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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 955 del 2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 25.11.65, rappresentata e difesa dall'avv. CIMINELLI SALVATORE ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E con sede in Controparte_1 AR (CS), in persona del curatore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO PERRI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
con sede in Controparte_2 AR (CS), in persona del curatore p.t.; già in persona del l.r.p.t., parte rappresentata e CP_3 Controparte_4 difesa dall'Avv. ROBERTO MALIZIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
in persona del l.r.p.t. rappresentata in forza di mandato speciale da Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA VILLECCO, giusta procura in Parte_2 atti, elettivamente domiciliati come in atti;
AVV. FABIOLA CAPPARELLI, custode e professionista delegato alla vendita nella procedura esecutiva n. 38 del 2013 RGE- Tribunale di Castrovillari, rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c.;
- CONVENUTI costituiti -
, in persona del l.r.p.t. con sede in Cosenza. Controparte_6
, C.F. , parte nata a AMENDOLARA (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 09.08.56
- CONVENUTI non costituiti -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 26.4.22,
ha convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe. La Parte_1 difesa del primo ha allegato che:
- a carico del detto convenuto, Sig. , pende il procedimento esecutivo Controparte_1 iscritto al N. 38/2013 R.G.E., nell'ambito del quale è stato sottoposto a pignoramento il bene oggetto di giudizio, che qui di seguito si descrive: R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 2 di 12
Immobile distinto nel NCEU – Catasto Fabbricati del Comune di OS Capo Spulico (CS), fg. 26, p.lla 392 - sub 1 e che, nei confronti dello stesso, nella qualità di amministratore e l.r.p.t. della con sede in Controparte_1 AR (CS), è stata pronunciata dichiarazione di fallimento nell'ambito del procedimento N. 17/2018 R.F. – Trib. Castrovillari, il cui Curatore p. t. è il Dott.
con studio in Cosenza (CS), Via Costantino Mortati 4; Parte_3
- la fattispecie acquisitiva si è completamente perfezionata anteriormente all'apertura della procedura de qua e l'attore, giova sottolineare, è terzo sia rispetto alla procedura fallimentare sopra indicata sia rispetto al procedimento esecutivo immobiliare in questione;
- è accertato e dichiarato, oltre a quanto innanzi, che i detti creditori, procedente ed intervenuti, non hanno diritto di procedere all'esecuzione de qua, atteso che l'attore, Sig.
, in forza di atto di transazione con contestuale atto di Parte_4 cessione di contratto ex art. 1406 c.c. (scrittura privata del 31.5.1997 che di deposita e produce), cessionario del preliminare di vendita stipulato tra il detto Sig.
[...]
e la Sig.ra , diveniva unico ed esclusivo proprietario CP_1 Controparte_7 dell'immobile sopra descritto, staggito nella procedura succitata;
- essendo stato stipulato atto di transazione di cui sopra in data 31.05.1997, in considerazione dell'ultraventennale, qualificato, continuato, ininterrotto e pacifico possesso, l'istante ha conseguito il diritto ad ottenere il riconoscimento della proprietà dell'immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.;
- tale elemento, utile ai fini della dichiarazione di intervenuta usucapione, è ulteriormente ed incontrastabilmente suffragato dall'atto di transazione con contestuale riconoscimento e quietanza liberatoria, redatto anche al fine di ottenere l'autorizzazione del 09.05.2000, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Geom. Parte_5
essendo intervenuta ed, in ogni caso, da completare con modifica Controparte_8 dell'originaria concessione per la realizzazione dell'immobile de quo del 30.08.1996, N. 26/1996, il tutto per come si fa riserva di provare con indicandi testi in merito alle capitolande circostanze;
- nell'ambito dell'atto di transazione appena citato il venditore, sig. , nel Controparte_1 riconoscere l'intervenuta vendita del bene oggetto di giudizio ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza per l'avvenuto pagamento del convenuto prezzo per come in atti indicato;
- in data 27.10.1996 il convenuto Sig. , in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 impresa di costruzioni edile, stipulava con la sig.ra , da OS Capo Controparte_7 Spulico (CS), preliminare di compravendita avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del fabbricato che il predetto andava a costruire. Successivamente, essendo addivenuta alla volontà di separarsi dal di lui marito, la detta promittente acquirente, cedeva, in data 31.05.1997, il detto preliminare di vendita e pertanto la proprietà dell'immobile suddetto al di lei marito, Sig. , con atto di Parte_1 transazione e contestuale cessione di contratto ex art. 1046 c.c.
