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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 98 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IO Corpino, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Corpino IO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30/07/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Soleminis.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30/07/1994 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Soleminis, anno 1994, numero 4, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la signora e il signor , in data 30 Parte_1 Parte_2 luglio 1994, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Soleminis (CA), al numero 4, parte II, serie A, anno 1994, ordinando al competente Ufficiale Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
Pag. 2 di 3 2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà di fissare liberamente il loro nuovo domicilio.
3) La casa coniugale, sita in Serdiana (CA), nella Via Aldo Moro n. 1, di proprietà esclusiva del signor , verrà assegnata allo stesso signor Pt_2 Pt_2 con tutti gli arredi e le suppellettili che la compongono.
4) Il figlio IO, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, dimorerà con il padre presso la casa coniugale.
5) Le parti si danno reciprocamente atto di aver adempiuto, per quanto di loro competenza, alle statuizioni previste nell'accordo di separazione ai punti n. 5 e n. 6 omologati con la sentenza di separazione n. 173/20254 del Tribunale Civile di Cagliari.
6) La signora ed il signor dichiarano di rinunciare, ciascuno nei Pt_1 Pt_2 confronti dell'altro, e viceversa, ad ogni pretesa economica derivante dal vincolo coniugale, e di aver già regolamentato e definito ogni rapporto patrimoniale esistente fra loro prima del deposito del presente ricorso.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di divorzio per sé stessi, essendo, entrambi, economicamente autosufficienti, di aver già regolamentato ogni altro e ulteriore rapporto economico tra loro intercorso e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere o eccepire per qualsiasi titolo, ragione o causa.
8) Per le spese aventi natura ordinaria, i coniugi sosterranno, ciascuno nella misura del 50%, i costi necessari al mantenimento del figlio IO, non ancora autosufficiente dal punto di vista economico;
le parti si danno reciprocamente atto che ognuna soddisferà detto onere, per quanto di sua spettanza, attraverso la forma del mantenimento diretto, provvedendovi nei periodi in cui il figlio dimorerà con loro;
le parti, in proposito, dichiarano sin d'ora di rinunciare reciprocamente a pretendere, l'una nei confronti dell'altra e viceversa, qualsiasi richiesta di natura perequativa, per questo titolo;
per quanto concerne le spese di natura straordinaria, mediche non coperte dal SSN, sportive etc., fermo restando il sopra menzionato criterio di ripartizione, e volendo cioè concorrere nella misura ciascuno del 50%, le parti dichiarano, in particolare ai fini della loro individuazione, di fare espresso riferimento e fare proprie le linee guida approvate nel relativo Protocollo adottato dal . Controparte_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 98 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IO Corpino, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Corpino IO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30/07/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Soleminis.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30/07/1994 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Soleminis, anno 1994, numero 4, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la signora e il signor , in data 30 Parte_1 Parte_2 luglio 1994, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Soleminis (CA), al numero 4, parte II, serie A, anno 1994, ordinando al competente Ufficiale Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
Pag. 2 di 3 2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà di fissare liberamente il loro nuovo domicilio.
3) La casa coniugale, sita in Serdiana (CA), nella Via Aldo Moro n. 1, di proprietà esclusiva del signor , verrà assegnata allo stesso signor Pt_2 Pt_2 con tutti gli arredi e le suppellettili che la compongono.
4) Il figlio IO, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, dimorerà con il padre presso la casa coniugale.
5) Le parti si danno reciprocamente atto di aver adempiuto, per quanto di loro competenza, alle statuizioni previste nell'accordo di separazione ai punti n. 5 e n. 6 omologati con la sentenza di separazione n. 173/20254 del Tribunale Civile di Cagliari.
6) La signora ed il signor dichiarano di rinunciare, ciascuno nei Pt_1 Pt_2 confronti dell'altro, e viceversa, ad ogni pretesa economica derivante dal vincolo coniugale, e di aver già regolamentato e definito ogni rapporto patrimoniale esistente fra loro prima del deposito del presente ricorso.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di divorzio per sé stessi, essendo, entrambi, economicamente autosufficienti, di aver già regolamentato ogni altro e ulteriore rapporto economico tra loro intercorso e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere o eccepire per qualsiasi titolo, ragione o causa.
8) Per le spese aventi natura ordinaria, i coniugi sosterranno, ciascuno nella misura del 50%, i costi necessari al mantenimento del figlio IO, non ancora autosufficiente dal punto di vista economico;
le parti si danno reciprocamente atto che ognuna soddisferà detto onere, per quanto di sua spettanza, attraverso la forma del mantenimento diretto, provvedendovi nei periodi in cui il figlio dimorerà con loro;
le parti, in proposito, dichiarano sin d'ora di rinunciare reciprocamente a pretendere, l'una nei confronti dell'altra e viceversa, qualsiasi richiesta di natura perequativa, per questo titolo;
per quanto concerne le spese di natura straordinaria, mediche non coperte dal SSN, sportive etc., fermo restando il sopra menzionato criterio di ripartizione, e volendo cioè concorrere nella misura ciascuno del 50%, le parti dichiarano, in particolare ai fini della loro individuazione, di fare espresso riferimento e fare proprie le linee guida approvate nel relativo Protocollo adottato dal . Controparte_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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