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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7170 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
n. 11062/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11062/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'Avv. Domenico La Teana del Foro di Roma (C.F. ) C.F._4
APPELLANTI
contro
(già , in persona del procuratore speciale CP_1 CP_2 CP_3
con sede in Dublin Airport, County Dublin, Irlanda, rappresentata e difesa,
[...]
giusta procura generale notarile rilasciata in data 26 gennaio 2012 a rogito del notaio
, con studio in Swords, County Dublin, e procura speciale allegate al Persona_1
pagina 1 di 15 presente atto, dall'avv. Matteo Castioni (C.F. ) del Foro di C.F._5
Verona
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10-7-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello notificato in data 9-5-2023 e Parte_1 Parte_3
proponevano gravame avverso la sentenza n.3772/23 del Parte_4
Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 23-1-2023, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dagli attori, diretta ad ottenere il pagamento, a carico della compagnia aerea , della somma complessiva di euro 1200,00 CP_1
(euro 400,00 per ogni passeggero), a titolo di compensazione pecuniaria ex art.7
Regolamento n.2004/261/CE.
Gli istanti, premettendo di avere usufruito del volo aereo FR 1771 del 28-7-2019 da
Napoli a Oporto (OPO) delle ore 7,15, lamentavano di essere giunti a destinazione oltre le tre ore rispetto all'orario di arrivo “schedulato” e sulla base di tale premessa, chiedevano condannarsi la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro 1200,00 ex art.7 succitato ovvero di altra somma, maggiore o pagina 2 di 15 minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite.
La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del giudice italiano. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda;
in particolare, riferiva che, purtroppo, in data 28 luglio 2019, il volo FR
1771, su cui era prenotata parte attrice, subiva un ritardo a causa delle avverse condizioni metereologiche presenti sull'aeroporto di Oporto, ove insisteva una fitta nebbia, la quale rendeva rischioso effettuare qualsivoglia manovra di decollo o atterraggio.
Detta circostanza era comprovata, a dire della compagnia aerea, dalla seguente documentazione:
➢Doc. 3 – Attestazione Ufficiale dell'aeroporto (e relativa traduzione di cortesia): tale documentazione ufficiale conferma che il volo per cui è causa è stato ritardato a causa delle avverse condizioni metereologiche (scarsa visibilità), presenti su Oporto;
➢Doc.
4 - Report meteo: dal quale si evince la presenza della nebbia sullo scalo portoghese;
➢Doc. 5 – estratto storico dei voli in arrivo a Oporto: dal quale si evince come la quasi totalità dei voli in arrivo sullo scalo siano stati ritardati o cancellati.
pagina 3 di 15 nel pieno rispetto delle prescrizioni del Reg. CE 261/2004, comunicava a parte CP_1
attrice il ritardo del volo de quo sia via sms, che a mezzo email ai recapiti forniti dall'istante al momento della prenotazione.
La convenuta invocava, quindi, la sussistenza di una circostanza eccezionale, non addebitabile ab origine al vettore e non altrimenti evitabile, idonea ad escludere la responsabilità dello stesso, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Reg. CE n. 261/2004, che così dispone: “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è
dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Il Giudice di prime cure con la impugnata sentenza rigettava la domanda attorea,
reputando che la società aerea avesse dimostrato che il volo per la tratta Napoli-
Oporto del 28-7-2019 aveva accumulato un ritardo superiore alle tre ore, nell'arrivo a destinazione, per le condizioni metereologiche eccezionalmente avverse.
Gli appellanti hanno dedotto che erroneamente il GdP ha ritenuto fondata l'esimente del caso fortuito invocata dalla compagnia aerea in primo grado, in quanto priva di un valido supporto probatorio. Nello specifico hanno contestato e disconosciuto la validità
della documentazione offerta dalla in primo grado, non sufficiente a provare la CP_1
ricorrenza, nella specie, dell'evento meteorologico straordinario, che avrebbe determinato il ritardo del volo aereo. Hanno, inoltre , dedotto che, in ogni caso,
pur volendosi ritenere sussistente la esimente della circostanza eccezionale, il pagina 4 di 15 vettore aereo non avrebbe provato l'adozione di misure organizzative adeguate a garantire la regolarità del volo, anche in presenza del presunto maltempo.
