TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13183/2022 R.G., promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Francesco Delli Parte_1
Noci
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresento e difeso dall'Avv. Maurizio CP_1
Tafuro come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Indennizzo per malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.12.2022, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di aver lavorato dapprima come cantiniere per conto della ditta HE.VI (dal 1985 al 2020) e poi come intonacatore edile alle dipendenze di numerose aziende del settore;
che tali attività lavorative lo avevano portato a stare a contatto con rumori molto forti provenienti dall'ambiente di lavoro e dai macchinari utilizzati quotidianamente che gli avevano progressivamente procurato una “ipoacusia percettiva bilaterale”; che in data 19.03.2019 aveva presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale e l' gli aveva riconosciuto la malattia professionale accertando un grado di CP_1 invalidità del 4%; che in data 3.09.2020 aveva presentato opposizione alla suddetta valutazione chiedendo che l' , fosse condannato a corrispondergli la rendita o l'indennizzo in misura CP_2 superiore al grado di inabilità riscontrato.
Costituitosi in giudizio, l insisteva per il rigetto della domanda, evidenziando di aver già CP_2 riconosciuto la malattia professionale con riferimento alla patologia ipoacusia percettiva bilaterale per la quale era stata riconosciuta una invalidità del 4%.
Disposta consulenza tecnica medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * * Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D.
Lgs. n. 38/00, che, all'art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
«tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del grado di invalidità subito dall'odierno ricorrente a seguito del conseguimento della malattia professionale “ipoacusia percettiva bilaterale” contratta a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa di cantiniere ed intonacatore edile, patologia la cui natura professionale è già stata riconosciuta dall' nella misura del 4%. CP_1
Espletata consulente tecnico d'ufficio, il CTU dott. ha riscontrato l'esistenza Persona_1 della malattia denunciata “ipoacusia percettiva bilaterale”, evidenziando la sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta e l'attività lavorativa svolta e quantificando l'inabilità lavorativa permanente nella misura complessiva del 13% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Dette conclusioni risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve essere accertata la natura professionale della patologia “ipoacusia percettiva bilaterale” denunciata all ed affermato il diritto del ricorrente a CP_2 percepire l'indennizzo di cui all'art.13 del d.lgs. n.38/2000 commisurato ad una menomazione pari al 13% a decorrere dalla domanda amministrativa del 19.03.2019, con condanna dell al CP_1 pagamento della prestazione predetta, aumentata degli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell secondo la CP_1 regola della soccombenza, con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto, ritenuta la natura professionale della patologia “ipoacusia percettiva bilaterale” ed accertato altresì che la stessa ha determinato in capo all'istante una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 13% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19.03.2019;
- condanna l' resistente alla liquidazione dell'indennizzo nella misura corrispondente al CP_2 grado di invalidità come sopra accertato, oltre agli interessi legali maturati sui ratei arretrati sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi CP_1
€ 2.500,00 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate come da CP_1 separato decreto in atti.
Lecce, li 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13183/2022 R.G., promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Francesco Delli Parte_1
Noci
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresento e difeso dall'Avv. Maurizio CP_1
Tafuro come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Indennizzo per malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.12.2022, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di aver lavorato dapprima come cantiniere per conto della ditta HE.VI (dal 1985 al 2020) e poi come intonacatore edile alle dipendenze di numerose aziende del settore;
che tali attività lavorative lo avevano portato a stare a contatto con rumori molto forti provenienti dall'ambiente di lavoro e dai macchinari utilizzati quotidianamente che gli avevano progressivamente procurato una “ipoacusia percettiva bilaterale”; che in data 19.03.2019 aveva presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale e l' gli aveva riconosciuto la malattia professionale accertando un grado di CP_1 invalidità del 4%; che in data 3.09.2020 aveva presentato opposizione alla suddetta valutazione chiedendo che l' , fosse condannato a corrispondergli la rendita o l'indennizzo in misura CP_2 superiore al grado di inabilità riscontrato.
Costituitosi in giudizio, l insisteva per il rigetto della domanda, evidenziando di aver già CP_2 riconosciuto la malattia professionale con riferimento alla patologia ipoacusia percettiva bilaterale per la quale era stata riconosciuta una invalidità del 4%.
Disposta consulenza tecnica medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * * Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D.
Lgs. n. 38/00, che, all'art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
«tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del grado di invalidità subito dall'odierno ricorrente a seguito del conseguimento della malattia professionale “ipoacusia percettiva bilaterale” contratta a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa di cantiniere ed intonacatore edile, patologia la cui natura professionale è già stata riconosciuta dall' nella misura del 4%. CP_1
Espletata consulente tecnico d'ufficio, il CTU dott. ha riscontrato l'esistenza Persona_1 della malattia denunciata “ipoacusia percettiva bilaterale”, evidenziando la sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta e l'attività lavorativa svolta e quantificando l'inabilità lavorativa permanente nella misura complessiva del 13% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Dette conclusioni risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve essere accertata la natura professionale della patologia “ipoacusia percettiva bilaterale” denunciata all ed affermato il diritto del ricorrente a CP_2 percepire l'indennizzo di cui all'art.13 del d.lgs. n.38/2000 commisurato ad una menomazione pari al 13% a decorrere dalla domanda amministrativa del 19.03.2019, con condanna dell al CP_1 pagamento della prestazione predetta, aumentata degli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell secondo la CP_1 regola della soccombenza, con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto, ritenuta la natura professionale della patologia “ipoacusia percettiva bilaterale” ed accertato altresì che la stessa ha determinato in capo all'istante una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 13% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19.03.2019;
- condanna l' resistente alla liquidazione dell'indennizzo nella misura corrispondente al CP_2 grado di invalidità come sopra accertato, oltre agli interessi legali maturati sui ratei arretrati sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi CP_1
€ 2.500,00 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate come da CP_1 separato decreto in atti.
Lecce, li 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa