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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 08.05.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9240 dell'anno 2022 del Ruolo generale LAVORO TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. VALERIO SASSO E
rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIO ALTOMARE Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.5.2022 l'istante, premesso di aver lavorato dal 03.02.2012 al 04.06.2021 alle dipendenze della convenuta, nella qualità di titolare del B&b “Bonapace” con sede in Napoli alla via S. Cosmo Fuori Porta Nolana n. 4; di aver prestato la propria attività lavorativa presso la suddetta sede legale dal 20/03/2012 al 31/03/2019; di aver svolto mansioni di addetto alla reception, preparazione colazione e addetto alle pulizie della hall e delle otto camere del suddetto bed and breakfast;
di aver ricevuto disposizioni e direttive di lavoro dalla che CP_1 determinava e corrispondeva la retribuzione;
di aver svolto la propria attività lavorativa dal lunedì alla domenica dalle ore 06:00 alle 14:00, per un totale di 56 ore settimanali;
di aver percepito la retribuzione mensile di fatto pari ad €. 750,00; di aver percepito la somma di €. 750,00 per ciascun anno a titolo di indennità sostitutiva di ferie;
di aver percepito a titolo di ratei 13esima e 14esima mensilità €. 750,00 per ciascun anno;
di aver prestato lavoro straordinario nelle giornate feriali e giornate domenicali;
di non aver avuto corrisposto nulla a titolo di T.F.R., chiedeva: “dichiarare inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto dall'istante che si impugna ex art. 2113 c.c. e, comunque, per vizio di consenso ed illiceità di causa;
dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo, con espletamento delle mansioni ed orari precisati e della retribuzione corrisposta, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa;
accolga la presente domanda, condannare la sig.ra
titolare del B&B “Bonapace” con sede in Napoli alla Via Controparte_1 S. Cosmo Fuori Porta Nolana n. 4, in applicazione del contratto collettivo citato o ex. Art. 36 della Costituzione, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di €. 137.523,24, come dettagliata nel conteggio allegato al presente ricorso che di esso costituisce parte integrante, o di una diversa somma con valutazione equitativa, ex art. 432 cpc oltre gli interessi legali liquidando il maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito con decorrenza di legge e disponendo, comunque, l'immediato pagamento delle somme non contestate;
disponga la chiamata in causa dell' e comunque condanni la sig.ra titolare CP_2 Controparte_1 del B&B “Bonapace” con sede in Napoli alla Via S. Cosmo Fuori Porta Nolana n. 4, a versare i contributi dovuti in relazione alla retribuzione corrisposta e agli adeguamenti oggetto del presente ricorso;
condanni la
titolare del B&B “Bonapace” con sede in Napoli alla Via Controparte_1 S. Cosmo Fuori Porta Nolana n. 4, a pagare spese e competenze di giudizio con IVA-CPA con attribuzione”. Si costituiva la convenuta che, preliminarmente, eccepiva la nullità per generica allegazione delle mansioni quali corrispondenti al livello di inquadramento rivendicato. Nel merito contestava la fondatezza della domanda avversa rilevando che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa dal 20/03/2012 al 31/03/2019 alle dipendenze della sig.ra , quale collaboratore domestico presso l'abitazione Controparte_1 della stessa sita in Via Tasso 91/B, e non come dichiarato dal ricorrente presso il “B&B “Bonapace”; che il “Bonapace Porta Nolana B&B” era dotato di sole 6 camere ed era struttura a conduzione familiare, non richiedente né la presenza di personale ad hoc né un impegno lavorativo pari alle 56 ore richiamate dal ricorrente;
che il ricorrente spontaneamente, solo occasionalmente e raramente, offriva la sua disponibilità ad aiutare la sig.ra nel riordino delle stanze del “Bonapace Porta Controparte_1 Nolana B&B”. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
All'odierna udienza il Giudice decideva come da dispositivo e sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso. E' ben noto l'insegnamento della S.C. secondo cui la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, è ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Nel caso di specie l'atto introduttivo contiene i requisiti minimi per la ricostruzione dei fatti nonchè l'allegazione degli elementi di diritto necessari per la valutazione della domanda.
