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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 68/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 68/2025 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.2.1999, residente a [...], c.da Fondo Melone snc, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giuseppina Cicero, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
CO LL, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 27.1.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato telematicamente in data 11.1.2025 Parte_1
premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale con , dalla
[...] CP_1 quale nascevano le figlie (il 21.11.2017) e (il 20.9.2022), chiedeva disporsi Per_1 Per_2
1 l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento presso di sé, la regolamentazione dettagliata dell'esercizio del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo all'ex compagno di versare la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 6.6.2025 si costituiva in giudizio
, il quale pur aderendo alla domanda di affidamento condiviso delle minori, CP_1 chiedeva una diversa regolamentazione dell'esercizio del proprio diritto di visita.
In ordine alle determinazioni economiche, manifestava la disponibilità a versare la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie, oltre al
50% delle spese straordinarie e l'attribuzione, per l'intero, dell'assegno unico alla ricorrente.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. dell'11.12.2025 le parti, comparse personalmente alla presenza dei rispettivi difensori, dopo ampia discussione raggiungevano un accordo e, pertanto, chiedevano concordemente di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e i diritti ad essa afferenti, nei seguenti termini:
“a) affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b) il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia più grande a weekend alternati Per_3 dal venerdì pomeriggio alle 17.00 fino alla domenica sera alle ore 20.30, compreso il pasto serale;
durante le vacanze natalizie di quest'anno il 25, 26 e 27 dicembre, con la precisazione che il 25 dicembre starà con il padre dalla mattina e l'1,2 e 3 gennaio, con la precisazione starà con il padre dalla mattina dell'1 gennaio;
il sig. potrà condurre con sé la figlia CP_1
a Marsala, laddove la bambina dovesse manifestare una volontà in tal senso, dall'1 al 3 gennaio;
durante le vacanze pasquali di quest'anno o la domenica di Pasqua o il Lunedì di
Pasquetta; durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da concordare tra le parti entro giorno 31 maggio di ogni anno;
il giorno del compleanno del papà e il giorno del compleanno della minore ad anni alterni;
dal Natale 2026 in poi la bambina potrà trascorrere con il padre 5 giorni anche consecutivi alternando di anno in anno il 24 dicembre-
25 dicembre e il 31-dicembre/1 gennaio e durante le vacanze pasquali per due giorni anche consecutivi alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; il padre potrà incontrare e tenere con sé a weekend alternati senza pernottamento fino al mese di Per_2 giugno 2026, aggiungendo un pernottamento a partire da giugno 2026 e con entrambi i pernottamenti a partire dalle vacanze di natale dell'anno 2026; durante le vacanze di Natale
2025 il giorno del 25, 26 e 27 dicembre per l'intera giornata senza pernottamento;
l'1,2 e 3 gennaio senza pernottamento solo nel caso in cui dovesse rimanere a Rosolini;
vacanze
2 pasquali, compleanno del papà e compleanno della minore come la sorella;
dall'estate 2026 in poi segue la stessa regolamentazione della sorella più grande;
b1) il sig. potrà fare una telefonata o videochiamata giornaliera per sentire entrambe CP_1 le bambine in un orario compreso tra le 19.00 e le 20.00; la sig.ra potrà effettuare Parte_1 la stessa telefonata o videochiamata nello stesso orario quando le bambine si trovano dal padre;
c) il sig. si obbliga a corrispondere alla ex compagna la somma mensile di euro 300,00 CP_1 per il mantenimento di entrambe le minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da Protocollo in uso a questo Tribunale;
d) la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico per le figlie;
Parte_1
e) spese di lite interamente compensate”.