- Orbene, considerato che al momento della transazione e cessione di che trattasi, avuto riguardo delle prestazioni derivanti dal contratto in questione, le quali per come allo stesso, non erano state ancora eseguite, tanto riguardo al pagamento del prezzo pattuito quanto alla ultimazione dei lavori, il cessionario, per espressa pattuizione, acquistava la qualità di unico ed esclusivo proprietario dell'immobile per cui è causa, all'uopo incontestabilmente ed inequivocamente ivi indicandolo ( v. sopra art. 4 scrittura privata del 31.5.1997 );
- in soccorso ed a definitiva consacrazione, interveniva ulteriore atto di transazione del 02.12.1999, con contestuale riconoscimento e quietanza liberatoria, resosi necessario per l'ottenimento di quell'autorizzazione, poi rilasciata il 09.05.2000, dal Comune di OS R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 3 di 12
(CS), per quanto già realizzato e/o da realizzare, avendo l'odierno attore effettuato Pt_5 molteplici modifiche e/o da realizzare, rispetto all'originario progetto, approvato dal summenzionato ente con regolare rilascio della concessione edilizia de qua;
- Quello che era ed è il proprietario del predetto immobile, dal maggio 1997, conduceva e conduce, nella dedotta qualità, lo stesso, provvedendo, sin da tale data, a tutte le necessarie ulteriori spese per il completamento e la ultimazione del fabbricato, consegnatogli allo stato grezzo, per come da documentazione che si deposita e produce, operando rifiniture di pregio che sono costate grandi sacrifici e rinunce, investendovi tutti i propri risparmi, il tutto per come sarà provato anche a mezzo delle testimonianze dei vari fornitori ed imprese edili che vi hanno lavorato;
- L'immobile in questione è la casa dove l'attore, animo domini, ha abitato con la propria famiglia, possedendolo in maniera pacifica, ininterrotta, continua e notoria, richiedendo ed ottenendo l'allacciamento di tutte le utenze e provvedendo al relativo pagamento;
- In ragione delle dette pronunce, tra le altre, a nulla potrà valere invocare la mancata stipula dell'atto notarile di vendita, valendo a tal uopo unicamente ed esclusivamente il possesso animo domini ultraventennale esercitato dall'istante, il quale, al fine predetto, ritualmente, esperiva il previsto tentativo del quale veniva redatto verbale di conciliazione del 26.01.2018, che si allega e produce, con esito negativo per mancata partecipazione del detto Sig. Presta;
- In merito alla intrapresa esecuzione, ci sia consentito di eccepire che l'esecuzione immobiliare in esame origina da una mancata estinzione di un mutuo edilizio sottoscritto da quest'ultimo, Sig. all'epoca costruttore, contratto ai fini della realizzazione Parte_6 dell'intero complesso condominiale, laddove insistono ulteriori appartamenti, il tutto per come ben a conoscenza del creditore procedente!
- Questi, incredibilmente e paradossalmente, dopo anni ed anni di inerzia dalla stipula del contratto di mutuo e, per quanto ci è dato sapere, di mancati pagamenti di numerosi ratei del detto finanziamento, iniziati quasi immediatamente, concedendo dilazioni e tollerando ritardi negli stessi, non si è mai degnato di controllare lo stato dell'immobile, in buona sostanza la garanzia del credito concesso, anche perché avrebbe potuto constatare e così eventualmente avvisare e/o, almeno, contattare chi lo abitava e tanto anche al fine di non far apportare miglioramenti, in effetti per così come avvenuto;
- pertanto non arricchirsi senza giusta causa delle maggiori somme che oggi introiterebbe dalla vendita dell'immobile !!!??? Non può assolutamente consentirsi ad un “distratto creditore” e solo per usare un eufemismo, a fronte dell'originario mutuo edilizio di poche decine di migliaia di euro, dopo aver incassato più dei 2/3 delle somme costituenti il piano di ammortamento dello stesso, di ottenere, oggi, attraverso la vendita de qua, che finirebbe per gravare su un bene che oggi vale per qualità delle rifiniture e stato dello stesso oltre 250.000,00 euro, in ogni caso per come da disponenda CTU !
- È del tutto ovvio che procedere oltre contro un bene siffatto è assolutamente illegittimo, ingiusto e/o abnorme, il tutto anche in considerazione del comportamento del detto creditore, il quale ha lasciato che il tempo trascorresse senza curarsi di nulla, contro ogni regola di buon senso, correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, per poi oggi “incassare” somme che assolutamente non gli spettano, con gravissimo danno solo per il terzo, odierno attore, il quale si vedrebbe spogliato dei sacrifici di una vita intera
- Le ragioni sin qui esposte legittimano l'adozione di ogni e più opportuno provvedimento, a ns modesto avviso, da parte dell'adito Ill.mo Giudicante, circa la sospensione della esecutorietà del titolo de quo, avuto riguardo della richiesta di sospensiva che, sempre a mezzo del presente atto viene avanzata, ovviamente limitatamente al bene sopra descritto, attese le ragioni in fatto ed in diritto esposte nell'ambito del presente atto;
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- In particolare, l'odierno attore, sin dal maggio 1997 e così successivamente, per realizzare e/o ultimare i lavori presso l'abitazione dello stesso, sita in OS Capo Spulico, Via Valle Jazzo, di che trattasi, si avvaleva di tutti i fornitori/ditte di cui sopra e più specificatamente effettuava i lavori dettagliatamente indicati in citazione;
- vi è la prova provata che ad effettuare ogni sorta di esborso è stato incontestabilmente l'attore, constatare che imperterriti ed incuranti di tanto, come di ogni ulteriore elemento oggi evidenziato, altro non determina se non l'insistenza nella vendita dell'abitazione di qualcuno (l'attore), ci consente di poter parlare di mala fede e, pertanto, avanzare richiesta di risarcimento danni all'adito Ill.mo Giudicante, costituito oltre che da quello emergente anche e soprattutto da quello relativo ai patimenti e disagi che sono stati, vengono e verranno inflitti all'attore ed all'intera famiglia dello stesso e/o degli eventuali canoni di affitto che dovessero risultare necessari in caso di rilascio e per tutti gli anni di durata del presente procedimento;
- Danni che, in ogni caso ed ad ogni buon fine, sin d'ora, si quantificano in € 250.000,00 e/o in quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a quello per i patimenti e disagi, anche piscologici affliggenti l'attore ed ognuno dei componenti il nucleo familiare dello stesso, in particolare la figlia minore, che si quantifica in € 100.000,00 e/o in quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia e/o, in subordine, equa, il tutto per i dedotti motivi e/o deducendi . Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. accerti e dichiari l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, in favore dello stesso, Sig.
, nato a [...], il [...], residente in [...] Parte_5 Valle Iazzo, 20, c. f. , della proprietà del detto immobile, distinto nel C.F._1 NCEU – Catasto Fabbricati del Comune di OS Capo Spulico (CS), fg. 26, p.lla 392 - sub 1, in virtù del possesso animo domini, pacifico, non violento, continuo, pubblico, mai interrotto da quasi 25 anni, e precisamente dal 31.05.1997, b. ordini alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza (CS), ora Agenzia delle Entrate - Servizi di Pubblicità Immobiliare ed all' UTE, ora Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Cosenza (CS), di provvedere alle conseguenti e necessarie trascrizioni e/o variazioni, con esonero dell'ill.mo Sig. Conservatore e/o del Direttore UTE, da ogni e qualsivoglia responsabilità. c. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.8.22, si è costituita l'avv. FABIOLA CAPPARELLI, la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.6.22, si è costituita la la quale si è Controparte_9 difesa ed ha concluso come in atti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.10.22 si è costituita la parte convenuta la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. Controparte_5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.10.22 si è costituita la parte convenuta già in persona del l.r.p.t. CP_3 Controparte_4 Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo delle produzioni documentali in atti. Di contro, non sono state ammesse le prove orali per le ragioni espressamente indicate con ordinanza del 17.5.24. All'ultima udienza – sostituita dal deposito di note scritte di trattazione - le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 5 di 12
logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.). In applicazione del suddetto principio, ai fini che interessano il presente giudizio, può essere ritenuta assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016) nonché anche tutte le altre questioni in rito sollevate dalle parti convenute costituite.
3. I principi generali in materia di usucapione. La parte attrice ha agito in giudizio per la dichiarazione e l'accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà sul bene immobile, distinto nel NCEU – Catasto Fabbricati del Comune di OS Capo Spulico (CS), al foglio 26, p.lla 392 - sub 1. 3.1. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che la parte attrice ha dedotto e concluso per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà dei fondi oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). 3.2. In tema di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del 2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 6 di 12
Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Ai fini dell'acquisto della proprietà o dello ius in re aliena per usucapione, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante. Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). 3.3. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione. Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 7 di 12
applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio. 3.4. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà o dello ius in re aliena a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 8 di 12
ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato. Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati. Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore. E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
4. Infondatezza della domanda della parte attrice. 4.1. Tracciate le generali coordinate ermeneutiche di riferimento, con specifico riferimento al caso in esame, è opportuno chiarire che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso;
titolo non prodotto e che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione). Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass. Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 9 di 12
Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.). 4.2. E' agevole rilevare che la stessa parte attrice, in ordine alla instaurazione della relazione con la res nei rigorosi limiti decadenziali delle preclusioni assertive, ha depositato un contratto preliminare stipulato tra la (moglie dell'odierno attore) ed il datato 27.10.96. CP_7 CP_1 Successivamente, dal lato del promittente acquirente, il contratto è stato ceduto e, quindi, si è instaurata una modificazione soggettiva del rapporto giuridico instaurato. Tuttavia, proprio nell'atto di transazione con contestuale atto di cessione del 18.6.97, il preliminare viene richiamato integralmente. Del resto, a suffragare la interpretazione della volontà dei contraenti non è solo il chiaro dato letterale del negozio, ma anche le specificazioni indicate nel successivo atto del 2.12.99, secondo cui il – proprio perché non era stato ancora stipulato il definitivo – si obbligava a presentare CP_1 tutta la documentazione utile all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e che entro 1 anno si sarebbe proceduto alla stipula dell'atto pubblico, nonché la autorizzazione al Comune di OS del 9.5.00, presentata dal , nella qualità di proprietario dell'immobile. Controparte_1 Né può rilevare la dichiarazione ricognitiva del : accanto alle considerazioni già CP_1 espresse dal Tribunale con ordinanza del 8.11.21, è assorbente il rilievo per cui l'atto ricognitivo unilaterale di un diritto reale non vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione di debito dall'art. 1988 c.c., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali (v. Cass. Civ. n. 10238 del 2013). Né potrebbe operare l'art. 2720 c.c., dal momento che a tale atto non può riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o di altri diritti reali (v. Cass. Civ. n. 9867 del 2003). Orbene, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il bene è pervenuto nella disponibilità del non già per effetto di un contratto ad effetti reali ed immediatamente Parte_1 traslativi (e, quindi, idoneo a trasferire il possesso), ma per effetto di un negozio ad effetti meramente obbligatori, idoneo, quindi, a trasferire esclusivamente la detenzione. Infatti, per pacifica giurisprudenza, nel contratto preliminare (anche) ad effetti anticipati - in base al quale le parti, nell'assumere l'obbligo della prestazione del consenso a contratto definitivo, convengono l'anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata della cosa al promissario acquirente, con o senza corrispettivo - la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo l'altruità della cosa. Ne consegue che deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente l'animus possidendi, sicché la sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione e non costituisce possesso utile ai fini dell'usucapione. Si tratta, allora, di modalità idonea a strutturare in capo all'odierno attore una detenzione e non già un possesso. Del resto, l'attore, nel momento in cui dà vita a tale rapporto negoziale, riconosce di non essere titolare di un diritto reale sul bene e che unico proprietario è il Presta. Per l'effetto, la disponibilità materiale del bene si è instaurata a titolo detentivo, giusta laudatio possessoris e, sotto il profilo soggettivo, animus detinendi. Orbene, ai sensi dell'art. 1141 c.2 c.c., “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”. R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 10 di 12