Nel merito, la domanda deve essere rigettata.
In ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., va osservato che sull'attore grava la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto. Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto, tra cui principalmente il pagamento di una retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore. Sicché, il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato mentre incombe al datore di lavoro fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Nella fattispecie, non è contestata l'esistenza di un rapporto di lavoro
– a carattere subordinato – tra le parti. La convenuta, tuttavia, sostiene che il suddetto rapporto avesse ad oggetto esclusivamente la prestazione di lavoro quale collaboratore domestico all'interno della propria abitazione. Di conseguenza la prova da acquisire attiene alle diverse mansioni, assunte dal ricorrente come espletate, di addetto alla ricezione alberghiera. Tale prova non è stata raggiunta. Dal vaglio istruttorio è emerso quanto segue. Il teste ha dichiarato: ”conosco la convenuta che ho Testimone_1 contatto per poter soggiornare a Napoli per un paio di notti;
ciò è accaduto a settembre 2014 e a settembre 2015”; ...: “non conosco il ricorrente”;
...: “ho sempre interagito con la convenuta;
conosco il marito perché è un collega ma non ho avuto contatti con lui in occasione delle prenotazioni e del soggiorno”; ...: “di tali ultime attività si occupava la ricorrente;
non ho interagito con nessun altro;
la consegna delle chiavi veniva effettuata dalla signora in persona;
le chiavi le ho semplicemente restituite poggiandole sul banco al momento della partenza”; ...: “nel Bonapace Porta Nolana B&B per la colazione sono sempre stati messi a disposizione prodotti confezionati di natura industriale di cui servirsene in piena autonomia nonché un distributore del caffè da poter utilizzare personalmente;
...: “non so chi si occupasse della pulizia dei locali”. Il teste ha dichiarato: ...: “conosco il Testimone_2 ricorrente dal 2009; abbiamo abitato nella stessa casa per un anno”; ...:
“dopo quel periodo siamo rimasti in contatto telefonico”; ...: “il ricorrente ha lavorato in un B&B situato a Porta Nolana, mi è capitato di andarci con mia moglie per due giorni nel 2016 e, in ogni caso mi ci sono recato per andare a trovarlo, due, tre volte a settimana quando mi recavo a fare spesa a Piazza Garibaldi”; ...: “parliamo degli anni dal 2012 (febbraio) al 2019”; ...: “il ricorrente era addetto alla reception, alla preparazione delle colazioni (questo è accaduto quando io ho dormito lì ma non l'ho visto fare per altri) ed era addetto alle pulizie”; ...: “non conosco la signora ”; ...: “mi capitava di andarci di mattina e lo CP_1 trovavo sempre, c'era solo lui a lavorare lì, lavorava tutti i giorni anche di domenica, l'ho visto”; ...: “il b&b ha 8 camere ed è situato al secondo piano del palazzo”; ...: “in quel periodo il ricorrente non ha svolto altra attività come domestico”; ...: “so che lavorava dalle h.6,00 alle h.14,00”. Il teste ha dichiarato: ...: ”conosco la convenuta perché sono Tes_3 stato portiere dello stabile in via Tasso dove la signora abita, questo dal 2012 al 2022”; ...: “sapevo che la signora aveva un b&b dalle parti della stazione centrale ma non ci sono mai stato”; ...: “conosco il ricorrente, veniva la mattina a lavorare dalla signora come addetto CP_1 alle pulizie;
quando iniziai a lavorare lì lui già lavorava, non ricordo per quanti anni ha lavorato, comunque quando io ho finito di lavorare lui già non veniva piu' da qualche anno”; ...: “vedevo il ricorrente venire tutte le mattine, tranne qualche giorno che mi capitava di non vederlo;
