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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5183 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26091/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26091/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCESCO PAOLO LIOIA e dell'avv. MANLIO ARNONE ( ) C.F._1
VIA GIULIO DE PETRA, 1 71122 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in via Giulio De Petra n. 1
71100 FOGGIA presso il difensore avv. LIOIA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARGHERITA GRASSI CP_2 P.IVA_2
CATAPANO elettivamente domiciliato in Corso Europa 20122 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza nr. 4064/24 il Giudice di Pace di Milano ha rigettato la domanda proposta dall'attrice verso dichiarando compensate tra le parti le spese di lite. Il G.d.P. ha CP_2 rigettato nel merito la domanda giudiziale ritenendola non suffragata da alcuna prova sia in relazione alle circostanze fattuali, sia in relazione al danno subito dalla società attrice.
Con atto di citazione in appello l'appellante ha sostanzialmente censurato la sentenza di primo grado per avere il giudice travisato il regime dell'onere probatorio nell'ambito del giudizio civile in relazione al regime risarcitorio degli indennizzi contrattuali previsti dalla normativa di settore e dalla carta dei servizi, applicabili al caso concreto. Ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della appellata e la condanna della medesima alla corresponsione in favore dell'attrice della somma di 225 euro, ovvero nella diversa somma ritenuta, con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore dei due procuratori antistatari.
Si è costituita l'appellata la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità delle nuove deduzioni in appello, in particolare l'appellante tardivamente avrebbe dedotto in appello la mancata applicazione delle disposizioni di cui alla Carta dei Servizi e di quelle di cui alla Del. Agcom n.
347/18/Cons, deduzioni mai rese in primo grado;
in ogni caso l'appello sarebbe infondato perché la dedotta interruzione dei servizi di telefonia allegata dalla parte attrice in primo grado – dal 14.6.2022 al
17.7.2022 – non si sarebbe mai verificata, come provato dai copiosi consumi riportati nelle fatture prodotte in atti;
la causa sarebbe stata decisa alla luce del principio della cd. “ragione più liquida”, in considerazione della completa assenza di allegazione del danno subito dall'attrice; in ogni caso il decisum di primo grado sarebbe del tutto corretto anche alla luce della recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione, sez. 3, 29.10.2019: in ogni caso la controparte non avrebbe neanche dedotto nella causa di primo grado quali sarebbero le norme della Carta dei servizi violate e quale sarebbe il conteggio che giustifica la richiesta, la stessa censura con riguardo alle norme di settore applicabili al caso concreto;
da ultimo ha allegato che essa, a mero scopo conciliativo avrebbe già accreditato all'utente la somma di 100 euro con la fattura del 1.8.2022, pertanto la domanda sarebbe pure temeraria. Ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
Sui documenti prodotti e sulle allegazioni delle parti la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 26.3.2025.
Nel merito l'appello è radicalmente infondato e dev'essere respinto.
In primo grado i fatti esposti -ricavabili dall'atto di citazione innanzi al G.d.P. - sono letteralmente i seguenti: la parte attrice aveva stipulato un contratto di appalto di servizi di telefonia sull'utenza 081/8372873 in carico all'operatore convenuto (fonia vocale e collegamento ad internet); a far data dal 14.6.2022 avrebbe riscontrato inspiegabilmente la sospensione/cessazione dei predetti servizi in assenza di preavviso;
in data 14.7.2022 l'utenza era stata riattivata a seguito di un ricorso al competente. La convenuta, contestando nel merito la fondatezza della domanda, aveva CP_3
contro
-dedotto l'infondatezza della domanda avuto riguardo all'ininterrotta somministrazione dei pagina 2 di 4 servizi evincibile dal documentato traffico telefonico riportato nelle fatture prodotte in atti.
A seguito di tanto nulla l'attrice aveva
contro
-dedotto né provato in causa, omettendo qualsiasi produzione documentale e qualsiasi richiesta, anche in via istruttoria.
Le fatture prodotte in atti dalla parte appellata provano un cospicuo traffico telefonico persino nel periodo asseritamente interessato dall'interruzione dei servizi sull'utenza in uso alla parte appellante.
Il Tribunale osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento, svolta dall'attrice, è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e
2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). Altresì, posto che il contratto dedotto in giudizio è
(pacificamente e documentalmente) un contratto atipico di appalto e di somministrazione di servizi telefonici, con pagamento del corrispettivo a consumo, discende ai sensi dell'art. 2697 c.c. che, in caso di contestazione della debenza del credito, incombe al preteso creditore anche dare evidenza del quantum erogato, ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo. In questo senso, difatti, la
Corte di Cassazione ha -con massime costanti e ripetute nel tempo- affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, in altri casi di somministrazione di energia elettrica, come la bolletta sia idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte del somministrato, mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 2.12.2002 n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004 n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011 n. 13193; Cass. civ. sez. 3, 22.11.2016 n. 23699).
Nel caso concreto non si pone un tema di quantum, ma certamente un tema di utilizzo del servizio nel periodo asseritamente interessato dalla totale interruzione del servizio, circostanza che, al contrario, le bollette, peraltro dettagliate, in funzione dei principi sopra esposti, provano, soprattutto in difetto assoluto di opportuna contestazione da parte dell'attrice.
Pertanto, in considerazione di quanto emerso in giudizio, anche nell'ambito della mera dialettica processuale tra le parti, con l'evidente peso del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., il G.d.P. ha rilevato la completa infondatezza della domanda sia per difetto di allegazione degli elementi fattuali della domanda risarcitoria, sia per l'altra ragione sopra ricordata.
Il Giudice dell'appello ritiene che senz'altro la domanda fosse sfornita del tutto degli elementi pagina 3 di 4 fattuali a sostegno della richiesta indennitaria di condanna, con assorbimento di ogni altra ulteriore questione.
Si impone pertanto il rigetto dell'appello con ogni conseguenza in tema di spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna altresì la parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte appellata, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in € 494 euro per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare l'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13, c.1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26091/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCESCO PAOLO LIOIA e dell'avv. MANLIO ARNONE ( ) C.F._1
VIA GIULIO DE PETRA, 1 71122 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in via Giulio De Petra n. 1
71100 FOGGIA presso il difensore avv. LIOIA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARGHERITA GRASSI CP_2 P.IVA_2
CATAPANO elettivamente domiciliato in Corso Europa 20122 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza nr. 4064/24 il Giudice di Pace di Milano ha rigettato la domanda proposta dall'attrice verso dichiarando compensate tra le parti le spese di lite. Il G.d.P. ha CP_2 rigettato nel merito la domanda giudiziale ritenendola non suffragata da alcuna prova sia in relazione alle circostanze fattuali, sia in relazione al danno subito dalla società attrice.
Con atto di citazione in appello l'appellante ha sostanzialmente censurato la sentenza di primo grado per avere il giudice travisato il regime dell'onere probatorio nell'ambito del giudizio civile in relazione al regime risarcitorio degli indennizzi contrattuali previsti dalla normativa di settore e dalla carta dei servizi, applicabili al caso concreto. Ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della appellata e la condanna della medesima alla corresponsione in favore dell'attrice della somma di 225 euro, ovvero nella diversa somma ritenuta, con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore dei due procuratori antistatari.
Si è costituita l'appellata la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità delle nuove deduzioni in appello, in particolare l'appellante tardivamente avrebbe dedotto in appello la mancata applicazione delle disposizioni di cui alla Carta dei Servizi e di quelle di cui alla Del. Agcom n.
347/18/Cons, deduzioni mai rese in primo grado;
in ogni caso l'appello sarebbe infondato perché la dedotta interruzione dei servizi di telefonia allegata dalla parte attrice in primo grado – dal 14.6.2022 al
17.7.2022 – non si sarebbe mai verificata, come provato dai copiosi consumi riportati nelle fatture prodotte in atti;
la causa sarebbe stata decisa alla luce del principio della cd. “ragione più liquida”, in considerazione della completa assenza di allegazione del danno subito dall'attrice; in ogni caso il decisum di primo grado sarebbe del tutto corretto anche alla luce della recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione, sez. 3, 29.10.2019: in ogni caso la controparte non avrebbe neanche dedotto nella causa di primo grado quali sarebbero le norme della Carta dei servizi violate e quale sarebbe il conteggio che giustifica la richiesta, la stessa censura con riguardo alle norme di settore applicabili al caso concreto;
da ultimo ha allegato che essa, a mero scopo conciliativo avrebbe già accreditato all'utente la somma di 100 euro con la fattura del 1.8.2022, pertanto la domanda sarebbe pure temeraria. Ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
Sui documenti prodotti e sulle allegazioni delle parti la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 26.3.2025.
Nel merito l'appello è radicalmente infondato e dev'essere respinto.
In primo grado i fatti esposti -ricavabili dall'atto di citazione innanzi al G.d.P. - sono letteralmente i seguenti: la parte attrice aveva stipulato un contratto di appalto di servizi di telefonia sull'utenza 081/8372873 in carico all'operatore convenuto (fonia vocale e collegamento ad internet); a far data dal 14.6.2022 avrebbe riscontrato inspiegabilmente la sospensione/cessazione dei predetti servizi in assenza di preavviso;
in data 14.7.2022 l'utenza era stata riattivata a seguito di un ricorso al competente. La convenuta, contestando nel merito la fondatezza della domanda, aveva CP_3
contro
-dedotto l'infondatezza della domanda avuto riguardo all'ininterrotta somministrazione dei pagina 2 di 4 servizi evincibile dal documentato traffico telefonico riportato nelle fatture prodotte in atti.
A seguito di tanto nulla l'attrice aveva
contro
-dedotto né provato in causa, omettendo qualsiasi produzione documentale e qualsiasi richiesta, anche in via istruttoria.
Le fatture prodotte in atti dalla parte appellata provano un cospicuo traffico telefonico persino nel periodo asseritamente interessato dall'interruzione dei servizi sull'utenza in uso alla parte appellante.
Il Tribunale osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento, svolta dall'attrice, è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e
2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). Altresì, posto che il contratto dedotto in giudizio è
(pacificamente e documentalmente) un contratto atipico di appalto e di somministrazione di servizi telefonici, con pagamento del corrispettivo a consumo, discende ai sensi dell'art. 2697 c.c. che, in caso di contestazione della debenza del credito, incombe al preteso creditore anche dare evidenza del quantum erogato, ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo. In questo senso, difatti, la
Corte di Cassazione ha -con massime costanti e ripetute nel tempo- affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, in altri casi di somministrazione di energia elettrica, come la bolletta sia idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte del somministrato, mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 2.12.2002 n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004 n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011 n. 13193; Cass. civ. sez. 3, 22.11.2016 n. 23699).
Nel caso concreto non si pone un tema di quantum, ma certamente un tema di utilizzo del servizio nel periodo asseritamente interessato dalla totale interruzione del servizio, circostanza che, al contrario, le bollette, peraltro dettagliate, in funzione dei principi sopra esposti, provano, soprattutto in difetto assoluto di opportuna contestazione da parte dell'attrice.
Pertanto, in considerazione di quanto emerso in giudizio, anche nell'ambito della mera dialettica processuale tra le parti, con l'evidente peso del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., il G.d.P. ha rilevato la completa infondatezza della domanda sia per difetto di allegazione degli elementi fattuali della domanda risarcitoria, sia per l'altra ragione sopra ricordata.
Il Giudice dell'appello ritiene che senz'altro la domanda fosse sfornita del tutto degli elementi pagina 3 di 4 fattuali a sostegno della richiesta indennitaria di condanna, con assorbimento di ogni altra ulteriore questione.
Si impone pertanto il rigetto dell'appello con ogni conseguenza in tema di spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna altresì la parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte appellata, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in € 494 euro per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare l'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13, c.1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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