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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8232 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5521/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa LV NO ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento di primo grado iscritto al n. r.g. 5521/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA DINI MODIGLIANI del Foro di Roma (C.F.: ); C.F._2
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
p.t., patrocinato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO CP_2
STATO;
- resistente-
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato il 04/02/2025 con contestuale istanza cautelare, il ricorrente, cittadino albanese, ha domandato l'accertamento del proprio diritto a formalizzare domanda di protezione speciale davanti al Questore ex art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/1998, sulla base della volontà manifestata in tal senso con PEC del 30/09/2024.
Esponeva che si trovava sul territorio nazionale da tre anni, dove svolgeva senza regolare contratto attività lavorativa in ambito edilizio;
che in Italia era presente la moglie, sua connazionale, titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche in quanto affetta da “insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico trisettimanale per glomerusclerosi focale e segmentaria” ed in attesa di intraprendere l'“iter di valutazione per inserimento in lista trapianti”; che in data 30/09/2024 aveva inviato a mezzo PEC all'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione speciale ex art. 19 co.
1.1. d.lgs. 286/1998; in assenza di riscontri, era seguito uno scambio di e-mail tra il difensore e la Questura, la quale aveva negato la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda poiché “stante l'abrogazione dell'art. 19, co1 .2 non è possibile che la Questura autonomamente rilasci una tipologia di permesso come quello richiesto. Il suo assistito può richiedere protezione internazionale rimettendosi alla decisione della Commissione”; che la condotta dell'amministrazione resistente era illegittima e gravemente pregiudizievole, dal momento che le modifiche normative intervenute con il d.l.
20/2023 (conv. con modif. l. 50/2023) non avevano in alcun modo modificato il primo e il secondo periodo dell'art. 19 co.
1.1. d.lgs. 286/1998, i quali continuano a contemplare tra le cause di inespellibilità da cui discende il diritto al riconoscimento della protezione speciale - e il conseguente rilascio del relativo permesso - i casi in cui sussistano fondati motivi di ritenere che una persona, in caso di rimpatrio, “rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”; pertanto, a fronte dell'invariata previsione nel nostro ordinamento del diritto al riconoscimento della protezione speciale e al rilascio del relativo permesso di soggiorno nei casi di inespellibilità di cui all'art. 19 co. 1 e co.
1.1. d.lgs. 286/1998, permane in capo al questore il dovere di ricevere e formalizzare la domanda del cittadino straniero che voglia far accertare la sussistenza di tali ipotesi;
che era altresì infondata la tesi della Questura secondo cui la parziale abrogazione del co.
1.2. dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 avrebbe avuto come conseguenza che la protezione speciale potesse essere riconosciuta esclusivamente dalla Commissione territoriale ad esito dell'esame della domanda di protezione internazionale, conclusione irragionevole e contraria al principio di buona amministrazione;
che a fronte dell'espressa manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione speciale del sig. incombeva in capo Pt_1 all'Amministrazione quantomeno l'onere di ricezione di tale domanda, di avvio del procedimento amministrativo e di conclusione del medesimo con provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990. Con decreto del 18/02/2025 era stata fissata l'udienza del 27/05/2025 per la trattazione congiunta del merito e dell'istanza cautelare, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. Il , si è costituito tardivamente in giudizio chiedendo un rinvio CP_1 dell'udienza per non avere ricevuto alcuna informazione sul caso in esame da parte dell'amministrazione competente;
in subordine chiedeva il rigetto del ricorso. All'esito dell'udienza la causa è stata presa in decisione.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio non è la domanda di rilascio di un permesso per protezione speciale e l'eventuale sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento, ma unicamente il diritto del ricorrente di proporre tale domanda e di accedere alla relativa procedura.
Deve altresì premettersi che la protezione speciale richiesta dal ricorrente rientra, unitamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, nel diritto di asilo di cui all'art 10 comma 3 della Costituzione;
tale forma di protezione può essere concessa anche nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (art 32 comma 3 d.lvo n. 25/2008), la cui domanda dà diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ex art 11 comma 1 lettera a) DPR 394/1999, pertanto la presentazione della domanda di protezione speciale al Questore deve essere tutelata dalle medesime garanzie, altrimenti si avrebbero trattamenti differenziati in situazioni sostanzialmente uguali a seconda della procedura prescelta per azionare il proprio diritto, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di una disparità di trattamento del tutto irragionevole. Ciò detto, a fronte della manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione speciale espressa tramite PEC del 30/09/2024 (v. doc. 1 allegato al ricorso) la Questura di Roma aveva risposto informalmente, sempre a mezzo PEC, che non poteva rilasciare in via autonoma il permesso richiesto, stante l'abrogazione dell'art. 19 comma 1.2 D.lgs.286/98 e che il richiedente avrebbe dovuto presentare domanda di protezione internazionale rimettendosi alla decisione della Commissione Territoriale. Ebbene, la posizione assunta dall'amministrazione resistente non può ritenersi legittima alla luce di una corretta lettura del sistema normativo tuttora vigente. Come evidenziato in una precedente pronuncia di questo Tribunale, che si condivide, “Deve tuttavia considerarsi come le modifiche apportate dal d.l. 20/2023, in particolare all'art. 7, e dalla relativa legge di conversione 50/2023 – pur abrogando il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, i quali (nella versione novellata dal d.l. 130/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) espressamente contemplavano tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare – non abbiano tuttavia modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 (sempre nella versione novellata dal d.l. 130/2020). Anche all'esito delle ultime modifiche, dunque, tale norma continua a prevedere tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale e del rilascio del relativo permesso di soggiorno, sia il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche o condizioni personali o sociali ovvero a subire tortura o trattamenti inumani e degradanti – in attuazione del principio di diritto internazionale cogente di non refoulement, espresso tra gli altri strumenti internazionali dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e dall'art. 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo nell'interpretazione ormai da tempo affermata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (a partire da ECtHR, Soering v. the United Kingdom, n. 14038/88 del 7 luglio 1989) – , sia il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'ordinamento italiano, compreso l'obbligo di rispetto della vita privata e familiare della persona ai sensi dell'art. 8 CEDU, come ribadito anche dalla Suprema Corte: “in ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. n. 28162/23). La permanenza nel Testo Unico Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi, da individuare nel permesso di soggiorno per protezione speciale secondo quanto espressamente previsto, nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, che dispone che “ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”. […] se l'ordinamento tuttora contempla il diritto al riconoscimento della protezione speciale e al rilascio del relativo titolo di soggiorno, com'è ai sensi di quanto argomentato sopra, né potrebbe essere diversamente, trovando tale forma di protezione il proprio fondamento nell'obiettivo di tutela di diritti di rango costituzionale e sovranazionale, la persona che intenda far accertare di trovarsi in una delle situazioni di inespellibilità che danno diritto alla protezione speciale debba necessariamente disporre della possibilità di domandare all'autorità amministrativa lo svolgimento di tale accertamento. Può d'altra parte considerarsi un principio generale che l'autorità investita della domanda di rilascio di un titolo di soggiorno debba valutare la sussistenza anche dei requisiti di titoli di soggiorno diversi dai requisiti del permesso specificamente richiesto, ove questi ultimi non fossero rinvenuti, come stabilito dall'art. 5, comma 9 del d.lgs. 286/1998, secondo il quale: “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui
è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. L'estensibilità dell'esame a requisiti diversi da quelli presupposti al titolo richiesto e la necessità di verificare in ogni caso l'inesistenza di un rischio di refoulement impongono all'autorità di raccogliere in ogni caso la richiesta di un titolo di soggiorno: il richiedente deve essere ricevuto dall'autorità competente a raccogliere la sua volontà, da individuarsi nella Questura (cui tale compito è demandato sia dal soppresso secondo periodo dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998 sia dall'art. 6 del d.lgs 25/2008 relativamente alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale), e tale autorità deve provvedere alla formalizzazione della domanda;
la domanda deve quindi ricevere un esame adeguato e la procedura concludersi con un provvedimento espresso e motivato, con rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale da parte della medesima Questura nel caso di accertamento della sussistenza dei sopra indicati presupposti di legge” (Trib. Roma, XVIII sez. civ., sent. del 10.7.2024,
R.G. 40613/2023).
Posto dunque che risulta tuttora presente un obbligo in capo all'amministrazione resistente di ricevere la domanda di permesso per protezione speciale ai sensi dell'art.19 comma 1.1. D.lgs. 286/98, fissando un appuntamento a chi ne manifesti la volontà, deve essere richiamato l'art 2 del D.lvo n. 142/2015 secondo il quale la manifestazione di volontà di richiedere asilo non è subordinata a forme particolari e il successivo art. 4 che stabilisce l'onere dell'amministrazione di fornire un permesso di soggiorno a tutti i richiedenti asilo;
tutta la procedura è poi scandita da tempi celeri e certi volti a garantire l'effettività di diritti connessi allo status di richiedente asilo: l'art.3 del Dlgs. n.25/2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, stabilisce che “… L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'art.26”, quest'ultima norma stabilisce che “la questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale” “redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti” (sul diritto a presentare domanda di protezione internazionale e l'obbligo delle questure di riceverla si vedano Tribunali Palermo 18 giugno 2018, Trieste 21 giugno 2018, Roma 18 settembre 2018, Trieste 3 ottobre 2018). La Corte di Giustizia UE (Sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) afferma che, in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di tale Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione. Merita anche di essere valorizzato il disposto dell'art. 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE (recepita dal D.Lgs. n. 142 del 2015) secondo cui gli
Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale, disposizione indicativa dell'impegno degli stati membri a non disseminare di inutili ostacoli burocratici il difficile cammino verso la richiesta di asilo.
La manifestazione di volontà, non soggetta ad alcun formalismo, è quindi sufficiente a configurare l'obbligo dell'amministrazione alla sua verbalizzazione e al rilascio del permesso di soggiorno nei termini stringenti previsti dalla normativa interna e internazionale.
Nel caso di specie deve dunque ritenersi che tramite la PEC del 30/09/2024 il ricorrente abbia manifestato una volontà chiara ed univoca di chiedere protezione speciale presso la Questura di Roma, la quale avrebbe dunque dovuto provvedere alla fissazione di un appuntamento nelle celeri tempistiche sopra esposte. Il ricorso deve pertanto essere accolto. Tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del sig. alla Parte_1 formalizzazione della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1.1. d.lgs. 286/1998 presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, come da manifestazione di volontà inviata a mezzo PEC in data 30.9.2024.; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, il 3 giugno 2025
LA GIUDICE
LV NO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa LV NO ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento di primo grado iscritto al n. r.g. 5521/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA DINI MODIGLIANI del Foro di Roma (C.F.: ); C.F._2
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
p.t., patrocinato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO CP_2
STATO;
- resistente-
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato il 04/02/2025 con contestuale istanza cautelare, il ricorrente, cittadino albanese, ha domandato l'accertamento del proprio diritto a formalizzare domanda di protezione speciale davanti al Questore ex art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/1998, sulla base della volontà manifestata in tal senso con PEC del 30/09/2024.
Esponeva che si trovava sul territorio nazionale da tre anni, dove svolgeva senza regolare contratto attività lavorativa in ambito edilizio;
che in Italia era presente la moglie, sua connazionale, titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche in quanto affetta da “insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico trisettimanale per glomerusclerosi focale e segmentaria” ed in attesa di intraprendere l'“iter di valutazione per inserimento in lista trapianti”; che in data 30/09/2024 aveva inviato a mezzo PEC all'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione speciale ex art. 19 co.
1.1. d.lgs. 286/1998; in assenza di riscontri, era seguito uno scambio di e-mail tra il difensore e la Questura, la quale aveva negato la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda poiché “stante l'abrogazione dell'art. 19, co1 .2 non è possibile che la Questura autonomamente rilasci una tipologia di permesso come quello richiesto. Il suo assistito può richiedere protezione internazionale rimettendosi alla decisione della Commissione”; che la condotta dell'amministrazione resistente era illegittima e gravemente pregiudizievole, dal momento che le modifiche normative intervenute con il d.l.
20/2023 (conv. con modif. l. 50/2023) non avevano in alcun modo modificato il primo e il secondo periodo dell'art. 19 co.
1.1. d.lgs. 286/1998, i quali continuano a contemplare tra le cause di inespellibilità da cui discende il diritto al riconoscimento della protezione speciale - e il conseguente rilascio del relativo permesso - i casi in cui sussistano fondati motivi di ritenere che una persona, in caso di rimpatrio, “rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”; pertanto, a fronte dell'invariata previsione nel nostro ordinamento del diritto al riconoscimento della protezione speciale e al rilascio del relativo permesso di soggiorno nei casi di inespellibilità di cui all'art. 19 co. 1 e co.