In data 18.9.2023 si costituiva in giudizio parte appellata, contestando i motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto del gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la remissione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.352 cpc.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Si premette che gli attori hanno impugnato, nel procedimento di primo grado, sia in sede di note autorizzate ex art.320 cpc, che in sede di comparsa conclusionale,
la documentazione depositata dalla controparte.
Innanzitutto, gli istanti hanno eccepito, nei detti atti, che la documentazione prodotta dalla compagnia aerea risulta non originale e in ogni caso priva di autenticazione di conformità all'originale.
Ebbene, la contestazione degli odierni appellanti è del tutto generica, limitandosi gli stessi a dedurre che la documentazione depositata dalla convenuta non è in originale ed è priva di certificazione di conformità all'originale, senza offrire in alcun modo elementi che consentano di contestare la conformità della copia agli originali.
Appare opportuno rilevare che in tema di prova documentale, l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non pagina 5 di 15 autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche, ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità e termini fissati dagli art. 214
e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione,
dovendo, pertanto, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (Cassazione civile, sez. II, 11/01/2006, n. 212).
Orbene, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Cassazione civile, sez. II, 30/12/2009, n. 28096).
In altri termini, in tema di prova documentale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non semplice negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. 27633\2018; Cassazione civile, sez. I,
pagina 6 di 15 27/02/2017, n. 4912; Cass. 2016 n. 15790; Tribunale Roma, 28/01/2017, n. 1605;
Cassazione civile sez. VI 22 novembre 2017 n. 27763; Cassazione civile, sez. trib.,
19/08/2004, n. 16232; v. anche Tribunale Nola, sez. I, 02/11/2010 - Redazione Giuffrè
2010, secondo cui "In tema di disconoscimento di un documento lo stesso deve essere specifico, analitico, motivato, ciò non solo nel senso che la parte deve specificamente indicare i documenti oggetto di disconoscimento, ma anche le ragioni di siffatto disconoscimento, e cioè indicare al giudice gli elementi che consentono di contestare la conformità della copia prodotta all'originale, in possesso della parte esibente o dì terzi").
Nella fattispecie in esame gli attori hanno disconosciuto le copie dei documenti depositati dalla controparte, in modo del tutto generico e non motivato, giacché non sono stati indicati in modo specifico i profili oggetto di contestazione dei documenti impugnati.
In altri termini, la parte che intende disconoscere la conformità della copia di una scrittura all'originale, deve motivare il suo disconoscimento, ossia deve indicare al giudice gli elementi che consentono di contestare la conformità della copia prodotta all'originale, in possesso della parte esibente o di terzi.
Nell'ipotesi in esame, parte attrice ha operato un disconoscimento generico, in quanto non ha indicato i profili che intendeva contestare con riferimento al documento impugnato, né le ragioni del disconoscimento stesso, non indicando alcun elemento desumibile dalla documentazione prodotta che avrebbe potuto indurre a dubitare della conformità all'originale. pagina 7 di 15 La contestazione, attesa la sua genericità, non impedisce, quindi, l'utilizzazione della detta documentazione.
Tale profilo è del tutto distinto da quello relativo all'efficacia probatoria della documentazione depositata dalla compagnia aerea, efficacia che gli attori hanno parimenti contestato, in quanto, a loro dire, non proveniente da soggetto terzo e imparziale.
Parte appellante ha censurato la impugnata sentenza, in quanto il Giudice di pace ha ritenuto fondata la sussistenza della circostanza eccezionale del maltempo sulla scorta di due documenti prodotti dal vettore aereo:
1) la comunicazione del gestore aeroportuale;
Controparte_4
2) la lista dei voli atterrati ad Oporto “Historical (Opo) Porto Arrival Airport”.
Nella prospettazione dell'appellante, la comunicazione del gestore aeroportuale sarebbe inidonea a provare la sussistenza di condizioni meteo tali da Controparte_4
aver impedito il decollo/atterraggio di un volo aereo.
