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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1399/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RI LO, LA
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5260/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6593/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 15/04/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240016888648000 TASSA AUTOMOBIL 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240016888648000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 632/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello
Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 6593/2025 depositata il 15.4.2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 contro la cartella di pagamento per €. 377,30, notificata in data 12.12.2024 e relativa a tassa automobilistica per l'anno 2017.
Per giungere a tale conclusione, il giudice di primo grado ha rilevato che il ricorso non era stato notificato all'ente creditore Regione Campania, in violazione in base all'art. 14 co 6 bis del dlgs 546/1992 secondo cui
“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Contro questa decisione la parte soccombente ha proposto appello contrastato con controdeduzioni dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre l'ente impositore (Regione Campania) non ha svolto difese e all'esito dell'odierna udienza, il Collegio ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'appellata Regione Campania che non ha ritenuto di costituirsi nonostante la regolare notifica dell'appello (v. messaggio pec del 3.7.2025).
Ciò premesso, e passando all'esame dell'appello, osserva la Corte che con l'unico motivo si censura la sentenza di primo grado per avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'ente creditore, mentre invece la notifica risultava eseguita all'indirizzo contenziosotributario@pec.regione. campania.it, “indirizzo estratto dal valido registro IPA, come da visura IPA che si allega”. Si chiede pertanto la riforma della sentenza con vittoria di spese e attribuzione.
L'appello è fondato.
Dall'esame del fascicolo telematico di primo grado risulta che il ricorso della contribuente era stato notificato anche alla Regine Campania, mediante pec del 23.1.2025 ore 13:35:28. Ha pertanto errato il primo giudice a ritenere omessa la notifica e quindi la pronuncia di inammissibilità non trova alcuna giustificazione.
A questo punto occorre esaminare l'eccezione di prescrizione del tributo che la parte ha proposto formalmente in primo grado ma che ovviamente, anche nel rispetto del principio di conservazione degli atti processuali, deve intendersi riproposta in questa sede, altrimenti non avrebbe alcun senso la proposizione dell'odierno appello (del resto, l'onere di espressa riproposizione di cui all'art. 56 DLGS n. 546/1992 vale solo per l'appellato, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione: cfr. tra le tante, Sez. 5 - , Sentenza
n. 14534 del 06/06/2018).
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Si discute di tassa automobilistica, quindi, come è noto, di un tributo soggetto a prescrizione triennale.
Orbene, la cartella di pagamento oggi impugnata, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017, risulta notificata il 12.12.2024, ma non risulta documentata la notifica di atti interruttivi della prescrizione il cui onere era ovviamente a carico delle odierne appellate (del menzionato prodromico avviso di accertamento non si rinviene, infatti, traccia negli atti del processo).
Pertanto, considerando anche la sospensione dei termini per effetto della legislazione emergenziale COVID
2019, il termine triennale deve ritenersi spirato alla data del 12.12.2024 e conseguentemente la pretesa va dichiarata estinta per prescrizione.
In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va annullata la cartella di pagamento, con inevitabile aggravio di spese a carico, con vincolo solidale, delle parti soccombenti Regione
Campania, quale ente impositore, e Agenzia delle Entrate Riscossione, incaricata appunto dell'attività di riscossione, che ben avrebbe potuto agevolmente munirsi dell'atto interruttivo da produrre tempestivamente in giudizio per paralizzare la relativa eccezione e ottenere, in questa sede, sentenza favorevole. Avendone il difensore dell'appellante, fatto espressa richiesta, va disposta la distrazione in suo favore.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna le parti appellate al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 200,00 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi € 250,00 oltre accessori quanto al grado di appello, spese da attribuirsi all'avv. Difensore_1.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RI LO, LA
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5260/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6593/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 15/04/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240016888648000 TASSA AUTOMOBIL 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240016888648000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 632/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello
Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 6593/2025 depositata il 15.4.2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 contro la cartella di pagamento per €. 377,30, notificata in data 12.12.2024 e relativa a tassa automobilistica per l'anno 2017.
Per giungere a tale conclusione, il giudice di primo grado ha rilevato che il ricorso non era stato notificato all'ente creditore Regione Campania, in violazione in base all'art. 14 co 6 bis del dlgs 546/1992 secondo cui
“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Contro questa decisione la parte soccombente ha proposto appello contrastato con controdeduzioni dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre l'ente impositore (Regione Campania) non ha svolto difese e all'esito dell'odierna udienza, il Collegio ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'appellata Regione Campania che non ha ritenuto di costituirsi nonostante la regolare notifica dell'appello (v. messaggio pec del 3.7.2025).
Ciò premesso, e passando all'esame dell'appello, osserva la Corte che con l'unico motivo si censura la sentenza di primo grado per avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'ente creditore, mentre invece la notifica risultava eseguita all'indirizzo contenziosotributario@pec.regione. campania.it, “indirizzo estratto dal valido registro IPA, come da visura IPA che si allega”. Si chiede pertanto la riforma della sentenza con vittoria di spese e attribuzione.
L'appello è fondato.
Dall'esame del fascicolo telematico di primo grado risulta che il ricorso della contribuente era stato notificato anche alla Regine Campania, mediante pec del 23.1.2025 ore 13:35:28. Ha pertanto errato il primo giudice a ritenere omessa la notifica e quindi la pronuncia di inammissibilità non trova alcuna giustificazione.
A questo punto occorre esaminare l'eccezione di prescrizione del tributo che la parte ha proposto formalmente in primo grado ma che ovviamente, anche nel rispetto del principio di conservazione degli atti processuali, deve intendersi riproposta in questa sede, altrimenti non avrebbe alcun senso la proposizione dell'odierno appello (del resto, l'onere di espressa riproposizione di cui all'art. 56 DLGS n. 546/1992 vale solo per l'appellato, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione: cfr. tra le tante, Sez. 5 - , Sentenza
n. 14534 del 06/06/2018).
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Si discute di tassa automobilistica, quindi, come è noto, di un tributo soggetto a prescrizione triennale.
Orbene, la cartella di pagamento oggi impugnata, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017, risulta notificata il 12.12.2024, ma non risulta documentata la notifica di atti interruttivi della prescrizione il cui onere era ovviamente a carico delle odierne appellate (del menzionato prodromico avviso di accertamento non si rinviene, infatti, traccia negli atti del processo).
Pertanto, considerando anche la sospensione dei termini per effetto della legislazione emergenziale COVID
2019, il termine triennale deve ritenersi spirato alla data del 12.12.2024 e conseguentemente la pretesa va dichiarata estinta per prescrizione.
In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va annullata la cartella di pagamento, con inevitabile aggravio di spese a carico, con vincolo solidale, delle parti soccombenti Regione
Campania, quale ente impositore, e Agenzia delle Entrate Riscossione, incaricata appunto dell'attività di riscossione, che ben avrebbe potuto agevolmente munirsi dell'atto interruttivo da produrre tempestivamente in giudizio per paralizzare la relativa eccezione e ottenere, in questa sede, sentenza favorevole. Avendone il difensore dell'appellante, fatto espressa richiesta, va disposta la distrazione in suo favore.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna le parti appellate al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 200,00 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi € 250,00 oltre accessori quanto al grado di appello, spese da attribuirsi all'avv. Difensore_1.