Pertanto, alla medesima udienza, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
Ciò posto e passando al merito,il Collegio rileva che l'accordo raggiunto dalle parti, per come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alle minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Più nel dettaglio, la previsione dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, con la quale convivono sin dalla nascita, e la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario secondo le scansioni temporali contenute nell'accordo, rispondono appieno all'interesse delle minori.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 68/2025 R.G.: omologa l'accordo delle parti in senso conforme alle condizioni riportate in parte motiva;
compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 20.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
3 dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 68/2025 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.2.1999, residente a [...], c.da Fondo Melone snc, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giuseppina Cicero, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
CO LL, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 27.1.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato telematicamente in data 11.1.2025 Parte_1
premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale con , dalla
[...] CP_1 quale nascevano le figlie (il 21.11.2017) e (il 20.9.2022), chiedeva disporsi Per_1 Per_2
1 l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento presso di sé, la regolamentazione dettagliata dell'esercizio del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo all'ex compagno di versare la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 6.6.2025 si costituiva in giudizio
, il quale pur aderendo alla domanda di affidamento condiviso delle minori, CP_1 chiedeva una diversa regolamentazione dell'esercizio del proprio diritto di visita.
In ordine alle determinazioni economiche, manifestava la disponibilità a versare la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie, oltre al
50% delle spese straordinarie e l'attribuzione, per l'intero, dell'assegno unico alla ricorrente.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. dell'11.12.2025 le parti, comparse personalmente alla presenza dei rispettivi difensori, dopo ampia discussione raggiungevano un accordo e, pertanto, chiedevano concordemente di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e i diritti ad essa afferenti, nei seguenti termini:
“a) affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b) il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia più grande a weekend alternati Per_3 dal venerdì pomeriggio alle 17.00 fino alla domenica sera alle ore 20.30, compreso il pasto serale;
durante le vacanze natalizie di quest'anno il 25, 26 e 27 dicembre, con la precisazione che il 25 dicembre starà con il padre dalla mattina e l'1,2 e 3 gennaio, con la precisazione starà con il padre dalla mattina dell'1 gennaio;
il sig. potrà condurre con sé la figlia CP_1
a Marsala, laddove la bambina dovesse manifestare una volontà in tal senso, dall'1 al 3 gennaio;
durante le vacanze pasquali di quest'anno o la domenica di Pasqua o il Lunedì di
Pasquetta; durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da concordare tra le parti entro giorno 31 maggio di ogni anno;
il giorno del compleanno del papà e il giorno del compleanno della minore ad anni alterni;
dal Natale 2026 in poi la bambina potrà trascorrere con il padre 5 giorni anche consecutivi alternando di anno in anno il 24 dicembre-
25 dicembre e il 31-dicembre/1 gennaio e durante le vacanze pasquali per due giorni anche consecutivi alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; il padre potrà incontrare e tenere con sé a weekend alternati senza pernottamento fino al mese di Per_2 giugno 2026, aggiungendo un pernottamento a partire da giugno 2026 e con entrambi i pernottamenti a partire dalle vacanze di natale dell'anno 2026; durante le vacanze di Natale
2025 il giorno del 25, 26 e 27 dicembre per l'intera giornata senza pernottamento;
l'1,2 e 3 gennaio senza pernottamento solo nel caso in cui dovesse rimanere a Rosolini;
vacanze
2 pasquali, compleanno del papà e compleanno della minore come la sorella;
dall'estate 2026 in poi segue la stessa regolamentazione della sorella più grande;
b1) il sig. potrà fare una telefonata o videochiamata giornaliera per sentire entrambe CP_1 le bambine in un orario compreso tra le 19.00 e le 20.00; la sig.ra potrà effettuare Parte_1 la stessa telefonata o videochiamata nello stesso orario quando le bambine si trovano dal padre;
c) il sig. si obbliga a corrispondere alla ex compagna la somma mensile di euro 300,00 CP_1 per il mantenimento di entrambe le minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da Protocollo in uso a questo Tribunale;
d) la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico per le figlie;
Parte_1
e) spese di lite interamente compensate”.
Pertanto, alla medesima udienza, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
Ciò posto e passando al merito,il Collegio rileva che l'accordo raggiunto dalle parti, per come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alle minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Più nel dettaglio, la previsione dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, con la quale convivono sin dalla nascita, e la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario secondo le scansioni temporali contenute nell'accordo, rispondono appieno all'interesse delle minori.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 68/2025 R.G.: omologa l'accordo delle parti in senso conforme alle condizioni riportate in parte motiva;
compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 20.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
3 dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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