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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
LO ON, RE
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14004/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SI - Napoli Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259006323269000 51764,32
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21648/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/accoglimento con spese
Resistente/rigetto con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259006323269000, notificata il 29.04.2025 , deducendo la prescrizione dei crediti sottesi, tutti riferiti alle seguenti quattro cartelle di pagamento:
Cartella n. 07120060116443718000, notificata il 09.10.2007, per interessi e sanzioni su IVA anno 2002 .
Cartella n. 07120070014039272000, notificata il 08.02.2007, per IVA/IRPEF anni 2003–2004 .
Cartella n. 07120160034797014000, notificata il 14.07.2016, per Associazione_1 anno 2015 . Cartella n. 07120170035391987000, notificata il 20.11.2017, per IVA/IRPEF anni 2012–2013 .
Sono state inoltre prodotte le successive intimazioni di pagamento, tra cui:
19.02.2019 (per la cartella n. 1) ;
31.10.2019 (per la cartella n. 2) ;
27.06.2023 (per la cartella n. 3) .
2. L'Agenzia si è costituita chiedendo il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è parzialmente fondato e in tale misura, come di seguito evidenziato, può essere accolto.
3.1. Esaminando preliminarmente l'oggetto del giudizio e l'ammissibilità delle censure, si deve rilevare come, dalla documentazione prodotta, risulti che tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate al contribuente.
Ne consegue che, nel presente giudizio, possono essere esaminate esclusivamente le censure relative a fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla notifica delle cartelle, tra le quali rientra l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione, ritualmente sollevata dal ricorrente.
3.2. Esaminando preliminarmente la questione della prescrizione, occorre evidenziare, in via generale, come il diritto alla riscossione dei tributi erariali è soggetto al termine di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Diversamente, le sanzioni tributarie si prescrivono nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 20, comma
3, del D.lgs. n. 472/1997, così come gli interessi, che rientrano tra le prestazioni periodiche soggette al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
La notifica di atti della riscossione idonei a costituire in mora il debitore interrompe la prescrizione e determina la decorrenza di un nuovo termine.
Deve inoltre tenersi conto delle sospensioni straordinarie dei termini di riscossione previste dalla normativa emergenziale, in particolare della sospensione disposta dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
4. Applicando i principi sopra richiamati ai singoli crediti dedotti in giudizio emerge quanto segue.
4.1 Cartella n. 07120060116443718000 – IVA 2002
La cartella è stata notificata il 9 ottobre 2007 ed è relativa esclusivamente a interessi e sanzioni.
L'ultimo atto interruttivo, prima di quello oggetto del giudizio, risulta essere l'intimazione notificata il 19 febbraio 2019.
Tra tale data e l'intimazione impugnata del 29 aprile 2025 è decorso un lasso temporale superiore a cinque anni, anche tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
Deve pertanto ritenersi maturata la prescrizione del diritto alla riscossione.
4.2 Cartella n. 07120070014039272000 – IVA e IRPEF 2003–2004
La cartella è stata notificata in data 8 febbraio 2007
L'ultimo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'intimazione di pagamento notificata il 31 ottobre
2019, prima di quello oggetto del giudizio, atto non impugnato e quindi idoneo a far decorrere un nuovo termine prescrizionale ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c.
Alla data dell'intimazione oggi impugnata (29 aprile 2025) non risulta decorso il termine decennale di prescrizione applicabile ai crediti tributari in capitale ex art. 2946 c.c., neppure prescindendo dal computo delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale.
L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere respinta con riferimento a tale cartella.
4.3 Cartella n. 07120160034797014000 – Canone RAI 2015
Il credito riguarda il Associazione_1, soggetto a prescrizione quinquennale. La cartella è stata notificata il 14 luglio 2016; l'ultimo atto interruttivo è l'intimazione del 27 giugno 2023, non impugnato, da cui non risulta decorso l'ulteriore termine quinquennale.L'eccezione di prescrizione, con riferimento a tale credito, deve pertanto essere respinta.
4.4 Cartella n. 07120170035391987000 – IVA e IRPEF 2012–2013
La cartella è stata notificata il 20 novembre 2017.
L'atto impugnato del 29 aprile 2025 costituisce valido atto interruttivo.
Tenuto conto delle sospensioni intervenute, sia ordinarie sia emergenziali, il termine di prescrizione decennale non risulta decorso alla data dell'intimazione impugnata.
L'eccezione di prescrizione, con riferimento a tale credito, deve pertanto essere respinta.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai crediti di cui alla
Cartella n. 07120060116443718000 e respinto per il resto.
La compensazione integrale delle spese di lite appare equa in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della complessità della disciplina applicabile
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
LO ON, RE
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14004/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SI - Napoli Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259006323269000 51764,32
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21648/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/accoglimento con spese
Resistente/rigetto con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259006323269000, notificata il 29.04.2025 , deducendo la prescrizione dei crediti sottesi, tutti riferiti alle seguenti quattro cartelle di pagamento:
Cartella n. 07120060116443718000, notificata il 09.10.2007, per interessi e sanzioni su IVA anno 2002 .
Cartella n. 07120070014039272000, notificata il 08.02.2007, per IVA/IRPEF anni 2003–2004 .
Cartella n. 07120160034797014000, notificata il 14.07.2016, per Associazione_1 anno 2015 . Cartella n. 07120170035391987000, notificata il 20.11.2017, per IVA/IRPEF anni 2012–2013 .
Sono state inoltre prodotte le successive intimazioni di pagamento, tra cui:
19.02.2019 (per la cartella n. 1) ;
31.10.2019 (per la cartella n. 2) ;
27.06.2023 (per la cartella n. 3) .
2. L'Agenzia si è costituita chiedendo il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è parzialmente fondato e in tale misura, come di seguito evidenziato, può essere accolto.
3.1. Esaminando preliminarmente l'oggetto del giudizio e l'ammissibilità delle censure, si deve rilevare come, dalla documentazione prodotta, risulti che tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate al contribuente.
Ne consegue che, nel presente giudizio, possono essere esaminate esclusivamente le censure relative a fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla notifica delle cartelle, tra le quali rientra l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione, ritualmente sollevata dal ricorrente.
3.2. Esaminando preliminarmente la questione della prescrizione, occorre evidenziare, in via generale, come il diritto alla riscossione dei tributi erariali è soggetto al termine di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Diversamente, le sanzioni tributarie si prescrivono nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 20, comma
3, del D.lgs. n. 472/1997, così come gli interessi, che rientrano tra le prestazioni periodiche soggette al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
La notifica di atti della riscossione idonei a costituire in mora il debitore interrompe la prescrizione e determina la decorrenza di un nuovo termine.
Deve inoltre tenersi conto delle sospensioni straordinarie dei termini di riscossione previste dalla normativa emergenziale, in particolare della sospensione disposta dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
4. Applicando i principi sopra richiamati ai singoli crediti dedotti in giudizio emerge quanto segue.
4.1 Cartella n. 07120060116443718000 – IVA 2002
La cartella è stata notificata il 9 ottobre 2007 ed è relativa esclusivamente a interessi e sanzioni.
L'ultimo atto interruttivo, prima di quello oggetto del giudizio, risulta essere l'intimazione notificata il 19 febbraio 2019.
Tra tale data e l'intimazione impugnata del 29 aprile 2025 è decorso un lasso temporale superiore a cinque anni, anche tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
Deve pertanto ritenersi maturata la prescrizione del diritto alla riscossione.
4.2 Cartella n. 07120070014039272000 – IVA e IRPEF 2003–2004
La cartella è stata notificata in data 8 febbraio 2007
L'ultimo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'intimazione di pagamento notificata il 31 ottobre
2019, prima di quello oggetto del giudizio, atto non impugnato e quindi idoneo a far decorrere un nuovo termine prescrizionale ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c.
Alla data dell'intimazione oggi impugnata (29 aprile 2025) non risulta decorso il termine decennale di prescrizione applicabile ai crediti tributari in capitale ex art. 2946 c.c., neppure prescindendo dal computo delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale.
L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere respinta con riferimento a tale cartella.
4.3 Cartella n. 07120160034797014000 – Canone RAI 2015
Il credito riguarda il Associazione_1, soggetto a prescrizione quinquennale. La cartella è stata notificata il 14 luglio 2016; l'ultimo atto interruttivo è l'intimazione del 27 giugno 2023, non impugnato, da cui non risulta decorso l'ulteriore termine quinquennale.L'eccezione di prescrizione, con riferimento a tale credito, deve pertanto essere respinta.
4.4 Cartella n. 07120170035391987000 – IVA e IRPEF 2012–2013
La cartella è stata notificata il 20 novembre 2017.
L'atto impugnato del 29 aprile 2025 costituisce valido atto interruttivo.
Tenuto conto delle sospensioni intervenute, sia ordinarie sia emergenziali, il termine di prescrizione decennale non risulta decorso alla data dell'intimazione impugnata.
L'eccezione di prescrizione, con riferimento a tale credito, deve pertanto essere respinta.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai crediti di cui alla
Cartella n. 07120060116443718000 e respinto per il resto.
La compensazione integrale delle spese di lite appare equa in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della complessità della disciplina applicabile
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Compensa le spese.