Pertanto, per mutare il titolo che giustifica la relazione fattuale con il bene è indispensabile la prova di uno specifico atto di interversione nel possesso, in assenza del quale l'eventuale protrarsi del godimento del bene si giustifica in virtù della originaria detenzione non utile ai fini dell'usucapione. Secondo la pacifica giurisprudenza in materia, la detenzione per diventare utile ai fini dell'usucapione deve trasformarsi in possesso (interversione). Ma, a tal fine, non è sufficiente un semplice atto di volizione interna, occorrendo una manifestazione esteriore - rivolta specificamente contro il possessore (art. 1141, comma 2, c.c.), in maniera che questi possa rendersene conto - dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi (v. da ultimo, anche S.U. n. 651 del 2023, in motivazione). In particolare, la interversione può estrinsecarsi anche attraverso il compimento di sole attività materiali, ma solo ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto la intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (v. Cass. civ. n. 27411 del 2019). Sul punto, la parte attrice, senza nulla specificare in sede di atto di citazione, non ha neppure depositato la memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c.. Per l'effetto, nei rigorosi termini delle preclusioni assertive, non risultano dedotte le specifiche attività – collocate precisamente nel tempo – idonee a concretizzare una compiuta interversio. Infatti, a titolo meramente esemplificativo, non rilevano a tal fine l'inottemperanza alle eventuali pattuizioni implicite in forza delle quali la detenzione era stata costituita, né i meri atti di esercizio di poteri fatto, quali ad esempio l'utilizzo del bene anche a fini abitativi nonché lo svolgimento di opere di manutenzione, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (ancora in motivazione v. S.U. n. 651 del 2023). Del resto, è principio pacifico in giurisprudenza che, da un lato, è irrilevante il fatto in sé del protrarsi del potere sulla cosa anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale tra le parti da cui la detenzione deriva. D'altro canto, è inidoneo a trasformare la detenzione in possesso il protrarsi del godimento del bene che, quindi, non integra ex se un idoneo atto di interversione. 4.3. Le medesime considerazioni possono essere espresse con riferimento all'utilizzo del bene ed al compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, che non possono integrare un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario né, tantomeno, rappresentano attività idonee al compimento dell'usucapione, in quanto pienamente compatibili con un rapporto con la res di natura detentiva. Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda, già sotto il profilo assertivo, non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe l'interversione del possesso e, quindi, il contatto della parte attrice continuo ed interrotto con il bene uti dominus. 4.4. Per le medesime ragioni, non si è provveduto all'ammissione dei mezzi istruttori. Infatti, accanto alle considerazioni già espresse nella ordinanza resa, dai capitoli di prova articolati (né del resto la prova potrebbe vertere su circostanze non dedotte nei rigorosi termini delle preclusioni assertive) non emerge alcun fatto o atto di interversione, esattamente collocato in una dimensione temporale, diverso dagli altri sopra enunciati. Peraltro, è opportuno ancora rammentare – tenuto conto di quanto specificato al punto 3.3. della presente sentenza - che nessun capitolo di prova è esattamente collocato nel tempo, con impossibilità anche solo di inferire il preciso contesto temporale di riferimento concernente l'atto di interversione. R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 11 di 12
4.5. Da un punto di vista della prova precostituita, poi, la documentazione allegata dalla parte ai fini della prova del possesso nei termini appena indicati è del tutto inidonea alla dimostrazione del diritto fatto valere in giudizio. Infatti, i documenti depositati dalla parte attrice nulla aggiungono – se non in senso contrario
- in relazione al rapporto dell'attore con la res e al suo possesso utile ai fini dell'usucapione. 4.6. Di conseguenza, non è stato prodotto alcun documento astrattamente idoneo a provare un atto di interversione e l'esercizio di facoltà che rientrano nell'estrinsecazione di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Per l'effetto, in assenza di un atto di interversione, nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1153 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale emergerebbe la indiscussa signoria sulla cosa dell'attore, già sotto il profilo del corpus. E, sotto il profilo dell'animus, facendo riferimento alla già citata giurisprudenza, le attività dedotte di sistemazione o mere attività manutentive non esprimono, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, essendo compatibili anche con un rapporto strutturato – come nel caso di specie – come detenzione. 4.7. Alla luce delle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria richiesta e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. 4.8. La domanda di ordinare la trascrizione della sentenza e le annotazioni o variazioni come per legge rimane assorbita nella precedente pronuncia. 4.9. Anche la domanda volta al riconoscimento, in capo all'odierno attore, delle migliorie poste in essere sul bene è infondata e non può essere accolta, dal momento che, sotto il profilo squisitamente giuridico, la tutela restitutoria ex art. 1150 c.c. trova applicazione con esclusivo riferimento al possessore e non già, quindi, al detentore pur se qualificato (v. Cass. Civ. n. 28379 del 2017, secondo cui, qualora nella promessa di vendita venga concordata la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo, la relazione del promissorio acquirente con il bene si definisce in termini di detenzione qualificata, sicché l'art. 1150 non si applica a tale ipotesi). 4.10. Dalla infondatezza delle suindicate domande discende, altresì, la infondatezza della domanda risarcitoria.
