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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/10/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 21.10.2025 N. 83/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Gaudenzi e l'Avv. Guerrisi, presso lo Studio dei quali in Milano, Via Macchi n. 42, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – nonché contro (C.F. E P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. Tomasetti, presso lo Studio della quale in Castelleone, Piazza della Vittoria n. 5, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE – Oggetto: Aggiornamento conto assicurativo. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
Controparte_3
, per sentire accogliere le
[...] seguenti conclusioni:
“che Ill.mo Tribunale del Lavoro di Cremona, in funzione di Giudice Unico, Voglia, contrariis reiectis,
Nel merito:
- accertare e dichiarare, anche a mezzo di CTU contrabile/contributiva e comunque per tutti quanti i motivi esposti e riportati in punto di fatto e diritto del presente atto, la responsabilità esclusiva del datore di lavoro Parte_2 per l'invio errato e/o incompleto dei flussi UniEmens all'Istituto
[...]
in palese violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
CP_4
E PER L'EFFETTO CONDANNARE
– C.F. e P. IVA Controparte_2
in persona del legale pro tempore rappresentante, con sede legale in P.IVA_2
26100-Cremona (CR), via Bergamo nr. 19
- A provvedere immediatamente alla rettifica dei flussi relativi ai periodi CP_5 di gennaio e febbraio 2013, da gennaio a dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2018, da gennaio a settembre 2019, febbraio 2020 e alla loro corretta trasmissione all' territorialmente competente;
CP_1
- Al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla ricorrente in conseguenza degli errori commessi, da liquidarsi anche in via equitativa;
In subordine
- accertare e dichiarare, anche a mezzo di CTU contrabile/contributiva e comunque per tutti quanti i motivi esposti e riportati in punto di fatto e diritto del presente atto, l'illegittimità e/o erroneità dei flussi inviati dal datore di lavoro CP_5 all' territorialmente competente relativamente ai periodi e alle buste paga di CP_1 gennaio e febbraio 2013, da gennaio a dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2018, da gennaio a settembre 2019, febbraio 2020;
E PER L'EFFETTO CONDANNARE
Controparte_6
- P. IVA , in persona del legale pro tempore rappresentante, con P.IVA_3 sede legale in 00144 Roma, via Ciro il Grande n. 21, indirizzo di posta elettronica certificata , presso Email_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 con sede in Cremona (CR), piazza Cadorna n. 17, indirizzo di posta elettronica certificata t Email_3
- alla rettifica della posizione previdenziale in capo alla ricorrente
In ogni caso:
- con condanna al pagamento delle spese di lite, oltre al 15 % per spese forfettarie ed oltre accessori di legge in favore del procuratore Avv. Nicola Gaudenzi che si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha premesso di avere lavorato alle dipendenze del - poi divenuto, a partire Controparte_8 dal 1.01.2015, - dal 11 febbraio Controparte_3
2013 al licenziamento del 31.3.2022, con mansioni di impiegata amministrativa inquadrata nel I liv. CCNL di settore. Ha esposto, quindi, di avere rilevato alcune
2 discrepanze sull'estratto conto contributivo e di avere, perciò, rivolto apposite segnalazioni al convenuto, ai fini della corretta ricostituzione e dell'immediata rettifica dei flussi Uniemens per i periodi di gennaio e febbraio 2013, da gennaio a dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2018, da gennaio a settembre 2019 e febbraio
2020, tutti in carico alla sede di Roma. Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ex datrice alla corretta e integrale trasmissione dei dati all' con CP_1 conseguente rettifica, da parte dell'Ente Previdenziale, della posizione assicurativa.
Costituendosi in giudizio, l' ha affermato che, a seguito di verifiche, erano CP_1 effettivamente emerse discrepanze relative a periodi non retribuiti, rappresentando, altresì, di avere nelle more provveduto alla correzione parziale della posizione della ricorrente per il 2013 e adducendo di non potere accreditare null'altro in relazione alle restanti FASE (richieste amministrative di sistemazione della posizione assicurativa), perché rientranti nella competenza di altro polo.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente nei CP_ confronti dell'
Spese ed onorari di causa rifusi”.
Si è costituita la , deducendo Controparte_3 di avere provveduto tempestivamente alle prescritte comunicazioni e ai relativi aggiornamenti – peraltro, materialmente eseguiti dalla ricorrente medesima - e affermando che le carenze denunciate dovevano ritenersi imputabili all' pur a CP_1 fronte dell'impossibilità, in ragione del tempo trascorso, di operare le dovute verifiche per i periodi da gennaio a febbraio 2013 e da gennaio a dicembre 2016.
Ha concluso, pertanto, come di seguito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito cosi decidere :
a. respingere la domanda della ricorrente poiché infondata in fatto e in diritto come i documenti già depositati dimostrano.
b. ordinare all' attuale resistente, Controparte_6
l'esibizione dei flussi UniEmens relativi alla signora per i periodi indicati in Pt_1 ricorso, regolarmente versati da parte datoriale e debitamente inviati”.
