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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1325/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Martina Franca - Piazza Roma N 32 74015 Martina Franca TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
NI RI Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 580-2025-1488 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'intimazione di pagamento n. AIP/580-2025-1488, a suo dire comunicata, non notificata, in data 20.6.2025 da NI RI , Concessionaria del Comune di Martina Franca, invocandone l'annullamento, per carenza del potere di riscossione esercitato, a causa di scadenza della convenzione di affidamento del servizio, nonché per difetto di motivazione, omessa notifica dell'atto prodromico ed intervenuta prescrizione. Costituitosi il contraddittorio nei confronti di Concessionarie e Comune impositore, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di attribuzione in capo alla Concessionaria è infondata, in quanto, secondo la convenzione intercorsa dell'1.12.2020, allegata, l'affidamento del servizio ha durata quinquennale e si protrae per altri sei mesi, per l'espletamento degli affari in corso. Infondata è anche l'eccezione in ordine agli interessi, sotto il profilo della omessa descrizione analitica, trattandosi di sviluppo matematico predefinito per legge, sulla base dei richiamati riferimenti normativi e del contenuto dell' avviso di accertamento già notificato e non impugnato. D'altra parte, la legge richiede l'evidenziazione dell'importo finale e non anche l'esposizione di ogni passaggio di calcolo. L'eccezione è anche viziata da genericità, visto che l'importo reclamato non è stato contestato per inesattezza, né sono stati proposti calcoli alternativi a quello. Ancora, infondata è l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, n. 3087, poiché dalla ricevuta postale acquisita risulta che la raccomandata relativa fu ritirata personalmente dalla destinataria in data 9.6.2021, sicché l'atto, ritualmente notificato, è divenuto definitivo. Né può dirsi maturata la prescrizione quinquennale. Infatti, la pretesa tributaria è esercitabile soltanto una volta accertato il credito, non potendosi esercitare un diritto non ancora sorto, in quanto non ancora accertato. Di conseguenza, essendo stato il credito accertato al momento della notificazione dell'avviso relativo, da quella data soltanto esso poteva essere preteso, tant'è che, per legge, l'avviso contiene finalmente l'intimazione di pagamento. Ne deriva che, alla data di ricezione dell'intimazione impugnata, in realtà notificata formalmente in data 20.6.2025, come da raccomandata in atti, e non semplicemente “comunicata”, sebbene sempre in pari data, la prescrizione non poteva dirsi maturata.
Infine, infondata è anche l'eccezione di inutilizzabilità, ex art. 25bis del contenzioso tributario, dei documenti prodotti da parte resistente, in particolare della ricevuta postale anzidetta, per mancanza di specifica attestazione di conformità al documento in possesso del difensore. In proposito, infatti, si tratta di documenti già elencati specificamente nelle controdeduzioni ed attestati come allegati, sicché la loro conformità deve intendersi implicitamente contenuta nelle controdeduzioni medesime sottoscritte dal difensore, apparendo in contrasto con il diritto di difesa una interpretazione esageratamente formalistica della norma, sino ad ammettere una sostanziale duplicazione di attestazioni di conformità.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Taranto, 25.2.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1325/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Martina Franca - Piazza Roma N 32 74015 Martina Franca TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
NI RI Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 580-2025-1488 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'intimazione di pagamento n. AIP/580-2025-1488, a suo dire comunicata, non notificata, in data 20.6.2025 da NI RI , Concessionaria del Comune di Martina Franca, invocandone l'annullamento, per carenza del potere di riscossione esercitato, a causa di scadenza della convenzione di affidamento del servizio, nonché per difetto di motivazione, omessa notifica dell'atto prodromico ed intervenuta prescrizione. Costituitosi il contraddittorio nei confronti di Concessionarie e Comune impositore, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di attribuzione in capo alla Concessionaria è infondata, in quanto, secondo la convenzione intercorsa dell'1.12.2020, allegata, l'affidamento del servizio ha durata quinquennale e si protrae per altri sei mesi, per l'espletamento degli affari in corso. Infondata è anche l'eccezione in ordine agli interessi, sotto il profilo della omessa descrizione analitica, trattandosi di sviluppo matematico predefinito per legge, sulla base dei richiamati riferimenti normativi e del contenuto dell' avviso di accertamento già notificato e non impugnato. D'altra parte, la legge richiede l'evidenziazione dell'importo finale e non anche l'esposizione di ogni passaggio di calcolo. L'eccezione è anche viziata da genericità, visto che l'importo reclamato non è stato contestato per inesattezza, né sono stati proposti calcoli alternativi a quello. Ancora, infondata è l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, n. 3087, poiché dalla ricevuta postale acquisita risulta che la raccomandata relativa fu ritirata personalmente dalla destinataria in data 9.6.2021, sicché l'atto, ritualmente notificato, è divenuto definitivo. Né può dirsi maturata la prescrizione quinquennale. Infatti, la pretesa tributaria è esercitabile soltanto una volta accertato il credito, non potendosi esercitare un diritto non ancora sorto, in quanto non ancora accertato. Di conseguenza, essendo stato il credito accertato al momento della notificazione dell'avviso relativo, da quella data soltanto esso poteva essere preteso, tant'è che, per legge, l'avviso contiene finalmente l'intimazione di pagamento. Ne deriva che, alla data di ricezione dell'intimazione impugnata, in realtà notificata formalmente in data 20.6.2025, come da raccomandata in atti, e non semplicemente “comunicata”, sebbene sempre in pari data, la prescrizione non poteva dirsi maturata.
Infine, infondata è anche l'eccezione di inutilizzabilità, ex art. 25bis del contenzioso tributario, dei documenti prodotti da parte resistente, in particolare della ricevuta postale anzidetta, per mancanza di specifica attestazione di conformità al documento in possesso del difensore. In proposito, infatti, si tratta di documenti già elencati specificamente nelle controdeduzioni ed attestati come allegati, sicché la loro conformità deve intendersi implicitamente contenuta nelle controdeduzioni medesime sottoscritte dal difensore, apparendo in contrasto con il diritto di difesa una interpretazione esageratamente formalistica della norma, sino ad ammettere una sostanziale duplicazione di attestazioni di conformità.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Taranto, 25.2.2026 Il Presidente estensore