5. Il regime delle spese Nulla sulle spese tra la parte attrice e le parti convenute non costituite. Le spese del giudizio tra la parte attrice e le parti convenute costituite seguono, invece, la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) della sostanziale assenza della fase istruttoria;
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P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1 B. NN parte attrice al pagamento in favore Parte_1 della convenuta costituita indicata in epigrafe delle spese Controparte_9 di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. NN parte attrice al pagamento in favore del Parte_1 convenuto avv. FABIOLA CAPPARELLI delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
D. NN parte attrice al pagamento in favore del Parte_1 convenuto elle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € Controparte_5 3.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
E. NN parte attrice al pagamento in favore del Parte_1 convenuto già in persona del l.r.p.t. delle CP_3 Controparte_4 spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
F. NULLA sulle spese tra la parte attrice e le parti non costituite;
G. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 22 dicembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 955 del 2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 25.11.65, rappresentata e difesa dall'avv. CIMINELLI SALVATORE ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E con sede in Controparte_1 AR (CS), in persona del curatore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO PERRI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
con sede in Controparte_2 AR (CS), in persona del curatore p.t.; già in persona del l.r.p.t., parte rappresentata e CP_3 Controparte_4 difesa dall'Avv. ROBERTO MALIZIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
in persona del l.r.p.t. rappresentata in forza di mandato speciale da Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA VILLECCO, giusta procura in Parte_2 atti, elettivamente domiciliati come in atti;
AVV. FABIOLA CAPPARELLI, custode e professionista delegato alla vendita nella procedura esecutiva n. 38 del 2013 RGE- Tribunale di Castrovillari, rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c.;
- CONVENUTI costituiti -
, in persona del l.r.p.t. con sede in Cosenza. Controparte_6
, C.F. , parte nata a AMENDOLARA (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 09.08.56
- CONVENUTI non costituiti -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 26.4.22,
ha convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe. La Parte_1 difesa del primo ha allegato che:
- a carico del detto convenuto, Sig. , pende il procedimento esecutivo Controparte_1 iscritto al N. 38/2013 R.G.E., nell'ambito del quale è stato sottoposto a pignoramento il bene oggetto di giudizio, che qui di seguito si descrive: R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 2 di 12
Immobile distinto nel NCEU – Catasto Fabbricati del Comune di OS Capo Spulico (CS), fg. 26, p.lla 392 - sub 1 e che, nei confronti dello stesso, nella qualità di amministratore e l.r.p.t. della con sede in Controparte_1 AR (CS), è stata pronunciata dichiarazione di fallimento nell'ambito del procedimento N. 17/2018 R.F. – Trib. Castrovillari, il cui Curatore p. t. è il Dott.
con studio in Cosenza (CS), Via Costantino Mortati 4; Parte_3
- la fattispecie acquisitiva si è completamente perfezionata anteriormente all'apertura della procedura de qua e l'attore, giova sottolineare, è terzo sia rispetto alla procedura fallimentare sopra indicata sia rispetto al procedimento esecutivo immobiliare in questione;
- è accertato e dichiarato, oltre a quanto innanzi, che i detti creditori, procedente ed intervenuti, non hanno diritto di procedere all'esecuzione de qua, atteso che l'attore, Sig.
, in forza di atto di transazione con contestuale atto di Parte_4 cessione di contratto ex art. 1406 c.c. (scrittura privata del 31.5.1997 che di deposita e produce), cessionario del preliminare di vendita stipulato tra il detto Sig.
[...]
e la Sig.ra , diveniva unico ed esclusivo proprietario CP_1 Controparte_7 dell'immobile sopra descritto, staggito nella procedura succitata;
- essendo stato stipulato atto di transazione di cui sopra in data 31.05.1997, in considerazione dell'ultraventennale, qualificato, continuato, ininterrotto e pacifico possesso, l'istante ha conseguito il diritto ad ottenere il riconoscimento della proprietà dell'immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.;
- tale elemento, utile ai fini della dichiarazione di intervenuta usucapione, è ulteriormente ed incontrastabilmente suffragato dall'atto di transazione con contestuale riconoscimento e quietanza liberatoria, redatto anche al fine di ottenere l'autorizzazione del 09.05.2000, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Geom. Parte_5
essendo intervenuta ed, in ogni caso, da completare con modifica Controparte_8 dell'originaria concessione per la realizzazione dell'immobile de quo del 30.08.1996, N. 26/1996, il tutto per come si fa riserva di provare con indicandi testi in merito alle capitolande circostanze;
- nell'ambito dell'atto di transazione appena citato il venditore, sig. , nel Controparte_1 riconoscere l'intervenuta vendita del bene oggetto di giudizio ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza per l'avvenuto pagamento del convenuto prezzo per come in atti indicato;
- in data 27.10.1996 il convenuto Sig. , in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 impresa di costruzioni edile, stipulava con la sig.ra , da OS Capo Controparte_7 Spulico (CS), preliminare di compravendita avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del fabbricato che il predetto andava a costruire. Successivamente, essendo addivenuta alla volontà di separarsi dal di lui marito, la detta promittente acquirente, cedeva, in data 31.05.1997, il detto preliminare di vendita e pertanto la proprietà dell'immobile suddetto al di lei marito, Sig. , con atto di Parte_1 transazione e contestuale cessione di contratto ex art. 1046 c.c.