Il vettore aereo avrebbe dovuto produrre la comunicazione dell'Autorità aeroportuale, la sola legittimata ex lege ad attestare la causa del ritardo/cancellazione dei voli.
A detta della parte attrice, il documento in parola sarebbe inattendibile, in quanto non proveniente da soggetto terzo e imparziale.
Inoltre, secondo gli appellanti, la lista dei voli atterrati ad Oporto “Historical (Opo)
Porto Arrival Airport” sarebbe stata assunta a dignità di prova dal G.d.P. di Napoli in pagina 8 di 15 maniera del tutto superficiale, posto che, allorquando nel documento si legge la parola
“Delayed” (ovvero “Ritardato”), non è dato sapere l'entità del ritardo, di talchè ben potrebbe trattarsi di un ritardo fisiologico.
Le censure appaiono infondate.
Si premette che il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è
dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Ora, nella specie, la compagnia aerea ha dimostrato in prime cure che il ritardo del volo sul quale hanno viaggiato gli odierni appellanti è stato causato dal verificarsi di un evento meteorologico eccezionale, nella specie fitta nebbia e conseguente scarsa visibilità, che ha investito lo scalo portoghese, come attestato da una dichiarazione dell' del 27-11-2019, in cui si legge: “Confermiamo che Controparte_5
il 28-7-2019 il volo FR1771 è stato ritardato a causa delle avverse CP_1
condizioni meteo (bassa visibilità) sull'aeroporto di Oporto.”, circostanza suffragata dal bollettino metereologico versato in atti .
Elementi di prova nel senso della sussistenza di un evento metereologico eccezionale,
che alterò il nomale funzionamento dello scalo di OPORTO, si ricavano, altresì,
dall'Historical (OPO) Porto Airport Arrivals, da cui emerge che i voli previsti in arrivo alla stazione aereoportuale di Oporto, nella fascia oraria tra le ore 8,25 e le pagina 9 di 15 ore 9,35, tra cui quello sul quale viaggiavano gli odierni appellanti, il cui arrivo a destinazione era previsto alle ore 9,20, riportavano ritardi.
I giudici della Cassazione hanno precisato al riguardo che " i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l'estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia;
di conseguenza ogni documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di certificazione,
sarà poi il giudice a valutarne liberamente l'attendibilità" (Cassazione sentenza n.
8736/2018).
In ogni caso, va evidenziato che la sussistenza di una circostanza eccezionale che non si poteva evitare da parte del vettore aereo è attestata dalla dichiarazione del
27-11-2019 dell' A tal proposito, non coglie nel segno la Controparte_5
deduzione degli appellanti, secondo cui tale documentazione, in quanto proveniente da società che non si occupano direttamente di regolare il traffico aereo, non sarebbe probante, in quanto si tratta pur sempre di prove documentali provenienti da terzi estranei alla controversia e come tali aventi valore indiziario.
La Cassazione con la sentenza del 5.5.2015 n. 8938 ha stabilito che le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, costituiscono prove atipiche che possono, quindi,
contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo, in tal caso ricavabili dal bollettino metereologico e dall'Historical (OPO) Porto Airport Arrivals, allegati dalla società aerea.
pagina 10 di 15 Né può assumere rilevanza la circostanza che la nota della Controparte_5
fosse scritta in lingua inglese. Ed infatti, a parte il fatto che l'appellata ne ha fornito la traduzione in italiano, nel processo civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti,
relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex articolo 123 cod. proc. civ., non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera (Corte di cassazione, sezione V,
sentenza 17 giugno 2015 n. 12525).
Nemmeno può darsi rilievo al generico disconoscimento dei documenti prodotti dalla operato dagli appellanti in primo grado, atteso che la parte contro la quale sono CP_1
prodotti i documenti, per disconoscerne l'autenticità, deve indicare specificatamente le parti del documento non conformi all'originale.
Parte appellata ha, dunque, fornito la prova liberatoria che le competeva.
Di contro, gli appellanti non hanno offerto alcuna prova per smentire quanto aliunde provato dalla compagnia aerea. La circostanza che alcuni voli, indicati dagli attori,
diretti allo scalo di OPORTO sono partiti, seppure in ritardo, non è sufficiente a dimostrare l'assenza delle condizioni meteo avverse, che ha costretto la a CP_1
ritardare il volo sul quale si sono imbarcati gli odierni appellanti.
