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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 23/02/2026, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2774/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
FILIPPI PAOLA, OR
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11810/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
OR_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: OR/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR_1 S.r.l. ha posto ricorso avverso il silenzio diniego della domanda di rimborso con riferimento ai periodi d'imposta: 2018, 2019, 2020 con euro 109.235,00.
La OR svolgeva attività di amministrazione, locazione e gestione di beni immobili di qualsiasi natura, tanto propri che di terzi. Negli anni d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, la OR era proprietaria di diverse unità immobiliari, site nei Comuni di Roma e Pomezia, strumentali all'esercizio della propria attività
d'impresa.
La parte, ritenendo di aver diritto al rimborso dell'IRES, a suo parere indebitamente versata, per un importo complessivo pari ad euro 109.235,00, in data 14.06.2022, ha presentato apposita istanza di rimborso.
L'Ufficio non ha risposto alla predetta istanza e si è formato il silenzio-rifiuto, che la parte ha impugnato con istanza di reclamo in data 27.09.2023.
La Direzione provinciale si è costituita per chiedere il rigetto del ricorso.
All'udienza del 5 febbraio il difensore della contribuente in nome della stessa ha manifestato al propria volontà di rinunciare al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 262/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dall'IRES per il 2012, stabilendo la piena deducibilità (100%) ai fini IRES, in quanto fattore produttivo necessario. La pronuncia si applica dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cancellando la norma incostituzionale con effetti generali. La decisione riguarda solo le imposte sul reddito d'impresa per il 2012 e non l'IRAP, per cui l'IMU resta indeducibile. Dal 2013 al
2021, l'IMU è parzialmente deducibile da IRES e IRPEF: 30% nel 2013, 20% dal 2014-2018, 50% nel 2019,
60% nel 2020-2021. La totale deducibilità si applica dal 2022, come previsto dalla legge n. 160/2019. La statuizione della sentenza riguarda esclusivamente l'annualità 2012 e risulta applicabile soltanto a favore dei possessori di reddito d'impresa che avevano già presentato l'istanza di RIMBORSO entro 48 mesi dal versamento delle Imposte sui redditi del 2012, e rispetto ai quali non si è formato un giudicato (anche interno) nel processo coltivato da costoro contro il diniego di rimborso, oppure avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato lo scomputo dell'onere discusso.
Tanto premesso, alla luce della rinuncia manifestata in udienza dal difensore munito di ogni facoltà di legge di comporre, conciliare e transigere (facoltà che contengono quella di rinuciare), il giudizio va dichirato estinto.
La complessità della questione e la rinucia consentono di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Così deciso il 5.02.2026
La Giudice relatrice
AO LI La PresidenteDonatella Ferranti
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
FILIPPI PAOLA, OR
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11810/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
OR_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: OR/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR_1 S.r.l. ha posto ricorso avverso il silenzio diniego della domanda di rimborso con riferimento ai periodi d'imposta: 2018, 2019, 2020 con euro 109.235,00.
La OR svolgeva attività di amministrazione, locazione e gestione di beni immobili di qualsiasi natura, tanto propri che di terzi. Negli anni d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, la OR era proprietaria di diverse unità immobiliari, site nei Comuni di Roma e Pomezia, strumentali all'esercizio della propria attività
d'impresa.
La parte, ritenendo di aver diritto al rimborso dell'IRES, a suo parere indebitamente versata, per un importo complessivo pari ad euro 109.235,00, in data 14.06.2022, ha presentato apposita istanza di rimborso.
L'Ufficio non ha risposto alla predetta istanza e si è formato il silenzio-rifiuto, che la parte ha impugnato con istanza di reclamo in data 27.09.2023.
La Direzione provinciale si è costituita per chiedere il rigetto del ricorso.
All'udienza del 5 febbraio il difensore della contribuente in nome della stessa ha manifestato al propria volontà di rinunciare al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 262/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dall'IRES per il 2012, stabilendo la piena deducibilità (100%) ai fini IRES, in quanto fattore produttivo necessario. La pronuncia si applica dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cancellando la norma incostituzionale con effetti generali. La decisione riguarda solo le imposte sul reddito d'impresa per il 2012 e non l'IRAP, per cui l'IMU resta indeducibile. Dal 2013 al
2021, l'IMU è parzialmente deducibile da IRES e IRPEF: 30% nel 2013, 20% dal 2014-2018, 50% nel 2019,
60% nel 2020-2021. La totale deducibilità si applica dal 2022, come previsto dalla legge n. 160/2019. La statuizione della sentenza riguarda esclusivamente l'annualità 2012 e risulta applicabile soltanto a favore dei possessori di reddito d'impresa che avevano già presentato l'istanza di RIMBORSO entro 48 mesi dal versamento delle Imposte sui redditi del 2012, e rispetto ai quali non si è formato un giudicato (anche interno) nel processo coltivato da costoro contro il diniego di rimborso, oppure avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato lo scomputo dell'onere discusso.
Tanto premesso, alla luce della rinuncia manifestata in udienza dal difensore munito di ogni facoltà di legge di comporre, conciliare e transigere (facoltà che contengono quella di rinuciare), il giudizio va dichirato estinto.
La complessità della questione e la rinucia consentono di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Così deciso il 5.02.2026
La Giudice relatrice
AO LI La PresidenteDonatella Ferranti