- Orbene, considerato che al momento della transazione e cessione di che trattasi, avuto riguardo delle prestazioni derivanti dal contratto in questione, le quali per come allo stesso, non erano state ancora eseguite, tanto riguardo al pagamento del prezzo pattuito quanto alla ultimazione dei lavori, il cessionario, per espressa pattuizione, acquistava la qualità di unico ed esclusivo proprietario dell'immobile per cui è causa, all'uopo incontestabilmente ed inequivocamente ivi indicandolo ( v. sopra art. 4 scrittura privata del 31.5.1997 );
- in soccorso ed a definitiva consacrazione, interveniva ulteriore atto di transazione del 02.12.1999, con contestuale riconoscimento e quietanza liberatoria, resosi necessario per l'ottenimento di quell'autorizzazione, poi rilasciata il 09.05.2000, dal Comune di OS R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 3 di 12
(CS), per quanto già realizzato e/o da realizzare, avendo l'odierno attore effettuato Pt_5 molteplici modifiche e/o da realizzare, rispetto all'originario progetto, approvato dal summenzionato ente con regolare rilascio della concessione edilizia de qua;
- Quello che era ed è il proprietario del predetto immobile, dal maggio 1997, conduceva e conduce, nella dedotta qualità, lo stesso, provvedendo, sin da tale data, a tutte le necessarie ulteriori spese per il completamento e la ultimazione del fabbricato, consegnatogli allo stato grezzo, per come da documentazione che si deposita e produce, operando rifiniture di pregio che sono costate grandi sacrifici e rinunce, investendovi tutti i propri risparmi, il tutto per come sarà provato anche a mezzo delle testimonianze dei vari fornitori ed imprese edili che vi hanno lavorato;
- L'immobile in questione è la casa dove l'attore, animo domini, ha abitato con la propria famiglia, possedendolo in maniera pacifica, ininterrotta, continua e notoria, richiedendo ed ottenendo l'allacciamento di tutte le utenze e provvedendo al relativo pagamento;
- In ragione delle dette pronunce, tra le altre, a nulla potrà valere invocare la mancata stipula dell'atto notarile di vendita, valendo a tal uopo unicamente ed esclusivamente il possesso animo domini ultraventennale esercitato dall'istante, il quale, al fine predetto, ritualmente, esperiva il previsto tentativo del quale veniva redatto verbale di conciliazione del 26.01.2018, che si allega e produce, con esito negativo per mancata partecipazione del detto Sig. Presta;
- In merito alla intrapresa esecuzione, ci sia consentito di eccepire che l'esecuzione immobiliare in esame origina da una mancata estinzione di un mutuo edilizio sottoscritto da quest'ultimo, Sig. all'epoca costruttore, contratto ai fini della realizzazione Parte_6 dell'intero complesso condominiale, laddove insistono ulteriori appartamenti, il tutto per come ben a conoscenza del creditore procedente!
- Questi, incredibilmente e paradossalmente, dopo anni ed anni di inerzia dalla stipula del contratto di mutuo e, per quanto ci è dato sapere, di mancati pagamenti di numerosi ratei del detto finanziamento, iniziati quasi immediatamente, concedendo dilazioni e tollerando ritardi negli stessi, non si è mai degnato di controllare lo stato dell'immobile, in buona sostanza la garanzia del credito concesso, anche perché avrebbe potuto constatare e così eventualmente avvisare e/o, almeno, contattare chi lo abitava e tanto anche al fine di non far apportare miglioramenti, in effetti per così come avvenuto;
- pertanto non arricchirsi senza giusta causa delle maggiori somme che oggi introiterebbe dalla vendita dell'immobile !!!??? Non può assolutamente consentirsi ad un “distratto creditore” e solo per usare un eufemismo, a fronte dell'originario mutuo edilizio di poche decine di migliaia di euro, dopo aver incassato più dei 2/3 delle somme costituenti il piano di ammortamento dello stesso, di ottenere, oggi, attraverso la vendita de qua, che finirebbe per gravare su un bene che oggi vale per qualità delle rifiniture e stato dello stesso oltre 250.000,00 euro, in ogni caso per come da disponenda CTU !
- È del tutto ovvio che procedere oltre contro un bene siffatto è assolutamente illegittimo, ingiusto e/o abnorme, il tutto anche in considerazione del comportamento del detto creditore, il quale ha lasciato che il tempo trascorresse senza curarsi di nulla, contro ogni regola di buon senso, correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, per poi oggi “incassare” somme che assolutamente non gli spettano, con gravissimo danno solo per il terzo, odierno attore, il quale si vedrebbe spogliato dei sacrifici di una vita intera
- Le ragioni sin qui esposte legittimano l'adozione di ogni e più opportuno provvedimento, a ns modesto avviso, da parte dell'adito Ill.mo Giudicante, circa la sospensione della esecutorietà del titolo de quo, avuto riguardo della richiesta di sospensiva che, sempre a mezzo del presente atto viene avanzata, ovviamente limitatamente al bene sopra descritto, attese le ragioni in fatto ed in diritto esposte nell'ambito del presente atto;
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- In particolare, l'odierno attore, sin dal maggio 1997 e così successivamente, per realizzare e/o ultimare i lavori presso l'abitazione dello stesso, sita in OS Capo Spulico, Via Valle Jazzo, di che trattasi, si avvaleva di tutti i fornitori/ditte di cui sopra e più specificatamente effettuava i lavori dettagliatamente indicati in citazione;
- vi è la prova provata che ad effettuare ogni sorta di esborso è stato incontestabilmente l'attore, constatare che imperterriti ed incuranti di tanto, come di ogni ulteriore elemento oggi evidenziato, altro non determina se non l'insistenza nella vendita dell'abitazione di qualcuno (l'attore), ci consente di poter parlare di mala fede e, pertanto, avanzare richiesta di risarcimento danni all'adito Ill.mo Giudicante, costituito oltre che da quello emergente anche e soprattutto da quello relativo ai patimenti e disagi che sono stati, vengono e verranno inflitti all'attore ed all'intera famiglia dello stesso e/o degli eventuali canoni di affitto che dovessero risultare necessari in caso di rilascio e per tutti gli anni di durata del presente procedimento;
- Danni che, in ogni caso ed ad ogni buon fine, sin d'ora, si quantificano in € 250.000,00 e/o in quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a quello per i patimenti e disagi, anche piscologici affliggenti l'attore ed ognuno dei componenti il nucleo familiare dello stesso, in particolare la figlia minore, che si quantifica in € 100.000,00 e/o in quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia e/o, in subordine, equa, il tutto per i dedotti motivi e/o deducendi . Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. accerti e dichiari l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, in favore dello stesso, Sig.