Si rileva, in proposito, che vanno dichiarati inammissibili i documenti prodotti dagli attori in sede di appello da 6 a 10, non essendo stati depositati in primo grado. pagina 11 di 15 Inoltre, dalla stessa documentazione depositata dagli attori in primo grado, in allegato alle note autorizzate ex art.320 cpc, si ricava che i voli programmati il medesimo giorno, da e per lo scalo di Porto, subivano ritardi nella partenza o nell'arrivo, sull'orario inizialmente previsto.
Va, inoltre, precisato che non si condivide assolutamente la tesi secondo cui solo gli eventi atmosferici “estremi” valgono ad integrare la circostanza eccezionale, dovendo sempre bilanciarsi il diritto del passeggero a giungere in orario con l'esigenza di sicurezza del trasporto aereo (Tribunale di Bergamo sentenza n. 424 del 2.03.2023 ).
Il tutto senza trascurare che nel caso di specie, il ritardo del volo è stato determinato da fitta nebbia e conseguente scarsa visibilità, ossia da un fenomeno atmosferico,
senz'altro, molto pericoloso in fase di atterraggio e decollo.
Appare, inoltre, priva di fondamento la censura degli appellanti, secondo cui,
anche a volere ritenere sussistente l'esimente della circostanza eccezionale, il vettore aereo non avrebbe, comunque, provato l'adozione di misure organizzative adeguate a garantire la regolarità del volo, anche in presenza del presunto maltempo.
In proposito gli istanti hanno invocato l'art.5 comma 3 del regolamento (CE) n.
261/2004, alla cui stregua “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.”.
pagina 12 di 15 Ebbene, la tesi degli appellanti non è condivisibile.
Ed infatti, costoro deducono che l'appellata non avrebbe provato, né riferito, quali sarebbero state le soluzioni organizzative (ad esempio, riprogrammazione dei voli,
utilizzo di velivoli di scorta, accorpamento di voli aventi posti disponibili, smistamento dei passeggeri su altri voli già programmati, accordi con altri vettori aerei operativi per effettuare il trasporto, etc.) poste in essere per adempiere al contratto di trasporto concluso con i passeggeri, senza tenere, però, presente che nella fattispecie in esame,
la circostanza impeditiva di un puntuale adempimento del contratto di trasporto era rappresentata dal maltempo (fitta nebbia), ossia da un evento atmosferico, di tal chè
nulla avrebbe potuto fare la compagnia aerea per scongiurare il ritardo nell'arrivo a destinazione dei passeggeri.
In altri termini, se il volo aereo, su cui si sono imbarcati gli attori, non è potuto partire puntualmente a causa della scarsa visibilità, che ha interessato l'aeroporto di arrivo, come avrebbe potuto la utilizzare, ad esempio, velivoli di scorta, CP_1
visto che anche con l'utilizzo di un velivolo di scorta non sarebbe venuto meno il problema della scarsa visibilità nell'aeroporto di destinazione? Si rileva, infatti, che ancora alle ore 10,00 del 28.7.2019 vi era nebbia sullo scalo di Porto (v.report meteo in atti).
In sintesi, non poteva fare altro che attendere che le condizioni meteo CP_1
migliorassero, con la conseguenza che il ritardo nell'arrivo a destinazione dei passeggeri era inevitabile. Né, d'altra parte, poteva ipotizzarsi l'atterraggio su un pagina 13 di 15 diverso aeroporto, perché ciò, anche ove fosse stato possibile, avrebbe comportato molti più disagi per i passeggeri, in quanto, come allegato da parte appellata,
l'aeroporto commerciale con piste adatte all'atterraggio più vicino sarebbe stato l'aeroporto di Lisbona e i passeggeri, pur con l'assistenza della Compagnia, sarebbero stati costretti ad un lungo trasferimento via terra.
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.3772/23 del Giudice di pace di Napoli, così decide:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
-condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado di appello, che si liquidano in € 1701,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
-ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei pagina 14 di 15 presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Napoli, 15/07/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11062/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'Avv. Domenico La Teana del Foro di Roma (C.F. ) C.F._4
APPELLANTI
contro
(già , in persona del procuratore speciale CP_1 CP_2 CP_3
con sede in Dublin Airport, County Dublin, Irlanda, rappresentata e difesa,
[...]
giusta procura generale notarile rilasciata in data 26 gennaio 2012 a rogito del notaio
, con studio in Swords, County Dublin, e procura speciale allegate al Persona_1
pagina 1 di 15 presente atto, dall'avv. Matteo Castioni (C.F. ) del Foro di C.F._5
Verona
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10-7-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello notificato in data 9-5-2023 e Parte_1 Parte_3
proponevano gravame avverso la sentenza n.3772/23 del Parte_4
Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 23-1-2023, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dagli attori, diretta ad ottenere il pagamento, a carico della compagnia aerea , della somma complessiva di euro 1200,00 CP_1
(euro 400,00 per ogni passeggero), a titolo di compensazione pecuniaria ex art.7
Regolamento n.2004/261/CE.
Gli istanti, premettendo di avere usufruito del volo aereo FR 1771 del 28-7-2019 da
Napoli a Oporto (OPO) delle ore 7,15, lamentavano di essere giunti a destinazione oltre le tre ore rispetto all'orario di arrivo “schedulato” e sulla base di tale premessa, chiedevano condannarsi la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro 1200,00 ex art.7 succitato ovvero di altra somma, maggiore o pagina 2 di 15 minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite.
La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del giudice italiano. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda;
in particolare, riferiva che, purtroppo, in data 28 luglio 2019, il volo FR
1771, su cui era prenotata parte attrice, subiva un ritardo a causa delle avverse condizioni metereologiche presenti sull'aeroporto di Oporto, ove insisteva una fitta nebbia, la quale rendeva rischioso effettuare qualsivoglia manovra di decollo o atterraggio.
Detta circostanza era comprovata, a dire della compagnia aerea, dalla seguente documentazione:
➢Doc. 3 – Attestazione Ufficiale dell'aeroporto (e relativa traduzione di cortesia): tale documentazione ufficiale conferma che il volo per cui è causa è stato ritardato a causa delle avverse condizioni metereologiche (scarsa visibilità), presenti su Oporto;
➢Doc.
4 - Report meteo: dal quale si evince la presenza della nebbia sullo scalo portoghese;
➢Doc. 5 – estratto storico dei voli in arrivo a Oporto: dal quale si evince come la quasi totalità dei voli in arrivo sullo scalo siano stati ritardati o cancellati.
pagina 3 di 15 nel pieno rispetto delle prescrizioni del Reg. CE 261/2004, comunicava a parte CP_1
attrice il ritardo del volo de quo sia via sms, che a mezzo email ai recapiti forniti dall'istante al momento della prenotazione.
La convenuta invocava, quindi, la sussistenza di una circostanza eccezionale, non addebitabile ab origine al vettore e non altrimenti evitabile, idonea ad escludere la responsabilità dello stesso, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Reg. CE n. 261/2004, che così dispone: “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è
dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Il Giudice di prime cure con la impugnata sentenza rigettava la domanda attorea,
reputando che la società aerea avesse dimostrato che il volo per la tratta Napoli-
Oporto del 28-7-2019 aveva accumulato un ritardo superiore alle tre ore, nell'arrivo a destinazione, per le condizioni metereologiche eccezionalmente avverse.
Gli appellanti hanno dedotto che erroneamente il GdP ha ritenuto fondata l'esimente del caso fortuito invocata dalla compagnia aerea in primo grado, in quanto priva di un valido supporto probatorio. Nello specifico hanno contestato e disconosciuto la validità
della documentazione offerta dalla in primo grado, non sufficiente a provare la CP_1
ricorrenza, nella specie, dell'evento meteorologico straordinario, che avrebbe determinato il ritardo del volo aereo. Hanno, inoltre , dedotto che, in ogni caso,
pur volendosi ritenere sussistente la esimente della circostanza eccezionale, il pagina 4 di 15 vettore aereo non avrebbe provato l'adozione di misure organizzative adeguate a garantire la regolarità del volo, anche in presenza del presunto maltempo.
In data 18.9.2023 si costituiva in giudizio parte appellata, contestando i motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto del gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la remissione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.352 cpc.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Si premette che gli attori hanno impugnato, nel procedimento di primo grado, sia in sede di note autorizzate ex art.320 cpc, che in sede di comparsa conclusionale,
la documentazione depositata dalla controparte.
Innanzitutto, gli istanti hanno eccepito, nei detti atti, che la documentazione prodotta dalla compagnia aerea risulta non originale e in ogni caso priva di autenticazione di conformità all'originale.
Ebbene, la contestazione degli odierni appellanti è del tutto generica, limitandosi gli stessi a dedurre che la documentazione depositata dalla convenuta non è in originale ed è priva di certificazione di conformità all'originale, senza offrire in alcun modo elementi che consentano di contestare la conformità della copia agli originali.
Appare opportuno rilevare che in tema di prova documentale, l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non pagina 5 di 15 autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche, ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità e termini fissati dagli art. 214
e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione,
dovendo, pertanto, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (Cassazione civile, sez. II, 11/01/2006, n. 212).
Orbene, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Cassazione civile, sez. II, 30/12/2009, n. 28096).
In altri termini, in tema di prova documentale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non semplice negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. 27633\2018; Cassazione civile, sez. I,
pagina 6 di 15 27/02/2017, n. 4912; Cass. 2016 n. 15790; Tribunale Roma, 28/01/2017, n. 1605;
Cassazione civile sez. VI 22 novembre 2017 n. 27763; Cassazione civile, sez. trib.,
19/08/2004, n. 16232; v. anche Tribunale Nola, sez. I, 02/11/2010 - Redazione Giuffrè
2010, secondo cui "In tema di disconoscimento di un documento lo stesso deve essere specifico, analitico, motivato, ciò non solo nel senso che la parte deve specificamente indicare i documenti oggetto di disconoscimento, ma anche le ragioni di siffatto disconoscimento, e cioè indicare al giudice gli elementi che consentono di contestare la conformità della copia prodotta all'originale, in possesso della parte esibente o dì terzi").
Nella fattispecie in esame gli attori hanno disconosciuto le copie dei documenti depositati dalla controparte, in modo del tutto generico e non motivato, giacché non sono stati indicati in modo specifico i profili oggetto di contestazione dei documenti impugnati.
In altri termini, la parte che intende disconoscere la conformità della copia di una scrittura all'originale, deve motivare il suo disconoscimento, ossia deve indicare al giudice gli elementi che consentono di contestare la conformità della copia prodotta all'originale, in possesso della parte esibente o di terzi.
Nell'ipotesi in esame, parte attrice ha operato un disconoscimento generico, in quanto non ha indicato i profili che intendeva contestare con riferimento al documento impugnato, né le ragioni del disconoscimento stesso, non indicando alcun elemento desumibile dalla documentazione prodotta che avrebbe potuto indurre a dubitare della conformità all'originale. pagina 7 di 15 La contestazione, attesa la sua genericità, non impedisce, quindi, l'utilizzazione della detta documentazione.
Tale profilo è del tutto distinto da quello relativo all'efficacia probatoria della documentazione depositata dalla compagnia aerea, efficacia che gli attori hanno parimenti contestato, in quanto, a loro dire, non proveniente da soggetto terzo e imparziale.
Parte appellante ha censurato la impugnata sentenza, in quanto il Giudice di pace ha ritenuto fondata la sussistenza della circostanza eccezionale del maltempo sulla scorta di due documenti prodotti dal vettore aereo:
1) la comunicazione del gestore aeroportuale;
Controparte_4
2) la lista dei voli atterrati ad Oporto “Historical (Opo) Porto Arrival Airport”.
Nella prospettazione dell'appellante, la comunicazione del gestore aeroportuale sarebbe inidonea a provare la sussistenza di condizioni meteo tali da Controparte_4
aver impedito il decollo/atterraggio di un volo aereo.
Il vettore aereo avrebbe dovuto produrre la comunicazione dell'Autorità aeroportuale, la sola legittimata ex lege ad attestare la causa del ritardo/cancellazione dei voli.
A detta della parte attrice, il documento in parola sarebbe inattendibile, in quanto non proveniente da soggetto terzo e imparziale.
Inoltre, secondo gli appellanti, la lista dei voli atterrati ad Oporto “Historical (Opo)
Porto Arrival Airport” sarebbe stata assunta a dignità di prova dal G.d.P. di Napoli in pagina 8 di 15 maniera del tutto superficiale, posto che, allorquando nel documento si legge la parola
“Delayed” (ovvero “Ritardato”), non è dato sapere l'entità del ritardo, di talchè ben potrebbe trattarsi di un ritardo fisiologico.
Le censure appaiono infondate.
Si premette che il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è
dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Ora, nella specie, la compagnia aerea ha dimostrato in prime cure che il ritardo del volo sul quale hanno viaggiato gli odierni appellanti è stato causato dal verificarsi di un evento meteorologico eccezionale, nella specie fitta nebbia e conseguente scarsa visibilità, che ha investito lo scalo portoghese, come attestato da una dichiarazione dell' del 27-11-2019, in cui si legge: “Confermiamo che Controparte_5
il 28-7-2019 il volo FR1771 è stato ritardato a causa delle avverse CP_1
condizioni meteo (bassa visibilità) sull'aeroporto di Oporto.”, circostanza suffragata dal bollettino metereologico versato in atti .
Elementi di prova nel senso della sussistenza di un evento metereologico eccezionale,
che alterò il nomale funzionamento dello scalo di OPORTO, si ricavano, altresì,
dall'Historical (OPO) Porto Airport Arrivals, da cui emerge che i voli previsti in arrivo alla stazione aereoportuale di Oporto, nella fascia oraria tra le ore 8,25 e le pagina 9 di 15 ore 9,35, tra cui quello sul quale viaggiavano gli odierni appellanti, il cui arrivo a destinazione era previsto alle ore 9,20, riportavano ritardi.
I giudici della Cassazione hanno precisato al riguardo che " i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l'estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia;
di conseguenza ogni documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di certificazione,
sarà poi il giudice a valutarne liberamente l'attendibilità" (Cassazione sentenza n.
8736/2018).
In ogni caso, va evidenziato che la sussistenza di una circostanza eccezionale che non si poteva evitare da parte del vettore aereo è attestata dalla dichiarazione del
27-11-2019 dell' A tal proposito, non coglie nel segno la Controparte_5
deduzione degli appellanti, secondo cui tale documentazione, in quanto proveniente da società che non si occupano direttamente di regolare il traffico aereo, non sarebbe probante, in quanto si tratta pur sempre di prove documentali provenienti da terzi estranei alla controversia e come tali aventi valore indiziario.
La Cassazione con la sentenza del 5.5.2015 n. 8938 ha stabilito che le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, costituiscono prove atipiche che possono, quindi,
contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo, in tal caso ricavabili dal bollettino metereologico e dall'Historical (OPO) Porto Airport Arrivals, allegati dalla società aerea.
pagina 10 di 15 Né può assumere rilevanza la circostanza che la nota della Controparte_5
fosse scritta in lingua inglese. Ed infatti, a parte il fatto che l'appellata ne ha fornito la traduzione in italiano, nel processo civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti,
relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex articolo 123 cod. proc. civ., non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera (Corte di cassazione, sezione V,
sentenza 17 giugno 2015 n. 12525).
Nemmeno può darsi rilievo al generico disconoscimento dei documenti prodotti dalla operato dagli appellanti in primo grado, atteso che la parte contro la quale sono CP_1
prodotti i documenti, per disconoscerne l'autenticità, deve indicare specificatamente le parti del documento non conformi all'originale.
Parte appellata ha, dunque, fornito la prova liberatoria che le competeva.
Di contro, gli appellanti non hanno offerto alcuna prova per smentire quanto aliunde provato dalla compagnia aerea. La circostanza che alcuni voli, indicati dagli attori,
diretti allo scalo di OPORTO sono partiti, seppure in ritardo, non è sufficiente a dimostrare l'assenza delle condizioni meteo avverse, che ha costretto la a CP_1
ritardare il volo sul quale si sono imbarcati gli odierni appellanti.
Si rileva, in proposito, che vanno dichiarati inammissibili i documenti prodotti dagli attori in sede di appello da 6 a 10, non essendo stati depositati in primo grado. pagina 11 di 15 Inoltre, dalla stessa documentazione depositata dagli attori in primo grado, in allegato alle note autorizzate ex art.320 cpc, si ricava che i voli programmati il medesimo giorno, da e per lo scalo di Porto, subivano ritardi nella partenza o nell'arrivo, sull'orario inizialmente previsto.
Va, inoltre, precisato che non si condivide assolutamente la tesi secondo cui solo gli eventi atmosferici “estremi” valgono ad integrare la circostanza eccezionale, dovendo sempre bilanciarsi il diritto del passeggero a giungere in orario con l'esigenza di sicurezza del trasporto aereo (Tribunale di Bergamo sentenza n. 424 del 2.03.2023 ).
Il tutto senza trascurare che nel caso di specie, il ritardo del volo è stato determinato da fitta nebbia e conseguente scarsa visibilità, ossia da un fenomeno atmosferico,
senz'altro, molto pericoloso in fase di atterraggio e decollo.
Appare, inoltre, priva di fondamento la censura degli appellanti, secondo cui,
anche a volere ritenere sussistente l'esimente della circostanza eccezionale, il vettore aereo non avrebbe, comunque, provato l'adozione di misure organizzative adeguate a garantire la regolarità del volo, anche in presenza del presunto maltempo.
In proposito gli istanti hanno invocato l'art.5 comma 3 del regolamento (CE) n.
261/2004, alla cui stregua “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.”.
pagina 12 di 15 Ebbene, la tesi degli appellanti non è condivisibile.
Ed infatti, costoro deducono che l'appellata non avrebbe provato, né riferito, quali sarebbero state le soluzioni organizzative (ad esempio, riprogrammazione dei voli,
utilizzo di velivoli di scorta, accorpamento di voli aventi posti disponibili, smistamento dei passeggeri su altri voli già programmati, accordi con altri vettori aerei operativi per effettuare il trasporto, etc.) poste in essere per adempiere al contratto di trasporto concluso con i passeggeri, senza tenere, però, presente che nella fattispecie in esame,
la circostanza impeditiva di un puntuale adempimento del contratto di trasporto era rappresentata dal maltempo (fitta nebbia), ossia da un evento atmosferico, di tal chè
nulla avrebbe potuto fare la compagnia aerea per scongiurare il ritardo nell'arrivo a destinazione dei passeggeri.
In altri termini, se il volo aereo, su cui si sono imbarcati gli attori, non è potuto partire puntualmente a causa della scarsa visibilità, che ha interessato l'aeroporto di arrivo, come avrebbe potuto la utilizzare, ad esempio, velivoli di scorta, CP_1
visto che anche con l'utilizzo di un velivolo di scorta non sarebbe venuto meno il problema della scarsa visibilità nell'aeroporto di destinazione? Si rileva, infatti, che ancora alle ore 10,00 del 28.7.2019 vi era nebbia sullo scalo di Porto (v.report meteo in atti).
In sintesi, non poteva fare altro che attendere che le condizioni meteo CP_1
migliorassero, con la conseguenza che il ritardo nell'arrivo a destinazione dei passeggeri era inevitabile. Né, d'altra parte, poteva ipotizzarsi l'atterraggio su un pagina 13 di 15 diverso aeroporto, perché ciò, anche ove fosse stato possibile, avrebbe comportato molti più disagi per i passeggeri, in quanto, come allegato da parte appellata,
l'aeroporto commerciale con piste adatte all'atterraggio più vicino sarebbe stato l'aeroporto di Lisbona e i passeggeri, pur con l'assistenza della Compagnia, sarebbero stati costretti ad un lungo trasferimento via terra.
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.3772/23 del Giudice di pace di Napoli, così decide:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
-condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado di appello, che si liquidano in € 1701,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
-ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei pagina 14 di 15 presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Napoli, 15/07/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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