Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 944/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
-------------
sul ricorso congiunto presentato
da
e , rappresentati e difesi dall'avv. CENTASSO LAURA, presso Parte_1 Parte_2
quest'ultima elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. Il sig. manterrà la propria residenza in Venezia, Cannaregio 2978 H presso l'immobile Parte_2
di Sua proprietà sino ad ora adibito a casa familiare, a Lui assegnato, onerandosi del pagamento del mutuo,
spese condominiali e utenze;
2. La sig.ra ha provveduto a trasferire la residenza unitamente a quella del minore e della figlia Parte_1
maggiorenne (nata da altra relazione) convivente, in Mestre (VE) via Tassini 6 nell'appartamento contratto in locazione, onerandosi anch'essa di spese condominiali e utenze, oltreché al canone mensile di locazione. Porterà con sé gli animali domestici;
3. Affidare il minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno la responsabilità
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4. Il padre terrà , ogni settimana, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera (entro le ore 19.00). Per_1
Il venerdì sarà la sig.ra a portare il minore a Venezia, presso l'abitazione paterna mentre la Parte_1
domenica, sarà il sig. a riportare il minore all'orario concordato presso l'abitazione della Parte_2
madre. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra le parti anche in relazione agli impegni lavorativi di entrambi. I genitori nei periodi di competenza si impegnano ad accompagnare agli impegni Per_1
sportivi e impiegare il minore in attività ludiche e ricreative, dopo aver correttamente eseguito gli adempimenti scolastici, rispettando gli orari del bambino. Garantiranno sempre e comunque la reperibilità
telefonica, al di fuori degli orari lavorativi;
5. Le parti concordano che in caso di malattia del minore, il genitore con il quale in quel momento è il bimbo se ne dovrà prendere cura organizzandosi per un'eventuale visita pediatrica o medica, sistemazione con la babysitter o altro se indisponibile lui stesso ad essere presente in casa con il figlio. Salvi i diversi accordi per il benessere del minore;
6. La minore trascorrerà con il padre le vacanze nei seguenti termini:
- 10 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive e precisamente nel mese di agosto di ciascun anno;
- per la metà delle vacanze invernali, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30.12 e dal 31.12 al
06.01. Salvi i diversi accordi tra le parti;
- per l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni salvi i diversi accordi tra le parti;
- i ponti annuali e scolastici da suddividersi in maniera equa tra i genitori, ad anni alterni;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio,
le date di partenza e ritorno e garantire la reperibilità telefonica;
Salvi i diversi accordi.
Pag. 2 di 6 7. Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento ordinario a favore del minore in misura Parte_2
pari ad euro 500, 00 mensili (cinquecento//00) soggetti a rivalutazione annuale secondo i canoni ISTAT
alle coordinate della sig. ra , entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
Parte_1
8. Le spese straordinarie, secondo protocollo del Tribunale di Venezia che le parti approvano, saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate in misura del 50%, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, in difetto resteranno a carico del genitore che le ha anticipate. L'eventuale dissenso scritto del genitore dovrà pervenire entro 10 giorni dalla richiesta dell'altro genitore, altrimenti la mancata risposta si riterrà assenso;
9. Le parti convengono che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla con rinuncia formale Parte_1
da parte dell'altro genitore e detrazioni fiscali;
10. Eventuali bonus sociali a cui avrebbe diritto il nucleo in relazione al reddito, verranno percepiti dalla signora senza obbligo di conguaglio;
Parte_1
11. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, senza ingerenza alcuna.