, nato a [...], il [...], residente in [...] Parte_5 Valle Iazzo, 20, c. f. , della proprietà del detto immobile, distinto nel C.F._1 NCEU – Catasto Fabbricati del Comune di OS Capo Spulico (CS), fg. 26, p.lla 392 - sub 1, in virtù del possesso animo domini, pacifico, non violento, continuo, pubblico, mai interrotto da quasi 25 anni, e precisamente dal 31.05.1997, b. ordini alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza (CS), ora Agenzia delle Entrate - Servizi di Pubblicità Immobiliare ed all' UTE, ora Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Cosenza (CS), di provvedere alle conseguenti e necessarie trascrizioni e/o variazioni, con esonero dell'ill.mo Sig. Conservatore e/o del Direttore UTE, da ogni e qualsivoglia responsabilità. c. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.8.22, si è costituita l'avv. FABIOLA CAPPARELLI, la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.6.22, si è costituita la la quale si è Controparte_9 difesa ed ha concluso come in atti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.10.22 si è costituita la parte convenuta la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. Controparte_5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.10.22 si è costituita la parte convenuta già in persona del l.r.p.t. CP_3 Controparte_4 Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo delle produzioni documentali in atti. Di contro, non sono state ammesse le prove orali per le ragioni espressamente indicate con ordinanza del 17.5.24. All'ultima udienza – sostituita dal deposito di note scritte di trattazione - le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 5 di 12
logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.). In applicazione del suddetto principio, ai fini che interessano il presente giudizio, può essere ritenuta assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016) nonché anche tutte le altre questioni in rito sollevate dalle parti convenute costituite.
3. I principi generali in materia di usucapione. La parte attrice ha agito in giudizio per la dichiarazione e l'accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà sul bene immobile, distinto nel NCEU – Catasto Fabbricati del Comune di OS Capo Spulico (CS), al foglio 26, p.lla 392 - sub 1. 3.1. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che la parte attrice ha dedotto e concluso per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà dei fondi oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). 3.2. In tema di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del 2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 6 di 12
Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Ai fini dell'acquisto della proprietà o dello ius in re aliena per usucapione, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante. Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). 3.3. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione. Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 7 di 12
applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio. 3.4. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà o dello ius in re aliena a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 8 di 12
ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato. Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati. Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore. E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
4. Infondatezza della domanda della parte attrice. 4.1. Tracciate le generali coordinate ermeneutiche di riferimento, con specifico riferimento al caso in esame, è opportuno chiarire che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso;
titolo non prodotto e che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione). Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass. Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 9 di 12
Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.). 4.2. E' agevole rilevare che la stessa parte attrice, in ordine alla instaurazione della relazione con la res nei rigorosi limiti decadenziali delle preclusioni assertive, ha depositato un contratto preliminare stipulato tra la (moglie dell'odierno attore) ed il datato 27.10.96. CP_7 CP_1 Successivamente, dal lato del promittente acquirente, il contratto è stato ceduto e, quindi, si è instaurata una modificazione soggettiva del rapporto giuridico instaurato. Tuttavia, proprio nell'atto di transazione con contestuale atto di cessione del 18.6.97, il preliminare viene richiamato integralmente. Del resto, a suffragare la interpretazione della volontà dei contraenti non è solo il chiaro dato letterale del negozio, ma anche le specificazioni indicate nel successivo atto del 2.12.99, secondo cui il – proprio perché non era stato ancora stipulato il definitivo – si obbligava a presentare CP_1 tutta la documentazione utile all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e che entro 1 anno si sarebbe proceduto alla stipula dell'atto pubblico, nonché la autorizzazione al Comune di OS del 9.5.00, presentata dal , nella qualità di proprietario dell'immobile. Controparte_1 Né può rilevare la dichiarazione ricognitiva del : accanto alle considerazioni già CP_1 espresse dal Tribunale con ordinanza del 8.11.21, è assorbente il rilievo per cui l'atto ricognitivo unilaterale di un diritto reale non vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione di debito dall'art. 1988 c.c., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali (v. Cass. Civ. n. 10238 del 2013). Né potrebbe operare l'art. 2720 c.c., dal momento che a tale atto non può riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o di altri diritti reali (v. Cass. Civ. n. 9867 del 2003). Orbene, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il bene è pervenuto nella disponibilità del non già per effetto di un contratto ad effetti reali ed immediatamente Parte_1 traslativi (e, quindi, idoneo a trasferire il possesso), ma per effetto di un negozio ad effetti meramente obbligatori, idoneo, quindi, a trasferire esclusivamente la detenzione. Infatti, per pacifica giurisprudenza, nel contratto preliminare (anche) ad effetti anticipati - in base al quale le parti, nell'assumere l'obbligo della prestazione del consenso a contratto definitivo, convengono l'anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata della cosa al promissario acquirente, con o senza corrispettivo - la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo l'altruità della cosa. Ne consegue che deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente l'animus possidendi, sicché la sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione e non costituisce possesso utile ai fini dell'usucapione. Si tratta, allora, di modalità idonea a strutturare in capo all'odierno attore una detenzione e non già un possesso. Del resto, l'attore, nel momento in cui dà vita a tale rapporto negoziale, riconosce di non essere titolare di un diritto reale sul bene e che unico proprietario è il Presta. Per l'effetto, la disponibilità materiale del bene si è instaurata a titolo detentivo, giusta laudatio possessoris e, sotto il profilo soggettivo, animus detinendi. Orbene, ai sensi dell'art. 1141 c.2 c.c., “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”. R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 10 di 12