1.1. d.lgs. 286/1998, permane in capo al questore il dovere di ricevere e formalizzare la domanda del cittadino straniero che voglia far accertare la sussistenza di tali ipotesi;
che era altresì infondata la tesi della Questura secondo cui la parziale abrogazione del co.
1.2. dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 avrebbe avuto come conseguenza che la protezione speciale potesse essere riconosciuta esclusivamente dalla Commissione territoriale ad esito dell'esame della domanda di protezione internazionale, conclusione irragionevole e contraria al principio di buona amministrazione;
che a fronte dell'espressa manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione speciale del sig. incombeva in capo Pt_1 all'Amministrazione quantomeno l'onere di ricezione di tale domanda, di avvio del procedimento amministrativo e di conclusione del medesimo con provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990. Con decreto del 18/02/2025 era stata fissata l'udienza del 27/05/2025 per la trattazione congiunta del merito e dell'istanza cautelare, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. Il , si è costituito tardivamente in giudizio chiedendo un rinvio CP_1 dell'udienza per non avere ricevuto alcuna informazione sul caso in esame da parte dell'amministrazione competente;
in subordine chiedeva il rigetto del ricorso. All'esito dell'udienza la causa è stata presa in decisione.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio non è la domanda di rilascio di un permesso per protezione speciale e l'eventuale sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento, ma unicamente il diritto del ricorrente di proporre tale domanda e di accedere alla relativa procedura.
Deve altresì premettersi che la protezione speciale richiesta dal ricorrente rientra, unitamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, nel diritto di asilo di cui all'art 10 comma 3 della Costituzione;
tale forma di protezione può essere concessa anche nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (art 32 comma 3 d.lvo n. 25/2008), la cui domanda dà diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ex art 11 comma 1 lettera a) DPR 394/1999, pertanto la presentazione della domanda di protezione speciale al Questore deve essere tutelata dalle medesime garanzie, altrimenti si avrebbero trattamenti differenziati in situazioni sostanzialmente uguali a seconda della procedura prescelta per azionare il proprio diritto, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di una disparità di trattamento del tutto irragionevole. Ciò detto, a fronte della manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione speciale espressa tramite PEC del 30/09/2024 (v. doc. 1 allegato al ricorso) la Questura di Roma aveva risposto informalmente, sempre a mezzo PEC, che non poteva rilasciare in via autonoma il permesso richiesto, stante l'abrogazione dell'art. 19 comma 1.2 D.lgs.286/98 e che il richiedente avrebbe dovuto presentare domanda di protezione internazionale rimettendosi alla decisione della Commissione Territoriale. Ebbene, la posizione assunta dall'amministrazione resistente non può ritenersi legittima alla luce di una corretta lettura del sistema normativo tuttora vigente. Come evidenziato in una precedente pronuncia di questo Tribunale, che si condivide, “Deve tuttavia considerarsi come le modifiche apportate dal d.l. 20/2023, in particolare all'art. 7, e dalla relativa legge di conversione 50/2023 – pur abrogando il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, i quali (nella versione novellata dal d.l. 130/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) espressamente contemplavano tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare – non abbiano tuttavia modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 (sempre nella versione novellata dal d.l. 130/2020). Anche all'esito delle ultime modifiche, dunque, tale norma continua a prevedere tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale e del rilascio del relativo permesso di soggiorno, sia il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche o condizioni personali o sociali ovvero a subire tortura o trattamenti inumani e degradanti – in attuazione del principio di diritto internazionale cogente di non refoulement, espresso tra gli altri strumenti internazionali dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e dall'art. 