CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
NG OV, Giudice
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3026/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420231460000283004 IVA IRPEF SANZ
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta agli atti ed insiste affinchè il ricorso venga accolto
AdE DP Bari si riporta opponendosi alle richieste di parte ricorrente
Per AdER chiamato alle ore 10.42 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18/09/2024 la sig.ra Ricorrente_1 presentava ricorso avverso la comunicazione di iscrizione di ipoteca n. 01420231460000283004, limitatamente alla cartella 01420120030758719003, notificata a mezzo del servizio postale in data 26.6.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione iscriveva ipoteca sulla porzione di immobile, pari ad ½, di proprietà della ricorrente iscritto in catasto fabbricati del Comune di Luogo_1 al Identificativo__Catastale_1 e terreno agricolo Identificativo_Catastale_2 sito nel Comune di Luogo_2. La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato eccependo:
· la violazione dell'art. 77, comma 2 bis, del d.p.r. 602/73;
· la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 del codice civile per intervenuto giudicato tra le parti avente ad oggetto identica questione (sentenza n. 889/2016 della CTP di Bari divenuta definitiva a seguito di inammissibilità del ricorso in appello 1718/3/2015 della CTR della Puglia);
· la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 del codice civile per effetto della sentenza n.
1718/3/2015, passata in giudicato che ha limitato la responsabilità della ricorrente per debiti IVA ad euro
1.291,14;
· la violazione dell'art. 2313 del codice civile perchè il socio accomandante risponde delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita;
· la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 del codice civile e dell'art. 2946 del codice civile per decorso dei termini di prescrizione quinquennale e decennale;
· la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 167 e 170 del codice civile.
In data 12/11/2024 l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di dichiarare inammissibile il presente ricorso, per violazione dell'articolo 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e del principio del ne bis in idem;
nel merito, di confermare l'operato dell'Ufficio nei limiti dell'annullamento anagrafico, della sig.ra Ricorrente_1 quale coobbligata nel ruolo riportato dalla cartella n. 01420120030758719003, effettuato a seguito dell'istruttoria del presente ricorso, con il conseguente rigetto per la restante parte.
In data 14/11/2024 la ricorrente depositava memorie difensive con le quali comunicava che l'Ufficio impositore aveva provveduto ad annullare in autotutela la cartella di pagamento n.
01420120030758719003, e pertanto chiedeva l'estromissione dell'Ufficio dal giudizio.
In data 26/11/2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, D.lgs. n.546 del 1992, il quale espressamente sancisce che: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Per quanto riguarda le eccezioni relative alla cartella di pagamento n. IVA 2007 N.
014200120030758719003, comunicava che per tale cartella era stata annullata in data 06/11/2024, di conseguenza, l'iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione veniva ridotta, ma restava valida per la parte restante delle cartelle ancora attive. Pertanto chiedeva di accertare e dichiarare la legittimità e correttezza dell'operato dell'Agente della riscossione e respingere ogni eccezione formulata.
In data 09/12/2024 la ricorrente depositava memorie illustrative con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso.
In data 09/01/2025 la ricorrente depositava istanza di sospensione dell'atto impugnato.
In data 15/01/2025 l'Agenzia delle Entrate depositava memorie illustrative con le quali chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione.
Alla Pubblica udienza del 22/01/2025 la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti, rigettava l'istanza di sospensione.
All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente, preso atto che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto nelle more ad annullare la cartella di pagamento n. 014200120030758719003, e che pertanto è venuta meno la materia del contendere, non può che dichiarare estinto il giudizio nei confronti dell'Ufficio impositore.
Quanto al merito, parte ricorrente impugna la comunicazione di iscrizione ipotecaria e ne chiede l'annullamento perché ritenuta illegittima.
L'Agente per la riscossione documenta di aver notificato all'odierna parte ricorrente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 06/07/2023 la quale non risulta impugnata con la conseguenza che la relativa mancata impugnazione ha determinato la cristallizzazione degli effetti dell'ipoteca iscritta.
Infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, D.lgs. n.546del 1992: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Tale termine di legge è perentorio senza possibilità di deroga alcuna, pertanto l'inutile decorso dello stesso rende assolutamente definitivo l'atto qui impugnato, con ogni conseguenza di legge.
Pertanto la Corte non può che dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate,
e l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'Agente per la riscossione. per tardività.
Data la complessità della vicenda appare equo compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti dell'ADE, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'ADER. Spese compensate.
Bari 17-12-2025
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
NG OV, Giudice
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3026/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420231460000283004 IVA IRPEF SANZ
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta agli atti ed insiste affinchè il ricorso venga accolto
AdE DP Bari si riporta opponendosi alle richieste di parte ricorrente
Per AdER chiamato alle ore 10.42 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18/09/2024 la sig.ra Ricorrente_1 presentava ricorso avverso la comunicazione di iscrizione di ipoteca n. 01420231460000283004, limitatamente alla cartella 01420120030758719003, notificata a mezzo del servizio postale in data 26.6.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione iscriveva ipoteca sulla porzione di immobile, pari ad ½, di proprietà della ricorrente iscritto in catasto fabbricati del Comune di Luogo_1 al Identificativo__Catastale_1 e terreno agricolo Identificativo_Catastale_2 sito nel Comune di Luogo_2. La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato eccependo:
· la violazione dell'art. 77, comma 2 bis, del d.p.r. 602/73;
· la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 del codice civile per intervenuto giudicato tra le parti avente ad oggetto identica questione (sentenza n. 889/2016 della CTP di Bari divenuta definitiva a seguito di inammissibilità del ricorso in appello 1718/3/2015 della CTR della Puglia);
· la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 del codice civile per effetto della sentenza n.
1718/3/2015, passata in giudicato che ha limitato la responsabilità della ricorrente per debiti IVA ad euro
1.291,14;
· la violazione dell'art. 2313 del codice civile perchè il socio accomandante risponde delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita;
· la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 del codice civile e dell'art. 2946 del codice civile per decorso dei termini di prescrizione quinquennale e decennale;
· la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 167 e 170 del codice civile.
In data 12/11/2024 l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di dichiarare inammissibile il presente ricorso, per violazione dell'articolo 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e del principio del ne bis in idem;
nel merito, di confermare l'operato dell'Ufficio nei limiti dell'annullamento anagrafico, della sig.ra Ricorrente_1 quale coobbligata nel ruolo riportato dalla cartella n. 01420120030758719003, effettuato a seguito dell'istruttoria del presente ricorso, con il conseguente rigetto per la restante parte.
In data 14/11/2024 la ricorrente depositava memorie difensive con le quali comunicava che l'Ufficio impositore aveva provveduto ad annullare in autotutela la cartella di pagamento n.
01420120030758719003, e pertanto chiedeva l'estromissione dell'Ufficio dal giudizio.
In data 26/11/2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, D.lgs. n.546 del 1992, il quale espressamente sancisce che: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Per quanto riguarda le eccezioni relative alla cartella di pagamento n. IVA 2007 N.
014200120030758719003, comunicava che per tale cartella era stata annullata in data 06/11/2024, di conseguenza, l'iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione veniva ridotta, ma restava valida per la parte restante delle cartelle ancora attive. Pertanto chiedeva di accertare e dichiarare la legittimità e correttezza dell'operato dell'Agente della riscossione e respingere ogni eccezione formulata.
In data 09/12/2024 la ricorrente depositava memorie illustrative con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso.
In data 09/01/2025 la ricorrente depositava istanza di sospensione dell'atto impugnato.
In data 15/01/2025 l'Agenzia delle Entrate depositava memorie illustrative con le quali chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione.
Alla Pubblica udienza del 22/01/2025 la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti, rigettava l'istanza di sospensione.
All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente, preso atto che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto nelle more ad annullare la cartella di pagamento n. 014200120030758719003, e che pertanto è venuta meno la materia del contendere, non può che dichiarare estinto il giudizio nei confronti dell'Ufficio impositore.
Quanto al merito, parte ricorrente impugna la comunicazione di iscrizione ipotecaria e ne chiede l'annullamento perché ritenuta illegittima.
L'Agente per la riscossione documenta di aver notificato all'odierna parte ricorrente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 06/07/2023 la quale non risulta impugnata con la conseguenza che la relativa mancata impugnazione ha determinato la cristallizzazione degli effetti dell'ipoteca iscritta.
Infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, D.lgs. n.546del 1992: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Tale termine di legge è perentorio senza possibilità di deroga alcuna, pertanto l'inutile decorso dello stesso rende assolutamente definitivo l'atto qui impugnato, con ogni conseguenza di legge.
Pertanto la Corte non può che dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate,
e l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'Agente per la riscossione. per tardività.
Data la complessità della vicenda appare equo compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti dell'ADE, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'ADER. Spese compensate.
Bari 17-12-2025
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)