Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2020, n. 13803
CASS
Sentenza 6 maggio 2020

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L'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, che, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato, atteso che, in tal caso, alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 23 gennaio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 maggio 2025, il Tribunale di Crotone rigettava l'istanza proposta da Nicola G., volta ad ottenere la proroga del termine per impugnare la sentenza n. 761/2024 del 17 luglio 2024, con termine per il deposito della motivazione prorogato alla data del 13 gennaio 2025. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, lett. c), 420 [verosimilmente si tratta di un refuso, essendo in narrativa censurata la violazione dell'art. 420-bis)] e 548, comma 2, c.p.p. Sotto un primo aspetto la difesa, richiamando la …

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  • 3Processo in assenza: valida la notifica al difensore dell’avviso di deposito e della proroga del termine di motivazione (Cass. Pen. n. 39936/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2026

    1. Il principio affermato Con la sentenza in commento, la Cassazione penale, Sez. III, n. 39936/2025 ha ribadito un principio ormai consolidato ma ancora oggetto di frequenti contestazioni difensive: Nel processo celebrato nei confronti di imputato dichiarato assente ex art. 420-bis c.p.p., tanto l'avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2, c.p.p., quanto la comunicazione della proroga del termine per il deposito della motivazione ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., devono essere notificati al difensore e non personalmente all'imputato. L'omessa comunicazione del provvedimento di proroga non integra alcuna nullità. 2. Il caso: richiesta di restituzione nel termine …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2020, n. 13803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13803
Data del deposito : 6 maggio 2020

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