Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa promossa da:
(c.f. ), nata in [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Sampietro, c.f. , C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Giacinto Collegno n. 44
ATTRICE
contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- P.IVA ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (c.f. P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Francia 25, Torino. C.F._3
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contariis rejectis,
In via preliminare
Ritenuto che l'opposizione è fondata su idonea prova scritta ed è di pronta soluzione, accertato altresì la mancanza dei requisiti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 9719/2022 oggetto di opposizione e in ogni caso, in via
d'urgenza e anche inaudita altera parte, revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, nel merito,
Accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare e /o dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 9719/2022 emesso dal Tribunale di Torino nei confronti della sig.ra
[...]
per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra Parte_1
alla . In subordine, nella denegata ipotesi di mancato Parte_1 Controparte_1 accoglimento della domanda svolta in via principale, ridurre il dovuto nei limiti del giusto e del
pagina 1 di 4
15% quale rimborso spese forfettario, oltre Iva e Cpa come per legge.”
Parte convenuta:
“Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 29.865,61, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso
[...] contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte convenuta ha notificato all'attore il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 9719/2022 emesso il 26.12.2022 dal Tribunale di Torino per il pagamento della somma di
€ 29.865,61, oltre interessi di mora dalla data della domanda e accessori. Il credito ha ad oggetto: a) per € 15.350,79 il saldo residuo del contratto di finanziamento n. 1100870, per la somma capitale di € 7.000 stipulato tra le parti in data 18.06.2007; b) per € 14.114,82 il saldo residuo del contratto di finanziamento n. 1261928, per la somma capitale di € 8.800 stipulato il
28.11.2007.
2. Parte attrice propone opposizione formulando disconoscimento delle copie dei contratti depositate da controparte nella fase monitoria, e rappresentando nel merito quanto segue:
- Ifis, con il decreto ingiuntivo opposto, ha agito per il recupero forzoso di somme che già erano state oggetto di precedenti azioni giudiziarie;
- infatti, in virtù del contratto n. 1261928, aveva già ottenuto nei Parte_2 confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 4874/2011, emesso dal Tribunale di Torino il 10.5.2011 per la somma di € 11.858,96 a titolo di rate scadute, capitale residuo ed accessori;
- dalle sue buste paga, risalenti al periodo da agosto 2014 a ottobre 2015, risultano chiaramente le trattenute delle somme equivalenti al quinto della retribuzione, pari complessivamente a circa 4.000 euro, e del trattamento di fine rapporto, pari ad 1/5 di € 2.531,08;
- pertanto una parte del debito riportato nel decreto ingiuntivo è già estinta;
- invece, il credito relativo al contratto di finanziamento n. 1100870 si è prescritto, essendo trascorsi più di dieci anni dalla risoluzione del contratto, datata 15.07.2010, alla diffida di pagamento ricevuta da CP
nel gennaio 2022.
3. si è costituita contestando le allegazioni e le domande di controparte, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Con ordinanza del 26.05.2023, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 05.03.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e l'udienza per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
pagina 2 di 4 Infine, con ordinanza del 10.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. In via preliminare, si deve osservare che il disconoscimento effettuato dall'attrice ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., e riguardante la difformità rispetto agli originali delle copie dei contratti allegate dall'opposta nel ricorso monitorio, è del tutto generico e quindi inammissibile. L'attrice, infatti, avrebbe dovuto quantomeno specificare in cosa la copia prodotta differirebbe rispetto agli originali. Sulle caratteristiche del disconoscimento, la Suprema Corte ha precisato che: “L'art. 2719 c.c. esige, difatti, l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco” (Cass. n. 882/2018; n. 4053/2018;
n. 13425/2014), con la precisazione che “Peraltro, pur a voler ammettere implicitamente formulato dal contribuente il disconoscimento della conformità delle copie degli atti agli originali, non va trascurato che è privo di efficacia il generico disconoscimento della conformità tra l'originale e la copia fotostatica prodotta in giudizio. Perché possa aversi disconoscimento idoneo, è infatti necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (cfr. Cass. n. 28096 del 30/12/2009, Cass., 20/06/2019, n. 16557; Cass., 05/12/2019, n. 31870 e Cass., 12/02/2019, n. 4032).
Nella fattispecie, l'attrice non ha allegato in alcun modo quali sarebbero le differenze tra i contratti di finanziamento prodotti in copia e gli originali, che peraltro essa non contesta di aver sottoscritto e di averne ricevuto copia.
6. Nel merito, l'opposizione presentata dall'attrice è fondata per quanto riguarda il contratto n. 1100870, mentre la causa deve essere rimessa in istruttoria per quanto riguarda l'altro rapporto, per le ragioni che seguono.
7. Infatti, l'eccezione sulla prescrizione del credito relativo al contratto di finanziamento n. 1100870 è fondata.
Questo perché, se è vero che nei rapporti di mutuo "il pagamento di ratei …configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (Cass. civ. sez. III, 30.08.2011, n.17798), è però altrettanto pacifico che, nel caso in cui intervenga la decadenza dal beneficio del termine e il creditore possa agire immediatamente per l'adempimento dell'intero debito, la prescrizione cominci a decorrere da quel momento, perché da esso il creditore può agire per il pagamento di tutte le somme a lui dovute (nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Trib. Palermo 4391/2024: “Infatti, l'eccezione di prescrizione è genericamente formulata (non è indicata né la fattispecie giuridica invocata né il dies dal quale decorrerebbe la prescrizione) e comunque infondata, in quanto, nei rapporti di finanziamento (in cui il frazionamento del debito in singole rate non scalfisce l'unitarietà del contratto stesso) il termine di prescrizione decennale non decorre dalla stipula del contratto, bensì decorre dall'ultima rata contrattualmente pattuita o, in caso di risoluzione anticipata, dalla comunicazione di decadenza del beneficio del termine (v. da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, n. 4232/2023)”; Trib. Nola 13/2025: “..L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata prevista (coincidente, nel caso di specie con il mese di febbraio
2013), rilevato che prima di detta scadenza il finanziatore non può legittimamente pretendere il
pagina 3 di 4 pagamento e, quindi, non ha azione per costringere il debitore all'adempimento. Tuttavia, poiché la società che ha concesso il finanziamento ha il diritto di richiedere al debitore, senza attendere il normale pagamento rateale, la restituzione immediata del debito residuo in seguito ad inadempimento, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine, nella specie pacificamente avvenuta il 6 luglio 2011. Donde, all'atto della notifica del decreto ingiuntivo in data 7 luglio 2020, il termine di prescrizione decennale non era ancora elasso”). Nella fattispecie, sono trascorsi più di dieci anni dalla risoluzione del contratto, risalente in base all'estratto conto prodotto dalla stessa creditrice al 15.07.2010 (cfr. doc. n. 8 del fascicolo monitorio), CP al primo atto interruttivo di cui vi è notizia in atti, ossia la comunicazione inviata da con notifica della cessione del credito e contestuale diffida di pagamento, risalente al novembre 2021 e notifica nei mesi successivi (il 1.2.2022 secondo il doc. 6 di parte attrice). Di conseguenza, in assenza della prova di atti interruttivi intervenuto medio termine, il credito in esame è prescritto.
8. Invece, per quanto riguarda l'ammontare del credito residuo del contratto di finanziamento n. 1261928, a fronte delle contestazioni formulate da parte opponente e delle prove da essa fornite in ordine ai pagamenti parziali intervenuti, parte creditrice si limita a richiamare l'estratto conto già prodotto in fase monitoria, asserendo che da esso risulta già l'accredito dei pagamenti effettuati dalla debitrice. In verità, però, dal documento in esame non risultano puntualmente i pagamenti di cui l'opponente offre evidenza (cfr. doc. n.10 del fascicolo monitorio), e, pertanto, la causa dovrà essere rimessa in istruttoria per ulteriori accertamenti.
9. In attesa dei suddetti accertamenti, può comunque già pronunciarsi la revoca del decreto opposto, essendo essa conseguenza necessaria dell'accertamento della prescrizione di parte del credito che ne era oggetto.
10. La decisione sulle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sentenza non definitiva:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 9719/2022 emesso il
27.12.2022;
- dichiara prescritto il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 1100870 del 18.6.2007,
e per l'effetto respinga la domanda di al pagamento del saldo residuo di esso;
Controparte_1
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per gli ulteriori accertamenti necessari sul contratto di finanziamento n. 1261928 del 28.11.2007, riservando di provvedere con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio.
Torino, 7 giugno 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
pagina 4 di 4