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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7094 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6695/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 21 febbraio 2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (Codice fiscale;
Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Eloisa Raimondo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, Piazzale Stazione Genova n.3, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] il [...] (Codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 9 OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 18 SETTEMBRE 2025
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato, la pronuncia di separazione e gli ulteriori provvedimenti del Giudice delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21 febbraio 2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Senegal in data 18 gennaio 2012 (trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di
Cormano, Anno 2017, N. 48, Parte II, Serie C), con in regime di comunione dei Controparte_1 beni, dalla cui unione è nato il figlio minore (nato a [...] il [...]), chiedeva a Persona_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi, l'affido condiviso fra i genitori del figlio minore con residenza presso la madre e di disporre i tempi di frequentazione paterna come indicati in ricorso. Chiedeva altresì di disporre a carico del padre un assegno titolo di mantenimento per il figlio di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, e decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 10 maggio 2024, il
Giudice Delegato, rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo perfezionata ex art. 143 c.p.c., atteso che il convenuto benché ritualmente citato non era comparso personalmente né si era costituito ne dichiarava la contumacia. Dopo aver sentito la parte attrice, il giudice delegato, dopo una breve camera di consiglio così provvedeva adottando i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
“Rilevato come sia emerso dalle dichiarazione della parte attrice - la quale ha vissuto qualche anno in Svizzera con il marito per poi interrompere nel settembre 2022 la relazione una volta venuta a conoscenza che il marito aveva instaurato altra relazione con una donna in Senegal e rimanere quindi in Italia a Cormano con il solo figlio - che il padre, pur mantenendo un rapporto abbastanza regolare se pur non sempre continuativo con il figlio durante il weekend e nei giorni in cui il bambino ha gli allenamenti del calcio, peraltro non avendo più preso il figlio dal mese di luglio, non partecipa da tempo in modo concreto e fattivo alle decisioni e scelte di vita del figlio, non avendo più alcuna comunicazione serena e collaborativa con la madre, delegando ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, trattenendo peraltro il passaporto del figlio con sé, omettendo di comunicare il luogo di suo effettivo domicilio dove porta il figlio a dormire, non versando somme di denaro per il suo mantenimento.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di sostanziale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti del figlio, con assenza di pagina 2 di 9 capacità effettivamente tutelanti nei confronti del medesimo, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, che deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare in modo protettivo del figlio e a comprenderne le esigenze e i bisogni e a seguirlo in modo effettivo al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre - come riformulata in udienza non essendo possibile un affido condiviso mancando una gestione collaborativa e una comunicazione serena e costruttiva nell'interesse del figlio - possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura del figlio con continuità e responsabilità, offrendole un contesto affettivo e ambientale adatto, attivandosi con i Servizi Sociali reperendo in tempi adeguati una alloggio comunale e un lavoro per garantire al figlio condizioni di vita adeguate.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo necessario ed opportuno nell'interesse del figlio minore che certe decisioni vengano assunte con celerità e tempestività attesa l'assenza di un buon canale di comunicazione tra le parti.
Osservato come in punto di frequentazioni paterne si ritiene di conformarsi alle richieste della parte attrice in udienza, in grado di far mantenere un rapporto stabile e equilibrato tra il padre e il figlio in accordo con la madre medesima.
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la parte attrice ha dichiarato di lavorare attualmente presso un'impresa di pulizie con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di circa 800/850,00 al mese (variabile in base alle ore effettuate, dalle buste paga di febbraio 2024 risulta aver percepito uno stipendio netto di € 405; dalla busta paga di marzo 2024 di € 527; dalla busta paga di aprile 2024 di € 763; dalla busta paga di maggio 2024 di € 774; dalla busta paga di giugno 2024 di € 973; dalla busta paga di luglio
2024 di € 888); percepisce attualmente da giugno 2024 l'assegno di inclusione di € 350,00 e l'AU di € 199; vive in un alloggio comunale in condivisione con altre mamme per cui paga attualmente € 150 al mese, anche se si sta attivando per reperire un alloggio autonomo. Quanto al marito lo stesso è un elettricista, lavorava in precedenza presso la Prismian con uno stipendio che la signora ha riferito di € 2400 al mese, anche se poi ha dichiarato di essere rimasto senza lavoro, pur risultandone che al momento svolga attività lavorativa.
Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto del figlio minorenne, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati relativi all'attuale situazione personale ed economica del convenuto che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa (è un elettricista) e che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis pagina 3 di 9 c.c. e segg.), tenuto conto dei limitati oneri di mantenimento diretto da parte del padre che, considerata la situazione economica della stessa e le spese cui deve far fronte e i sussidi di cui beneficia, possa essere disposto un contributo al mantenimento nella misura come richiesta di € 300,00 oltre al 50% delle spese mediche obbligatorie e scolastiche stante l'assenza di ogni comunicazione tra le parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni del figlio con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2024, con AU interamente percepito dalla madre.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e di non ritenere di dover attivare i poteri istruttori del giudice ex art. 473 bis. 2 c.p.c. visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affida il figlio minore nato il [...] in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione attualmente di Cormano via Mascagni 13. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
3) Dispone che il padre possa continuare a vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità e i tempi attualmente vigenti, a week-end alternati, dal sabato alla domenica sera con riaccompagnamento presso
l'abitazione materna e durante la settimana, sempre però previo accordo con la madre e congruo preavviso solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler mantenere un rapporto stabile e continuativo con il figlio compatibilmente con le esigenze ed i bisogni del figlio e nel rispetto della sua volontà, anche con riferimento ad eventuali periodi di vacanza, fatta salva la possibilità per la madre . ove dovessero sorgere difficoltà di gestione con il padre e/o contrasti - di rivolgersi ai Servizi Sociali di Cormano, con un' attività di monitoraggio e intervento;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con Controparte_1 decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2024 (ricorso iscritto il 20.02.2024) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (annualmente Parte_1 rivalutabile con indici Istat-) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
pagina 4 di 9 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
5) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
6) Prende atto che la parte non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il Giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione con la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti;
decorsi i termini di legge chiedeva, altresì, che venisse pronunciato anche sentenza di divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c..
In data 11 settembre 2024 veniva pronunciata dal Tribunale di Milano sentenza n. 8048/24 pubblicata in data 16 settembre 2024 (passata in giudicato) che dichiarava la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza emessa in parti data la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio decorso il termine di legge e veniva fissata udienza davanti al Giudice delegato per giorno 18 settembre 2025.
All'udienza del 18 settembre 2025, dove compariva la sola parte attrice mentre parte convenuta, già dichiarata contumace non compariva, il Giudice delegato sentiva la parte attrice che così dichiarava: ”la situazione è rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai tempi dell'udienza del 10 settembre 2024 e confermo le dichiarazioni. Il papà vede sempre il figlio ma un po' meno. Io so che lui lavora a Brescia e quindi più raramente, più o meno una volta al mese. Lui va sempre in Senegal, il figlio si lamenta perché il padre viene ancora di meno a prenderlo. Lui comunque è sempre contento a vedere il padre;
il padre lo porta in giro. Lui non aveva mai pagato nulla, come sta dicendo il mio avvocato, ma gli abbiamo notificato la sentenza e quindi otteniamo i soldi direttamente dal datore di lavoro che è una società di Brescia. Non ha mai pagato le spese extra. Il mio avvocato si riserva di fare un decreto ingiuntivo. Io continuo a lavorare come prima e i miei dati
pagina 5 di 9 economici e abitativi sono invariati. Chiedo quindi la sentenza di divorzio con la conferma delle statuizioni vigenti adottate ”
All'esito il Giudice invitava la parte alla discussione della causa. Il difensore di parte attrice chiedeva la pronuncia della sentenza di divorzio, essendo ormai decorso il termine di legge dalla pronuncia della sentenza di separazione con la conferma integrale dei provvedimenti già emessi, chiedendo che la causa venisse rimessa subito al Collegio per la decisione senza ulteriore attività.
All'esito della discussione il Giudice delegato, rimetteva subito la causa al Collegio per la decisione nella prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte attrice, anche con riferimento alla pronuncia di divorzio, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie né avendo ritenuto il giudice di esercitare i poteri d'ufficio istruttori.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le puntuali verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla stessa, nonché il comportamento di parte convenuta di totale disinteresse nei confronti del figlio minore considerando anche la sua assenza in tale giudizio, consentono a questa Autorità
Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine a tutte le domande.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Senegal in data 18 gennaio 2012 (in seguito iscritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune di Cormano, Anno 2017, N. 48, Parte II, Serie C).
