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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PRATO FEDERICO, Presidente
TROIANI RUGGERO, LA
FORNATARO FABRIZIO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 897/2023 depositato il 05/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 231/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2
e pubblicata il 20/07/2023 Atti impositivi:
- AVV.PRESA CARI n. 12477202100002120000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501BO00026/2021 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e svolgimento del processo di primo grado
Il Sig. Ricorrente_1 aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, la comunicazione di presa in carico per l'importo complessivo di €. 133.335,34.- emessa dall'Agente della Riscossione e relativa all'avviso di accertamento emanato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vicenza per l'anno d'imposta 2015.
Detto avviso era stato notificato al contribuente a mezzo pec al suo indirizzo di posta elettronica in data
10/02/2021.
Parte ricorrente aveva sollevato i seguenti motivi:
1) Inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento. Violazione degli artt. 58, 60 e 63 D.P.R. 600/73 nonché degli artt. 51 e 56 D.P.R. 633/72 e dell'art. 6 L. 212/00.
2) Nullità/inesistenza della notifica. Violazione dell'art. 60, c 7, D.P.R. 600/73 e dell'art. 9, c 2, D.P.R. 68/05.
3) Violazione dell'art. 29, D.L. 78/10.
4) Violazione dell'art. 6 L. 212/00 e dell'art. 60 D.P.R 600/73.
In subordine il contribuente aveva chiesto di essere rimesso in termine per promuovere impugnazione avverso l'avviso di accertamento di cui non aveva avuto contezza e che comunque doveva ritenersi illegittimo in quanto non notificato presso il domicilio eletto ovvero lo studio del proprio difensore.
L'Agente di Riscossione aveva ribadito la legittimità del proprio operato e la carenza di legittimazione passiva vertendo l'opposizione solo sull'illegittimità dell'atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi in data 25/03/2022, aveva contestato quanto ex adverso dedotto e in particolare aveva ritenuto inammissibile il ricorso promosso avverso l'avviso di accertamento per intervenuta decadenza.
Con la comparsa di costituzione l'Agenzia delle Entrate depositava l'atto impositivo sopra indicato.
La Corte con ordinanza, ritenuta la tempestività dell'istanza formulata da parte ricorrente in via subordinata con il ricorso introduttivo, rimetteva il ricorrente in termini e rinviava la causa a nuovo ruolo.
Il contribuente ha depositato memoria integrativa con motivi aggiunti.
L'Agenzia delle Entrate, con proprio atto difensivo, ha contestato gli ulteriori motivi sollevati sia nel merito sia in via procedurale ritenendo comunque sempre inammissibile il ricorso avverso l'avviso di accertamento per intervenuta decadenza. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza ha rigettato il ricorso sia con riferimento alla comunicazione di presa in carico sia con riferimento all'avviso di accertamento atto presupposto con la compensazione delle spese di giudizio.
In particolare la Corte, in merito alle eccezioni procedurali svolte dalle parti, ha ritenuto che: “Orbene il Collegio ritiene che l'invio a mezzo pec dell'avviso di accertamento presupposto all'atto di presa in carico impugnato, nonostante la mancata notifica al domicilio eletto presso il difensore del contribuente, appare comunque idoneo ad interrompere la prescrizione della pretesa erariale quale primo atto con cui l'amministrazione ha provveduto a compiere le formalità previste dalla normativa agli effetti sostanziali (ed in particolare all'effetto interruttivo della prescrizione) tenuto anche conto del principio della scissione degli effetti (tra il notificante e destinatario) anche ad atti diversi da quelli strettamente processuali (SS.UU. della S.C. di Cassazione con sentenza 17/05/2017 n°12332).”.
Svolgimento del presente grado del giudizio
Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente sollevando i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione dell'art. 29, D.L. 78/10. Violazione del diritto di difesa. Erronea o omessa valutazione. Violazione dell'art. 35, c 3, D.Lgs 546/92.
Parte appellante eccepisce la nullità dell'atto presupposto per omessa notifica presso il domicilio eletto con conseguente nullità dell'atto consequenziale notificato.
2) Violazione dell'art. 43 D.P.R. 600/73; decorrenza del termine decadenziale. Violazione dell'art. 141 e 160 cpc. Violazione dell'art. 60 D.P.R. 600/73. Violazione dell'art. 47 c.c.
3) Nullità della notifica. Violazione dell'art. 60, c 7, D.P.R. 600/73 e dell'art. 9, c 2, D.P.R. 68/05.