12. Visto l'art. 3, lett. b) l. 21.11.1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, e le successive modifiche, i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto di ai fini Per_1
della validità per l'espatrio;”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 24.02.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione more uxorio
dalla quale in data 07.07.2018 era nato il figlio , minorenne;
che gli stessi avevano fissato Persona_2
la residenza familiare nell'immobile sito in Cannaregio 2978H, Venezia, di proprietà di . Parte_2
Pag. 3 di 6 Ciò premesso, i ricorrenti, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione,
formulavano ricorso al fine di regolamentare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore, indicando nell'atto introduttivo le condizioni di cui all'accordo raggiunto. Disposto con decreto del 26.02.2025 la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti, fissata per il 10.06.2025,
con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., lette le note depositate dalle parti in data
04.06.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il
Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai ricorrenti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento, si dispone la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
- ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento del figlio alle seguenti condizioni: Persona_2
1. Il sig. manterrà la propria residenza in Venezia, Cannaregio 2978 H presso l'immobile di Parte_2
Sua proprietà sino ad ora adibito a casa familiare, a Lui assegnato, onerandosi del pagamento del mutuo,
spese condominiali e utenze;
2. La sig.ra ha provveduto a trasferire la residenza unitamente a quella del minore e della figlia Parte_1
maggiorenne (nata da altra relazione) convivente, in Mestre (VE) via Tassini 6 nell'appartamento contratto in locazione, onerandosi anch'essa di spese condominiali e utenze, oltreché al canone mensile di locazione. Porterà con sé gli animali domestici;
3. Il minore è affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno la responsabilità e potestà genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le decisioni di straordinaria amministrazione. Si impegneranno reciprocamente a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione in merito alle questioni fondamentali quali, a mero titolo esemplificativo, la salute e l'istruzione, le cui
Pag. 4 di 6 decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, seguendo le naturali inclinazioni ed aspirazioni dei minori;
4. Il padre terrà , ogni settimana, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera (entro le ore 19.00). Per_1
Il venerdì sarà la sig.ra a portare il minore a Venezia, presso l'abitazione paterna mentre la Parte_1
domenica, sarà il sig. a riportare il minore all'orario concordato presso l'abitazione della Parte_2
madre. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra le parti anche in relazione agli impegni lavorativi di entrambi. I genitori nei periodi di competenza si impegnano ad accompagnare agli impegni Per_1
sportivi e impiegare il minore in attività ludiche e ricreative, dopo aver correttamente eseguito gli adempimenti scolastici, rispettando gli orari del bambino. Garantiranno sempre e comunque la reperibilità
telefonica, al di fuori degli orari lavorativi;
5. Le parti concordano che in caso di malattia del minore, il genitore con il quale in quel momento è il bimbo se ne dovrà prendere cura organizzandosi per un'eventuale visita pediatrica o medica, sistemazione con la babysitter o altro se indisponibile lui stesso ad essere presente in casa con il figlio. Salvi i diversi accordi per il benessere del minore;
6. La minore trascorrerà con il padre le vacanze nei seguenti termini:
- 10 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive e precisamente nel mese di agosto di ciascun anno;
- per la metà delle vacanze invernali, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30.12 e dal 31.12 al
06.01. Salvi i diversi accordi tra le parti;
- per l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni salvi i diversi accordi tra le parti;
- i ponti annuali e scolastici da suddividersi in maniera equa tra i genitori, ad anni alterni;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio,
le date di partenza e ritorno e garantire la reperibilità telefonica;
Salvi i diversi accordi.
7. Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento ordinario a favore del minore in misura Parte_2
pari ad euro 500, 00 mensili (cinquecento//00) soggetti a rivalutazione annuale secondo i canoni ISTAT
alle coordinate della sig.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
Parte_1
Pag. 5 di 6 8. Le spese straordinarie, secondo protocollo del Tribunale di Venezia che le parti approvano, saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate in misura del 50%, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, in difetto resteranno a carico del genitore che le ha anticipate. L'eventuale dissenso scritto del genitore dovrà pervenire entro 10 giorni dalla richiesta dell'altro genitore, altrimenti la mancata risposta si riterrà assenso;
9. Le parti convengono che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla con rinuncia formale Parte_1
da parte dell'altro genitore e detrazioni fiscali;
10. Eventuali bonus sociali a cui avrebbe diritto il nucleo in relazione al reddito, verranno percepiti dalla signora senza obbligo di conguaglio;
Parte_1
11. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, senza ingerenza alcuna.
12. Visto l'art. 3, lett. b) l. 21.11.1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, e le successive modifiche, i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto di ai fini Per_1
della validità per l'espatrio;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 19.6.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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