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo nell'interpretazione ormai da tempo affermata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (a partire da ECtHR, Soering v. the United Kingdom, n. 14038/88 del 7 luglio 1989) – , sia il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'ordinamento italiano, compreso l'obbligo di rispetto della vita privata e familiare della persona ai sensi dell'art. 8 CEDU, come ribadito anche dalla Suprema Corte: “in ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. n. 28162/23). La permanenza nel Testo Unico Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi, da individuare nel permesso di soggiorno per protezione speciale secondo quanto espressamente previsto, nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, che dispone che “ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”. […] se l'ordinamento tuttora contempla il diritto al riconoscimento della protezione speciale e al rilascio del relativo titolo di soggiorno, com'è ai sensi di quanto argomentato sopra, né potrebbe essere diversamente, trovando tale forma di protezione il proprio fondamento nell'obiettivo di tutela di diritti di rango costituzionale e sovranazionale, la persona che intenda far accertare di trovarsi in una delle situazioni di inespellibilità che danno diritto alla protezione speciale debba necessariamente disporre della possibilità di domandare all'autorità amministrativa lo svolgimento di tale accertamento. Può d'altra parte considerarsi un principio generale che l'autorità investita della domanda di rilascio di un titolo di soggiorno debba valutare la sussistenza anche dei requisiti di titoli di soggiorno diversi dai requisiti del permesso specificamente richiesto, ove questi ultimi non fossero rinvenuti, come stabilito dall'art. 5, comma 9 del d.lgs. 286/1998, secondo il quale: “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui
è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. L'estensibilità dell'esame a requisiti diversi da quelli presupposti al titolo richiesto e la necessità di verificare in ogni caso l'inesistenza di un rischio di refoulement impongono all'autorità di raccogliere in ogni caso la richiesta di un titolo di soggiorno: il richiedente deve essere ricevuto dall'autorità competente a raccogliere la sua volontà, da individuarsi nella Questura (cui tale compito è demandato sia dal soppresso secondo periodo dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998 sia dall'art. 6 del d.lgs 25/2008 relativamente alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale), e tale autorità deve provvedere alla formalizzazione della domanda;
la domanda deve quindi ricevere un esame adeguato e la procedura concludersi con un provvedimento espresso e motivato, con rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale da parte della medesima Questura nel caso di accertamento della sussistenza dei sopra indicati presupposti di legge” (Trib. Roma, XVIII sez. civ., sent. del 10.7.2024,
R.G. 40613/2023).
Posto dunque che risulta tuttora presente un obbligo in capo all'amministrazione resistente di ricevere la domanda di permesso per protezione speciale ai sensi dell'art.19 comma 1.1. D.lgs. 286/98, fissando un appuntamento a chi ne manifesti la volontà, deve essere richiamato l'art 2 del D.lvo n. 142/2015 secondo il quale la manifestazione di volontà di richiedere asilo non è subordinata a forme particolari e il successivo art. 4 che stabilisce l'onere dell'amministrazione di fornire un permesso di soggiorno a tutti i richiedenti asilo;
tutta la procedura è poi scandita da tempi celeri e certi volti a garantire l'effettività di diritti connessi allo status di richiedente asilo: l'art.3 del Dlgs. n.25/2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, stabilisce che “… L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'art.26”, quest'ultima norma stabilisce che “la questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale” “redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti” (sul diritto a presentare domanda di protezione internazionale e l'obbligo delle questure di riceverla si vedano Tribunali Palermo 18 giugno 2018, Trieste 21 giugno 2018, Roma 18 settembre 2018, Trieste 3 ottobre 2018). La Corte di Giustizia UE (Sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) afferma che, in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di tale Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione. Merita anche di essere valorizzato il disposto dell'art. 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE (recepita dal D.Lgs. n. 142 del 2015) secondo cui gli
Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale, disposizione indicativa dell'impegno degli stati membri a non disseminare di inutili ostacoli burocratici il difficile cammino verso la richiesta di asilo.
La manifestazione di volontà, non soggetta ad alcun formalismo, è quindi sufficiente a configurare l'obbligo dell'amministrazione alla sua verbalizzazione e al rilascio del permesso di soggiorno nei termini stringenti previsti dalla normativa interna e internazionale.
Nel caso di specie deve dunque ritenersi che tramite la PEC del 30/09/2024 il ricorrente abbia manifestato una volontà chiara ed univoca di chiedere protezione speciale presso la Questura di Roma, la quale avrebbe dunque dovuto provvedere alla fissazione di un appuntamento nelle celeri tempistiche sopra esposte. Il ricorso deve pertanto essere accolto. Tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del sig. alla Parte_1 formalizzazione della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1.1. d.lgs. 286/1998 presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, come da manifestazione di volontà inviata a mezzo PEC in data 30.9.2024.; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, il 3 giugno 2025
LA GIUDICE
LV NO