Pertanto, per mutare il titolo che giustifica la relazione fattuale con il bene è indispensabile la prova di uno specifico atto di interversione nel possesso, in assenza del quale l'eventuale protrarsi del godimento del bene si giustifica in virtù della originaria detenzione non utile ai fini dell'usucapione. Secondo la pacifica giurisprudenza in materia, la detenzione per diventare utile ai fini dell'usucapione deve trasformarsi in possesso (interversione). Ma, a tal fine, non è sufficiente un semplice atto di volizione interna, occorrendo una manifestazione esteriore - rivolta specificamente contro il possessore (art. 1141, comma 2, c.c.), in maniera che questi possa rendersene conto - dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi (v. da ultimo, anche S.U. n. 651 del 2023, in motivazione). In particolare, la interversione può estrinsecarsi anche attraverso il compimento di sole attività materiali, ma solo ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto la intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (v. Cass. civ. n. 27411 del 2019). Sul punto, la parte attrice, senza nulla specificare in sede di atto di citazione, non ha neppure depositato la memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c.. Per l'effetto, nei rigorosi termini delle preclusioni assertive, non risultano dedotte le specifiche attività – collocate precisamente nel tempo – idonee a concretizzare una compiuta interversio. Infatti, a titolo meramente esemplificativo, non rilevano a tal fine l'inottemperanza alle eventuali pattuizioni implicite in forza delle quali la detenzione era stata costituita, né i meri atti di esercizio di poteri fatto, quali ad esempio l'utilizzo del bene anche a fini abitativi nonché lo svolgimento di opere di manutenzione, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (ancora in motivazione v. S.U. n. 651 del 2023). Del resto, è principio pacifico in giurisprudenza che, da un lato, è irrilevante il fatto in sé del protrarsi del potere sulla cosa anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale tra le parti da cui la detenzione deriva. D'altro canto, è inidoneo a trasformare la detenzione in possesso il protrarsi del godimento del bene che, quindi, non integra ex se un idoneo atto di interversione. 4.3. Le medesime considerazioni possono essere espresse con riferimento all'utilizzo del bene ed al compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, che non possono integrare un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario né, tantomeno, rappresentano attività idonee al compimento dell'usucapione, in quanto pienamente compatibili con un rapporto con la res di natura detentiva. Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda, già sotto il profilo assertivo, non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe l'interversione del possesso e, quindi, il contatto della parte attrice continuo ed interrotto con il bene uti dominus. 4.4. Per le medesime ragioni, non si è provveduto all'ammissione dei mezzi istruttori. Infatti, accanto alle considerazioni già espresse nella ordinanza resa, dai capitoli di prova articolati (né del resto la prova potrebbe vertere su circostanze non dedotte nei rigorosi termini delle preclusioni assertive) non emerge alcun fatto o atto di interversione, esattamente collocato in una dimensione temporale, diverso dagli altri sopra enunciati. Peraltro, è opportuno ancora rammentare – tenuto conto di quanto specificato al punto 3.3. della presente sentenza - che nessun capitolo di prova è esattamente collocato nel tempo, con impossibilità anche solo di inferire il preciso contesto temporale di riferimento concernente l'atto di interversione. R.G. n. 955 del 2022 - Pag. 11 di 12
4.5. Da un punto di vista della prova precostituita, poi, la documentazione allegata dalla parte ai fini della prova del possesso nei termini appena indicati è del tutto inidonea alla dimostrazione del diritto fatto valere in giudizio. Infatti, i documenti depositati dalla parte attrice nulla aggiungono – se non in senso contrario
- in relazione al rapporto dell'attore con la res e al suo possesso utile ai fini dell'usucapione. 4.6. Di conseguenza, non è stato prodotto alcun documento astrattamente idoneo a provare un atto di interversione e l'esercizio di facoltà che rientrano nell'estrinsecazione di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Per l'effetto, in assenza di un atto di interversione, nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1153 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale emergerebbe la indiscussa signoria sulla cosa dell'attore, già sotto il profilo del corpus. E, sotto il profilo dell'animus, facendo riferimento alla già citata giurisprudenza, le attività dedotte di sistemazione o mere attività manutentive non esprimono, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, essendo compatibili anche con un rapporto strutturato – come nel caso di specie – come detenzione. 4.7. Alla luce delle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria richiesta e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. 4.8. La domanda di ordinare la trascrizione della sentenza e le annotazioni o variazioni come per legge rimane assorbita nella precedente pronuncia. 4.9. Anche la domanda volta al riconoscimento, in capo all'odierno attore, delle migliorie poste in essere sul bene è infondata e non può essere accolta, dal momento che, sotto il profilo squisitamente giuridico, la tutela restitutoria ex art. 1150 c.c. trova applicazione con esclusivo riferimento al possessore e non già, quindi, al detentore pur se qualificato (v. Cass. Civ. n. 28379 del 2017, secondo cui, qualora nella promessa di vendita venga concordata la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo, la relazione del promissorio acquirente con il bene si definisce in termini di detenzione qualificata, sicché l'art. 1150 non si applica a tale ipotesi). 4.10. Dalla infondatezza delle suindicate domande discende, altresì, la infondatezza della domanda risarcitoria.
5. Il regime delle spese Nulla sulle spese tra la parte attrice e le parti convenute non costituite. Le spese del giudizio tra la parte attrice e le parti convenute costituite seguono, invece, la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) della sostanziale assenza della fase istruttoria;
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P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1 B. NN parte attrice al pagamento in favore Parte_1 della convenuta costituita indicata in epigrafe delle spese Controparte_9 di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. NN parte attrice al pagamento in favore del Parte_1 convenuto avv. FABIOLA CAPPARELLI delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
D. NN parte attrice al pagamento in favore del Parte_1 convenuto elle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € Controparte_5 3.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
E. NN parte attrice al pagamento in favore del Parte_1 convenuto già in persona del l.r.p.t. delle CP_3 Controparte_4 spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
F. NULLA sulle spese tra la parte attrice e le parti non costituite;
G. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 22 dicembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia