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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2228/2023 R.A.C.C.
N. R.G. 2023/2228
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione Dei Cittadini Dell'Unione Europea
Il Tribunale in composizione collegale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. ssa Federica Benvenuti Presidente rel. /est. dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice
nella causa iscritta al N. 2228/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-bis del D.
Lgs. n. 25/2008 depositato da:
(CUI ; cod. BL0002539), con l'avv. CLAUDIA Parte_1 C.F._1 C.F._2
ALPAGOTTI, ricorrente, contro
Controparte_1
– Sezione di TREVISO in persona del Funzionario
[...]
Amministrativo CATERINA BERTOLINO, resistente,
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, interveniente, ha pronunciato il seguente
DECRETO nata in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento del Parte_1
21/10/2022, notificato il 18/01/2023, reso dal
[...]
di – Sezione di Controparte_2 CP_1
Treviso che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e, sotto altro profilo, non
Pagina 1 ha ravvisato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Ella, in audizione amministrativa, ha dichiarato in sintesi:
- di essere cittadina marocchina, di religione mussulmana;
- di essere nata a [...], un comune della Prefettura di Casablanca;
- di aver vissuto a Tangeri dal 2004 al 2009 per motivi di studio;
- che la famiglia di origine è composta dai genitori, attualmente divorziati, e di avere un fratello figlio degli stessi genitori, e due fratellastri figli del padre e di un'altra donna;
- di non essere sposata e non avere figli;
- di aver lavorato per la ditta XO in Marocco e di aver poi aperto una propria attività nel
2017 di commercio di lenti a contatto;
- di aver avuto un pretendente in Marocco che aveva chiesto la sua mano quattro anni fa e che i suoi genitori avevano accettato;
- di aver iniziato a frequentare tale uomo per alcuni mesi per conoscerlo, ma di aver compreso che non faceva per lei in quanto era soggetto a vari vizi, quali droga e alcol, nonché dedito a pratiche sessuali che lei non condivideva;
- di non aver mai parlato coi genitori delle richieste intime che l'uomo le avanzava essendo un tabù ma anche per non farli preoccupare dato che il padre è anziano ed ammalato;
- che l'uomo la minacciava di ucciderla qualora lo avesse fatto;
- che non sentendosi al sicuro decideva di lasciare il suo lavoro e il Marocco per venire in Italia dove vive uno zio materno;
- di temere, in caso di rimpatrio, di essere costretta a sposare quest'uomo o che lui possa farle del male.
Con il provvedimento impugnato la domanda svolta veniva rigettata in quanto la vicenda narrata dal richiedente era apparsa in alcuni aspetti chiara e coerente ma in altri meno precisa e convincente, in particolare con riferimento all'episodio in cui la richiedente sarebbe stata picchiata dall'uomo che stava frequentando, avvenuto appena sei mesi prima dell'audizione.
La ricorrente lamenta che la non avrebbe adeguatamente valutato la sua CP_1 vicenda personale, anche alla luce della situazione generale del Paese di provenienza, insistendo, con note scritte del 16/12/2024, affinché sia accertato e dichiarato, in via principale, il suo diritto al rilascio di un permesso per “protezione speciale” ovvero, in via subordinata, il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in ulteriore subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007 o, infine, il diritto al
Pagina 2 rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di asilo ai sensi dell'art. 10, comma terzo,
Cost..
L'amministrazione convenuta si è costituita in persona del Funzionario Amministrativo depositando la documentazione relativa alla fase amministrativa.
La Procura della Repubblica è ritualmente intervenuta in giudizio chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
In data 21/05/2023 si è tenuta l'audizione giudiziale della ricorrente, la quale ha confermato quanto dichiarato in sede di audizione avanti la , precisando di aver Controparte_1 deciso di lasciare il Paese d'origine dopo essere stata picchiata dall'uomo che frequentava perché temeva che la situazione potesse degenerare e di non aver riferito ai genitori che quello era stato il motivo della sua partenza, avvenuta sei mesi dopo l'accaduto, per non farli preoccupare, considerata anche la situazione di salute del padre.
In esito all'udienza del 17.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note di udienza nell'ambito delle quali la ricorrente ha insistito “in via principale per la domanda di protezione speciale, ed in subordine per le domande di protezione internazionale svolte in ricorso”.
○○○
La domanda di riconoscimento della protezione speciale va accolta.
Giova premettere che con il d.l. n. 113 del 2018 prima e con il DL 130/20 (conv in L.173/20) poi, il legislatore è intervenuto sulle qualifiche che danno titolo ai permessi di soggiorno sul territorio nazionale specificando, in un ventaglio di ipotesi nominate, i «seri motivi di carattere umanitario» prima genericamente enunciati all'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione.
In particolare, la L. 173/20, nel meglio delineare gli specifici casi di protezione 'speciale' connessi al principio del non refoulement ed al dovere di rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, ha introdotto una nuova e più ampia formulazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
In particolare, è stato modificato l'ambito applicativo del divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, estendendolo dal rischio di tortura (previsto dall'art. 19 comma 1.1. introdotto dalla Legge 14 luglio 2017, n. 110 ) anche all'ipotesi di fondato timore di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.
Sotto altro profilo, è stato specificato, altresì, che l'espulsione non è consentita “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
Pagina 3 violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Sotto quest'ultimo profilo, si può fondatamente ritenere che, così disponendo, il legislatore abbia codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità (ex plurimis
Cass. 4455/2018).
Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs.
n. 286/1998.
Inoltre, il permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del D. Lgs. n. 286/1998 può essere ora rilasciato nel caso in cui l'interessato versi in “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”, mentre la formulazione previgente era più restrittiva e richiedeva la sussistenza di “condizioni di salute di particolare gravità” [art. 1, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].
Ed ancora, il permesso di soggiorno per calamità ai sensi dell'art. 20-bis del D. Lgs. n.
286/1998 può essere conseguito dallo straniero che debba far ritorno verso una situazione di
“grave” (e non più solo “eccezionale”) “calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza” ed è stato eliminato il divieto di conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [art. 1, comma 1, lett. f), del d.l. n. 130/2020], rendendo possibile ciò ai sensi del nuovo art. 6, comma 1-bis, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 [introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 130/2020].
Il legislatore, infine, ha mantenuto ferme le altre fattispecie di permesso di soggiorno per casi speciali previste dal D. Lgs. n. 286/1998 e anche il permesso di soggiorno per assistenza minori di cui all'art. 31, comma 3, del medesimo D. Lgs., introducendo anche per quest'ultima figura una norma di raccordo secondo cui la che, pur negando la protezione CP_1
Pagina 4 internazionale, ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione di tale norma, ne dà notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni [nuovo art. 32, comma 3.2, del D. Lgs. n. 25/2008, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].
Per quanto riguarda l'applicazione temporale della nuova disciplina sopra delineata, l'art. 15 del d.l. n. 130/2020 prevede che le modifiche apportate si applichino “anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di Cassazione.
L'inequivoca e onnicomprensiva formulazione letterale della norma induce a ritenere che le modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 si applichino a tutte le domande di protezione internazionale, anche a quelle presentate anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n.
113/2018.
Ciò posto, si osserva che la ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale, tenuto conto che la stessa ha dimostrato impegno nel reperimento di un'attività lavorativa sin dal suo arrivo in Italia che le ha permesso di percepire nel corso del tempo una retribuzione via via crescente.
In merito al periodo trascorso in Italia la ricorrente ha infatti dimesso la seguente documentazione lavorativa:
- Certificazione Unica 2024, relativa all'anno 2023, rilasciata da “Belluno Donna” ed attestante redditi di lavoro dipendente ed assimilati con contratto a tempo determinato pari ad euro 1.
050, 00 (doc. 23 dimesso con note scritte del 16/12/2024); Parte
- Certificazione Unica 2024, relativa all'anno 2023, rilasciata da “ A Controparte_3
ed attestante redditi di lavoro dipendente pari ad euro 334.08 (doc. 24 dimesso con
[...] note scritte del 16/12/2024);
- Certificazione Unica 2024, relativa all'anno 2023, rilasciata da “Umana s.p.a” ed attestante redditi di lavoro dipendente pari ad euro 5. 099,27 (doc. 25 dimesso con note scritte del
16/12/2024);
- Certificazione Unica 2024, relativa all'anno 2023, rilasciata da “THELIOS s.p.a.” ed attestante redditi di lavoro dipendente par ad euro 2. 280, 95 (doc. 26 dimesso con note scritte del
16/12/2024);
- Buste paga relative ad un rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la società
“THELIOS s.p.a.” a partire dal 27/11/2023: gennaio 2024 per un totale di euro 1. 640, 71; febbraio 2024 per un totale di euro 1. 648, 67; marzo 2024 per un totale di euro 1. 804, 33;
Pagina 5 aprile 2024 per un totale di euro 1. 610, 22; maggio 2024 per un totale di euro 1. 573, 46; giugno 2024 per un totale di euro 2. 526, 32 (doc. 27 dimesso con note scritte del
16/12/2024);
- Estratto Conto Previdenziale dal quale risulta che la ricorrente ha beneficiato della NASpI per il periodo dall'08/06/2024 all' 01/11/2024 (doc. 30 dimesso con note scritte del
16/12/2024);
- lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, per il periodo dal
12/11/2024 al 14/05/2025 da parte della società “Luisa Spagnoli s.p.a.” (doc. 28 dimesso con note scritte del 16/12/2024);
- busta paga di novembre 2024 per un totale di euro 1.220, 00 (doc. 29 dimesso con note scritte del 16/12/2024).
La ricorrente inoltre ha dimostrato di aver reperito un'abitazione autonoma e di aver raggiunto un discreto livello di conoscenza della lingua italiana ottenendo la Certificazione di
Italiano come Lingua Straniera (CILS) livello UNO – B1 presso l'Università per gli Stranieri di
Siena con votazione 82/100 (doc. 18 dimesso con note scritte del 16/12/2024).
Non sussistono infine ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico tali da giustificare il rimpatrio della ricorrente. Non consta, infatti, che la ricorrente abbia riportato condanne definitive (cfr. Certificato del Casellario Giudiziale dal quale non risultano iscrizioni), né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che ella costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che la sua espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Ne consegue che va accertato il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Le altre domande rimangono assorbite.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso presentato da, e, per l'effetto, accerta il diritto della stessa Parte_1 alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, trasmettendo gli atti al Questore per le determinazioni di competenza;
Pagina 6 compensa le spese di lite.
Si comunichi alla ricorrente, alla Controparte_1
di – Sezione di Treviso nonché al Pubblico Ministero.
[...] CP_1
Venezia, cosi deciso nella camera di consiglio svoltasi in data 11.3.2025
Il Presidente rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Pagina 7
N. R.G. 2023/2228
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione Dei Cittadini Dell'Unione Europea
Il Tribunale in composizione collegale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. ssa Federica Benvenuti Presidente rel. /est. dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice
nella causa iscritta al N. 2228/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-bis del D.
Lgs. n. 25/2008 depositato da:
(CUI ; cod. BL0002539), con l'avv. CLAUDIA Parte_1 C.F._1 C.F._2
ALPAGOTTI, ricorrente, contro
Controparte_1
– Sezione di TREVISO in persona del Funzionario
[...]
Amministrativo CATERINA BERTOLINO, resistente,
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, interveniente, ha pronunciato il seguente
DECRETO nata in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento del Parte_1
21/10/2022, notificato il 18/01/2023, reso dal
[...]
di – Sezione di Controparte_2 CP_1
Treviso che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e, sotto altro profilo, non
Pagina 1 ha ravvisato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Ella, in audizione amministrativa, ha dichiarato in sintesi:
- di essere cittadina marocchina, di religione mussulmana;
- di essere nata a [...], un comune della Prefettura di Casablanca;
- di aver vissuto a Tangeri dal 2004 al 2009 per motivi di studio;
- che la famiglia di origine è composta dai genitori, attualmente divorziati, e di avere un fratello figlio degli stessi genitori, e due fratellastri figli del padre e di un'altra donna;
- di non essere sposata e non avere figli;
- di aver lavorato per la ditta XO in Marocco e di aver poi aperto una propria attività nel
2017 di commercio di lenti a contatto;
- di aver avuto un pretendente in Marocco che aveva chiesto la sua mano quattro anni fa e che i suoi genitori avevano accettato;
- di aver iniziato a frequentare tale uomo per alcuni mesi per conoscerlo, ma di aver compreso che non faceva per lei in quanto era soggetto a vari vizi, quali droga e alcol, nonché dedito a pratiche sessuali che lei non condivideva;
- di non aver mai parlato coi genitori delle richieste intime che l'uomo le avanzava essendo un tabù ma anche per non farli preoccupare dato che il padre è anziano ed ammalato;
- che l'uomo la minacciava di ucciderla qualora lo avesse fatto;
- che non sentendosi al sicuro decideva di lasciare il suo lavoro e il Marocco per venire in Italia dove vive uno zio materno;
- di temere, in caso di rimpatrio, di essere costretta a sposare quest'uomo o che lui possa farle del male.
Con il provvedimento impugnato la domanda svolta veniva rigettata in quanto la vicenda narrata dal richiedente era apparsa in alcuni aspetti chiara e coerente ma in altri meno precisa e convincente, in particolare con riferimento all'episodio in cui la richiedente sarebbe stata picchiata dall'uomo che stava frequentando, avvenuto appena sei mesi prima dell'audizione.
La ricorrente lamenta che la non avrebbe adeguatamente valutato la sua CP_1 vicenda personale, anche alla luce della situazione generale del Paese di provenienza, insistendo, con note scritte del 16/12/2024, affinché sia accertato e dichiarato, in via principale, il suo diritto al rilascio di un permesso per “protezione speciale” ovvero, in via subordinata, il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in ulteriore subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007 o, infine, il diritto al
Pagina 2 rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di asilo ai sensi dell'art. 10, comma terzo,
Cost..
L'amministrazione convenuta si è costituita in persona del Funzionario Amministrativo depositando la documentazione relativa alla fase amministrativa.
La Procura della Repubblica è ritualmente intervenuta in giudizio chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
In data 21/05/2023 si è tenuta l'audizione giudiziale della ricorrente, la quale ha confermato quanto dichiarato in sede di audizione avanti la , precisando di aver Controparte_1 deciso di lasciare il Paese d'origine dopo essere stata picchiata dall'uomo che frequentava perché temeva che la situazione potesse degenerare e di non aver riferito ai genitori che quello era stato il motivo della sua partenza, avvenuta sei mesi dopo l'accaduto, per non farli preoccupare, considerata anche la situazione di salute del padre.
In esito all'udienza del 17.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note di udienza nell'ambito delle quali la ricorrente ha insistito “in via principale per la domanda di protezione speciale, ed in subordine per le domande di protezione internazionale svolte in ricorso”.
○○○
La domanda di riconoscimento della protezione speciale va accolta.
Giova premettere che con il d.l. n. 113 del 2018 prima e con il DL 130/20 (conv in L.173/20) poi, il legislatore è intervenuto sulle qualifiche che danno titolo ai permessi di soggiorno sul territorio nazionale specificando, in un ventaglio di ipotesi nominate, i «seri motivi di carattere umanitario» prima genericamente enunciati all'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione.
In particolare, la L. 173/20, nel meglio delineare gli specifici casi di protezione 'speciale' connessi al principio del non refoulement ed al dovere di rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, ha introdotto una nuova e più ampia formulazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
In particolare, è stato modificato l'ambito applicativo del divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, estendendolo dal rischio di tortura (previsto dall'art. 19 comma 1.1. introdotto dalla Legge 14 luglio 2017, n. 110 ) anche all'ipotesi di fondato timore di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.
Sotto altro profilo, è stato specificato, altresì, che l'espulsione non è consentita “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
Pagina 3 violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Sotto quest'ultimo profilo, si può fondatamente ritenere che, così disponendo, il legislatore abbia codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità (ex plurimis
Cass. 4455/2018).
Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs.
n. 286/1998.
Inoltre, il permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del D. Lgs. n. 286/1998 può essere ora rilasciato nel caso in cui l'interessato versi in “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”, mentre la formulazione previgente era più restrittiva e richiedeva la sussistenza di “condizioni di salute di particolare gravità” [art. 1, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].
Ed ancora, il permesso di soggiorno per calamità ai sensi dell'art. 20-bis del D. Lgs. n.
286/1998 può essere conseguito dallo straniero che debba far ritorno verso una situazione di
“grave” (e non più solo “eccezionale”) “calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza” ed è stato eliminato il divieto di conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [art. 1, comma 1, lett. f), del d.l. n. 130/2020], rendendo possibile ciò ai sensi del nuovo art. 6, comma 1-bis, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 [introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 130/2020].
Il legislatore, infine, ha mantenuto ferme le altre fattispecie di permesso di soggiorno per casi speciali previste dal D. Lgs. n. 286/1998 e anche il permesso di soggiorno per assistenza minori di cui all'art. 31, comma 3, del medesimo D. Lgs., introducendo anche per quest'ultima figura una norma di raccordo secondo cui la che, pur negando la protezione CP_1
Pagina 4 internazionale, ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione di tale norma, ne dà notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni [nuovo art. 32, comma 3.2, del D. Lgs. n. 25/2008, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].
Per quanto riguarda l'applicazione temporale della nuova disciplina sopra delineata, l'art. 15 del d.l. n. 130/2020 prevede che le modifiche apportate si applichino “anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di Cassazione.
L'inequivoca e onnicomprensiva formulazione letterale della norma induce a ritenere che le modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 si applichino a tutte le domande di protezione internazionale, anche a quelle presentate anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n.
113/2018.
Ciò posto, si osserva che la ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale, tenuto conto che la stessa ha dimostrato impegno nel reperimento di un'attività lavorativa sin dal suo arrivo in Italia che le ha permesso di percepire nel corso del tempo una retribuzione via via crescente.
In merito al periodo trascorso in Italia la ricorrente ha infatti dimesso la seguente documentazione lavorativa:
- Certificazione Unica 2024, relativa all'anno 2023, rilasciata da “Belluno Donna” ed attestante redditi di lavoro dipendente ed assimilati con contratto a tempo determinato pari ad euro 1.
050, 00 (doc. 23 dimesso con note scritte del 16/12/2024); Parte
- Certificazione Unica 2024, relativa all'anno 2023, rilasciata da “ A Controparte_3
ed attestante redditi di lavoro dipendente pari ad euro 334.08 (doc. 24 dimesso con
[...] note scritte del 16/12/2024);
- Certificazione Unica 2024, relativa all'anno 2023, rilasciata da “Umana s.p.a” ed attestante redditi di lavoro dipendente pari ad euro 5. 099,27 (doc. 25 dimesso con note scritte del
16/12/2024);
- Certificazione Unica 2024, relativa all'anno 2023, rilasciata da “THELIOS s.p.a.” ed attestante redditi di lavoro dipendente par ad euro 2. 280, 95 (doc. 26 dimesso con note scritte del
16/12/2024);
- Buste paga relative ad un rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la società
“THELIOS s.p.a.” a partire dal 27/11/2023: gennaio 2024 per un totale di euro 1. 640, 71; febbraio 2024 per un totale di euro 1. 648, 67; marzo 2024 per un totale di euro 1. 804, 33;
Pagina 5 aprile 2024 per un totale di euro 1. 610, 22; maggio 2024 per un totale di euro 1. 573, 46; giugno 2024 per un totale di euro 2. 526, 32 (doc. 27 dimesso con note scritte del
16/12/2024);
- Estratto Conto Previdenziale dal quale risulta che la ricorrente ha beneficiato della NASpI per il periodo dall'08/06/2024 all' 01/11/2024 (doc. 30 dimesso con note scritte del
16/12/2024);
- lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, per il periodo dal
12/11/2024 al 14/05/2025 da parte della società “Luisa Spagnoli s.p.a.” (doc. 28 dimesso con note scritte del 16/12/2024);
- busta paga di novembre 2024 per un totale di euro 1.220, 00 (doc. 29 dimesso con note scritte del 16/12/2024).
La ricorrente inoltre ha dimostrato di aver reperito un'abitazione autonoma e di aver raggiunto un discreto livello di conoscenza della lingua italiana ottenendo la Certificazione di
Italiano come Lingua Straniera (CILS) livello UNO – B1 presso l'Università per gli Stranieri di
Siena con votazione 82/100 (doc. 18 dimesso con note scritte del 16/12/2024).
Non sussistono infine ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico tali da giustificare il rimpatrio della ricorrente. Non consta, infatti, che la ricorrente abbia riportato condanne definitive (cfr. Certificato del Casellario Giudiziale dal quale non risultano iscrizioni), né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che ella costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che la sua espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Ne consegue che va accertato il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Le altre domande rimangono assorbite.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso presentato da, e, per l'effetto, accerta il diritto della stessa Parte_1 alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, trasmettendo gli atti al Questore per le determinazioni di competenza;
Pagina 6 compensa le spese di lite.
Si comunichi alla ricorrente, alla Controparte_1
di – Sezione di Treviso nonché al Pubblico Ministero.
[...] CP_1
Venezia, cosi deciso nella camera di consiglio svoltasi in data 11.3.2025
Il Presidente rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
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