c'era sempre un giorno in cui non veniva ma il giorno variava”; ...: “non so se il ricorrente lavorasse anche nel b&b”; ...: “il ricorrente arrivava la mattina intorno alle h.9,00/9,30, aveva un orario elastico;
quando chiudevo la portineria alle h.13,00 a volte lo vedevo andare via a volte no;
comunque aveva le chiavi di casa della signora ”; ...: “credo CP_1 che in quello stesso periodo la signora abbia sempre avuto l'attività di b&b”. Il teste ha riferito: ...: ”ho conosciuto la convenuta in Testimone_4 occasione di un mio pernottamento presso il b&b in zona Porta Nolana a settembre 2014; l'ho incontrata solo in quella occasione, la seconda volta in cui sono andato al b&b (ad aprile 2019) ho avuto a che fare con il marito della signora”; ...: “non ho visto nessun altro occuparsi dell'accettazione dei clienti, ho incontrato soltanto la ed il CP_1 marito”; ...: “per la colazione venivano messi a disposizione degli ospiti dei prodotti confezionati di cui ci si poteva servire in maniera autonoma;
vi era un distributore del caffè da poter utilizzare personalmente”; ...:
“la prima volta ho telefonato direttamente in struttura, il contatto me lo aveva fornito un mio collega che era già stato in questa struttura e rispose la signora;
la seconda volta ho fatto tutto attraverso CP_1 l'app”; ...: “non ho avuto modo di vedere chi si occupasse delle pulizie avendo soggiornato per periodi molto brevi”; ...: “la mia presenza nella struttura era limitata alla notte, uscivo dopo colazione intorno alle h. 8,30 e rientravo per il pernottamento intorno alle h. 21,00”; ...: “non so quante altre stanze vi fossero e se fossero occupate”. Dalle deposizioni rese dai testimoni, alle quali va attribuita pari attendibilità posto che ne è emersa la totale indifferenza rispetto agli interessi in gioco, non è emerso che il ricorrente lavorasse, in maniera continuativa, all'interno della struttura ricettizia della convenuta. Va rilevato come la presenza del medesimo nel B&B, ancorchè riferita dal solo teste non appaia, in linea teorica, Testimone_2 incompatibile con la prestazione resa presso la residenza della convenuta medesima. Nondimeno, non può dirsi provato, alla luce del quadro istruttorio complessivo, che costui lavorasse regolarmente all'interno della struttura, per ciò solo acquisendo i relativi diritti all'inquadramento e al riconoscimento delle retribuzione corrispondente, avendo tutti i testi riferito di non averlo mai visto e di avere ivi incontrato la sola o il di lei marito. CP_1 I testi e hanno dichiarato di aver interagito con la sola Tes_1 Tes_4 resistente nella fase di prenotazione, check in e check out e che la colazione veniva offerta mediante messa a disposizione dei prodotti, fruibili direttamente dalla clientela. Significativa è appara la deposizione del teste portiere dello Tes_3 stabile (fino al 2022) dove è sita l'abitazione della resistente, che ha dichiarato di aver visto il ricorrente, quotidianamente, entrare per recarsi nell'abitazione della ivi trattenendosi per l'intera CP_1 mattinata. Tale circostanza appare, dunque, incompatibile con la presenza stabile e continuativa del ricorrente nel B&B. In definitiva l'esito istruttorio, seppur controverso (stante l'esistenza di deposizioni obiettivamente confliggenti tra loro), induce a ritenere non provata la tesi del ricorrente nei termini in cui la stessa è stata prospettata, pur risultando l'esistenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato tra le parti, di diversa tipologia, in relazione al quale nessuna domanda è stata spiegata.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato. Le spese, considerate le motivazioni poste a base della presente decisione, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Napoli, il 08.05.2025
Il Giudice