Dalla loro unione è nato il figlio minore (nato a [...] il [...]). Persona_1
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 8048/24 pronunciata in data 11 settembre 2024 e pubblicata in data 16 settembre 2024 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la pagina 6 di 9 comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che l'assetto vigente in punto di responsabilità genitoriale, collocamento del minore e tempi di frequentazione sia da confermare integralmente.
Non sono emersi né sono stati dedotti o comunque provati fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, anche alla luce di quanto successivamente dichiarato dalla parte attrice all'udienza di divorzio del 18 settembre 2025.
E' stato ulteriormente confermato il comportamento paterno del tutto inidoneo per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, lavorando il padre a Brescia, andando spesso in Senegal e vedendo il figlio ancora meno rispetto a prima, appena una volta al mese, provocando uno stato di sofferenza e un senso di abbandono al figlio, che comunque è felice quando vede il padre. Lo stesso non ha mai versato il contributo stabilito, avendogli conseguentemente il difensore di parte attrice notificato la sentenza con conseguente versamento diretto al momento della somma da parte del datore di lavoro, essendosi peraltro riservato il difensore di richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo atteso che il convenuto non paga né ha mai pagato le spese straordinarie. Il padre non ha quindi più partecipato in modo concreto alla gestione della vita del minore, non avendo inoltre alcuna comunicazione serena e collaborativa con la madre delegando alla stessa ogni decisione. Se ne conferma, pertanto, un'incapacità a potersi occupare in modo effettivo del minore e a comprenderne le esigenze ed i bisogni, nonché a seguirlo in modo puntuale nel corretto e sereno percorso di crescita.
Va conseguentemente, disposto e confermato l'affidamento superesclusivo del figlio minore alla madre, essendosi dimostrata la madre figura genitoriale più che idonea che da sempre si è presa cura del minore con continuità e responsabilità, offrendo allo stesso un ambiente affettivo consono ed adeguato, avendo la stessa reperito un alloggio comunale e un lavoro presso un'impresa di pulizie così da garantire al figlio stabilità e condizioni di vita adeguate.
Vanno, altresì, confermati anche i tempi di frequentazione che appaiono adeguati a far mantenere un rapporto stabile ed equilibrato tra il padre ed il figlio, sempre in accordo con la madre medesima, così come meglio indicato in dispositivo.
Contributo al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene, parimenti, di confermare quanto già vigente in punto economico non essendo emersi né allegati dati economici diversi rispetto a quelli già presi in considerazione, alla base di quanto disposto. pagina 7 di 9 Si provvede, pertanto, come da dispositivo.
Le spese di lite
Le spese di lite, dell'intero procedimento, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alle domande sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto quindi difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria disattesa o respinta o rinunciata, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto da e Parte_1 [...] in Senegal in data 18 gennaio 2012 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune Controparte_1 di Cormano, Anno 2017, N. 48, Parte II, Serie C);
2) CONFERMA L'AFFIDO del figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla Persona_1 madre che lo terrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione attualmente di Cormano via Mascagni 13. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a week-end alternati, dal sabato alla domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e durante la settimana, sempre però previo accordo con la madre e congruo preavviso solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler mantenere un rapporto stabile e continuativo con il figlio compatibilmente con le esigenze ed i bisogni del figlio e nel rispetto della sua volontà, anche con riferimento ad eventuali periodi di vacanza, fatta salva la possibilità per la madre . ove dovessero sorgere difficoltà di gestione con il padre e/o contrasti - di rivolgersi ai Servizi Sociali di Cormano, con un'attività di monitoraggio e intervento;
4) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1
con decorrenza dalla mensilità di marzo 2024 (ricorso iscritto il 21 febbraio 2024), mediante
[...] versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (importo da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), importo che al momento viene versata direttamente dal datore di lavoro dello stesso, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle pagina 8 di 9 Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, in seguito aggiornate a giugno 2025, qui integralmente richiamate;
5) CONFERMA che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre, come per legge;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
7) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ex lege ad eccezione del capo 1).
8) MANDA al Cancelliere per trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormano dove l'atto è stato trascritto.
