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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 253/2025 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 15/04/2025 e per repliche fino a sei giorni dopo;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
e (P.IVA: ), in Parte_1 Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. rapp. e dif. da Avv. S. CP_1
Calderigi;
ricorrente
E
rappresentata dalla Controparte_2 dipendente Giovanna Righi
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.2.2025, chiedeva Parte_1 che venisse accertato e dichiarato che non era dovuta la somma ingiunta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di di euro 5.258,75 di CP_2 cui all'ordinanza-ingiunzione n. TQQN030000006/2025 e per l'effetto la revoca o la declaratoria di illegittimità o invalidità dell'ordinanza ingiunzione medesima, qui opposta.
Contestualmente il ricorrente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo qui oggetto di opposizione.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Il ricorrente contesta la sanzione comminata con la opposta
Ordinanza, ai sensi del comma 9 dell'art.53 D. L.vo 165/01 « per essersi avvalsi dell'attività resa dal Sig. , dipendente pubblico con Persona_1 rapporto d'impiego con l'IIS “Podesti-Calzecchi Onesti” di dal CP_2
01/09/2011 alla data di redazione del verbale, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza».
Osservava in particolare, tra l'altro, che l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione opposta era documentata dal fatto che l'accertamento era stato erroneamente effettuato ai sensi del comma 9 dell'art. 53 del D.Lgs
165/2001, riguardante i dipendenti pubblici non rientranti nella disciplina speciale, prevista per gli insegnanti (docenti) di cui all'art. 508, comma 15, del D.lgs. 297/1994.
La questione è stata già affrontata e risolta da questo Tribunale in altra pronuncia, che questo Giudice condivide integralmente.
In particolare si è affermato (Trib. Ancona, sent. del 13.2.2025) quanto segue:
“Tale argomento si deve ritenere fondato (e assorbente) alla luce del comma 6 del medesimo art. 53 il quale espressamente esclude l'applicazione del citato comma 9 per le « categorie di dipendenti pubblici
2 ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero- professionali».
4. Appare infatti condivisibile quanto statuito dalla Corte dei Conti nella sentenza 76/23, sez. Piemonte (…) secondo cui, dovendosi considerare a tal fine “disposizione speciale”» quella di cui al'art.508 del D. L.vo 274/94 applicabile al personale docente, in casi analoghi «la mancanza .. della previa di autorizzazione/nullaosta (ai sensi del comma 15 del citato art.508, ndr) è destinata a rilevare eventualmente solo sul piano disciplinare»
5. In altre parole, si deve rilevare che l'esclusione di cui al citato art.6 riguarda non solo la specifica disciplina sostanziale, ma anche espressamente quella sanzionatoria (in quanto contenuta nel comma 9), la quale non può trovare applicazione analogica, come sostanzialmente dalla
Amministrazione convenuta, sia perché l'espressa esclusione esclude la configurabilità di una “lacuna normativa” ai sensi dell'art.12 preleggi, sia perché l'applicazione analogica è espressamente esclusa in tema di sanzioni amministrative (art.12 L.689\81).
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto.
Stante l'accoglimento del ricorso nel merito, è del tutto superflua ogni pronuncia in ordine alla richiesta di sospensione cautelare.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
b) pone a carico dell'Amministrazione convenuta il pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.400,00 per competenze ed € 237,00 per spese, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ancona, il 5.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
3
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 253/2025 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 15/04/2025 e per repliche fino a sei giorni dopo;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
e (P.IVA: ), in Parte_1 Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. rapp. e dif. da Avv. S. CP_1
Calderigi;
ricorrente
E
rappresentata dalla Controparte_2 dipendente Giovanna Righi
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.2.2025, chiedeva Parte_1 che venisse accertato e dichiarato che non era dovuta la somma ingiunta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di di euro 5.258,75 di CP_2 cui all'ordinanza-ingiunzione n. TQQN030000006/2025 e per l'effetto la revoca o la declaratoria di illegittimità o invalidità dell'ordinanza ingiunzione medesima, qui opposta.
Contestualmente il ricorrente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo qui oggetto di opposizione.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Il ricorrente contesta la sanzione comminata con la opposta
Ordinanza, ai sensi del comma 9 dell'art.53 D. L.vo 165/01 « per essersi avvalsi dell'attività resa dal Sig. , dipendente pubblico con Persona_1 rapporto d'impiego con l'IIS “Podesti-Calzecchi Onesti” di dal CP_2
01/09/2011 alla data di redazione del verbale, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza».
Osservava in particolare, tra l'altro, che l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione opposta era documentata dal fatto che l'accertamento era stato erroneamente effettuato ai sensi del comma 9 dell'art. 53 del D.Lgs
165/2001, riguardante i dipendenti pubblici non rientranti nella disciplina speciale, prevista per gli insegnanti (docenti) di cui all'art. 508, comma 15, del D.lgs. 297/1994.
La questione è stata già affrontata e risolta da questo Tribunale in altra pronuncia, che questo Giudice condivide integralmente.
In particolare si è affermato (Trib. Ancona, sent. del 13.2.2025) quanto segue:
“Tale argomento si deve ritenere fondato (e assorbente) alla luce del comma 6 del medesimo art. 53 il quale espressamente esclude l'applicazione del citato comma 9 per le « categorie di dipendenti pubblici
2 ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero- professionali».
4. Appare infatti condivisibile quanto statuito dalla Corte dei Conti nella sentenza 76/23, sez. Piemonte (…) secondo cui, dovendosi considerare a tal fine “disposizione speciale”» quella di cui al'art.508 del D. L.vo 274/94 applicabile al personale docente, in casi analoghi «la mancanza .. della previa di autorizzazione/nullaosta (ai sensi del comma 15 del citato art.508, ndr) è destinata a rilevare eventualmente solo sul piano disciplinare»
5. In altre parole, si deve rilevare che l'esclusione di cui al citato art.6 riguarda non solo la specifica disciplina sostanziale, ma anche espressamente quella sanzionatoria (in quanto contenuta nel comma 9), la quale non può trovare applicazione analogica, come sostanzialmente dalla
Amministrazione convenuta, sia perché l'espressa esclusione esclude la configurabilità di una “lacuna normativa” ai sensi dell'art.12 preleggi, sia perché l'applicazione analogica è espressamente esclusa in tema di sanzioni amministrative (art.12 L.689\81).
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto.
Stante l'accoglimento del ricorso nel merito, è del tutto superflua ogni pronuncia in ordine alla richiesta di sospensione cautelare.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
b) pone a carico dell'Amministrazione convenuta il pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.400,00 per competenze ed € 237,00 per spese, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ancona, il 5.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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