Parte appellante ribadisce che stante la nullità della notifica dell'avviso di accertamento l'Agenzia delle
Entrate è decaduta dal potere accertativo e del resto la notifica fatta al contribuente deve ritenersi priva di effetti e quindi non può neppure interrompere validamente né i termini di decadenza né la prescrizione della pretesa erariale.
4) Violazione dell'art. 6 L. 212/00 e dell'art. 60 D.P.R. 600/73.
Parte appellante ritiene che la pec non fosse comunque chiaramente riconducibile all'Agenzia delle Entrate tanto da determinarne la nullità.
5) Carenza di motivazione. Violazione dell'art. 24 Cost.
Parte appellante ritiene che il recupero fiscale debba essere annullato per vizio motivazionale non essendo assolutamente specificata la pretesa.
6) Carenza ed illogicità della motivazione. Violazione dell'art. 24 Cost.
Illogicità della motivazione in quanto l'Agenzia delle Entrate pur negando i costi derivanti dal contratto di servizio sorto tra la società e il contribuente non recupera alcun importo nei confronti della seconda socia della società.
7) Contraddittorietà del percorso logico-giuridico a sostegno dell'atto impugnato in relazione alla violazione dell'art. 24 Cost.
8) Violazione dell'art. 37 D.P.R. 600/73 e dell'art. 10 bis, c 12, L. 212/00. Falsa applicazione dell'art. 10 bis
L. 212/00. Illegittimità della pretesa fiscale.
9) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis L. 212/00. Violazione dell'art. 2697 cc. Illegittimità della pretesa fiscale.
10) Violazione dell'art. 10 bis L. 212/00. Errore di calcolo.
Parte appellante ha assunto le seguenti conclusioni: “In via cautelare sospendere d'urgenza ai sensi dell'art. 47, D. Lgs. n. 546 del 1992, l'esecutività dell'atto impugnato, stante l'esistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, con provvedimento reso inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;
- in via preliminare dichiarare illegittimo l'atto impugnato, in tutto o in parte, per carenza di motivazione;
- in via principale annullare il provvedimento oggetto della presente impugnazione e dichiarare totalmente infondata la pretesa fiscale;
- in via subordinata ridurre la pretesa fiscale;
- in ogni caso con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. primo comma. “Salvis iuribus.”.
Parte appellata Agenzia della Riscossione si è costituita nel presente giudizio ribadendo sussistere carenza di legittimazione passiva nei suoi confronti in quanto tutte le doglianze sono afferenti al merito della sola pretesa creditoria e della notifica degli atti presupposti di competenza dell'ente creditore.
Parte appellata Agenzia delle Riscossioni ha assunto le seguenti conclusioni “-rigettare l'appello promosso da controparte e confermare la sentenza impugnata;
-in ogni caso, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate-Riscossione, adottare i provvedimenti ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di lite da distarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario quanto al presente grado di giudizio.”.
Parte appellata Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita contestando radicalmente quanto ex adverso dedotto e proponendo appello incidentale con il quale, sul presupposto che l'avviso di accertamento deve considerarsi regolarmente notificato al contribuente, chiede l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3° D.Lgs. n. 546/92 e comunque l'inammissibilità dei motivi aggiunti perché proposti in violazione dell'art. 24, comma 2°, del D.L.gs. n. 546/92.
Parte appellata sottolinea infatti che l'avviso di accertamento fu ritualmente notificato all'indirizzo pec del contribuente, nulla valendo l'intervenuta elezione di domicilio presso il difensore in quanto non ritualmente formalizzata e non ritualmente comunicata.
Parte appellata, inoltre, ha contestato la rimessione in termini disposta dalla Corte per insussistenza della causa giustificatrice e ha assunto le seguenti conclusioni: “Chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale di Venezia: - di respingere l'appello avversario, per tutte le argomentazioni esposte nell'atto; di accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto di respingere il ricorso avversario;
in ogni caso, di condannare controparte al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.”.
Parte appellante ha depositato memoria con la quale ha ribadito quanto già dedotto con l'appello sottolineando che è pacifico e non contestato che l'avviso di accertamento fu notificato a mezzo pec solo all'indirizzo del contribuente mentre lo stesso aveva antecedentemente eletto domicilio presso il proprio difensore e tale elezione era stata portata a conoscenza dell'amministrazione a mezzo pec con l'invio della procura conferita. L'elezione di domicilio aveva quindi efficacia per l'intera attività posta in essere dall'amministrazione nella procedura promossa pur avendo effetto dal trentesimo giorno successivo dalla data di ricevimento della comunicazione, termine che nel caso di specie non rileva essendo stato l'avviso di accertamento notificato oltre tale scadenza. Parte appellante inoltre ritiene che la relata / firma elettronica sulla busta di trasporto non era idonea a garantire, provenienza, integrità e autenticità del messaggio con conseguente nullità della notifica.
Parte appellante insiste per l'accoglimento delle conclusioni assunte e chiede il rigetto dell'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate.
La causa all'udienza del 13 ottobre 2025 è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che deve essere preliminarmente esaminato il motivo di gravame proposto in via incidentale dall'Agenzia delle Entrate e relativo alla inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di accertamento per definitività dell'atto impositivo non essendo stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.
La regolarità della notifica dell'atto impositivo, infatti, resta questione procedurale assorbente e pregiudiziale.
Come in precedenza riportato, parte appellata Agenzia delle Entrate ribadisce che l'avviso di accertamento fu ritualmente notificato all'indirizzo pec dell'appellante nulla valendo l'elezione di domicilio presso il difensore in quanto non ritualmente formalizzata e non ritualmente comunicata.
Parte appellante, sul punto, ha ribadito che è pacifico e non contestato che l'avviso di accertamento fu notificato a mezzo pec solo all'indirizzo del contribuente mentre lo stesso aveva antecedentemente eletto domicilio presso il proprio difensore e tale elezione era stata portata a conoscenza dell'amministrazione a mezzo pec con l'invio della procura.
L'elezione di domicilio aveva quindi efficacia per l'intera attività posta in essere dall'amministrazione nella procedura promossa pur avendo effetto dal trentesimo giorno successivo dalla data di ricevimento della comunicazione, termine che nel caso di specie non incideva in alcun modo.
La sentenza impugnata ha ritenuto che l'invio a mezzo pec dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto di presa in carico ritualmente impugnato non essendo stato notificato al domicilio eletto presso il difensore abbia comunque interrotto la prescrizione della pretesa erariale.
In realtà, a ben vedere, non possono essere condivise le considerazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate in merito all'interpretazione letterale dell'art. 60 DPR n. 600/73 relativamente all'invio della lettera raccomandata e dell'elezione di domicilio nel comune dove lo stesso contribuente mantiene il proprio domicilio fiscale.
Infatti deve ritenersi pacifico che l'invio di una pec debba essere equiparato all'invio di una lettera raccomandata e, per giurisprudenza ormai univoca e costante, l'indicazione della pec risultante dai pubblici registri è idonea ai fini dell'elezione di domicilio ex artt. 82 R.D. 37/1934, 125 e 480 c.p.c., comma 3°, come stabilito dalle S.S.U.U. della Cassazione sent. 20.06.2012 n. 10143 venendo quindi meno l'obbligo di elezione di domicilio nel comune dove il contribuente mantiene la propria residenza.
Si deve peraltro osservare che l'art. 60 sopra citato afferma esplicitamente che l'elezione di domicilio debba risultare espressamente “da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio” dove il termine utilizzato, “apposita comunicazione”, esprime il principio della necessità di un atto esplicitamente finalizzato per tale incombente.
Nel caso di specie la procura risulta allegata, senza la necessaria evidenza e unicità, ad una memoria depositata con altri documenti nella fase antecedente quella processuale di ben complessive settantotto pagine tra testo e documentazione allegata e conseguentemente deve ritenersi venuta meno la qualifica della “apposita comunicazione” e della relativa necessaria evidenza.
Va quindi respinta la prima eccezione sollevata da parte appellante. Va inoltre ritenuto, dalla documentazione prodotta in atti, che vi è prova dell'avvenuta regolare consegna dell'avviso di accertamento a mezzo della pec utilizzata “Email_2” che garantiva la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio con conseguente responsabilità del destinatario per la mancata lettura dell'atto notificato.
Va quindi respinta anche la seconda eccezione sollevata da parte appellante.
L'avviso di accertamento risulta pertanto correttamente notificato e la mancata impugnazione entro i termini comporta l'inammissibilità del ricorso proposto.
L'inammissibilità del ricorso è decisione assorbente rispetto tutti gli ulteriori motivi di doglianza sollevati dalle parti.
Ritiene la Corte che, stante la particolarità della materia trattata, debbano essere interamente compensate le spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello principale, accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Spese compensate.
Venezia, 13 ottobre 2025
Il LA Il Presidente
Dott. Ruggero Troiani Dott. Federico Prato
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PRATO FEDERICO, Presidente
TROIANI RUGGERO, LA
FORNATARO FABRIZIO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 897/2023 depositato il 05/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 231/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2
e pubblicata il 20/07/2023 Atti impositivi:
- AVV.PRESA CARI n. 12477202100002120000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501BO00026/2021 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e svolgimento del processo di primo grado
Il Sig. Ricorrente_1 aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, la comunicazione di presa in carico per l'importo complessivo di €. 133.335,34.- emessa dall'Agente della Riscossione e relativa all'avviso di accertamento emanato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vicenza per l'anno d'imposta 2015.
Detto avviso era stato notificato al contribuente a mezzo pec al suo indirizzo di posta elettronica in data
10/02/2021.
Parte ricorrente aveva sollevato i seguenti motivi:
1) Inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento. Violazione degli artt. 58, 60 e 63 D.P.R. 600/73 nonché degli artt. 51 e 56 D.P.R. 633/72 e dell'art. 6 L. 212/00.
2) Nullità/inesistenza della notifica. Violazione dell'art. 60, c 7, D.P.R. 600/73 e dell'art. 9, c 2, D.P.R. 68/05.
3) Violazione dell'art. 29, D.L. 78/10.
4) Violazione dell'art. 6 L. 212/00 e dell'art. 60 D.P.R 600/73.
In subordine il contribuente aveva chiesto di essere rimesso in termine per promuovere impugnazione avverso l'avviso di accertamento di cui non aveva avuto contezza e che comunque doveva ritenersi illegittimo in quanto non notificato presso il domicilio eletto ovvero lo studio del proprio difensore.
L'Agente di Riscossione aveva ribadito la legittimità del proprio operato e la carenza di legittimazione passiva vertendo l'opposizione solo sull'illegittimità dell'atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi in data 25/03/2022, aveva contestato quanto ex adverso dedotto e in particolare aveva ritenuto inammissibile il ricorso promosso avverso l'avviso di accertamento per intervenuta decadenza.
Con la comparsa di costituzione l'Agenzia delle Entrate depositava l'atto impositivo sopra indicato.
La Corte con ordinanza, ritenuta la tempestività dell'istanza formulata da parte ricorrente in via subordinata con il ricorso introduttivo, rimetteva il ricorrente in termini e rinviava la causa a nuovo ruolo.
Il contribuente ha depositato memoria integrativa con motivi aggiunti.
L'Agenzia delle Entrate, con proprio atto difensivo, ha contestato gli ulteriori motivi sollevati sia nel merito sia in via procedurale ritenendo comunque sempre inammissibile il ricorso avverso l'avviso di accertamento per intervenuta decadenza. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza ha rigettato il ricorso sia con riferimento alla comunicazione di presa in carico sia con riferimento all'avviso di accertamento atto presupposto con la compensazione delle spese di giudizio.
In particolare la Corte, in merito alle eccezioni procedurali svolte dalle parti, ha ritenuto che: “Orbene il Collegio ritiene che l'invio a mezzo pec dell'avviso di accertamento presupposto all'atto di presa in carico impugnato, nonostante la mancata notifica al domicilio eletto presso il difensore del contribuente, appare comunque idoneo ad interrompere la prescrizione della pretesa erariale quale primo atto con cui l'amministrazione ha provveduto a compiere le formalità previste dalla normativa agli effetti sostanziali (ed in particolare all'effetto interruttivo della prescrizione) tenuto anche conto del principio della scissione degli effetti (tra il notificante e destinatario) anche ad atti diversi da quelli strettamente processuali (SS.UU. della S.C. di Cassazione con sentenza 17/05/2017 n°12332).”.
Svolgimento del presente grado del giudizio
Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente sollevando i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione dell'art. 29, D.L. 78/10. Violazione del diritto di difesa. Erronea o omessa valutazione. Violazione dell'art. 35, c 3, D.Lgs 546/92.
Parte appellante eccepisce la nullità dell'atto presupposto per omessa notifica presso il domicilio eletto con conseguente nullità dell'atto consequenziale notificato.
2) Violazione dell'art. 43 D.P.R. 600/73; decorrenza del termine decadenziale. Violazione dell'art. 141 e 160 cpc. Violazione dell'art. 60 D.P.R. 600/73. Violazione dell'art. 47 c.c.
3) Nullità della notifica. Violazione dell'art. 60, c 7, D.P.R. 600/73 e dell'art. 9, c 2, D.P.R. 68/05.
Parte appellante ribadisce che stante la nullità della notifica dell'avviso di accertamento l'Agenzia delle
Entrate è decaduta dal potere accertativo e del resto la notifica fatta al contribuente deve ritenersi priva di effetti e quindi non può neppure interrompere validamente né i termini di decadenza né la prescrizione della pretesa erariale.
4) Violazione dell'art. 6 L. 212/00 e dell'art. 60 D.P.R. 600/73.
Parte appellante ritiene che la pec non fosse comunque chiaramente riconducibile all'Agenzia delle Entrate tanto da determinarne la nullità.
5) Carenza di motivazione. Violazione dell'art. 24 Cost.
Parte appellante ritiene che il recupero fiscale debba essere annullato per vizio motivazionale non essendo assolutamente specificata la pretesa.
6) Carenza ed illogicità della motivazione. Violazione dell'art. 24 Cost.
Illogicità della motivazione in quanto l'Agenzia delle Entrate pur negando i costi derivanti dal contratto di servizio sorto tra la società e il contribuente non recupera alcun importo nei confronti della seconda socia della società.
7) Contraddittorietà del percorso logico-giuridico a sostegno dell'atto impugnato in relazione alla violazione dell'art. 24 Cost.
8) Violazione dell'art. 37 D.P.R. 600/73 e dell'art. 10 bis, c 12, L. 212/00. Falsa applicazione dell'art. 10 bis
L. 212/00. Illegittimità della pretesa fiscale.
9) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis L. 212/00. Violazione dell'art. 2697 cc. Illegittimità della pretesa fiscale.
10) Violazione dell'art. 10 bis L. 212/00. Errore di calcolo.
Parte appellante ha assunto le seguenti conclusioni: “In via cautelare sospendere d'urgenza ai sensi dell'art. 47, D. Lgs. n. 546 del 1992, l'esecutività dell'atto impugnato, stante l'esistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, con provvedimento reso inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;
- in via preliminare dichiarare illegittimo l'atto impugnato, in tutto o in parte, per carenza di motivazione;
- in via principale annullare il provvedimento oggetto della presente impugnazione e dichiarare totalmente infondata la pretesa fiscale;
- in via subordinata ridurre la pretesa fiscale;
- in ogni caso con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. primo comma. “Salvis iuribus.”.
Parte appellata Agenzia della Riscossione si è costituita nel presente giudizio ribadendo sussistere carenza di legittimazione passiva nei suoi confronti in quanto tutte le doglianze sono afferenti al merito della sola pretesa creditoria e della notifica degli atti presupposti di competenza dell'ente creditore.
Parte appellata Agenzia delle Riscossioni ha assunto le seguenti conclusioni “-rigettare l'appello promosso da controparte e confermare la sentenza impugnata;
-in ogni caso, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate-Riscossione, adottare i provvedimenti ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di lite da distarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario quanto al presente grado di giudizio.”.
Parte appellata Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita contestando radicalmente quanto ex adverso dedotto e proponendo appello incidentale con il quale, sul presupposto che l'avviso di accertamento deve considerarsi regolarmente notificato al contribuente, chiede l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3° D.Lgs. n. 546/92 e comunque l'inammissibilità dei motivi aggiunti perché proposti in violazione dell'art. 24, comma 2°, del D.L.gs. n. 546/92.
Parte appellata sottolinea infatti che l'avviso di accertamento fu ritualmente notificato all'indirizzo pec del contribuente, nulla valendo l'intervenuta elezione di domicilio presso il difensore in quanto non ritualmente formalizzata e non ritualmente comunicata.
Parte appellata, inoltre, ha contestato la rimessione in termini disposta dalla Corte per insussistenza della causa giustificatrice e ha assunto le seguenti conclusioni: “Chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale di Venezia: - di respingere l'appello avversario, per tutte le argomentazioni esposte nell'atto; di accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto di respingere il ricorso avversario;
in ogni caso, di condannare controparte al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.”.
Parte appellante ha depositato memoria con la quale ha ribadito quanto già dedotto con l'appello sottolineando che è pacifico e non contestato che l'avviso di accertamento fu notificato a mezzo pec solo all'indirizzo del contribuente mentre lo stesso aveva antecedentemente eletto domicilio presso il proprio difensore e tale elezione era stata portata a conoscenza dell'amministrazione a mezzo pec con l'invio della procura conferita. L'elezione di domicilio aveva quindi efficacia per l'intera attività posta in essere dall'amministrazione nella procedura promossa pur avendo effetto dal trentesimo giorno successivo dalla data di ricevimento della comunicazione, termine che nel caso di specie non rileva essendo stato l'avviso di accertamento notificato oltre tale scadenza. Parte appellante inoltre ritiene che la relata / firma elettronica sulla busta di trasporto non era idonea a garantire, provenienza, integrità e autenticità del messaggio con conseguente nullità della notifica.
Parte appellante insiste per l'accoglimento delle conclusioni assunte e chiede il rigetto dell'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate.
La causa all'udienza del 13 ottobre 2025 è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che deve essere preliminarmente esaminato il motivo di gravame proposto in via incidentale dall'Agenzia delle Entrate e relativo alla inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di accertamento per definitività dell'atto impositivo non essendo stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.
La regolarità della notifica dell'atto impositivo, infatti, resta questione procedurale assorbente e pregiudiziale.
Come in precedenza riportato, parte appellata Agenzia delle Entrate ribadisce che l'avviso di accertamento fu ritualmente notificato all'indirizzo pec dell'appellante nulla valendo l'elezione di domicilio presso il difensore in quanto non ritualmente formalizzata e non ritualmente comunicata.
Parte appellante, sul punto, ha ribadito che è pacifico e non contestato che l'avviso di accertamento fu notificato a mezzo pec solo all'indirizzo del contribuente mentre lo stesso aveva antecedentemente eletto domicilio presso il proprio difensore e tale elezione era stata portata a conoscenza dell'amministrazione a mezzo pec con l'invio della procura.
L'elezione di domicilio aveva quindi efficacia per l'intera attività posta in essere dall'amministrazione nella procedura promossa pur avendo effetto dal trentesimo giorno successivo dalla data di ricevimento della comunicazione, termine che nel caso di specie non incideva in alcun modo.
La sentenza impugnata ha ritenuto che l'invio a mezzo pec dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto di presa in carico ritualmente impugnato non essendo stato notificato al domicilio eletto presso il difensore abbia comunque interrotto la prescrizione della pretesa erariale.
In realtà, a ben vedere, non possono essere condivise le considerazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate in merito all'interpretazione letterale dell'art. 60 DPR n. 600/73 relativamente all'invio della lettera raccomandata e dell'elezione di domicilio nel comune dove lo stesso contribuente mantiene il proprio domicilio fiscale.
Infatti deve ritenersi pacifico che l'invio di una pec debba essere equiparato all'invio di una lettera raccomandata e, per giurisprudenza ormai univoca e costante, l'indicazione della pec risultante dai pubblici registri è idonea ai fini dell'elezione di domicilio ex artt. 82 R.D. 37/1934, 125 e 480 c.p.c., comma 3°, come stabilito dalle S.S.U.U. della Cassazione sent. 20.06.2012 n. 10143 venendo quindi meno l'obbligo di elezione di domicilio nel comune dove il contribuente mantiene la propria residenza.
Si deve peraltro osservare che l'art. 60 sopra citato afferma esplicitamente che l'elezione di domicilio debba risultare espressamente “da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio” dove il termine utilizzato, “apposita comunicazione”, esprime il principio della necessità di un atto esplicitamente finalizzato per tale incombente.
Nel caso di specie la procura risulta allegata, senza la necessaria evidenza e unicità, ad una memoria depositata con altri documenti nella fase antecedente quella processuale di ben complessive settantotto pagine tra testo e documentazione allegata e conseguentemente deve ritenersi venuta meno la qualifica della “apposita comunicazione” e della relativa necessaria evidenza.
Va quindi respinta la prima eccezione sollevata da parte appellante. Va inoltre ritenuto, dalla documentazione prodotta in atti, che vi è prova dell'avvenuta regolare consegna dell'avviso di accertamento a mezzo della pec utilizzata “Email_2” che garantiva la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio con conseguente responsabilità del destinatario per la mancata lettura dell'atto notificato.
Va quindi respinta anche la seconda eccezione sollevata da parte appellante.
L'avviso di accertamento risulta pertanto correttamente notificato e la mancata impugnazione entro i termini comporta l'inammissibilità del ricorso proposto.
L'inammissibilità del ricorso è decisione assorbente rispetto tutti gli ulteriori motivi di doglianza sollevati dalle parti.
Ritiene la Corte che, stante la particolarità della materia trattata, debbano essere interamente compensate le spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello principale, accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Spese compensate.
Venezia, 13 ottobre 2025
Il LA Il Presidente
Dott. Ruggero Troiani Dott. Federico Prato