TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4077 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice EN D'RI, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
tenutasi all'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 445/2022 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Iurino Nicola Parte_1
Pasquale, domiciliatario, in virtù di procura IN ATTI;
- attore-
contro
(CF. Controparte_1 CP_2 CP_3
, CodiceFiscale_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
(C.F. , e CodiceFiscale_2 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Michele Berloco e
[...]
TO NO, domiciliatari, in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva;
-convenuti-
Oggetto: azione revocatoria ex artt. 2901 c.c. – atti dispositivi a titolo gratuito pagina 1 di 10 Conclusioni come da verbale d'udienza del 5/11/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- premettendo di essere creditore di Parte_1
di e di Controparte_1 Parte_2 Controparte_4
, in forza della sentenza n. 2310/2020 emessa dal Tribunale di
[...]
Bari in data 21.07.2020, la quale, in parziale accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare di immobile in essere tra le parti, aveva condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di €165.000,00,
oltre alle spese di lite quantificate in €497,95 per esborsi,
€9.650,00 per compensi ed accessori di legge, ha agito ex art. 2901
c.c. nei confronti di questi ultimi per far accertare la lesività
rispetto alle proprie ragioni creditorie dei seguenti atti:
1) atto per AR di AM del 04.04.2019 Rep. 2279 Per_1
Racc. 1755, con il quale acquistava Persona_2
e intestava a sua figlia (all'epoca minorenne) CP_5
, con riserva a sé e alla moglie (che,
[...] CP_2
formalmente, corrispondeva il prezzo di €125.000,00) del diritto di abitazione ed uso vita natural durante, delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in
AM (BA) compreso tra via Gravina, via Veneto e via
Liguria, così individuate:
pagina 2 di 10 “a) Appartamento ad uso abitazione, avente accesso dal portone
condominiale posto al civico 34 di via Veneto, al terzo piano,
contraddistinto dalla lettera d'interno "G", con porta di
ingresso a destra per chi esce dall'ascensore, composto da
quattro vani ed accessori, con annesso pertinenziale ripostiglio
al terzo piano e precisamente il secondo a destra per chi si
immette nel corridoio di disimpegno comune posto a sinistra di
chi sale le scale;
l'appartamento confina con via Gravina, con
vano scala e con proprietà o suoi aventi causa, CP_6
salvo altri;
ripostiglio confinante con corridoio comune di
accesso, con terrazza comune e con proprietà o Persona_3
suoi aventi causa, salvo altri. Riportati nel catasto fabbricati
del Comune di AM in unica consistenza e in ditta esatta al
foglio 158, particella 606, sub. 14, via Veneto n. 34, p. 3,
cat. A/3, cl. 5, vani 6, rendita catastale euro 573,27;
b) pertinenziale posto auto al piano interrato avente accesso
sia dalla rampa comune di discesa che si diparte dal civico 28
di via Liguria che dal portone condominiale posto al civico 34
di via Veneto, e precisamente il primo a sinistra per chi accede
al piano interrato dalla scala condominiale e si immette nel
corridoio di disimpegno di sinistra, della superficie catastale
di metri quadrati 11 (undici); confinante con corridoio di
disimpegno da due lati e con vano scala, salvo altri. Riportato
nel catasto fabbricati del Comune di AM in ditta esatta al
foglio 158, particella 606, sub. 18 (ex sub 13), via Liguria n.
28, p. S1, cat. C/6, cl. 4^, mq. 11, rendita catastale euro
36,36;”
pagina 3 di 10 2) Atto del 20.11.2017 rep. 1519 racc. 1180 per AR di Per_1
AM con cui (sua moglie, priva di reddito CP_2
alcuno) aveva acquistato pertinenziale locale bucataio avente accesso dal portone condominiale posto al civico 1 di via
AU ON, al quinto piano, della superficie catastale di metri quadrati 9 (nove), con annesso terrazzino a livello;
il tutto confinante con altra proprietà della parte acquirente, con terrazzo condominiale e con corridoio di accesso, salvo altri. Riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di AM in ditta esatta, al foglio 157, particella
44 sub. 60, via AU ON n. 1, p. 5, cat. C/2, cl.
8, consistenza mq.9, rendita catastale Euro 40,90. Tanto al prezzo di €.20.000,00;
3) Atto del 06.02.2018 rep. 1633 racc. 1258 per AR di Per_1
AM con cui la stessa aveva acquistato una CP_2
porzione di un fabbricato sito in Matera, e precisamente:
a) un appartamento ad uso abitazione, avente accesso dal portone condominiale posto al civico 5 di via NO LV, al primo piano, con ingresso dalla porta a destra per chi sale le scale, composto da tre vani ed accessori, con annesso vano sgabuzzino sito sulla terrazza al quarto piano e precisamente il secondo a sinistra per chi giunto sul pianerottolo esce sul terrazzo condominiale dalla porta a destra;
confinante quanto all'appartamento con via NO LV, con vano scale e con proprietà salvo altri, quanto al vano Per_4
sgabuzzino con atrio condominiale, con vano scale e con terrazzo condominiale per due lati. Il tutto riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Matera, in ditta esatta al pagina 4 di 10 foglio 159, particella 4674, sub.8, via NO LV
n.5, p. 1-4, cat. A/3, cl. 1, vani 5, rendita Euro 271,14; b)
il pertinenziale locale ripostiglio avente accesso dal portone condominiale posto al civico 5 di via NO
LV, al piano terra, e precisamente quello posto nel vano portone, sotto la prima rampa di cale, della superficie catastale di metri quadrati 4 (quattro); confinante con via
NO LV, con vano portone e con proprietà o Per_5
suoi aventi causa. Riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Matera, in ditta esatta al foglio 159, particella
4674, sub. 17, via NO LV n.5, p. T, cat. C/2, cl.
2, mq. 4, rendita euro 7,85;
4) atto del 15.10.2018 per AR in AM rep. 2005 Per_1
racc. 1532 con il quale acquistava, al prezzo Parte_2
di €105.000,00, con intestazione formale in favore dei figli
, e , con riserva del CP_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
diritto di abitazione per sé e per la moglie
[...]
, talune porzioni del fabbricato condominiale sito Parte_3
nel Comune di AM (BA), alla via Ostuni e precisamente:
“a) un appartamento ad uso abitazione avente accesso dal
portone condominiale posto al civico 15 di via Ostuni, al
quarto piano, composto da cucina, soffitta e accessori, con
annesse terrazze a livello;
confinante con via Ostuni, con
vano scala e con strada privata, salvo altri. Riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di AM, in ditta esatta,
al foglio 159, particella 1781, sub 111 (ex sub 61), via
Ostuni n. 15, p. 4, interno 8, scala A1, cat. A/3, cl. 4,
vani 2,5, r.c. euro 200,13.
pagina 5 di 10 b) pertinenziale posto auto scoperto al piano terra, situato
nel cortile interno del fabbricato, avente accesso dal civico
15 di via Ostuni, della superficie catastale di metri
quadrati 11 (undici); confinante con spazio comune di
manovra, con cortile interno e con proprietà e/o Per_6
aventi causa, salvo altri. Riportato nel Catasto Fabbricati
del Comune di AM in ditta esatta, al foglio 159,
particella 1781, sub 19, via Giovinazzo n.1, p.T, interno 8,
cat. C/6, cl. 1, mq 11 R.C. €.22,72”.
Sul piano dell'eventus damni, ha valorizzato la circostanza che i debitori, a fronte dell'acquisto in favore di terzi degli immobili innanzi menzionati, mediante atti di compravendita configuranti invero delle donazioni indirette in favore dei propri coniugi e figli, avrebbero diminuito in modo apprezzabile la garanzia patrimoniale generica in favore dei creditori, impiegando proprio il denaro ricevuto dalla vendita dell'immobile oggetto del preliminare stipulato con parte attrice e rendendo indubbiamente più difficoltoso l'adempimento della statuizione giudiziaria.
Sul piano soggettivo della scientia damni in capo ai debitori,
ha evidenziato il carattere presuntivo della prevedibilità della lesività dei suddetti atti dispositivi in capo ai debitori, essendo stati attuati successivamente all'instaurarsi del procedimento civile in danno dei germani e quasi contestualmente con CP_3
l'approssimarsi della pronuncia del Tribunale di Bari nel contenzioso intentato dal deducendo altresì che la dolosa Parte_1
preordinazione degli atti impugnati finalizzata a creare pregiudizio alla pretesa dell'odierno attore non poteva neanche essere sconosciuta ai beneficiari di atti, peraltro, posti in essere a pagina 6 di 10 titolo gratuito. Ha, dunque, concluso per la declaratoria di inefficacia delle operazioni immobiliari sopra descritta, con vittoria di spese di giudizio (ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
depositato il 13/1/2022).
I.2.- Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno eccepito l'infondatezza della pretesa attorea, deducendo preliminarmente che gli atti dispositivi ex adverso impugnati non potessero qualificarsi come donazioni indirette.
A tal riguardo, hanno evidenziato l'autonomia della capacità
reddituale in capo a e a In CP_2 Parte_3
particolare, quanto all'atto di compravendita a rogito per AR
di AM del 04.04.2019 Rep. 2279 Racc. 1755, hanno Per_1
precisato che il prezzo di acquisto dell'immobile, pari ad
€125.000,00, fosse stato interamente versato da a mezzo CP_2
di tre assegni circolari emessi in data 26 Marzo 2019 dalla “Banca
Popolare di Puglia e Basilicata”, tratti dal proprio conto corrente personale.
Analoga circostanza è stata dedotta in ordine agli atti di compravendita del 20.11.2017 rep. 1519 racc. 1180 per AR di Per_1
AM e del 06.02.2018 rep. 1633 racc. 1258 per AR di Per_1
AM.
Da ultimo, quanto all'atto a rogito per AR di AM Per_1
del 15.10.2018 rep. 2005 racc. 1532, hanno sottolineato come sebbene fosse vero che il prezzo di compravendita pari ad €105.000,00 fosse stato pagato, per spirito di liberalità, da e Parte_2
non poteva, di contro, trascurarsi che la Parte_3
aveva direttamente apportato la quasi totalità delle somme Parte_3
pagina 7 di 10 impiegate, certamente in misura di €80.000,00, sin dal lontano
2012/2013.
Hanno, insistito, pertanto, per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.,
concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese ed onorari di causa.
I.3.- Con ordinanza del 1°/6/2022 è stato disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario.
I.4.- Istruita, essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti, la causa è pervenuta all'udienza del 5/11/2025, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della motivazione della sentenza nei successivi trenta giorni.
II.- Si deve dare atto che le parti convenute, con istanza di anticipazione d'udienza del 18/2/2025, hanno allegato la circostanza che, per effetto della emanazione della sentenza n. 661 del 13/5/2024
della Corte d'Appello di Bari, che ha riformato la sentenza di primo grado n. n. 2310/2020 del 21 luglio 2020 del Tribunale di Bari,
dichiarando legittimo il recesso dal preliminare di compravendita del
3/4/2010, successivamente integrato con scrittura privata del
21/04/2011, esercitato dai convenuti in data 9-10 settembre 2011 e riconoscendo il loro diritto alla ritenzione della caparra di
€150.000,00.
Tale decisione giudiziaria è passata in giudicato, a seguito della pronuncia dell'ordinanza del 6/2/2025 con cui la Corte di
Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di impugnazione avverso la sentenza di appello.
pagina 8 di 10 All'evidenza, emergono circostanze tali da ritenere insussistente la pretesa creditoria attorea e, dunque, per rigettare la domanda tesa alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.
degli atti dispositivi a titolo gratuito posti in essere da Parte_1
, e in favore dei
[...] Controparte_1 Parte_2
propri familiari.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Tuttavia, in considerazione della circostanza che la caducazione del titolo esecutivo giudiziale fondante la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo a si sia Parte_1
verificata in pendenza del presente giudizio, nonché tenuto conto della peculiarità delle operazioni dispositive poste in essere dai convenuti, in tempi pressoché contestuali all'affermazione in sede giudiziale di un debito nei confronti dello stesso si Parte_1
apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese metà
per metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022).
Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,01
Parte_7
[...] Studio 2.552,00 // 2.552,00
pagina 9 di 10 Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 // 5.670,00 Decisoria 4.253,00 // 4.253,00 TOTALE 14.103,00 Aumento 15% difesa più parti 16.218,45
-1/2 8.109,00
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore del credito fondante il diritto all'azione in capo a (oltre €165.000,00): Parte_1
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 13/172022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
, (CF. ,
[...] CP_3 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. , Parte_3 CP_3 CodiceFiscale_2 Pt_4
, e , così provvede:
[...] Parte_5 Parte_6
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) ON l'attore alla rifusione in favore dei convenuti di metà delle spese processuali, liquidandole nel complessivo importo di €8.109,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese di lite compensate per la restante metà.
Si comunichi.
Bari, 7/11/2025 Il Giudice
EN D'RI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice EN D'RI, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
tenutasi all'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 445/2022 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Iurino Nicola Parte_1
Pasquale, domiciliatario, in virtù di procura IN ATTI;
- attore-
contro
(CF. Controparte_1 CP_2 CP_3
, CodiceFiscale_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
(C.F. , e CodiceFiscale_2 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Michele Berloco e
[...]
TO NO, domiciliatari, in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva;
-convenuti-
Oggetto: azione revocatoria ex artt. 2901 c.c. – atti dispositivi a titolo gratuito pagina 1 di 10 Conclusioni come da verbale d'udienza del 5/11/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- premettendo di essere creditore di Parte_1
di e di Controparte_1 Parte_2 Controparte_4
, in forza della sentenza n. 2310/2020 emessa dal Tribunale di
[...]
Bari in data 21.07.2020, la quale, in parziale accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare di immobile in essere tra le parti, aveva condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di €165.000,00,
oltre alle spese di lite quantificate in €497,95 per esborsi,
€9.650,00 per compensi ed accessori di legge, ha agito ex art. 2901
c.c. nei confronti di questi ultimi per far accertare la lesività
rispetto alle proprie ragioni creditorie dei seguenti atti:
1) atto per AR di AM del 04.04.2019 Rep. 2279 Per_1
Racc. 1755, con il quale acquistava Persona_2
e intestava a sua figlia (all'epoca minorenne) CP_5
, con riserva a sé e alla moglie (che,
[...] CP_2
formalmente, corrispondeva il prezzo di €125.000,00) del diritto di abitazione ed uso vita natural durante, delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in
AM (BA) compreso tra via Gravina, via Veneto e via
Liguria, così individuate:
pagina 2 di 10 “a) Appartamento ad uso abitazione, avente accesso dal portone
condominiale posto al civico 34 di via Veneto, al terzo piano,
contraddistinto dalla lettera d'interno "G", con porta di
ingresso a destra per chi esce dall'ascensore, composto da
quattro vani ed accessori, con annesso pertinenziale ripostiglio
al terzo piano e precisamente il secondo a destra per chi si
immette nel corridoio di disimpegno comune posto a sinistra di
chi sale le scale;
l'appartamento confina con via Gravina, con
vano scala e con proprietà o suoi aventi causa, CP_6
salvo altri;
ripostiglio confinante con corridoio comune di
accesso, con terrazza comune e con proprietà o Persona_3
suoi aventi causa, salvo altri. Riportati nel catasto fabbricati
del Comune di AM in unica consistenza e in ditta esatta al
foglio 158, particella 606, sub. 14, via Veneto n. 34, p. 3,
cat. A/3, cl. 5, vani 6, rendita catastale euro 573,27;
b) pertinenziale posto auto al piano interrato avente accesso
sia dalla rampa comune di discesa che si diparte dal civico 28
di via Liguria che dal portone condominiale posto al civico 34
di via Veneto, e precisamente il primo a sinistra per chi accede
al piano interrato dalla scala condominiale e si immette nel
corridoio di disimpegno di sinistra, della superficie catastale
di metri quadrati 11 (undici); confinante con corridoio di
disimpegno da due lati e con vano scala, salvo altri. Riportato
nel catasto fabbricati del Comune di AM in ditta esatta al
foglio 158, particella 606, sub. 18 (ex sub 13), via Liguria n.
28, p. S1, cat. C/6, cl. 4^, mq. 11, rendita catastale euro
36,36;”
pagina 3 di 10 2) Atto del 20.11.2017 rep. 1519 racc. 1180 per AR di Per_1
AM con cui (sua moglie, priva di reddito CP_2
alcuno) aveva acquistato pertinenziale locale bucataio avente accesso dal portone condominiale posto al civico 1 di via
AU ON, al quinto piano, della superficie catastale di metri quadrati 9 (nove), con annesso terrazzino a livello;
il tutto confinante con altra proprietà della parte acquirente, con terrazzo condominiale e con corridoio di accesso, salvo altri. Riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di AM in ditta esatta, al foglio 157, particella
44 sub. 60, via AU ON n. 1, p. 5, cat. C/2, cl.
8, consistenza mq.9, rendita catastale Euro 40,90. Tanto al prezzo di €.20.000,00;
3) Atto del 06.02.2018 rep. 1633 racc. 1258 per AR di Per_1
AM con cui la stessa aveva acquistato una CP_2
porzione di un fabbricato sito in Matera, e precisamente:
a) un appartamento ad uso abitazione, avente accesso dal portone condominiale posto al civico 5 di via NO LV, al primo piano, con ingresso dalla porta a destra per chi sale le scale, composto da tre vani ed accessori, con annesso vano sgabuzzino sito sulla terrazza al quarto piano e precisamente il secondo a sinistra per chi giunto sul pianerottolo esce sul terrazzo condominiale dalla porta a destra;
confinante quanto all'appartamento con via NO LV, con vano scale e con proprietà salvo altri, quanto al vano Per_4
sgabuzzino con atrio condominiale, con vano scale e con terrazzo condominiale per due lati. Il tutto riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Matera, in ditta esatta al pagina 4 di 10 foglio 159, particella 4674, sub.8, via NO LV
n.5, p. 1-4, cat. A/3, cl. 1, vani 5, rendita Euro 271,14; b)
il pertinenziale locale ripostiglio avente accesso dal portone condominiale posto al civico 5 di via NO
LV, al piano terra, e precisamente quello posto nel vano portone, sotto la prima rampa di cale, della superficie catastale di metri quadrati 4 (quattro); confinante con via
NO LV, con vano portone e con proprietà o Per_5
suoi aventi causa. Riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Matera, in ditta esatta al foglio 159, particella
4674, sub. 17, via NO LV n.5, p. T, cat. C/2, cl.
2, mq. 4, rendita euro 7,85;
4) atto del 15.10.2018 per AR in AM rep. 2005 Per_1
racc. 1532 con il quale acquistava, al prezzo Parte_2
di €105.000,00, con intestazione formale in favore dei figli
, e , con riserva del CP_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
diritto di abitazione per sé e per la moglie
[...]
, talune porzioni del fabbricato condominiale sito Parte_3
nel Comune di AM (BA), alla via Ostuni e precisamente:
“a) un appartamento ad uso abitazione avente accesso dal
portone condominiale posto al civico 15 di via Ostuni, al
quarto piano, composto da cucina, soffitta e accessori, con
annesse terrazze a livello;
confinante con via Ostuni, con
vano scala e con strada privata, salvo altri. Riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di AM, in ditta esatta,
al foglio 159, particella 1781, sub 111 (ex sub 61), via
Ostuni n. 15, p. 4, interno 8, scala A1, cat. A/3, cl. 4,
vani 2,5, r.c. euro 200,13.
pagina 5 di 10 b) pertinenziale posto auto scoperto al piano terra, situato
nel cortile interno del fabbricato, avente accesso dal civico
15 di via Ostuni, della superficie catastale di metri
quadrati 11 (undici); confinante con spazio comune di
manovra, con cortile interno e con proprietà e/o Per_6
aventi causa, salvo altri. Riportato nel Catasto Fabbricati
del Comune di AM in ditta esatta, al foglio 159,
particella 1781, sub 19, via Giovinazzo n.1, p.T, interno 8,
cat. C/6, cl. 1, mq 11 R.C. €.22,72”.
Sul piano dell'eventus damni, ha valorizzato la circostanza che i debitori, a fronte dell'acquisto in favore di terzi degli immobili innanzi menzionati, mediante atti di compravendita configuranti invero delle donazioni indirette in favore dei propri coniugi e figli, avrebbero diminuito in modo apprezzabile la garanzia patrimoniale generica in favore dei creditori, impiegando proprio il denaro ricevuto dalla vendita dell'immobile oggetto del preliminare stipulato con parte attrice e rendendo indubbiamente più difficoltoso l'adempimento della statuizione giudiziaria.
Sul piano soggettivo della scientia damni in capo ai debitori,
ha evidenziato il carattere presuntivo della prevedibilità della lesività dei suddetti atti dispositivi in capo ai debitori, essendo stati attuati successivamente all'instaurarsi del procedimento civile in danno dei germani e quasi contestualmente con CP_3
l'approssimarsi della pronuncia del Tribunale di Bari nel contenzioso intentato dal deducendo altresì che la dolosa Parte_1
preordinazione degli atti impugnati finalizzata a creare pregiudizio alla pretesa dell'odierno attore non poteva neanche essere sconosciuta ai beneficiari di atti, peraltro, posti in essere a pagina 6 di 10 titolo gratuito. Ha, dunque, concluso per la declaratoria di inefficacia delle operazioni immobiliari sopra descritta, con vittoria di spese di giudizio (ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
depositato il 13/1/2022).
I.2.- Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno eccepito l'infondatezza della pretesa attorea, deducendo preliminarmente che gli atti dispositivi ex adverso impugnati non potessero qualificarsi come donazioni indirette.
A tal riguardo, hanno evidenziato l'autonomia della capacità
reddituale in capo a e a In CP_2 Parte_3
particolare, quanto all'atto di compravendita a rogito per AR
di AM del 04.04.2019 Rep. 2279 Racc. 1755, hanno Per_1
precisato che il prezzo di acquisto dell'immobile, pari ad
€125.000,00, fosse stato interamente versato da a mezzo CP_2
di tre assegni circolari emessi in data 26 Marzo 2019 dalla “Banca
Popolare di Puglia e Basilicata”, tratti dal proprio conto corrente personale.
Analoga circostanza è stata dedotta in ordine agli atti di compravendita del 20.11.2017 rep. 1519 racc. 1180 per AR di Per_1
AM e del 06.02.2018 rep. 1633 racc. 1258 per AR di Per_1
AM.
Da ultimo, quanto all'atto a rogito per AR di AM Per_1
del 15.10.2018 rep. 2005 racc. 1532, hanno sottolineato come sebbene fosse vero che il prezzo di compravendita pari ad €105.000,00 fosse stato pagato, per spirito di liberalità, da e Parte_2
non poteva, di contro, trascurarsi che la Parte_3
aveva direttamente apportato la quasi totalità delle somme Parte_3
pagina 7 di 10 impiegate, certamente in misura di €80.000,00, sin dal lontano
2012/2013.
Hanno, insistito, pertanto, per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.,
concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese ed onorari di causa.
I.3.- Con ordinanza del 1°/6/2022 è stato disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario.
I.4.- Istruita, essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti, la causa è pervenuta all'udienza del 5/11/2025, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della motivazione della sentenza nei successivi trenta giorni.
II.- Si deve dare atto che le parti convenute, con istanza di anticipazione d'udienza del 18/2/2025, hanno allegato la circostanza che, per effetto della emanazione della sentenza n. 661 del 13/5/2024
della Corte d'Appello di Bari, che ha riformato la sentenza di primo grado n. n. 2310/2020 del 21 luglio 2020 del Tribunale di Bari,
dichiarando legittimo il recesso dal preliminare di compravendita del
3/4/2010, successivamente integrato con scrittura privata del
21/04/2011, esercitato dai convenuti in data 9-10 settembre 2011 e riconoscendo il loro diritto alla ritenzione della caparra di
€150.000,00.
Tale decisione giudiziaria è passata in giudicato, a seguito della pronuncia dell'ordinanza del 6/2/2025 con cui la Corte di
Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di impugnazione avverso la sentenza di appello.
pagina 8 di 10 All'evidenza, emergono circostanze tali da ritenere insussistente la pretesa creditoria attorea e, dunque, per rigettare la domanda tesa alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.
degli atti dispositivi a titolo gratuito posti in essere da Parte_1
, e in favore dei
[...] Controparte_1 Parte_2
propri familiari.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Tuttavia, in considerazione della circostanza che la caducazione del titolo esecutivo giudiziale fondante la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo a si sia Parte_1
verificata in pendenza del presente giudizio, nonché tenuto conto della peculiarità delle operazioni dispositive poste in essere dai convenuti, in tempi pressoché contestuali all'affermazione in sede giudiziale di un debito nei confronti dello stesso si Parte_1
apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese metà
per metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022).
Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,01
Parte_7
[...] Studio 2.552,00 // 2.552,00
pagina 9 di 10 Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 // 5.670,00 Decisoria 4.253,00 // 4.253,00 TOTALE 14.103,00 Aumento 15% difesa più parti 16.218,45
-1/2 8.109,00
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore del credito fondante il diritto all'azione in capo a (oltre €165.000,00): Parte_1
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 13/172022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
, (CF. ,
[...] CP_3 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. , Parte_3 CP_3 CodiceFiscale_2 Pt_4
, e , così provvede:
[...] Parte_5 Parte_6
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) ON l'attore alla rifusione in favore dei convenuti di metà delle spese processuali, liquidandole nel complessivo importo di €8.109,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese di lite compensate per la restante metà.
Si comunichi.
Bari, 7/11/2025 Il Giudice
EN D'RI
pagina 10 di 10