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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/10/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB MA CO, all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2380/2024 R.G.lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Di Tano;
Parte_1 contro
, UFF. REG. per il LAZIO, UFF. Controparte_1 CP_2
XII AMBITO TERRITORIALE per la PROV. di LATINA, in persona del Ministro e dei rispettivi ll.rr. pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417bis c.p.c., dalle dott.sse MA
GR UP e UD CI;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 18.06.2024, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il , anche nelle sue articolazioni territoriali, al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“visto l'incarico conferitogli, con decorrenza giuridica 03.9.2021 al giugno 2022, in seguito all'errore della pubblica amministrazione, come si evince dal provvedimento del
5.5.2022, venga accertato il suo diritto al risarcimento del danno subito, pari alla somma delle retribuzioni, a far data dal conferimento dell'incarico stesso sino alla fine delle attività didattiche, per un totale di euro 12397,10, comprensivo delle mensilità dal
03.9.20221 al 30 giugno 2022, e della tredicesima maturata, oltre interessi e rivalutazione., o comunque alla somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva, seppur tardivamente, in giudizio il resistendo al ricorso ed invocandone la CP_1 reiezione.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza, completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Parte ricorrente, avendo conseguito in sede cautelare il riconoscimento del proprio diritto a vedersi assegnato un incarico a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022, dalla 1a fascia delle GPS per la scuola dell'infanzia (AAAA), sui posti disponibili per il turno di nomina del 3.09.2021, essendosi visto assegnare il predetto incarico soltanto virtualmente, con decorrenza giuridica dal 3.09.2021 fino al termine delle attività didattiche, articola in questa sede le proprie istanze risarcitorie circoscrivendole alle differenze retributive che avrebbe maturato laddove tale incarico le fosse stato assegnato ab origine consentendogli lo svolgimento dell'attività professionale, detraendo quanto percepito complessivamente nel medesimo anno scolastico a titolo di trattamento retributivo maturato per le supplenze brevi espletate nel periodo antecedente alla esecuzione del provvedimento cautelare. Liquida tali spettanze differenziali nella complessiva somma di euro 12.397,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'Amministrazione scolastica convenuta, nella propria memoria di costituzione, non ha in alcun modo contestato la titolarità del diritto di parte ricorrente alla tutela risarcitoria invocata, né ha specificamente contestato la quantificazione operata in ricorso, limitandosi ad invocarne una liquidazione al netto anziché al lordo.
Ritiene però il Tribunale che parte ricorrente abbia correttamente computato al lordo delle ritenute fiscali il danno da lucro cessante subìto, atteso che i proventi risarcitori -nella misura in cui mirano a reintegrare il patrimonio del danneggiato rispetto alla mancata percezione di redditi da lavoro- confluiranno in ogni caso nell'imponibile fiscale.
In assenza di ulteriori specifiche contestazioni del resistente, dunque, non può che CP_1 concludersi per l'integrale accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
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Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, a Controparte_1 titolo risarcitorio e per le ragioni di cui alla parte motiva, dell'importo di euro 12.397,10, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna il alla rifusione in favore di parte ricorrente di Controparte_1 euro 2.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed oltre euro 118,00 a titolo di rimborso C.U., con attribuzione.
Latina, data del deposito
Il Giudice
MB MA CO