Così deciso, in Milano il giorno 24 settembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 21 febbraio 2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (Codice fiscale;
Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Eloisa Raimondo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, Piazzale Stazione Genova n.3, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] il [...] (Codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 9 OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 18 SETTEMBRE 2025
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato, la pronuncia di separazione e gli ulteriori provvedimenti del Giudice delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21 febbraio 2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Senegal in data 18 gennaio 2012 (trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di
Cormano, Anno 2017, N. 48, Parte II, Serie C), con in regime di comunione dei Controparte_1 beni, dalla cui unione è nato il figlio minore (nato a [...] il [...]), chiedeva a Persona_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi, l'affido condiviso fra i genitori del figlio minore con residenza presso la madre e di disporre i tempi di frequentazione paterna come indicati in ricorso. Chiedeva altresì di disporre a carico del padre un assegno titolo di mantenimento per il figlio di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, e decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 10 maggio 2024, il
Giudice Delegato, rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo perfezionata ex art. 143 c.p.c., atteso che il convenuto benché ritualmente citato non era comparso personalmente né si era costituito ne dichiarava la contumacia. Dopo aver sentito la parte attrice, il giudice delegato, dopo una breve camera di consiglio così provvedeva adottando i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
“Rilevato come sia emerso dalle dichiarazione della parte attrice - la quale ha vissuto qualche anno in Svizzera con il marito per poi interrompere nel settembre 2022 la relazione una volta venuta a conoscenza che il marito aveva instaurato altra relazione con una donna in Senegal e rimanere quindi in Italia a Cormano con il solo figlio - che il padre, pur mantenendo un rapporto abbastanza regolare se pur non sempre continuativo con il figlio durante il weekend e nei giorni in cui il bambino ha gli allenamenti del calcio, peraltro non avendo più preso il figlio dal mese di luglio, non partecipa da tempo in modo concreto e fattivo alle decisioni e scelte di vita del figlio, non avendo più alcuna comunicazione serena e collaborativa con la madre, delegando ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, trattenendo peraltro il passaporto del figlio con sé, omettendo di comunicare il luogo di suo effettivo domicilio dove porta il figlio a dormire, non versando somme di denaro per il suo mantenimento.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di sostanziale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti del figlio, con assenza di pagina 2 di 9 capacità effettivamente tutelanti nei confronti del medesimo, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, che deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare in modo protettivo del figlio e a comprenderne le esigenze e i bisogni e a seguirlo in modo effettivo al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre - come riformulata in udienza non essendo possibile un affido condiviso mancando una gestione collaborativa e una comunicazione serena e costruttiva nell'interesse del figlio - possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura del figlio con continuità e responsabilità, offrendole un contesto affettivo e ambientale adatto, attivandosi con i Servizi Sociali reperendo in tempi adeguati una alloggio comunale e un lavoro per garantire al figlio condizioni di vita adeguate.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo necessario ed opportuno nell'interesse del figlio minore che certe decisioni vengano assunte con celerità e tempestività attesa l'assenza di un buon canale di comunicazione tra le parti.
Osservato come in punto di frequentazioni paterne si ritiene di conformarsi alle richieste della parte attrice in udienza, in grado di far mantenere un rapporto stabile e equilibrato tra il padre e il figlio in accordo con la madre medesima.
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la parte attrice ha dichiarato di lavorare attualmente presso un'impresa di pulizie con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di circa 800/850,00 al mese (variabile in base alle ore effettuate, dalle buste paga di febbraio 2024 risulta aver percepito uno stipendio netto di € 405; dalla busta paga di marzo 2024 di € 527; dalla busta paga di aprile 2024 di € 763; dalla busta paga di maggio 2024 di € 774; dalla busta paga di giugno 2024 di € 973; dalla busta paga di luglio
2024 di € 888); percepisce attualmente da giugno 2024 l'assegno di inclusione di € 350,00 e l'AU di € 199; vive in un alloggio comunale in condivisione con altre mamme per cui paga attualmente € 150 al mese, anche se si sta attivando per reperire un alloggio autonomo. Quanto al marito lo stesso è un elettricista, lavorava in precedenza presso la Prismian con uno stipendio che la signora ha riferito di € 2400 al mese, anche se poi ha dichiarato di essere rimasto senza lavoro, pur risultandone che al momento svolga attività lavorativa.
Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto del figlio minorenne, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati relativi all'attuale situazione personale ed economica del convenuto che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa (è un elettricista) e che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis pagina 3 di 9 c.c. e segg.), tenuto conto dei limitati oneri di mantenimento diretto da parte del padre che, considerata la situazione economica della stessa e le spese cui deve far fronte e i sussidi di cui beneficia, possa essere disposto un contributo al mantenimento nella misura come richiesta di € 300,00 oltre al 50% delle spese mediche obbligatorie e scolastiche stante l'assenza di ogni comunicazione tra le parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni del figlio con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2024, con AU interamente percepito dalla madre.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e di non ritenere di dover attivare i poteri istruttori del giudice ex art. 473 bis. 2 c.p.c. visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affida il figlio minore nato il [...] in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione attualmente di Cormano via Mascagni 13. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
3) Dispone che il padre possa continuare a vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità e i tempi attualmente vigenti, a week-end alternati, dal sabato alla domenica sera con riaccompagnamento presso
l'abitazione materna e durante la settimana, sempre però previo accordo con la madre e congruo preavviso solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler mantenere un rapporto stabile e continuativo con il figlio compatibilmente con le esigenze ed i bisogni del figlio e nel rispetto della sua volontà, anche con riferimento ad eventuali periodi di vacanza, fatta salva la possibilità per la madre . ove dovessero sorgere difficoltà di gestione con il padre e/o contrasti - di rivolgersi ai Servizi Sociali di Cormano, con un' attività di monitoraggio e intervento;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con Controparte_1 decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2024 (ricorso iscritto il 20.02.2024) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (annualmente Parte_1 rivalutabile con indici Istat-) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
pagina 4 di 9 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
5) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
6) Prende atto che la parte non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il Giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione con la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti;
decorsi i termini di legge chiedeva, altresì, che venisse pronunciato anche sentenza di divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c..
In data 11 settembre 2024 veniva pronunciata dal Tribunale di Milano sentenza n. 8048/24 pubblicata in data 16 settembre 2024 (passata in giudicato) che dichiarava la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza emessa in parti data la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio decorso il termine di legge e veniva fissata udienza davanti al Giudice delegato per giorno 18 settembre 2025.
All'udienza del 18 settembre 2025, dove compariva la sola parte attrice mentre parte convenuta, già dichiarata contumace non compariva, il Giudice delegato sentiva la parte attrice che così dichiarava: ”la situazione è rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai tempi dell'udienza del 10 settembre 2024 e confermo le dichiarazioni. Il papà vede sempre il figlio ma un po' meno. Io so che lui lavora a Brescia e quindi più raramente, più o meno una volta al mese. Lui va sempre in Senegal, il figlio si lamenta perché il padre viene ancora di meno a prenderlo. Lui comunque è sempre contento a vedere il padre;
il padre lo porta in giro. Lui non aveva mai pagato nulla, come sta dicendo il mio avvocato, ma gli abbiamo notificato la sentenza e quindi otteniamo i soldi direttamente dal datore di lavoro che è una società di Brescia. Non ha mai pagato le spese extra. Il mio avvocato si riserva di fare un decreto ingiuntivo. Io continuo a lavorare come prima e i miei dati
pagina 5 di 9 economici e abitativi sono invariati. Chiedo quindi la sentenza di divorzio con la conferma delle statuizioni vigenti adottate ”
All'esito il Giudice invitava la parte alla discussione della causa. Il difensore di parte attrice chiedeva la pronuncia della sentenza di divorzio, essendo ormai decorso il termine di legge dalla pronuncia della sentenza di separazione con la conferma integrale dei provvedimenti già emessi, chiedendo che la causa venisse rimessa subito al Collegio per la decisione senza ulteriore attività.
All'esito della discussione il Giudice delegato, rimetteva subito la causa al Collegio per la decisione nella prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte attrice, anche con riferimento alla pronuncia di divorzio, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie né avendo ritenuto il giudice di esercitare i poteri d'ufficio istruttori.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le puntuali verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla stessa, nonché il comportamento di parte convenuta di totale disinteresse nei confronti del figlio minore considerando anche la sua assenza in tale giudizio, consentono a questa Autorità
Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine a tutte le domande.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Senegal in data 18 gennaio 2012 (in seguito iscritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune di Cormano, Anno 2017, N. 48, Parte II, Serie C).
Dalla loro unione è nato il figlio minore (nato a [...] il [...]). Persona_1
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 8048/24 pronunciata in data 11 settembre 2024 e pubblicata in data 16 settembre 2024 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la pagina 6 di 9 comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che l'assetto vigente in punto di responsabilità genitoriale, collocamento del minore e tempi di frequentazione sia da confermare integralmente.
Non sono emersi né sono stati dedotti o comunque provati fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, anche alla luce di quanto successivamente dichiarato dalla parte attrice all'udienza di divorzio del 18 settembre 2025.
E' stato ulteriormente confermato il comportamento paterno del tutto inidoneo per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, lavorando il padre a Brescia, andando spesso in Senegal e vedendo il figlio ancora meno rispetto a prima, appena una volta al mese, provocando uno stato di sofferenza e un senso di abbandono al figlio, che comunque è felice quando vede il padre. Lo stesso non ha mai versato il contributo stabilito, avendogli conseguentemente il difensore di parte attrice notificato la sentenza con conseguente versamento diretto al momento della somma da parte del datore di lavoro, essendosi peraltro riservato il difensore di richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo atteso che il convenuto non paga né ha mai pagato le spese straordinarie. Il padre non ha quindi più partecipato in modo concreto alla gestione della vita del minore, non avendo inoltre alcuna comunicazione serena e collaborativa con la madre delegando alla stessa ogni decisione. Se ne conferma, pertanto, un'incapacità a potersi occupare in modo effettivo del minore e a comprenderne le esigenze ed i bisogni, nonché a seguirlo in modo puntuale nel corretto e sereno percorso di crescita.
Va conseguentemente, disposto e confermato l'affidamento superesclusivo del figlio minore alla madre, essendosi dimostrata la madre figura genitoriale più che idonea che da sempre si è presa cura del minore con continuità e responsabilità, offrendo allo stesso un ambiente affettivo consono ed adeguato, avendo la stessa reperito un alloggio comunale e un lavoro presso un'impresa di pulizie così da garantire al figlio stabilità e condizioni di vita adeguate.
Vanno, altresì, confermati anche i tempi di frequentazione che appaiono adeguati a far mantenere un rapporto stabile ed equilibrato tra il padre ed il figlio, sempre in accordo con la madre medesima, così come meglio indicato in dispositivo.
Contributo al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene, parimenti, di confermare quanto già vigente in punto economico non essendo emersi né allegati dati economici diversi rispetto a quelli già presi in considerazione, alla base di quanto disposto. pagina 7 di 9 Si provvede, pertanto, come da dispositivo.
Le spese di lite
Le spese di lite, dell'intero procedimento, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alle domande sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto quindi difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria disattesa o respinta o rinunciata, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto da e Parte_1 [...] in Senegal in data 18 gennaio 2012 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune Controparte_1 di Cormano, Anno 2017, N. 48, Parte II, Serie C);
2) CONFERMA L'AFFIDO del figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla Persona_1 madre che lo terrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione attualmente di Cormano via Mascagni 13. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a week-end alternati, dal sabato alla domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e durante la settimana, sempre però previo accordo con la madre e congruo preavviso solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler mantenere un rapporto stabile e continuativo con il figlio compatibilmente con le esigenze ed i bisogni del figlio e nel rispetto della sua volontà, anche con riferimento ad eventuali periodi di vacanza, fatta salva la possibilità per la madre . ove dovessero sorgere difficoltà di gestione con il padre e/o contrasti - di rivolgersi ai Servizi Sociali di Cormano, con un'attività di monitoraggio e intervento;
4) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1
con decorrenza dalla mensilità di marzo 2024 (ricorso iscritto il 21 febbraio 2024), mediante
[...] versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (importo da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), importo che al momento viene versata direttamente dal datore di lavoro dello stesso, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle pagina 8 di 9 Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, in seguito aggiornate a giugno 2025, qui integralmente richiamate;
5) CONFERMA che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre, come per legge;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
7) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ex lege ad eccezione del capo 1).
8) MANDA al Cancelliere per trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormano dove l'atto è stato trascritto.
Così deciso, in Milano il giorno 24 settembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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