, non può non osservarsi che mai è stato allegato dai convenuti, in maniera concreta e specifica, quando, in che modo e in quale misura lo stesso sarebbe stato prestato (non bastando, di certo, il solo assunto di avere genericamente “…sostenuto DEle spese che spettavano agli eredi DE de cuius come si evince dalla documentazione allegata”) e che un tale aiuto risulta, in verità, contraddetto dalle complessive risultanze acquisite, se si considera che è incontroverso che persino le spese funerarie sono state pagate pressoché integralmente (come anche si dirà nel prosieguo) con il denaro DE de cuius, sul cui conto corrente sono stati addebitati, in data 20.11.2020, molteplici 11 bonifici aventi tale destinazione, nonché un assegno di € 3.000,00 destinato alla società di onoranze funebri, ed essendo stata, al più, la sola somma personalmente sborsata dalla quella Parte_2 di € 1.464,00 per la fornitura e la posa in opera DE loculo. Per le spese per la badante, inoltre, si osserva che la circostanza è stata introdotta dai convenuti solo in sede di articolazione DEle istanze istruttorie, peraltro formulate sul punto in maniera DE tutto generica e, come tale, inammissibile, oltre al fatto che emerge per tabulas che il pagamento sia sempre stato effettuato dal , come da quietanze CP_4 in atti relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 (cfr. doc. 3, in allegato alla memoria dei convenuti DE 25.05.2022, nonché dich. teste che ha rappresentato che è in tali mesi che il de cuius Tes_4 ha avuto una badante, “…nell'ultimo periodo, due o tre mesi prima di morire…”), mentre i pagamenti effettuati alla Telecom Italia S.p.a. sono tutti successivi, a ben vedere, al decesso DE medesimo (risalendo, infatti, al 26.11.2020 e al 2021; cfr. doc. 2, in allegato alla memoria citata).
Ebbene, tenuto conto DEla concreta natura DE supporto prestato al de cuius, oltretutto di carattere non esclusivo e nemmeno assicurato allo stesso dalla convenuta , anch'essa beneficiaria, ciò Per_1 nonostante, con analoghe modalità ed esattamente per lo stesso importo, dalle dazioni di cui si discute, non può affatto ritenersi, ad avviso DE giudicante, che si sia presenza di un adempimento di un dovere morale o sociale maturato in capo al verso i convenuti, al più potendo sostenersi che CP_4 tali attribuzioni siano state animate da parte sua anche da un qualche sentimento di gratitudine, sentimento che tuttavia non conduce a privare tali dazioni DEla loro natura donativa.
Come è evidente, le attribuzioni per cui si controverte sono state poste in essere, infatti, a prescindere da un asserito “dovere di riconoscenza” avvertito dal de cuius verso l'uno o gli altri beneficiari, come è comprovato dall'estraneità DEla alla società dalla quale lo stesso aveva ricevuto il godimento Per_1 DEl'appartamento e dalla ben più sporadica (se non inesistente) assistenza prestatagli da quest'ultima, e si sono atteggiate, piuttosto, quali dazioni finalizzate a destinare alla sorella e ai nipoti odierni convenuti, in vista DE suo imminente decesso, larga parte dei suoi denari, beneficiandone in tal modo i parenti ai quali il de cuius avvertiva, verosimilmente, di essere più affezionato, per di più risultando pacifica, e comunque accertata alla luce DEle prove acquisite, la più episodica (se non assente) frequentazione avuta negli anni con i figli, con i quali è ragionevole ritenere, pertanto, che il CP_4 si sentisse legato da un vincolo affettivo meno intenso rispetto a quello esistente con i convenuti
[...]
(si v. ancora verbale ud. 24.10.23, dich. “…RO si confidava molto con me, avevamo un rapporto Tes_3 quasi da padre-figlia …il signor mi diceva che non aveva piu avuto alcun contatto con i figli da quando CP_4
c'era stata la separazione”; verbale ud. 24.10.23, dich. “…quando ho cominciato a frequentare mio Tes_1 marito ho conosciuto anche loro perché abitavano nella stessa palazzina …loro intendo il signor i figli e CP_4 la moglie …poi i genitori si sono separati e i figli sono andati via con la mamma e di conseguenza io non li ho visti
… parlavo con e lui mi diceva che non li aveva più sentiti”; verbale ud. 30.01.24, dich. “…a CP_4 Tes_4 me il signor diceva che i figli non lo cercano mai, non si vedevano mai…”). CP_4
Considerati i superiori rilievi, non può pertanto nutrirsi alcun dubbio, nemmeno alla luce DEle prove orali assunte, in merito al fatto che le attribuzioni di cui si tratta, in ragione DE loro oggetto, DE contesto nel quale sono state poste in essere e dei relativi beneficiari, siano state giustificate da un puro spirito di liberalità, quest'ultimo non escluso, d'altro canto, come già evidenziato, dalla circostanza che alle stesse il disponente possa essere stato indotto anche da un qualche sentimento di riconoscenza, qui, peraltro, non ragionevolmente ravvisabile, per quanto sopra osservato, nei confronti dei soli odierni convenuti e, tra questi, comunque, anche verso la convenuta , significativamente destinataria, però, di Per_1 un'identica elargizione.
Le attribuzioni in esame vanno qualificate quindi, conclusivamente, come donazioni e, come tali, le stesse senz'altro avrebbero dovuto essere compiute con l'osservanza DEla forma solenne prevista, a pena di nullità, dall'art. 782 c.c., forma che è finalizzata, come noto, ad assicurare una particolare tutela al donante contro il rischio di atti di liberalità posti in essere in maniera affrettata o poco ponderata, fatta eccezione per la sola ipotesi in cui l'atto abbia avuto ad oggetto una cosa mobile di modico valore, ipotesi nella quale (come anche si dirà qui di seguito) la forma è sostituita, ai sensi DEl'art. 783 c.c., dalla semplice traditio.
12 In relazione alla necessaria osservanza DE vincolo di forma, va escluso, peraltro, che le attribuzioni di cui si discorre possano dirsi di modico valore, considerata la rilevante entità DEle somme che con le stesse sono state destinate a ciascuno dei convenuti, sia tenuto conto DE loro ammontare in quanto tale, sia avuto riguardo alle capacità patrimoniali DE , che è incontroverso, come detto, che CP_4 disponesse sostanzialmente a quella data dalle sole giacenze depositate sui due conti correnti, di cui uno dimezzato con l'emissione dei due assegni di € 28.000,00, addebitati su di esso, e l'altro sostanzialmente svuotato, considerato il saldo attivo di appena € 162,24, ivi residuato a seguito DE pagamento dei due assegni di € 28.000,00 tratti sullo stesso e dagli utilizzi di lì a poco effettuati (come è pacifico) dagli odierni convenuti per il pagamento DEle spese funerarie e per l'incasso DEl'ulteriore assegno di € 3.950,00 da parte di (si v. ancora doc. 5, 6 fasc. attoreo). Parte_2
Gli atti che occupano non potrebbero, inoltre, ritenersi sottratti all'onere DEla forma solenne in virtù di una loro qualificazione come donazioni indirette (o cd. liberalità atipiche), ai sensi DEl'art. 809 c.c., così come fondatamente evidenziato sia dall'attore, sia dalla sorella , sin dagli atti introduttivi. CP_1
Al riguardo, si osserva, infatti, che è noto che una donazione indiretta è configurabile nel caso in cui l'arricchimento voluto da una parte in favore DEl'altra senza corrispettivo si estrinsechi non con la diretta attribuzione di un diritto, ma, appunto, indirettamente, mediante l'impiego di uno schema negoziale (costituito da uno o più negozi) di per sé connotato da una causa diversa, attraverso il quale, tuttavia, venga conseguito il risultato di una gratuita e spontanea attribuzione dall'una all'altra parte.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto, pertanto, a una donazione diretta anche il trasferimento effettuato per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli DE beneficiante a quello DE beneficiario, realizzato attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente alla banca. Una simile operazione non consta, infatti, di una deviazione a favore DE beneficiario degli effetti attributivi DE contratto in essere tra il disponente e l'istituto bancario, collocandosi l'ordine di bonifico impartito dal beneficiante soltanto nella fase di esecuzione DE contratto di riferimento (cfr. Cass. civ. sez. un. 18725/2017).
Analogamente, è stato chiarito che “…le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Il fatto che l'obbligazione DE donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura DEl'obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta. L'astrattezza DE titolo nei rapporti tra le parti ha, infatti, funzione processuale, non anche sostanziale, restando il titolo formale pur sempre collegato al negozio sottostante” (cfr. ancora Cass. sez. un. 18725/17 cit.).
Per quel che qui più interessa, è stata inoltre ricondotta alla donazione diretta “…l'elargizione come tale di somme di danaro di importo non modico mediante assegni …poi utilizzati dalla donataria, con autonoma determinazione, per il pagamento DE prezzo relativo all'acquisto di un fondo” (cfr. ancora Cass. 18725/17 cit.).
Posta, dunque, la qualificazione come donazione diretta non di modico valore DEla dazione DEle somme avvenuta con i quattro assegni di cui si è detto, ne deriva che la stessa deve ritenersi effettivamente viziata da nullità, non essendo state tali attribuzioni compiute con il necessario rispetto DEla forma solenne di cui all'art. 782 c.c.
Alla nullità di tali attribuzioni consegue, inoltre, il diritto DEl'attore e DEla sorella Parte_1
alla restituzione dei relativi importi, per ciascuno nella misura richiesta in proporzione DEla CP_1 rispettiva quota ereditaria di 1/2, risultando acclarata, come si è detto, la loro qualità di unici eredi legittimi DE , e a tali importi, dovuti a ciascuno degli eredi in misura pari a € 14.000,00 CP_4 da ognuno dei convenuti , e , devono aggiungersi Controparte_2 Pt_2 Pt_1 Persona_1 gli interessi legali come richiesti dalla data DEla domanda giudiziale e sino al saldo, esclusa invece la rivalutazione monetaria invocata da trattandosi, nella specie, di un credito cd. di valuta CP_1
(e non di valore), come tale soggetto al cd. principio nominalistico.
Resta da dire, poi, DEl'ulteriore assegno emesso dal de cuius il 16.11.2020 a favore di Parte_2 per € 3.950,00, DE quale la ha richiesto, DE pari, di accertare il carattere donativo e la CP_1 conseguente nullità per difetto di forma, mentre alcuna domanda è stata avanzata dall'attore
[...] con riferimento a tale attribuzione, né risultano esercitate in questa sede pretese di sorta Pt_1 dall'attore e DEla sorella in relazione alle ulteriori operazioni di addebito sul c/c intestato al CP_1
13 dei quattro bonifici DE 20.11.2020 destinati al DEl'assegno CP_4 Controparte_6 emesso in data 16.11.2020 in favore DEla Parte_3
Circoscrivendo la disamina alla sola ulteriore dazione oggetto DEle domande proposte, ritiene peraltro il giudicante che tale dazione non possa considerarsi, invece, affetta da nullità.
Per quel che attiene la natura DEl'attribuzione, è senz'altro fondato l'assunto di CP_1 secondo cui anche la stessa è consistita in una donazione, qualificazione che, in tal caso, nemmeno risulta essere stata specificamente contestata, per la verità, dai convenuti nei loro scritti difensivi.
In ogni caso, ove questi ultimi abbiano inteso ricondurre anche tale dazione all'adempimento di un'obbligazione naturale, si osserva che è comunque incontroverso che la stessa sia consistita in un atto a titolo gratuito e la circostanza che l'emissione di tale ulteriore assegno sia intervenuta appena tre giorni prima DE decesso DE (deceduto, come detto, il 19.11.20) e in un contesto che aveva visto CP_4 il medesimo elargire spontaneamente, appena un mese e mezzo prima, larga parte dei propri denari alla sorella e ai nipoti, non può che far concludere, ragionevolmente, che si sia trattato anche qui di una pura liberalità, posta in essere dal de cuius per un suo intento pienamente discrezionale.
Preme evidenziare, poi, che tale attribuzione nemmeno potrebbe essere considerata come una provvista fornita dal ad in esecuzione di un mandato inteso ad CP_4 Parte_2 incaricarla di curare le sue esequie, atteso che una simile giustificazione non è stata mai prospettata dai convenuti nella loro comparsa di risposta o nella memoria depositata in replica alla domanda riconvenzionale di e, in ogni caso, risulta smentita dagli elementi istruttori acquisiti, CP_1 considerato che è pacifico che abbia provveduto a pagare, al più, le sole spese per il Parte_2 loculo di € 1.464,00, mentre le ulteriori spese funerarie sono state saldate dai convenuti (per loro stessa allegazione) con i bonifici addebitati in data 20.11.20 sul conto corrente intestato al de cuius e con l'assegno emesso in favore DEla addebitato sempre sul conto intestato Parte_3 al , spese che non si vede perché non sarebbero state sostenute, invece, almeno in parte, CP_4 attingendo al residuo importo DEl'assegno emesso a favore di , DEl'ammontare di € Parte_2
3.950,00, ove questo fosse stato effettivamente erogato dal de cuius come provvista per le esequie (cfr. doc. 1, in allegato alla memoria convenuti DE 25.05.22).
Né potrebbe far pervenire a una contraria conclusione la dichiarazione resa dalla teste Tes_1 secondo cui “…mio marito mi disse che prima di morire, aveva voluto sistemare tutto, incluse le spese CP_4 DE suo funerale e questo è successo quando ancora stava bene di testa, ADR: prima DE crollo DE 2020, CP_4 sarà stato nel 2019”, considerato che si tratta, in via assorbente, di circostanze riferite de relato (in quanto apprese dalla teste dal convenuto e che, per di più, nemmeno collimano con la Parte_1 dazione DEla somma anzidetta ad , di € 3.950,00, la quale non risale infatti al 2019, Parte_2
“quando ancora stava bene di testa”, bensì ad appena qualche giorno prima DE suo decesso (cfr. CP_4 verbale ud. 24.10.23, dich. . Tes_1
Ciò detto in merito alla qualificazione donativa DEl'atto di cui si discorre, deve però evidenziarsi, al contempo, che si tratta in tal caso di una donazione da considerare di modico valore, tenuto conto che con l'assegno di € 3.950,00 il de cuius ha elargito ad una somma che, oltre a risultare Parte_2 notevolmente inferiore a quella degli ulteriori assegni sopra indicati, non si presentava, in ragione DEla sua obiettiva entità e in rapporto alle complessive disponibilità DE donante, idonea ad incidere in misura apprezzabile sul suo patrimonio.
In proposito, si rileva infatti che è sostanzialmente pacifico che l'emissione di tale assegno, per quanto effettuata a distanza di circa un mese dai precedenti, sia riconducibile pur sempre al medesimo contesto, e risulta per tabulas che il de cuius disponesse, allorquando ha compiuto tali attribuzioni, di un deposito di circa € 65.000,00 sul c/c intrattenuto con la e di circa € 85.000,00 sul conto Controparte_3 in essere presso la BA DE CI, disponibilità non incise, evidentemente, in maniera significativa, dalla dazione in esame, di cui quest'ultima ha costituito (diversamente dagli assegni di € 28.000,00, anche singolarmente considerati) soltanto un minima parte (si v. ancora doc. 5, 6 fasc. attoreo, doc. 3, 4 fasc. ). CP_1
14 Tenuto conto di tanto, oltre che, comunque, DEl'oggettiva limitatezza DEl'importo erogato, l'attribuzione in parola deve essere ricondotta, pertanto, alla fattispecie di cui all'art. 783 c.c., con la conseguente esclusione DEla necessità DEla forma solenne per il valido compimento DEl'atto.
La domanda proposta da , volta a sentire dichiarata anche la nullità di tale donazione, CP_1 deve essere quindi disattesa, né può darsi seguito alle sue domande, avanzate in via subordinata, dirette a sentire accertata l'assenza di una giusta causa a fondamento di tale attribuzione, presupponendo tali domande l'esclusione DE carattere donativo DEl'atto, risultata acclarata, invece, sulla scorta dei superiori rilievi.
La regolamentazione DEle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi DEl'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro ex art. 97 c.p.c., al rimborso di tali spese sia in favore DEl'attore, sia in favore di . CP_1
Ai fini DEla relativa liquidazione e, segnatamente, DEla determinazione DE valore DEla controversia, deve considerarsi, peraltro, che le domande proposte da una parte verso più convenuti non si sommano tra loro, né possono sommarsi le domande proposte, separatamente, da più attori contro un medesimo convenuto (cfr. da ultimo, Cass. civ. 10367/2024, nonché Cass. civ. 13750/2025).
Il valore DEla lite deve essere individuato, dunque, nel rapporto tra l'attore e i Parte_1 convenuti nei cui confronti lo stesso ha fondatamente proposto le sue domande, , Controparte_2
e e , avendo riguardo al valore DEle domande formulate verso uno di Pt_2 Pt_1 Persona_1 questi, in quanto tutte di identico ammontare (valore riconducibile, in particolare, allo scaglione tra € 26.000,01 e € 52.000,00, tenuto conto DEla richiesta di accertamento DEla nullità DEle donazioni, ciascuna di € 28.000,00), e in relazioni a tali domande i compensi a lui dovuti in rimborso vanno quantificati con l'applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., come modificati da ultimo dal D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto, nonché già Cass. civ. 17577/2018), da maggiorare ai sensi DEl'art. 42 D.M. 55/14 cit. in ragione DEla pluralità di parti (i quattro convenuti sopra detti), salva la riduzione ex art. 44 DElo stesso decreto per la sostanziale identità DEle questioni di fatto e di diritto di cui è stato necessario l'esame, pervenendosi così a un ammontare per compensi di € 10.129,28, mentre è da escludere che possa riconoscersi la maggiore liquidazione pretesa dall'attore nella sua nota spese in base a un valore DEla lite più elevato di quello suddetto.
A tali somme si aggiungono, inoltre, il rimborso DEle spese vive come richieste di € 786,00, nonché il rimborso forfettario per spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
Nel rapporto tra la e i convenuti , e e CP_1 Controparte_2 Pt_2 Pt_1 Per_1
, i compensi vanno inoltre liquidati, parimenti, nell'ammontare di € 10.129,28, così determinato
[...] avendo riguardo al solo valore DEle domande che hanno trovato accoglimento (criterio DE decisum), e a tale importo vanno aggiunti, come richiesti nella nota spese depositata, il rimborso DEle spese forfettarie ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
Non sussistono, infine, i presupposti per una condanna dei convenuti ai sensi DEl'art. 96 c.p.c., essendo da escludere che la sola infondatezza DEle prospettazioni avanzate dai medesimi, acclarata all'esito DEl'istruttoria espletata, valga ad integrare un contegno temerario o abusivo.
La richiesta avanzata sul punto dall'attore nei suoi scritti conclusivi va dunque respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni ulteriore deduzione, eccezione e istanza assorbita o disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda proposta in via principale dall'attore e, in via riconvenzionale Parte_1 trasversale, dalla convenuta di accertamento DEla nullità DEle donazioni concluse tra CP_1
e i convenuti , e e CP_4 Controparte_2 Pt_2 Pt_1 Persona_1 aventi ad oggetto per ciascuno dei convenuti la somma di € 28.000,00, di cui agli assegni n. 0020137425-09 emesso in data 02.10.2020 a favore di n. 0020137426-10 emesso in Parte_2 data 02.10.2020 in favore di , n. 0033682013-01 emesso in data 08.10.2020 a Persona_1 favore DE convenuto e n. 0033682014-02 emesso in data 08.10.2020 a favore di Parte_1
15 , per difetto di forma ex art. 782 c.c. e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità di Controparte_2 tali donazioni;
Dichiara tenuti e condanna i convenuti , e e Controparte_2 Pt_2 Pt_1 Persona_1 alla restituzione DEla somma di € 14.000,00 ciascuno in favore DEl'attore
[...] Parte_1
e DEla somma di € 14.000,00 ciascuno in favore DEla convenuta/attrice in riconvenzionale trasversale , oltre agli interessi legali dalla data dalla domanda e sino al soddisfo;
CP_1
Rigetta la residua domanda proposta in via principale da volte a sentire accertata la CP_1 nullità DEla donazione conclusa tra e la convenuta avente ad CP_4 Parte_2 oggetto la somma di € 3.950,00, di cui all'assegno n. 0033682016-04 DE 16.11.2020, e le ulteriori domande avanzate in via subordinata in relazione a tale somma da;
CP_1
Condanna i convenuti , e e al Controparte_2 Pt_2 Pt_1 Persona_1 rimborso DEle spese processuali, in solido tra loro ex artt. 91 e 97 c.p.c., in favore DEl'attore che liquida in € 10.129,28 per compensi, oltre al rimborso DEle spese vive di € Parte_1
786,00, al rimborso forfettario per le spese generali e a iva e cpa come per legge;
Condanna i convenuti , e e al Controparte_2 Pt_2 Pt_1 Persona_1 rimborso DEle spese processuali, in solido ex artt. 91 e 97 c.p.c., a , che liquida in € CP_1
10.129,28 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali e a iva e cpa come per legge. Così deciso in Velletri in data 13.12.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
16
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5354/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione con l'ordinanza resa ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c. in data 13.05.2025, comunicata in pari data alle parti, con assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica, tra
(CF. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Ennio IZ, Parte_1 C.F._1
DR IZ, IM D'VI, CO HI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Frascati, alla via Ajani n. 36, come in atti;
attore e
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Guerrera CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore sito in Roma, viale Furio Camillo n. 99, come in atti;
convenuta/attrice in riconvenzionale trasversale e
(CF. ), (CF. Controparte_2 C.F._3 Parte_1
, (CF. ), BO BI C.F._4 Parte_2 C.F._5
EL (CF. , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Fevola e C.F._6
RE ER ed elettivamente domiciliati presso tali difensori con studio in Latina, piazza DEla Libertà n. 21, come in atti;
convenuti Oggetto: donazione.
Conclusioni DEle parti: come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (per l'attore: “IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare la nullità DEl'atto di donazione costituito dall'emissione e dalla riscossione degli assegni n. 0033682014-02 sulla a favore di;
n. 0020137425-09 Controparte_3 Controparte_2 sulla BA DE CI a favore di n. 0020137426-10 sulla BA DE CI a favore di Parte_2 [...]
n. 0033682013-01 sulla a favore di per mancanza Persona_1 Controparte_3 Parte_1 DEla forma scritta;
2) condannare i sigg. , e Controparte_2 Parte_2 Persona_1 [...] alla restituzione di € 14.000 ciascuno, con interessi legali dalla domanda, quale quota parte pari al 50% Pt_1 spettante all'attore. IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato un CP_4 pagamento non dovuto e quindi, ai sensi DEl'art. 2033 c.c., condannare i convenuti al pagamento DEla somma di
€ 14.000 ciascuno quale quota pari al 50% spettante all'attore, con riconoscimento degli interessi di legge dalla domanda;
IN OGNI CASO, condannare i convenuti in solido al rimborso dei compensi e DEle spese di lite”; per la convenuta/attrice in riconvenzionale: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità DEla donazione costituita dall'emissione e dalla riscossione dei seguenti assegni: BA DE CI Agenzia di Roma Via Pietro Bonfante, 60 n. 0020137425- 09–230376 DElo 02.10.2020 di € 28.000,00 in favore DEla sig.ra
[...]
BA DE CI Agenzia di Roma Via Pietro Bonfante, 60 n. 0020137426-10–230376 DElo Pt_2
1 02.10.2020 di € 28.000,00 in favore DEla sig.ra n. 0033682013- Persona_1 Controparte_3
01 DElo 08.10.2020 di € 28.000,00 in favore DEla sig.ra n. Parte_1 Controparte_3
0033682014-02 DElo 08.10.2020 di € 28.000,00 in favore DEla sig.ra ; Controparte_2 Controparte_3
n. 0033682016-04 DE 16.11.2020 € 3.950,00 in favore DEla sig.ra stante la mancanza
[...] Parte_2 DEla forma scritta, comunque trattandosi di somma di non modico valore e per l'effetto condannare i convenuti sig.ri ed alla restituzione degli Parte_2 Persona_1 Parte_1 Controparte_2 importi percepiti con l'incasso degli stessi titoli e, dunque, alla restituzione in favore DEla sig.ra CP_1 DEla somma di € 14.000,00 ciascuno e limitatamente alla sig.ra DEla somma di € 15.975,00, Parte_2 quale quota parte pari al 50% spettante all'erede convenuta o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dalla domanda;
in via subordinata accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato pagamenti non dovuti e per l'effetto, ai sensi DEl'art. 2033 c.c., condannare i CP_4 convenuti ed al pagamento, in Parte_2 Persona_1 Parte_1 Controparte_2 favore DEla sig.ra DEla somma di € 14.000,00 ciascuno e limitatamente alla sig.ra CP_1 Parte_2 DEla somma di € 15.975,00 quale quota parte pari al 50% spettante all'erede convenuta o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dalla domanda;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa dei sig.ri Parte_2 Persona_1
ed , in danno degli eredi DE defunto a seguito
[...] Parte_1 Controparte_2 CP_4 DEl'incasso degli importi di cui agli assegni richiamati in premessa e per l'effetto condannare gli stessi sig.ri
[...]
ed ai sensi DEl'art. 2041 comma 2 c.c. Pt_2 Persona_1 Parte_1 Controparte_2 alla restituzione, in favore DEla sig.ra DEla somma di € 14.000,00 ciascuno e limitatamente alla CP_1 sig.ra DEla somma di € 15.975,00, quale quota parte pari al 50% spettante all'erede convenuta o Parte_2 in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dalla domanda, in ogni caso con condanna degli stessi richiamati convenuti alle spese DE giudizio”; per gli altri convenuti: conclusioni come da comparsa di costituzione e successivi scritti difensivi).
Ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e , nonché per comunanza di causa ex art. Pt_2 CP_5 Pt_1 Persona_1
106 c.p.c. la sorella , chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare la nullità CP_1 DEl'atto di donazione costituito dall'emissione e dalla riscossione degli assegni n. 0033682014-02 sulla
[...]
a favore di n. 0020137425-09 sulla BA DE CI a favore di Controparte_3 Controparte_2 [...]
n. 0020137426-10 sulla BA DE CI a favore di n. 0033682013-01 sulla Pt_2 Persona_1
a favore di per mancanza DEla forma scritta;
2) condannare i sigg. Controparte_3 Parte_1
, e alla restituzione di € 14.000 Controparte_2 Parte_2 Persona_1 Parte_1 ciascuno, con interessi legali dalla domanda, quale quota parte pari al 50% spettante all'attore; IN VIA SUBORDINATA: 3) accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato un pagamento non dovuto e CP_4 quindi, ai sensi DEl'art. 2033 c.c., condannare i convenuti al pagamento DEla somma di € 14.000 ciascuno quale quota pari al 50% spettante all'attore; 4) Condannare i convenuti in solido al rimborso dei compensi e DEle spese di lite. Quanto alla sig.ra voglia l'Ecc.mo Tribunale prendere atto DEla sua convocazione in CP_1 giudizio per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c. affinché partecipi e svolga le proprie domande”.
A fondamento di tali domande, ha esposto, in sintesi: di essere figlio ed erede legittimo, unitamente alla sorella , di , deceduto in data 19.11.2020, a seguito di gravi patologie che CP_1 CP_4 avevano seriamente compromesso le sue facoltà cognitive;
che negli ultimi anni di vita DE padre i suoi rapporti con lui si erano, inoltre, deteriorati al punto da divenire pressoché inesistenti anche per l'ostilità che i parenti, abitanti in case contigue, avevano manifestato ostacolando le visite dei figli, sicché solo negli ultimi giorni prima DE decesso il lo aveva invitato a fargli visita con il nipote, CP_4 tramite l'altra figlia;
che dopo le esequie DE padre l'attore e la sorella hanno CP_1 CP_1 rinvenuto presso la sua abitazione documentazione relativa ai rapporti da lui intrattenuti con la
[...]
e la BA DE CI e, effettuate indagini presso tali istituti, sono venuti a Controparte_3 conoscenza DEla negoziazione di quattro assegni, tutti DElo stesso importo di € 28.000,00, apparentemente emessi con la firma DE genitore a favore dei convenuti , Controparte_2 [...]
e tra il 02.10.2020 ed il 08.10.2020, e incassati il 4 – 5 – 6.11.2020; Pt_1 Parte_2 Persona_1
2 che anche altri assegni, sia pure per importi meno rilevanti ma comunque importanti, sono stati emessi, poi, pochi giorni prima DE decesso DE padre e quattro bonifici effettuati sul c/c a lui intestato presso la per complessivi € 2.487,63 sono stati singolarmente effettuati persino dopo Controparte_3 la sua morte, nonostante sul conto non vi fosse alcuna DEega ad operare a favore di terzi soggetti;
che, in particolare, con l'operazione relativa ai suddetti quattro assegni di € 28.000,00, uno dei due conti correnti intestato al padre è stato sostanzialmente svuotato, mentre la disponibilità giacente sull'altro conto è stata più che dimezzata;
che inutili si sono rivelate le richieste di spiegazioni avanzate dall'attore alla zia e ai cugini beneficiari di tali titoli, odierni convenuti;
che poiché l'attore è erede DE padre defunto, la cui eredità è pervenuta ex lege a lui e a sua sorella ed è stata da loro accettata con il possesso dei beni ereditari, lo stesso è senz'altro legittimato a proporre azione per far accertare e dichiarare la nullità DEla donazione diretta costituita dal trasferimento di complessivi € 112.000,00 mediante l'emissione dei suddetti quattro assegni a favore dei congiunti non eredi DE de cuius; che, in particolare, tale trasferimento a favore degli odierni convenuti, sorella e nipoti DE de cuius, deve considerarsi viziato da nullità in quanto integrante una donazione diretta non di modico valore effettuata senza il rispetto DEla necessaria forma solenne;
che, infatti, l'assoluta mancanza di un titolo giustificativo costituisce prova DE compimento di un atto di liberalità, il quale avrebbe dovuto essere posto in essere, però, con il rispetto DEla forma DEl'atto pubblico ex art. 782 c.c.; che trattasi, DE resto, di una donazione diretta, né la stessa potrebbe considerarsi di modico valore, stante la consistenza oggettiva DE relativo importo e, comunque, il suo rapporto con l'entità DE patrimonio DE donante, costituito fondamentalmente dai suddetti depositi bancari;
che, diversamente, in difetto di una donazione, si sarebbe in presenza di un pagamento non dovuto e in alcun modo giustificabile, come tale comunque ripetibile ai sensi DEl'art. 2033 c.c.; che la presente causa è comune alla sorella DEl'attore e coerede con lui DE de cuius, CP_1
di qui la sua evocazione nel presente giudizio.
[...]
Differita la data DEla prima udienza ai sensi DEl'art. 168 bis5 c.p.c. al 17.03.2022, si è costituita tempestivamente, in data 23.02.22, , la quale ha aderito alle domande attoree e richiesto, CP_1
a sua volta, previo differimento DEl'udienza per provvedere alla notificazione DEla propria comparsa agli altri convenuti: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità DEla donazione costituita dall'emissione e dalla riscossione dei seguenti assegni: BA DE CI Agenzia di Roma Via Pietro Bonfante, 60 n. 0020137425-09–230376 DElo 02.10.2020 di € 28.000,00 in favore DEla sig.ra BA DE Parte_2
CI Agenzia di Roma Via Pietro Bonfante, 60 n. 0020137426-10 –230376 DElo 02.10.2020 di € 28.000,00 in favore DEla sig.ra n. 0033682013-01 DElo 08.10.2020 di € Persona_1 Controparte_3
28.000,00 in favore DEla sig.ra n. 0033682014-02 DElo 08.10.2020 di Parte_1 Controparte_3
€ 28.000,00 in favore DEla sig.ra ; n. 0033682016-04 DE 16.11.2020 Controparte_2 Controparte_3
€ 3.950,00 in favore DEla sig.ra stante la mancanza DEla forma scritta, comunque trattandosi Parte_2 di somma di non modico valore e per l'effetto condannare i convenuti sig.ri Parte_2 Persona_1
ed alla restituzione degli importi percepiti con l'incasso degli
[...] Parte_1 Controparte_2 stessi titoli e, dunque, alla restituzione in favore DEla sig.ra DEla somma di € 14.000,00 ciascuno CP_1
e limitatamente alla sig.ra DEla somma di € 15.975,00, quale quota parte pari al 50% spettante Parte_2 all'erede convenuta o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi dalla domanda;
in via subordinata accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato pagamenti non dovuti CP_4
e per l'effetto, ai sensi DEl'art. 2033 c.c., condannare i convenuti Parte_2 Persona_1 [...] ed al pagamento, in favore DEla sig.ra DEla somma di € 14.000,00 Pt_1 Controparte_2 CP_1 ciascuno e limitatamente alla sig.ra DEla somma di € 15.975,00 quale quota parte pari al 50% Parte_2 spettante all'erede convenuta o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa dei sig.ri Parte_2 ed , in danno degli eredi DE defunto Persona_1 Parte_1 Controparte_2 CP_4
a seguito DEl'incasso degli importi di cui agli assegni richiamati in premessa e per l'effetto condannare gli stessi sig.ri ed ai sensi DEl'art. 2041 Parte_2 Persona_1 Parte_1 Controparte_2 comma 2 c.c. alla restituzione, in favore DEla sig.ra DEla somma di € 14.000,00 ciascuno e CP_1 limitatamente alla sig.ra DEla somma di € 15.975,00, quale quota parte pari al 50% spettante Parte_2
3 all'erede convenuta o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi dalla domanda, in ogni caso con condanna degli stessi richiamati convenuti alle spese DE giudizio”.
A fondamento di tali conclusioni, ha sostanzialmente ribadito quanto già allegato CP_1 dall'attore, evidenziando di essere unitamente a quest'ultimo l'unica erede DE defunto , CP_4 nato il [...] e deceduto il 19.11.2020, la cui eredità si è devoluta, ex lege, in pari misura in favore di ciascuno dei due figli, che l'hanno accettata con il possesso dei beni ereditari. Inoltre, ha soggiunto tale convenuta che deve qualificarsi come donazione diretta non di modico valore anche l'ulteriore trasferimento di somme posto in essere dal de cuius con un quinto assegno emesso a favore DEla convenuta in data 16.11.2020 per l'importo di € 3.950,00, donazione da considerare Parte_2 anch'essa viziata da nullità per difetto di forma, e che, comunque, il trasferimento di denaro operato con i cinque assegni (i quattro già indicati dall'attore e l'ulteriore titolo appena richiamato) si scontra con l'art. 2033 c.c., con la conseguenza che, trattandosi di pagamenti non dovuti, gli stessi devono essere comunque restituiti agli eredi DE o, in via ulteriormente gradata, con l'art. 2041 c.c., CP_4 sussistendo in ogni caso un arricchimento conseguito dai convenuti senza giusta causa, donde la dovuta restituzione, anche per tale via, degli importi da loro percepiti.
Si sono costituiti tempestivamente, con un'unica comparsa di risposta, anche i convenuti
[...]
, e e contestando le domande attoree e CP_2 Pt_2 Pt_1 Persona_1 chiedendone il rigetto, con il favore DEle spese processuali, da distrarsi.
Hanno dedotto, in sintesi: che non è vero, anzitutto, che la frequentazione DE de cuius con i figli è stata ostacolata da essi convenuti;
che al contrario, dopo la separazione dei genitori, i figli hanno DEiberatamente reciso ogni rapporto con il padre, disinteressandosi DEle sue esigenze, anche di carattere primario, e DEle sue condizioni di salute, abbandonandolo a sé stesso;
che è per questo che il
è stato accolto dai convenuti e da loro assistito e curato sino al giorno DE suo decesso;
CP_4 che i convenuti hanno concesso, inoltre, al de cuius in godimento gratuito un immobile di loro proprietà, dapprima con un contratto di comodato DE 25.03.1994 e poi con un contratto di locazione DE 30.06.2001, immobile che era intestato, in particolare, alla Gomma VI dei Fratelli VI S.n.c., di cui sono soci
, ed e che è sito in posizione adiacente all'opificio ove veniva Pt_2 CP_2 Pt_1 Pt_2 svolta l'attività sociale;
che il ha potuto godere, dunque, di tale abitazione senza mai CP_4 pagare alcunché dal 25.03.1994 sino alla data DEla sua morte e stante la vicinanza DEl'appartamento è stato realmente e quotidianamente a stretto contatto con i convenuti che si sono presi cura di lui, interessandosi di ogni sua esigenza e necessità di vita e provvedendo a tutte le spese necessarie, garantendogli assistenza materiale e morale, mentre, malgrado le numerose richieste di aiuto, i suoi figli, in particolare l'attore , si sono sempre disinteressati e non gli hanno mai fatto Parte_1 visita, pur a fronte DEle sue precarie condizioni di salute;
che il de cuius, consapevole di essere prossimo al decesso, ha espresso, pertanto, il desiderio di adempiere a un'obbligazione naturale nei confronti dei convenuti corrispondendo loro la somma inferiore al valore locativo DEl'immobile avuto in godimento gratuito dal 1994 e mai corrisposta prima;
che le somme pagate attraverso gli assegni qui contestati hanno costituito, quindi, esecuzione di un'obbligazione naturale, sia in ragione DE godimento gratuito DE bene, sia per tutte le spese sostenute negli anni dai convenuti e le cure apprestate dagli stessi;
che tali elargizioni non sono quindi ripetibili, né era necessario che le stesse fossero poste in essere in forma solenne, trattandosi DEl'adempimento di un'obbligazione naturale e non di una donazione remuneratoria;
che è evidente che, nel presente caso, non vi è stato uno spirito di liberalità da parte DE de cuius, stante che le attribuzioni sono state effettuate con il prevalente intento di prestare un corrispettivo per i servizi resi al medesimo dai convenuti, in adempimento di un dovere morale e quindi a titolo oneroso, configurando un “negotium mixtum cum donatione” nel quale sussiste un dovere morale spontaneamente adempiuto;
che è infondata e va rigettata, pertanto, la domanda principale DEl'attore volta a sentire dichiarata la nullità DEl'attribuzione e, DE pari, non sussistono i presupposti per la ripetizione ex art. 2033 c.c., stante l'applicabilità DEl'art. 2034 c.c.; che, infine, con riferimento ai quattro bonifici di € 2.487,63, effettuati dopo il decesso DE , si tratta di pagamenti che sono stati CP_4 posti in essere a favore DE per le spese funerarie, mentre con l'assegno di € Controparte_6
4 3.000,00 intestato alla sono state pagate le spese funebri come da fattura Parte_3
n. 97 DE 21.11.2020 e con un pagamento effettuato da è stata versata la somma per il Parte_2 loculo, per € 1.464,00, come da fattura DEla n. 24/2020 DE 27.11.2020. Parte_4
Con provvedimento adottato all'udienza DE 17.03.2022, stante l'istanza di differimento già avanzata dalla nella sua comparsa, è stata fissata nuova udienza ex art. 183 c.p.c. per consentire CP_1 agli altri convenuti di replicare alle sue domande riconvenzionali trasversali e, nel termine assegnato, questi ultimi hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno ribadito sostanzialmente quanto già dedotto, eccepito e richiesto con la loro originaria comparsa di costituzione, insistendo nel rigetto di tutte le avverse domande, incluse quelle proposte dalla . CP_1
Alla successiva udienza, tenutasi a trattazione scritta, tutte le parti hanno contestato, poi, le avverse deduzioni e conclusioni, richiamato i rispettivi scritti difensivi e richiesto i termini ex art. 1836 c.p.c.
Nel primo di tali termini, è stata depositata, quindi, una memoria da , nella quale la CP_1 stessa ha ulteriormente contestato le deduzioni degli altri convenuti ed evidenziato, in particolare, che i due contratti aventi ad oggetto l'immobile abitato dal padre sono stati da lui conclusi con il fratello
, quale socio comproprietario insieme al de cuius DEla Gomma VI dei Fratelli VI Parte_5
S.n.c., società di cui ed sono divenuti, invece, soci Controparte_2 Pt_1 Pt_2 amministratori solo dal 26.10.2011 e nella quale alcun ruolo è mai stato svolto, inoltre, da , Persona_1 con la conseguente infondatezza DEle deduzioni svolte dagli stessi in merito a un debito di riconoscenza maturato in capo al de cuius per il godimento DE bene. Ha sostenuto, poi, che il genitore non aveva bisogno, in verità, di assistenza economica, fisica o morale, assistenza comunque non prestatagli dai nipoti, e di avere sempre mantenuto con lui un normale rapporto, donde l'infondatezza, anche per tale via, di quanto sostenuto dalle controparti a supporto DEl'asserita esistenza di un'obbligazione naturale adempiuta dal de cuius con la elargizione DEle somme. Ha quindi insistito, pure su tale scorta, nell'accoglimento DEle conclusioni già rassegnate nel suo atto di costituzione.
Alcuna memoria è stata depositata invece dall'attore e dagli altri convenuti nel termine ex art. 1836 n. 1 c.p.c., rimanendo ferme, per l'effetto, anche per gli stessi, le conclusioni degli atti introduttivi.
La causa è stata istruita con i documenti depositati e con la parziale ammissione e assunzione degli interrogatori formali di (attore) e e DEle prove testimoniali richieste Parte_1 CP_1 dai convenuti.
Infine, esaurita l'istruttoria, il fascicolo è stato rinviato per la precisazione DEle conclusioni, per la quale è stata disposta l'assegnazione alle parti di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate dalle stesse nelle rispettive note scritte (così come già richiamate in epigrafe) la causa è stata trattenuta in decisione con l'ordinanza resa il 13.05.2025, con assegnazione ai contendenti dei termini richiesti ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, la causa viene dunque decisa come segue.
Ritiene il giudicante che la domanda proposta in via principale dall'attore e quella, analoga, avanzata da , volte ad ottenere che le dazioni effettuate dal de cuius DEla somma di € 28.000,00 in CP_1 favore di ciascuno dei convenuti e e vengano Pt_2 Pt_1 Controparte_2 Persona_1 accertate quali donazioni viziate da nullità per difetto di forma, sono risultate fondate e devono essere accolte, per le ragioni che seguono.
In via generale, è indubbio, innanzi tutto, che il singolo coerede che agisce per far dichiarare la nullità DEl'atto dispositivo di un bene posto in essere dal de cuius, onde ottenere che tale bene venga accertato come rientrante nell'asse ereditario, è onerato di provare tale nullità, in conformità con il principio generale di cui all'art. 26971 c.c.
Peraltro, come è stato evidenziato già da tempo dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento all'ipotesi di una dazione di somma di denaro effettuata dal de cuius mediante l'emissione di un titolo di credito o di pagamento, “…la prova DEla natura DE rapporto sottostante incombente all'opponente deve ritenersi svincolata dalle limitazioni rispettivamente poste dall'art. 2722 c.c. alla prova testimoniale e dall'art. 2729 c. 2 c.c. alle presunzioni semplici, non potendosi qualificare come prova contraria al
5 contenuto DE documento costituito dal titolo di credito o di pagamento quella relativa al rapporto sottostante in quanto neppure indicato dal titolo” (cfr. già Cass. civ. 7647/1990).
È ben possibile, pertanto, che l'onere DEla prova DEla nullità DE negozio sottostante all'emissione di un assegno da parte DE de cuius venga evaso dall'erede anche mediante prove di natura indiziaria, da cui emerga la sussistenza DEl'animus donandi, ovverosia che il disponente, al momento DEla dazione, abbia avuto quale scopo quello di beneficiare gratuitamente il prenditore con puro spirito di liberalità.
Sempre in linea di principio, è noto inoltre che nell'ordinamento processuale civile vige il principio di cd. acquisizione processuale, secondo cui il giudice “…deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, perché le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza DEla quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione DE convincimento DE giudice, per l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti DEle prove, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (cfr. Cass. civ. 28660/2023).
Pur restando fermo l'onere DEla prova sancito dall'art. 2697 c.c., ne consegue che ogni emergenza istruttoria, una volta acquisita, è legittimamente utilizzabile ai fini DEla decisione a prescindere dalla sua provenienza, e ciò anche in mancanza di specifiche deduzioni DEle parti, essendo il decidente chiamato a valutare tutti gli elementi di prova a disposizione, da porre a base DE suo convincimento (si v. tra le altre, anche Cass. civ. 14284/2018)
Per quel che attiene, poi, il concetto di spirito di liberalità, quale elemento che identifica la causa DE contratto di donazione ai sensi DEl'art. 782 c.c., è noto che lo stesso consiste nella finalità DE disponente di arricchire gratuitamente il beneficiario con un determinato vantaggio patrimoniale in maniera DE tutto spontanea, ovverosia nella consapevolezza che non vi sia alcuna costrizione giuridica, sociale o morale e secondo un suo intento pienamente discrezionale.
Peraltro, lo spirito di liberalità non è escluso, di per sé, dall'esistenza anche di altri motivi perseguiti dal donante, oltre alla finalità di beneficiare gratuitamente il donatario DEl'attribuzione (cfr. tra le altre, Cass. civ. 10262/2016, Cass. civ. 14981/2002, nonché già Cass. civ. 1411/1997).
Così, in particolare, lo spirito di liberalità non è escluso dalla volontà DE disponente di arricchire il beneficiario per motivi di riconoscenza o in considerazione di servizi resi in suo favore o per i suoi meriti, così come è previsto espressamente dall'art. 770 c.c., in tema di cd. donazioni remuneratorie.
In particolare, è stato chiarito che la donazione remuneratoria “…si caratterizza per le particolari motivazioni che abbiano indotto la parte a donare, nel senso che l'intento di rimunerare il donatario deve risultare il motivo determinante DEla disposizione”, fermo restando che all'attribuzione non deve essere data una funzione di corrispettivo e che il donante sia stato indotto al beneficio pur sempre in modo spontaneo,
“…consapevole di non esservi tenuto né per legge, né in adempimento di un'obbligazione naturale” (cfr. di recente, Cass. civ. 1123/2024).
La donazione remuneratoria è, dunque, “…correlata specificamente ad un precedente comportamento DE donatario, nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti, o comunque come una speciale remunerazione di attività svolta, sebbene l'attribuzione non cessi di essere spontanea e l'atto conservi la causa di liberalità” (cfr. già Cass. civ. 12769/1999).
La fattispecie in parola si distingue, così, dalle cd. liberalità d'uso, contemplate sempre dall'art. 770 c.c., le quali non consistono, invece, in vere e proprie donazioni, poiché in questo caso l'attribuzione è effettuata dal disponente quale corrispettivo o in adempimento di un dovere che, ove non derivante dalla legge, tuttavia scaturisce da norme sociali o morali.
È stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che per qualificare l'attribuzione come liberalità d'uso e non come donazione remuneratoria occorre, però, che “sussista una sostanziale equivalenza tra i servizi resi e il bene donato” (cfr. ancora Cass. 1123/24 cit.).
Inoltre, non è escluso che l'atto possa essere connotato, in parte, da una causa siffatta e, per altra parte, da uno spirito di liberalità, sicché “…nei casi in cui l'elargizione da parte DE donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, l'intero rapporto è regolato in base al criterio DEla prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire” (cfr. Cass. civ. 41480/2021).
6 Il concetto di liberalità d'uso, così definito, si interseca poi, all'evidenza, con quello di obbligazione naturale, potendo atteggiarsi come adempimento di una “obbligazione” DE tipo di quelle previste dall'art. 2034 c.c., ove effettuata, per l'appunto, in esecuzione di un dovere morale o sociale.
Con specifico riferimento all'obbligazione naturale, va rammentato, tuttavia, che la stessa può riconoscersi, al di fuori DEle ipotesi tipizzate dal legislatore, soltanto nel caso in cui, per un verso, l'atto risulti moralmente o socialmente necessario alla stregua DEla coscienza sociale e, per altro verso, sempre che ricorrano i requisiti DEla proporzionalità e DEl'adeguatezza, da valutare in relazione a tutte le circostanze DE caso (cfr. tra le altre, Cass. civ. 1277/2014).
Sotto il primo profilo, non basta, pertanto, che l'atto sia valutabile positivamente sul piano morale o sociale, essendo necessario, piuttosto, che lo stesso sia considerato come moralmente o socialmente doveroso e, dunque, che il suo mancato compimento importi un giudizio di riprovazione o disistima sociale. Il concetto di dovere morale, inoltre, non fa perno sulla morale individuale, ma pur sempre su quella collettiva, sicché non è sufficiente che l'atto sia considerato dal disponente personalmente come doveroso, ma occorre che risulti moralmente necessitato sulla base di una valutazione obiettiva basata sulla concezione sociale corrente.
Sotto questo profilo, è stato evidenziato, in particolare, che “il motivo di riconoscenza non assurge di per sé a dovere morale o sociale di restituzione di quanto ricevuto” (cfr. già Cass. civ. 7647/1990).
D'altra parte, si è detto che l'art. 770 c.c. considera come donazioni le attribuzioni fatte per spirito di gratitudine, sicché è evidente che un condizione di riconoscenza, se non altro ove non connotata da una straordinaria intensità, non conduce, di per sé, a far ravvisare l'adempimento di un'obbligazione naturale.
Per quel che attiene, poi, il secondo profilo, ovverosia la necessaria sussistenza DEla proporzionalità e DEl'adeguatezza, si osserva che l'attribuzione, per potersi qualificare come adempimento di un'obbligazione naturale, deve essere sempre proporzionata ai mezzi di cui l'adempiente dispone e risultare, altresì, adeguata all'interesse da soddisfare. Per quanto non specificato dall'art. 2034 c.c., è evidente, infatti, che alla stregua DEla coscienza sociale non può ritenersi doveroso un atto che non sia in rapporto di proporzionalità con le condizioni patrimoniali DE disponente. L'attribuzione, inoltre, deve essere comunque commisurata anche all'interesse tutelato dal dovere morale o sociale, giacché al di là di tale limite la stessa non potrebbe considerarsi di certo giustificata dall'adempimento di tale dovere (cfr. Cass. 1277/14 cit., secondo cui “Il discrimen fra l'adempimento dei doveri sociali e morali …e l'atto di liberalità va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare”).
Per completezza, è opportuno chiarire, infine, che l'adempimento di un'obbligazione naturale si connota, comunque, giuridicamente come un atto a titolo gratuito, sebbene posto in essere in ragione DEl'obiettiva esistenza di un dovere morale o sociale e con la consapevolezza DE disponente DEl'esistenza di un simile dovere e la volontà da parte sua di darvi esecuzione. Come si è detto, infatti, quel che distingue l'adempimento di un'obbligazione naturale da una donazione è la doverosità morale o sociale DEl'atto e l'assenza DE carattere DEla spontaneità che connota, invece, la donazione, tale che l'atto stesso è considerato dalla coscienza collettiva come moralmente o socialmente necessitato e che il disponente abbia voluto, appunto, conformarvisi.
Ora, poste tali premesse in diritto, si osserva in fatto, in relazione all'odierna fattispecie, che è anzitutto acclarata la qualità di coeredi DE facente capo all'attore e CP_4 Parte_1 alla sorella . CP_1
In primo luogo, è pacifico, infatti, sia che questi ultimi fossero i figli DE , sia che il de CP_4 cuius sia morto ab intestato e abbia lasciato quali chiamati ex lege alla sua eredità esclusivamente i due figli, essendo la coniuge già deceduta, DE resto, in data 14.11.2020, tenuto conto di quanto allegato da e sin dagli atti introduttivi e DEl'assenza di contestazioni sollevate al riguardo Parte_1 CP_1 dai convenuti, senz'altro in condizione di contestare, se DE caso, tali circostanze, in ragione DEla relazione di parentela e DEl'assidua frequentazione che loro stessi hanno sostenuto di avere avuto con il sino alla data DE suo decesso, avvenuto il 19.11.2020 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo). CP_4
7 In secondo luogo, è stato documentato il compimento da parte degli attori di atti idonei ad integrare tacita accettazione DEla DEazione ereditaria, avendo entrambi riscosso, in particolare, le giacenze ancora esistenti sul conto corrente n. 230376 già intrattenuto dal de cuius con la BA DE CI (cfr. doc. 1, in allegato alla memoria attorea ex art. 1836 n. 2 c.p.c., nonché doc. 13 fasc. ). CP_1
Inoltre, la stessa proposizione DEle domande oggetto DE presente giudizio implica, evidentemente, un'accettazione DEl'eredità da parte degli stessi, considerato che, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “…poiché l'accettazione tacita DEl'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte DE chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa DEla proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento DElo stato di fatto quale esistente al momento DEl'apertura DEla successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 6907/2019).
Ciò detto in merito alla qualità di eredi di e , è poi altrettanto pacifico, e Parte_1 CP_1 comunque documentato, il fatto in sé DEl'avvenuto compimento da parte DE de cuius in favore DEla sorella e dei nipoti odierni convenuti di una dazione di somme di denaro mediante assegni bancari emessi in data 02.10.2020 (quanto agli assegni a favore di n. 0020137425-09, e di Parte_2 [...]
n. 0020137426-10) e in data 08.10.2020 (relativamente agli assegni a favore DE Persona_1 convenuto , n. 0033682013-01, e di , n. 0033682014-02; cfr. doc. 3 fasc. Parte_1 Controparte_2 attoreo, doc. 5 6, 7, 8 fasc. ). CP_1
Tramite l'emissione di tali titoli, effettuata dal appena un mese e mezzo prima DE CP_4 suo decesso, è stata elargita, così, una somma di € 28.000,00 ad ognuno dei convenuti, poi concretamente incassata dagli stessi sempre in strettissima vicinanza temporale, tra il 04.11.2020 e il 06.11.2020 (cfr. doc. 5, 6 fasc. attoreo, doc. 3, 4 fasc. ). CP_1
Relativamente a tali dazioni, inoltre, è risultato sostanzialmente incontroverso che le stesse siano state compiute a titolo gratuito, ovverosia senza una controprestazione a carico dei beneficiari.
È stato sostenuto, infatti, dai convenuti, sin dalla loro costituzione in giudizio, che le attribuzioni che occupano sarebbero state poste in essere non già come un pagamento a loro spettante, bensì in ragione DEla volontà DE di assolvere un proprio “debito di riconoscenza” maturato nei loro CP_4 confronti in considerazione, per un verso, DE godimento di cui il medesimo ha usufruito sin dal 1994 di un immobile di “loro proprietà” senza avere mai pagato alcunché per lo stesso e, per altro verso, per l'assistenza morale e materiale che i predetti avrebbero prestato in suo favore sino alla data DE decesso.
Su tale scorta, i convenuti hanno addotto che l'operazione avrebbe costituito, peraltro, non un atto di liberalità, non atteggiandosi, a loro dire, nemmeno come una donazione remuneratoria, ma avrebbe integrato, invece, un adempimento di un'obbligazione naturale, come tale sottratta all'onere DEla forma solenne ex art. 782 c.c. e alla nullità lamentata dagli attori per il suo mancato rispetto, né ripetibile da questi ultimi ai sensi DEl'art. 2034 c.c.
Ritiene peraltro il giudicante che gli elementi istruttori acquisiti siano valsi a far accertare l'effettiva natura donativa DEle attribuzioni di cui si discute, mentre va escluso che le stesse possano qualificarsi come adempimento di un'obbligazione naturale.
Anzitutto, si è già evidenziato che è risultato pacifico che gli atti che occupano, consistiti nell'elargizione da parte DE de cuius di una somma di denaro di € 28.000,00 a favore di ciascuno dei convenuti mediante assegni di importo corrispondente tratti sui due conti correnti nn. 230376 e 523166, a lui intestati, rispettivamente, presso la BA DE CI e la , si sono Controparte_3 atteggiati, giuridicamente, quali negozi a titolo gratuito, in quanto posti in essere dal CP_4 senza alcuna contropartita economica a carico dei beneficiari.
Inoltre, è evidente che tali elargizioni sono avvenute nel medesimo contesto temporale, tutte con analoghe modalità, per un ammontare perfettamente identico e in una situazione in cui è persino incontroverso che il de cuius, purtroppo colpito da una patologia tumorale, fosse ben consapevole DE suo imminente decesso (si v. pag. 5, comparsa risposta convenuti, ove è stato evidenziato, invero, che le dazioni di cui si discute sono state effettuate dallo stesso “consapevole di essere prossimo al decesso”). 8 L'entità di tali attribuzioni, considerata in quanto tale, non può poi ritenersi, obiettivamente, di importo esiguo ed è incontroverso, altresì, che con le stesse il de cuius abbia disposto di larga parte dei propri averi in favore dei parenti odierni convenuti, essendo stato allegato dall'attore sin dall'atto introduttivo e mai contestato in alcun modo da questi ultimi che il suo patrimonio fosse sostanzialmente costituito, a quella data, dalle giacenze esistenti sui due conti correnti.
Con gli atti di cui si tratta, il de cuius ha destinato, così, ai convenuti una considerevole parte dei propri beni, impiegando pressoché tutti i denari depositati sul suo conto corrente presso la
[...]
, sul quale è rimasto, difatti, un saldo attivo di appena € 162,24 (al netto DEl'utilizzo Controparte_3 pacificamente effettuato dai convenuti DEle somme ivi ancora presenti a seguito DEl'incasso dei due assegni tratti su tale conto, destinate al pagamento DEle spese funebri, oltre che al versamento di un ulteriore assegno di € 3.950,00 emesso a favore DEla convenuta : cfr. 5 fasc. attoreo, Parte_2 doc. 3 fasc. ), e consumando più DEla metà DEle giacenze presenti sull'altro conto, CP_1 intrattenuto con la BA DE CI (cfr. doc. 6 fasc. attoreo, doc. 4 fasc. ). CP_1
Ebbene, considerati tali elementi nel loro complesso, è evidente che gli stessi portino ragionevolmente a concludere che gli atti di cui si discute siano stati posti in essere, in effetti, con una finalità di pura liberalità, intendendo il devolvere, mediante tali elargizioni, una parte CP_4 assai consistente DEle proprie sostanze ai propri parenti odierni convenuti, e ciò proprio in quanto
“consapevole di essere prossimo al decesso” e con il chiaro fine di ripartire tra loro (destinatari, non a caso, nel medesimo contesto, di somme di identico ammontare) larga parte DE proprio denaro.
Le deduzioni operate dai convenuti nei loro scritti difensivi non conducono, d'altra parte, a una diversa conclusione, valendo al più a far riconoscere il carattere parzialmente remuneratorio DEle donazioni di cui si tratta.
Infatti, per un verso, si è detto che questi ultimi hanno sostenuto che le elargizioni operate in loro favore dal de cuius sarebbero state finalizzate a “ricompensarli” per il godimento di cui quest'ultimo ha gratuitamente usufruito DEl'immobile “di loro proprietà”, nel quale ha abitato sin dal 1994 (decorrenza poi mutata nei loro scritti conclusionali nel 1991) sino alla data DE suo decesso.
Come emerge, tuttavia, dalla stessa documentazione prodotta dai convenuti, l'appartamento situato a in via Casilina km. 21.950, nel quale il abitava, non è un bene di loro CP_6 CP_4 proprietà e DElo stesso è stato concesso l'utilizzo al de cuius in data 01.03.1991 con un contratto che ha avuto ad oggetto il comodato gratuito di tale immobile, stipulato con la relativa proprietaria, la
[...]
di cui anche il risulta essere stato socio sino all'ottobre 1995, Parte_6 CP_4 insieme al fratello (cfr. doc. 6 fasc. convenuti, doc. 12 fasc. ). Controparte_7 CP_1
Successivamente, tale contratto è stato risolto, inoltre, per mutuo consenso ma contestualmente il de cuius ha sottoscritto sempre con la società proprietaria DE bene, in data 30.06.2001, un contratto di locazione a canone libero, che è incontroverso non sia, poi, mai venuto meno (cfr. ancora doc. 6 cit.).
Già l'esistenza di tali titoli negoziali legittimanti il godimento DEl'appartamento, oltretutto intrattenuti con un soggetto diverso (appunto, la ed evidentemente Parte_6 decisi dal de cuius con il fratello, nella loro qualità di originari compartecipi DEla società intestataria DE bene, vale a far escludere, quindi, che il abbia potuto maturare verso gli odierni CP_4 convenuti un qualche dovere morale o sociale al quale ha inteso dare esecuzione con le dazioni di cui si discute, a dispetto di quanto apoditticamente sostenuto da questi ultimi in tutti i loro scritti difensivi.
Per il periodo sino al giugno 2001 l'utilizzo a titolo gratuito DEl'immobile è avvenuto, difatti, in esecuzione di un ben preciso contratto stipulato dal de cuius con la suddetta società DE quale egli era socio unitamente al fratello, contratto che prevedeva espressamente che il medesimo non fosse tenuto al versamento di un corrispettivo per tale godimento.
Inoltre, l'assunto che il non abbia mai versato alcuna somma per tale godimento, CP_4 suscettibile di assumere rilevanza esclusivamente per il periodo successivo al giugno 2001, allorché è stato da lui concluso con la il contratto di locazione, non vale a far Parte_6 riconoscere, da sé solo, che vi sia stato l'adempimento da parte sua di un dovere morale o sociale, quale quello genericamente prospettato dai convenuti, atteso che è evidente la sproporzione tra l'entità DE
9 canone ivi pattuito, in tesi lasciato impagato dal conduttore, pari a circa € 1.860/annui (avuto riguardo al canone annuo di originarie L. 3.600.000) e l'ammontare DEle somme complessivamente elargite dal de cuius ai parenti con i quattro assegni per cui è causa.
Non solo ma, anche prescindendo da tale rilievo, si osserva che è DE tutto pacifico, oltre che documentalmente suffragato, che la convenuta non sia mai stata partecipe DEla società sopra Per_1 indicata, di cui sono divenuti soci esclusivamente , dall'ottobre 1995, e solo dal Controparte_2
26.10.2011 come anche evidenziato da sin dalla sua Controparte_8 Pt_1 CP_1 memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. e mai contraddetto dalle controparti in tutti gli scritti difensivi successivi (cfr. ancora doc. 12 cit. fasc. ). CP_1
La risultanza in parola non solo priva, pertanto, di ogni logico supporto la pretesa dei convenuti secondo cui il de cuius avrebbe inteso “ricompensarli”, con le attribuzioni di cui si tratta, per il godimento di cui avrebbe gratuitamente usufruito DEl'immobile DEla società, considerato che non si vede (né è stato chiarito in alcun modo dai predetti) perché mai una simile “ricompensa” sarebbe stata destinata anche alla convenuta , da sempre incontestatamente estranea alla vita societaria, ma Per_1 addirittura avvalora, a ben vedere, la conclusione DEla natura donativa di tali elargizioni, stante che queste ultime sono state significativamente compiute, non a caso, in favore di tutti gli odierni convenuti con modalità perfettamente analoghe e per un ammontare identico, senza prestare alcuna considerazione all'esistenza e alla portata di un debito di riconoscenza in tesi maturato dal disponente verso l'uno o gli altri beneficiari.
Per altro verso, l'ulteriore prospettazione dei convenuti secondo cui sarebbe stata da loro prestata una costante attività di assistenza morale e materiale a favore DE de cuius non conduce, poi, neppure essa, a qualificare le elargizioni di cui si discute come adempimento di un'obbligazione naturale.
In primo luogo, deve escludersi che il sia sempre stato un soggetto bisognoso di CP_4 assistenza e di cure, a dispetto di quanto sembrerebbero aver preteso i convenuti nei loro scritti difensivi.
Risulta sostanzialmente pacifico, infatti, alla luce di quanto allegato da sin dalla sua CP_1 memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. e non specificamente contestato dai convenuti, che il de cuius non sia stato affetto da particolari patologie almeno sino al 2019, allorché, come ha raccontato anche la teste
[...]
(indotta dagli stessi convenuti) “…è scoppiata la bomba DEla malattia e nel 2020 ha avuto Tes_1 CP_4 proprio un crollo” (cfr. verbale ud. 24.10.2023).
D'altro canto, dalle prove orali assunte è emerso che il era solito frequentare, sino a CP_4 quando è poi sopraggiunta la malattia, la società dei convenuti e la Pt_2 Parte_1
“…per distrarsi e per rendersi utile in qualche modo, andava spesso…” (si v. ancora dich. Controparte_9
verbale ud. cit.), tanto da avere dichiarato l'ulteriore teste “…io penso, cioè Tes_1 Testimone_2 ho dato sempre per scontato, che anche lavorasse in questo opificio” (si v. verbale ud. 30.01.2024) e, CP_4 quanto alla teste che il medesimo, pur non lavorando con lei presso tale azienda, Testimone_3
“…passava molto tempo con me in ufficio” (cfr. verbale ud. 24.10.23), ed analogamente deve ritenersi acclarato che il abbia cessato di guidare solo “negli ultimi tempi” (dich. verbale CP_4 Tes_2 ud. 30.01.24), risultando quindi autonomo in precedenza, seppure con “difficoltà” nella deambulazione, queste ultime rappresentate, peraltro, dai testimoni escussi in maniera alquanto generica e mai allegate, ancor prima, dai convenuti anteriormente ai loro scritti conclusionali.
Inoltre, per quel che attiene la natura DEl'ausilio prestato dai convenuti al de cuius, emerge, a ben guardare, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite che lo stesso sia consistito, sostanzialmente, in un supporto per il compimento di comuni incombenti quale il recarsi ad acquistare generi alimentari o accompagnarlo a visite mediche, il che, tuttavia, non può non considerarsi assolutamente usuale nell'ambito di un rapporto tra soggetti legati da un vincolo di parentela e di vicinanza affettiva, in specie ove gli stessi abitino e/o svolgano la loro attività lavorativa (come nella specie) addirittura presso immobili tra loro adiacenti.
Al di là DEla generica conferma che i convenuti sono sempre stati presenti per il de cuius, è stato raccontato infatti dalla teste qualificatasi come “segretaria DEla società che è una Tes_3 Controparte_9
10 società che è gestita dalla signora dal signor e dalla signora Parte_2 Parte_1 CP_2
”, che per quel che ha potuto constatare “…è accaduto che io abbia assistito personalmente a richieste
[...] DE signor rivolte ad e soprattutto ad di aiutarlo o accompagnarlo CP_4 Parte_2 Controparte_2 per commissioni, come per esempio la spesa, le visite mediche, ed era presente poi anche il signor Parte_1 quando si trattava di fare per viaggi più lunghi” (si v. verbale ud. 24.10.23, dich. . CP_4 Testimone_3
Del pari, la teste , dopo avere dichiarato di essere “un'amica DEla signora Tes_4 Parte_2
e di e , ha dapprima riferito che “loro lo portavano dappertutto, dove aveva bisogno lo CP_2 CP_4 portavano, stava sempre con loro” e precisato, poi, a richiesta di chiarimenti, che tale aiuto consisteva appunto, in concreto, nel fatto di accompagnarlo alle visite mediche o nel recarsi a fare la spesa (cfr. ancora verbale ud. 30.01.24, dich. , e così anche l'ulteriore teste dopo avere affermato Tes_4 Tes_2
“sono amica di , e cioè il fratello di , Pt_2 CP_2 Persona_1 Persona_2 Pt_1 Pt_2 ha dichiarato è vero; ADR: stavano su da e secondo chi stava su lo aiutava;
io personalmente Per_3 CP_4 durante la malattia, per rispetto, non sono mai entrata a casa di ma io magari stavo da che è CP_4 Per_1 nell'appartamento sotto e stava su da …ADR: anche prima DEla malattia, sono sempre CP_2 CP_4 andati a fare la spesa per lui, lo accompagnavano a fare le visite, si alternavano o Per_2 Pt_2 Per_2 sarebbe il fratello di ADR: non camminava benissimo e negli ultimi tempi non guidava, Pt_1 Pt_2 quindi andava accompagnato; ADR: lo so perché capitava che io stavo a casa da loro e parlavano di chi dovesse accompagnare di volta in volta il signor (cfr. verbale ud. 30.01.24, dich. . CP_4 Tes_2
Non solo ma dalle risultanze acquisite si trae che tale ausilio neppure veniva prestato in modo esclusivo dai convenuti, tenuto conto di quanto raccontato dalla circa il fatto che anche lei e i Tes_1 suoi figli erano soliti andare a trovare il (si v. verbale ud. 24.10.23: “…io andavo in genere CP_4 di sabato e di domenica a casa di ma andavo anche durante la settimana da quando si era ammalato, in CP_4 questo caso andavo da sola, senza i bambini;
faccio presente che poi io durante la settimana capitava e capita che passi da mio marito che lavora lì”), nonché dalla la quale ha dichiarato di recarsi assiduamente a Tes_4 casa sua, oltre che in quella di , che “…erano appartamenti nello stesso palazzo” ove Parte_2 andava “…anche due o tre volte a settimana” e “…se andavo la mattina stavo quattro o cinque ore anche, a volte se aveva bisogno andavo anche io a fare la spesa per il signor per esempio se chiamavo che stavo andando CP_4 da lui e mi diceva che gli serviva qualche cosa gliela portavo…” (cfr. ancora verbale ud. 30.01.24), e che un'effettiva assistenza non vi è mai stata, in verità, se non altro in maniera abituale, anche da parte DEla convenuta , considerato che i testi escussi non hanno raccontato, significativamente, di avere Per_1 personalmente assistito a un aiuto prestato al de cuius da quest'ultima, riferendosi, in concreto, solo a una frequentazione DEla casa DE e a un aiuto prestatogli da ovvero CP_4 Controparte_2
a un supporto da parte dei convenuti e , essendo costoro, DE resto, i soli a Pt_2 Parte_1 lavorare nell'opificio posto in adiacenza all'abitazione (si v. ancora dich. “…è accaduto che io Tes_3 abbia assistito personalmente a richieste DE signor rivolte ad e soprattutto ad CP_4 Parte_2 [...]
di aiutarlo o accompagnarlo per commissioni, come per esempio la spesa, le visite mediche, ed era CP_2 presente poi anche il signor quando si trattava di fare per viaggi più lunghi”; dich. Parte_1 CP_4
“…è vero che stava vicino all'opificio, non so di chi era la società, ci lavoravano e il fratello;
è Tes_4 Pt_2 vero che si occupavano di tutte le sue esigenze e che stavano sempre lì per quanto ho visto io …ADR: loro pure se lavoravano passavano a casa di non è che stavano giorno e notte ma erano sempre presenti”; dich. CP_4
“…io personalmente durante la malattia, per rispetto, non sono mai entrata a casa di ma io Tes_2 CP_4 magari stavo da che è nell'appartamento sotto e stava su da …anche prima DEla Per_1 CP_2 CP_4 malattia, sono sempre andati a fare la spesa per lui, lo accompagnavano a fare le visite, si alternavano o Per_2
). Pt_2
Relativamente a un asserito aiuto economico, poi, non può non osservarsi che mai è stato allegato dai convenuti, in maniera concreta e specifica, quando, in che modo e in quale misura lo stesso sarebbe stato prestato (non bastando, di certo, il solo assunto di avere genericamente “…sostenuto DEle spese che spettavano agli eredi DE de cuius come si evince dalla documentazione allegata”) e che un tale aiuto risulta, in verità, contraddetto dalle complessive risultanze acquisite, se si considera che è incontroverso che persino le spese funerarie sono state pagate pressoché integralmente (come anche si dirà nel prosieguo) con il denaro DE de cuius, sul cui conto corrente sono stati addebitati, in data 20.11.2020, molteplici 11 bonifici aventi tale destinazione, nonché un assegno di € 3.000,00 destinato alla società di onoranze funebri, ed essendo stata, al più, la sola somma personalmente sborsata dalla quella Parte_2 di € 1.464,00 per la fornitura e la posa in opera DE loculo. Per le spese per la badante, inoltre, si osserva che la circostanza è stata introdotta dai convenuti solo in sede di articolazione DEle istanze istruttorie, peraltro formulate sul punto in maniera DE tutto generica e, come tale, inammissibile, oltre al fatto che emerge per tabulas che il pagamento sia sempre stato effettuato dal , come da quietanze CP_4 in atti relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 (cfr. doc. 3, in allegato alla memoria dei convenuti DE 25.05.2022, nonché dich. teste che ha rappresentato che è in tali mesi che il de cuius Tes_4 ha avuto una badante, “…nell'ultimo periodo, due o tre mesi prima di morire…”), mentre i pagamenti effettuati alla Telecom Italia S.p.a. sono tutti successivi, a ben vedere, al decesso DE medesimo (risalendo, infatti, al 26.11.2020 e al 2021; cfr. doc. 2, in allegato alla memoria citata).
Ebbene, tenuto conto DEla concreta natura DE supporto prestato al de cuius, oltretutto di carattere non esclusivo e nemmeno assicurato allo stesso dalla convenuta , anch'essa beneficiaria, ciò Per_1 nonostante, con analoghe modalità ed esattamente per lo stesso importo, dalle dazioni di cui si discute, non può affatto ritenersi, ad avviso DE giudicante, che si sia presenza di un adempimento di un dovere morale o sociale maturato in capo al verso i convenuti, al più potendo sostenersi che CP_4 tali attribuzioni siano state animate da parte sua anche da un qualche sentimento di gratitudine, sentimento che tuttavia non conduce a privare tali dazioni DEla loro natura donativa.
Come è evidente, le attribuzioni per cui si controverte sono state poste in essere, infatti, a prescindere da un asserito “dovere di riconoscenza” avvertito dal de cuius verso l'uno o gli altri beneficiari, come è comprovato dall'estraneità DEla alla società dalla quale lo stesso aveva ricevuto il godimento Per_1 DEl'appartamento e dalla ben più sporadica (se non inesistente) assistenza prestatagli da quest'ultima, e si sono atteggiate, piuttosto, quali dazioni finalizzate a destinare alla sorella e ai nipoti odierni convenuti, in vista DE suo imminente decesso, larga parte dei suoi denari, beneficiandone in tal modo i parenti ai quali il de cuius avvertiva, verosimilmente, di essere più affezionato, per di più risultando pacifica, e comunque accertata alla luce DEle prove acquisite, la più episodica (se non assente) frequentazione avuta negli anni con i figli, con i quali è ragionevole ritenere, pertanto, che il CP_4 si sentisse legato da un vincolo affettivo meno intenso rispetto a quello esistente con i convenuti
[...]
(si v. ancora verbale ud. 24.10.23, dich. “…RO si confidava molto con me, avevamo un rapporto Tes_3 quasi da padre-figlia …il signor mi diceva che non aveva piu avuto alcun contatto con i figli da quando CP_4
c'era stata la separazione”; verbale ud. 24.10.23, dich. “…quando ho cominciato a frequentare mio Tes_1 marito ho conosciuto anche loro perché abitavano nella stessa palazzina …loro intendo il signor i figli e CP_4 la moglie …poi i genitori si sono separati e i figli sono andati via con la mamma e di conseguenza io non li ho visti
… parlavo con e lui mi diceva che non li aveva più sentiti”; verbale ud. 30.01.24, dich. “…a CP_4 Tes_4 me il signor diceva che i figli non lo cercano mai, non si vedevano mai…”). CP_4
Considerati i superiori rilievi, non può pertanto nutrirsi alcun dubbio, nemmeno alla luce DEle prove orali assunte, in merito al fatto che le attribuzioni di cui si tratta, in ragione DE loro oggetto, DE contesto nel quale sono state poste in essere e dei relativi beneficiari, siano state giustificate da un puro spirito di liberalità, quest'ultimo non escluso, d'altro canto, come già evidenziato, dalla circostanza che alle stesse il disponente possa essere stato indotto anche da un qualche sentimento di riconoscenza, qui, peraltro, non ragionevolmente ravvisabile, per quanto sopra osservato, nei confronti dei soli odierni convenuti e, tra questi, comunque, anche verso la convenuta , significativamente destinataria, però, di Per_1 un'identica elargizione.
Le attribuzioni in esame vanno qualificate quindi, conclusivamente, come donazioni e, come tali, le stesse senz'altro avrebbero dovuto essere compiute con l'osservanza DEla forma solenne prevista, a pena di nullità, dall'art. 782 c.c., forma che è finalizzata, come noto, ad assicurare una particolare tutela al donante contro il rischio di atti di liberalità posti in essere in maniera affrettata o poco ponderata, fatta eccezione per la sola ipotesi in cui l'atto abbia avuto ad oggetto una cosa mobile di modico valore, ipotesi nella quale (come anche si dirà qui di seguito) la forma è sostituita, ai sensi DEl'art. 783 c.c., dalla semplice traditio.
12 In relazione alla necessaria osservanza DE vincolo di forma, va escluso, peraltro, che le attribuzioni di cui si discorre possano dirsi di modico valore, considerata la rilevante entità DEle somme che con le stesse sono state destinate a ciascuno dei convenuti, sia tenuto conto DE loro ammontare in quanto tale, sia avuto riguardo alle capacità patrimoniali DE , che è incontroverso, come detto, che CP_4 disponesse sostanzialmente a quella data dalle sole giacenze depositate sui due conti correnti, di cui uno dimezzato con l'emissione dei due assegni di € 28.000,00, addebitati su di esso, e l'altro sostanzialmente svuotato, considerato il saldo attivo di appena € 162,24, ivi residuato a seguito DE pagamento dei due assegni di € 28.000,00 tratti sullo stesso e dagli utilizzi di lì a poco effettuati (come è pacifico) dagli odierni convenuti per il pagamento DEle spese funerarie e per l'incasso DEl'ulteriore assegno di € 3.950,00 da parte di (si v. ancora doc. 5, 6 fasc. attoreo). Parte_2
Gli atti che occupano non potrebbero, inoltre, ritenersi sottratti all'onere DEla forma solenne in virtù di una loro qualificazione come donazioni indirette (o cd. liberalità atipiche), ai sensi DEl'art. 809 c.c., così come fondatamente evidenziato sia dall'attore, sia dalla sorella , sin dagli atti introduttivi. CP_1
Al riguardo, si osserva, infatti, che è noto che una donazione indiretta è configurabile nel caso in cui l'arricchimento voluto da una parte in favore DEl'altra senza corrispettivo si estrinsechi non con la diretta attribuzione di un diritto, ma, appunto, indirettamente, mediante l'impiego di uno schema negoziale (costituito da uno o più negozi) di per sé connotato da una causa diversa, attraverso il quale, tuttavia, venga conseguito il risultato di una gratuita e spontanea attribuzione dall'una all'altra parte.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto, pertanto, a una donazione diretta anche il trasferimento effettuato per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli DE beneficiante a quello DE beneficiario, realizzato attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente alla banca. Una simile operazione non consta, infatti, di una deviazione a favore DE beneficiario degli effetti attributivi DE contratto in essere tra il disponente e l'istituto bancario, collocandosi l'ordine di bonifico impartito dal beneficiante soltanto nella fase di esecuzione DE contratto di riferimento (cfr. Cass. civ. sez. un. 18725/2017).
Analogamente, è stato chiarito che “…le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Il fatto che l'obbligazione DE donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura DEl'obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta. L'astrattezza DE titolo nei rapporti tra le parti ha, infatti, funzione processuale, non anche sostanziale, restando il titolo formale pur sempre collegato al negozio sottostante” (cfr. ancora Cass. sez. un. 18725/17 cit.).
Per quel che qui più interessa, è stata inoltre ricondotta alla donazione diretta “…l'elargizione come tale di somme di danaro di importo non modico mediante assegni …poi utilizzati dalla donataria, con autonoma determinazione, per il pagamento DE prezzo relativo all'acquisto di un fondo” (cfr. ancora Cass. 18725/17 cit.).
Posta, dunque, la qualificazione come donazione diretta non di modico valore DEla dazione DEle somme avvenuta con i quattro assegni di cui si è detto, ne deriva che la stessa deve ritenersi effettivamente viziata da nullità, non essendo state tali attribuzioni compiute con il necessario rispetto DEla forma solenne di cui all'art. 782 c.c.
Alla nullità di tali attribuzioni consegue, inoltre, il diritto DEl'attore e DEla sorella Parte_1
alla restituzione dei relativi importi, per ciascuno nella misura richiesta in proporzione DEla CP_1 rispettiva quota ereditaria di 1/2, risultando acclarata, come si è detto, la loro qualità di unici eredi legittimi DE , e a tali importi, dovuti a ciascuno degli eredi in misura pari a € 14.000,00 CP_4 da ognuno dei convenuti , e , devono aggiungersi Controparte_2 Pt_2 Pt_1 Persona_1 gli interessi legali come richiesti dalla data DEla domanda giudiziale e sino al saldo, esclusa invece la rivalutazione monetaria invocata da trattandosi, nella specie, di un credito cd. di valuta CP_1
(e non di valore), come tale soggetto al cd. principio nominalistico.
Resta da dire, poi, DEl'ulteriore assegno emesso dal de cuius il 16.11.2020 a favore di Parte_2 per € 3.950,00, DE quale la ha richiesto, DE pari, di accertare il carattere donativo e la CP_1 conseguente nullità per difetto di forma, mentre alcuna domanda è stata avanzata dall'attore
[...] con riferimento a tale attribuzione, né risultano esercitate in questa sede pretese di sorta Pt_1 dall'attore e DEla sorella in relazione alle ulteriori operazioni di addebito sul c/c intestato al CP_1
13 dei quattro bonifici DE 20.11.2020 destinati al DEl'assegno CP_4 Controparte_6 emesso in data 16.11.2020 in favore DEla Parte_3
Circoscrivendo la disamina alla sola ulteriore dazione oggetto DEle domande proposte, ritiene peraltro il giudicante che tale dazione non possa considerarsi, invece, affetta da nullità.
Per quel che attiene la natura DEl'attribuzione, è senz'altro fondato l'assunto di CP_1 secondo cui anche la stessa è consistita in una donazione, qualificazione che, in tal caso, nemmeno risulta essere stata specificamente contestata, per la verità, dai convenuti nei loro scritti difensivi.
In ogni caso, ove questi ultimi abbiano inteso ricondurre anche tale dazione all'adempimento di un'obbligazione naturale, si osserva che è comunque incontroverso che la stessa sia consistita in un atto a titolo gratuito e la circostanza che l'emissione di tale ulteriore assegno sia intervenuta appena tre giorni prima DE decesso DE (deceduto, come detto, il 19.11.20) e in un contesto che aveva visto CP_4 il medesimo elargire spontaneamente, appena un mese e mezzo prima, larga parte dei propri denari alla sorella e ai nipoti, non può che far concludere, ragionevolmente, che si sia trattato anche qui di una pura liberalità, posta in essere dal de cuius per un suo intento pienamente discrezionale.
Preme evidenziare, poi, che tale attribuzione nemmeno potrebbe essere considerata come una provvista fornita dal ad in esecuzione di un mandato inteso ad CP_4 Parte_2 incaricarla di curare le sue esequie, atteso che una simile giustificazione non è stata mai prospettata dai convenuti nella loro comparsa di risposta o nella memoria depositata in replica alla domanda riconvenzionale di e, in ogni caso, risulta smentita dagli elementi istruttori acquisiti, CP_1 considerato che è pacifico che abbia provveduto a pagare, al più, le sole spese per il Parte_2 loculo di € 1.464,00, mentre le ulteriori spese funerarie sono state saldate dai convenuti (per loro stessa allegazione) con i bonifici addebitati in data 20.11.20 sul conto corrente intestato al de cuius e con l'assegno emesso in favore DEla addebitato sempre sul conto intestato Parte_3 al , spese che non si vede perché non sarebbero state sostenute, invece, almeno in parte, CP_4 attingendo al residuo importo DEl'assegno emesso a favore di , DEl'ammontare di € Parte_2
3.950,00, ove questo fosse stato effettivamente erogato dal de cuius come provvista per le esequie (cfr. doc. 1, in allegato alla memoria convenuti DE 25.05.22).
Né potrebbe far pervenire a una contraria conclusione la dichiarazione resa dalla teste Tes_1 secondo cui “…mio marito mi disse che prima di morire, aveva voluto sistemare tutto, incluse le spese CP_4 DE suo funerale e questo è successo quando ancora stava bene di testa, ADR: prima DE crollo DE 2020, CP_4 sarà stato nel 2019”, considerato che si tratta, in via assorbente, di circostanze riferite de relato (in quanto apprese dalla teste dal convenuto e che, per di più, nemmeno collimano con la Parte_1 dazione DEla somma anzidetta ad , di € 3.950,00, la quale non risale infatti al 2019, Parte_2
“quando ancora stava bene di testa”, bensì ad appena qualche giorno prima DE suo decesso (cfr. CP_4 verbale ud. 24.10.23, dich. . Tes_1
Ciò detto in merito alla qualificazione donativa DEl'atto di cui si discorre, deve però evidenziarsi, al contempo, che si tratta in tal caso di una donazione da considerare di modico valore, tenuto conto che con l'assegno di € 3.950,00 il de cuius ha elargito ad una somma che, oltre a risultare Parte_2 notevolmente inferiore a quella degli ulteriori assegni sopra indicati, non si presentava, in ragione DEla sua obiettiva entità e in rapporto alle complessive disponibilità DE donante, idonea ad incidere in misura apprezzabile sul suo patrimonio.
In proposito, si rileva infatti che è sostanzialmente pacifico che l'emissione di tale assegno, per quanto effettuata a distanza di circa un mese dai precedenti, sia riconducibile pur sempre al medesimo contesto, e risulta per tabulas che il de cuius disponesse, allorquando ha compiuto tali attribuzioni, di un deposito di circa € 65.000,00 sul c/c intrattenuto con la e di circa € 85.000,00 sul conto Controparte_3 in essere presso la BA DE CI, disponibilità non incise, evidentemente, in maniera significativa, dalla dazione in esame, di cui quest'ultima ha costituito (diversamente dagli assegni di € 28.000,00, anche singolarmente considerati) soltanto un minima parte (si v. ancora doc. 5, 6 fasc. attoreo, doc. 3, 4 fasc. ). CP_1
14 Tenuto conto di tanto, oltre che, comunque, DEl'oggettiva limitatezza DEl'importo erogato, l'attribuzione in parola deve essere ricondotta, pertanto, alla fattispecie di cui all'art. 783 c.c., con la conseguente esclusione DEla necessità DEla forma solenne per il valido compimento DEl'atto.
La domanda proposta da , volta a sentire dichiarata anche la nullità di tale donazione, CP_1 deve essere quindi disattesa, né può darsi seguito alle sue domande, avanzate in via subordinata, dirette a sentire accertata l'assenza di una giusta causa a fondamento di tale attribuzione, presupponendo tali domande l'esclusione DE carattere donativo DEl'atto, risultata acclarata, invece, sulla scorta dei superiori rilievi.
La regolamentazione DEle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi DEl'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro ex art. 97 c.p.c., al rimborso di tali spese sia in favore DEl'attore, sia in favore di . CP_1
Ai fini DEla relativa liquidazione e, segnatamente, DEla determinazione DE valore DEla controversia, deve considerarsi, peraltro, che le domande proposte da una parte verso più convenuti non si sommano tra loro, né possono sommarsi le domande proposte, separatamente, da più attori contro un medesimo convenuto (cfr. da ultimo, Cass. civ. 10367/2024, nonché Cass. civ. 13750/2025).
Il valore DEla lite deve essere individuato, dunque, nel rapporto tra l'attore e i Parte_1 convenuti nei cui confronti lo stesso ha fondatamente proposto le sue domande, , Controparte_2
e e , avendo riguardo al valore DEle domande formulate verso uno di Pt_2 Pt_1 Persona_1 questi, in quanto tutte di identico ammontare (valore riconducibile, in particolare, allo scaglione tra € 26.000,01 e € 52.000,00, tenuto conto DEla richiesta di accertamento DEla nullità DEle donazioni, ciascuna di € 28.000,00), e in relazioni a tali domande i compensi a lui dovuti in rimborso vanno quantificati con l'applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., come modificati da ultimo dal D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto, nonché già Cass. civ. 17577/2018), da maggiorare ai sensi DEl'art. 42 D.M. 55/14 cit. in ragione DEla pluralità di parti (i quattro convenuti sopra detti), salva la riduzione ex art. 44 DElo stesso decreto per la sostanziale identità DEle questioni di fatto e di diritto di cui è stato necessario l'esame, pervenendosi così a un ammontare per compensi di € 10.129,28, mentre è da escludere che possa riconoscersi la maggiore liquidazione pretesa dall'attore nella sua nota spese in base a un valore DEla lite più elevato di quello suddetto.
A tali somme si aggiungono, inoltre, il rimborso DEle spese vive come richieste di € 786,00, nonché il rimborso forfettario per spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
Nel rapporto tra la e i convenuti , e e CP_1 Controparte_2 Pt_2 Pt_1 Per_1
, i compensi vanno inoltre liquidati, parimenti, nell'ammontare di € 10.129,28, così determinato
[...] avendo riguardo al solo valore DEle domande che hanno trovato accoglimento (criterio DE decisum), e a tale importo vanno aggiunti, come richiesti nella nota spese depositata, il rimborso DEle spese forfettarie ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
Non sussistono, infine, i presupposti per una condanna dei convenuti ai sensi DEl'art. 96 c.p.c., essendo da escludere che la sola infondatezza DEle prospettazioni avanzate dai medesimi, acclarata all'esito DEl'istruttoria espletata, valga ad integrare un contegno temerario o abusivo.
La richiesta avanzata sul punto dall'attore nei suoi scritti conclusivi va dunque respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni ulteriore deduzione, eccezione e istanza assorbita o disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda proposta in via principale dall'attore e, in via riconvenzionale Parte_1 trasversale, dalla convenuta di accertamento DEla nullità DEle donazioni concluse tra CP_1
e i convenuti , e e CP_4 Controparte_2 Pt_2 Pt_1 Persona_1 aventi ad oggetto per ciascuno dei convenuti la somma di € 28.000,00, di cui agli assegni n. 0020137425-09 emesso in data 02.10.2020 a favore di n. 0020137426-10 emesso in Parte_2 data 02.10.2020 in favore di , n. 0033682013-01 emesso in data 08.10.2020 a Persona_1 favore DE convenuto e n. 0033682014-02 emesso in data 08.10.2020 a favore di Parte_1
15 , per difetto di forma ex art. 782 c.c. e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità di Controparte_2 tali donazioni;
Dichiara tenuti e condanna i convenuti , e e Controparte_2 Pt_2 Pt_1 Persona_1 alla restituzione DEla somma di € 14.000,00 ciascuno in favore DEl'attore
[...] Parte_1
e DEla somma di € 14.000,00 ciascuno in favore DEla convenuta/attrice in riconvenzionale trasversale , oltre agli interessi legali dalla data dalla domanda e sino al soddisfo;
CP_1
Rigetta la residua domanda proposta in via principale da volte a sentire accertata la CP_1 nullità DEla donazione conclusa tra e la convenuta avente ad CP_4 Parte_2 oggetto la somma di € 3.950,00, di cui all'assegno n. 0033682016-04 DE 16.11.2020, e le ulteriori domande avanzate in via subordinata in relazione a tale somma da;
CP_1
Condanna i convenuti , e e al Controparte_2 Pt_2 Pt_1 Persona_1 rimborso DEle spese processuali, in solido tra loro ex artt. 91 e 97 c.p.c., in favore DEl'attore che liquida in € 10.129,28 per compensi, oltre al rimborso DEle spese vive di € Parte_1
786,00, al rimborso forfettario per le spese generali e a iva e cpa come per legge;
Condanna i convenuti , e e al Controparte_2 Pt_2 Pt_1 Persona_1 rimborso DEle spese processuali, in solido ex artt. 91 e 97 c.p.c., a , che liquida in € CP_1
10.129,28 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali e a iva e cpa come per legge. Così deciso in Velletri in data 13.12.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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