Sentenza 6 maggio 2020
Massime • 1
L'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, che, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato, atteso che, in tal caso, alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 23 gennaio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 maggio 2025, il Tribunale di Crotone rigettava l'istanza proposta da Nicola G., volta ad ottenere la proroga del termine per impugnare la sentenza n. 761/2024 del 17 luglio 2024, con termine per il deposito della motivazione prorogato alla data del 13 gennaio 2025. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, lett. c), 420 [verosimilmente si tratta di un refuso, essendo in narrativa censurata la violazione dell'art. 420-bis)] e 548, comma 2, c.p.p. Sotto un primo aspetto la difesa, richiamando la …
Leggi di più… - 3. Processo in assenza: valida la notifica al difensore dell’avviso di deposito e della proroga del termine di motivazione (Cass. Pen. n. 39936/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2026
1. Il principio affermato Con la sentenza in commento, la Cassazione penale, Sez. III, n. 39936/2025 ha ribadito un principio ormai consolidato ma ancora oggetto di frequenti contestazioni difensive: Nel processo celebrato nei confronti di imputato dichiarato assente ex art. 420-bis c.p.p., tanto l'avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2, c.p.p., quanto la comunicazione della proroga del termine per il deposito della motivazione ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., devono essere notificati al difensore e non personalmente all'imputato. L'omessa comunicazione del provvedimento di proroga non integra alcuna nullità. 2. Il caso: richiesta di restituzione nel termine …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2020, n. 13803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13803 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2020 |
Testo completo
13803-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIOE QUINTA SEZIOE PENALE Composta da GERARDO SABEONE - Presidente. Sent. n. sez.521/2020 -UP 17/02/2020 ALFREDO GUARDIANO BARBARA CALASELICE R.G.N. 23737/2019 RENATA SESSA -Relatore ELISABETTA MARIA MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UN IO nato il [...] avverso la sentenza del 18/12/2012 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per maturati termini di prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 18.12.2012 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 06.04.2009 dal Tribunale della medesima città nei confronti di TA IO, che aveva dichiarato il predetto colpevole del delitto di cui agli artt. 582, 583 comma 1 n. 1-2, 61 n. 1 cod. pen. e del reato di cui all'art. 6 comma 3 del d.lgs. N. 286/1998, lo ha assolto da quest'ultimo reato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, confermando nel resto. Con ordinanza del 9.4.2019 la medesima Corte di Appello, decidendo sull'istanza del TA, che aveva promosso incidente di esecuzione per la declaratoria di non esecutività del titolo esecutivo ex art. 670 codice di rito e richiesto, altresì, la restituzione nel termine per proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 175 co. 2 codice di rito, nella sua formulazione previgente alle modifiche introdotte con la legge 67/14, avverso la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano del 6.4.2009 irrevocabile il 22.3.2013 ha dichiarato la non esecutività della - sentenza della Corte di Appello suindicata e conseguentemente la nullità di ogni provvedimento attinente la fase esecutiva della stessa, disponendo l'immediata liberazione del TA, e al contempo la notifica dell'estratto contumaciale della stessa.
2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'odierno imputato, tramite il difensore di fiducia, per i seguenti motivi.
2.2. Deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., prospettando che successivamente alla rinuncia al mandato avvenuta dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio - da - parte del difensore di fiducia avv. Giorgio Arcorace, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, gli atti processuali successivi (estratto contumaciale della sentenza di primo grado, decreto di citazione dell'imputato per l'udienza di appello, estratto contumaciale della sentenza della Corte di Appello) erano stati notificati a quest'ultimo non già presso il domicilio in precedenza eletto, bensì presso il difensore di ufficio ex art. 161 cod. proc. pen. designato a seguito della detta rinuncia. 2 2.3. Deduce altresì l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen.. Essendo i fatti contestati risalenti al 23.11.2006 il termine prescrizionale risulta decorso il 23.08.2015. Trattandosi di lesioni aggravate, la circostanza aggravante di cui all'art. 583 comma 1 nn. 1 e 2 prevede un aumento della pena superiore ad un terzo;
il termine finale si calcola ex art. 161 comma 2 cod. pen., dunque in otto anni e nove mesi (sette anni più un quarto, vale a dire un anno e nove mesi). Pertanto si conclude chiedendo dichiararsi la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della pronuncia di primo grado e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale perché provveda alla rinnovazione dell'atto nullo;
la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non è manifestamente infondato per i motivi di seguito illustrati e s'impone pertanto la rilevazione della prescrizione per essere interamente decorso il relativo termine di legge. La non inammissibilità del ricorso, consente a questa Corte di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; nonché, nella medesima ottica, Sez. Un., n.23428 del 22/03/2005 Bracale, Rv. 231164; e Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818 - 01, che si pone anch'essa nel medesimo solco tracciato dalle precedenti sia pure con qualche differenziazione).
1.1.Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., ma, ovviamente, identici sono gli effetti in caso di omessa notifica dell'estratto contumaciale, della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato; in tal caso, infatti alla luce del - "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 - non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez. 5, n. 44863 del 07/10/2014, Prudentino, Rv. 26131401; Sez. 5, n. 3881 del 19/11/2014 Ud. (dep. 27/01/2015) Rv. 262228 - 01; Sez. 2 Sentenza n. - 42590 del 10/10/2019 Rv. 277770-01).
1.2.Nel caso di specie, invece, nulla fu al riguardo eccepito in appello con la conseguenza che ora il ricorrente non può più dolersi della mancata notificazione 3 dell'estratto contumaciale della pronuncia di primo grado;
e, quanto alla omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, ad essa si è già posto rimedio con la sospensione dell'esecuzione del titolo esecutivo e con la restituzione nel termine per impugnare disposti dalla Corte di Appello con la ordinanza suindicata, a cui ha fatto seguito il ricorso per cassazione in scrutinio, col quale il nuovo difensore di fiducia designato dall'imputato ha inteso, in buona sostanza, eccepire la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della pronuncia di primo grado e chiedere la trasmissione degli atti al Tribunale perché provveda alla rinnovazione dell'atto nullo (oltre che la declaratoria di prescrizione).
1.3.In ogni caso vige il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. che impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla -anche- prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio ( Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28/11/2001, dep. 11/01/2002, Rv. 220511 01; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D, Rv. 22140301; Sez. 6, n. 21459 del 26/03/2008 Rv. 240066 - 01; Sez. 3, n. 42703 del 07/07/2015, Rv. 265194 01; Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269810-01).- 2.Tanto consente di ritenere, da un lato, quanto meno, non manifestamente infondato il ricorso e, dall'altro, di dichiarare la prescrizione del reato. Invero, la non manifesta infondatezza del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere, pari ad anni otto e mesi nove (tenuto conto della pena massima edittale ), che, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., risulta maturato il 23.8.2015 ( e ciò pure a tener conto della sospensione ex art. 175 ultimo comma codice di rito ). Ne consegue che il reato deve essere dichiarato estinto per intervenuta maturazione del termine di prescrizione, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di 4 "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274; con la conseguenza che nel caso di specie, in mancanza di una siffatta situazione di 'evidenza', s'impone la declaratoria di estinzione del reato ).
3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Sentenza sottoscritto dal solo Presidente per impedimento dell'estensore ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020. Così deciso il 17/2/2020. Presidente Il Consigliere estensore Il Renata Sessa Gerardo abeone CORTE SUPREMA DI CASSAZIOE V SEZIOE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 6 MAG 2020 IL FUNZIOARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIOARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo 5