Art. 20.
Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all' art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352 , sono elevati, tanto per gli assegni gia' conferiti quanto per quelli da conferire, a lire:
84.000, per gli assegni vitalizi diretti;
78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova;
72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente art. 18.
L'elevazione degli importi degli assegni vitalizi facoltativi stabilita dal comma precedente assorbe l'assegno temporaneo di contingenza, di cui all' art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 , e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a se stante.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1 luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 5 giugno 1965, n.759 , ha disposto (con l'art.7) che " Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi, di cui all' art. 20 della legge 25 novembre 1957, n. 1139 , tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, sono elevati, con effetto dal 1 marzo 1966 a lire 144.000 per gli assegni vitalizi diretti; 132.000 per gli assegni vitalizi a favore della vedova; 120.000 per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dall'art 18 della citata legge 25 novembre 1957, n. 1139 ."
Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all' art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352 , sono elevati, tanto per gli assegni gia' conferiti quanto per quelli da conferire, a lire:
84.000, per gli assegni vitalizi diretti;
78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova;
72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente art. 18.
L'elevazione degli importi degli assegni vitalizi facoltativi stabilita dal comma precedente assorbe l'assegno temporaneo di contingenza, di cui all' art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 , e successive modificazioni, il quale rimane soppresso come emolumento a se stante.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1 luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 5 giugno 1965, n.759 , ha disposto (con l'art.7) che " Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi, di cui all' art. 20 della legge 25 novembre 1957, n. 1139 , tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, sono elevati, con effetto dal 1 marzo 1966 a lire 144.000 per gli assegni vitalizi diretti; 132.000 per gli assegni vitalizi a favore della vedova; 120.000 per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dall'art 18 della citata legge 25 novembre 1957, n. 1139 ."