A seguito di plurimi rinvii finalizzati alla soluzione in via amministrativa della controversia, con note depositate in data 14 ottobre 2025, producendo documentazione a supporto, l' ha confermato che “l'estratto contributivo è stato CP_1
3 sistemato, e vi è da segnalare quanto segue: dalle comunicazioni di assunzione trasmesse al Centro per l'Impiego dal datore di lavoro, si rileva che il contratto è cessato in data 11.01.2013 e ne è iniziato uno nuovo con decorrenza 11.02.2013. Per quanto sopra, il mese di febbraio 2013 non può essere interamente coperto da contribuzione, mentre gennaio è completo in quanto la malattia è iniziata in costanza di rapporto di lavoro. Per quanto riguarda invece l'anno 2019, si è provveduto
a variare la denuncia uniemens del mese di dicembre, ad oggi la variazione non è ancora presente in estratto, ma si conferma che la copertura dell'intero mese sarà sistemata in quanto la lavoratrice si trovava in congedo, sono però necessari i tempi tecnici di elaborazione della variazione, alle 288 giornate già presenti in estratto vanno pertanto aggiunte le 26 del mese di dicembre”. All'udienza odierna, pertanto, le parti hanno chiesto concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, esaurita la discussione, si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha pronunciato la presente sentenza contestuale.
*** * ***
1. La cessazione della materia del contendere nei confronti di CP_1
Ripercorsa la vicenda processuale nei termini di cui sopra, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti all'odierna udienza, avendo l' provveduto – come da documentazione prodotta CP_1
- all'integrale ricostruzione della posizione previdenziale della lavoratrice in forza dei dati a suo tempo trasmessi dalla . Controparte_3
*** * ***
2. Le spese di lite.
Venendo alla regolazione delle spese di lite, in difetto di accordo tra la ricorrente e l' nei rapporti tra le suddette parti opera il criterio della soccombenza virtuale. CP_1
Ciò posto, l' ha dimostrato, da un lato, che l' Controparte_9 [...]
aveva tempestivamente adempiuto agli obblighi su Controparte_3 di sé gravanti e ha riconosciuto, dall'altro, la correttezza della domanda attorea – i.e. la sussistenza delle scoperture e la ricostruzione solo parziale della posizione previdenziale della lavoratrice – adottando i provvedimenti necessari all'integrale copertura della posizione assicurativa: così facendo, ha evitato la prosecuzione del giudizio, ma non anche la sua instaurazione, necessaria all'accertamento del diritto della
4 pregiudicato proprio dall'incompleta ricostituzione operata dall'Ente e dal Pt_1 difetto di comunicazione tra i suoi diversi poli.
Per tali ragioni, l' Controparte_1
, in forza del principio di causalità, deve essere condannato a rifondere alla
[...] ricorrente le spese relative alla fase di studio e introduttiva;
di contro, per le fasi successive - limitate a rinvii finalizzati alla verifica del definitivo adempimento - il contegno processuale immediatamente collaborativo dell'Ente, che ha consentito la corretta ricostituzione della posizione previdenziale della lavoratrice anche ad anni di distanza, giustifica la compensazione della restante quota.
Le spese, liquidate direttamente in dispositivo in ragione del valore e della complessità della controversia, vanno distratte in favore del difensore antistatario.
Quanto ai rapporti tra la ricorrente e l' Parte_2
si ritiene che l'obiettiva complessità in fatto della causa, legata a
[...] incompletezze che apparivano riconducibili a errori nella trasmissione dei flussi - che, peraltro, la stessa convenuta aveva dichiarato di non potere escludere per il 2013 e il
2016 - fino al ripristino integrale a opera dell' giustifichino ampiamente la CP_1 compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa per intervenuta soddisfazione della pretesa attorea;
compensate le spese relative alla fase di trattazione e decisione, condanna l' a rifondere alla Controparte_1 ricorrente la restante quota, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gaudenzi.
Compensa integralmente le spese nei rapporti con l' Controparte_3
[...]
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Gaudenzi e l'Avv. Guerrisi, presso lo Studio dei quali in Milano, Via Macchi n. 42, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – nonché contro (C.F. E P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. Tomasetti, presso lo Studio della quale in Castelleone, Piazza della Vittoria n. 5, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE – Oggetto: Aggiornamento conto assicurativo. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
Controparte_3
, per sentire accogliere le
[...] seguenti conclusioni:
“che Ill.mo Tribunale del Lavoro di Cremona, in funzione di Giudice Unico, Voglia, contrariis reiectis,
Nel merito:
- accertare e dichiarare, anche a mezzo di CTU contrabile/contributiva e comunque per tutti quanti i motivi esposti e riportati in punto di fatto e diritto del presente atto, la responsabilità esclusiva del datore di lavoro Parte_2 per l'invio errato e/o incompleto dei flussi UniEmens all'Istituto
[...]
in palese violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
CP_4
E PER L'EFFETTO CONDANNARE
– C.F. e P. IVA Controparte_2
in persona del legale pro tempore rappresentante, con sede legale in P.IVA_2
26100-Cremona (CR), via Bergamo nr. 19
- A provvedere immediatamente alla rettifica dei flussi relativi ai periodi CP_5 di gennaio e febbraio 2013, da gennaio a dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2018, da gennaio a settembre 2019, febbraio 2020 e alla loro corretta trasmissione all' territorialmente competente;
CP_1
- Al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla ricorrente in conseguenza degli errori commessi, da liquidarsi anche in via equitativa;
In subordine
- accertare e dichiarare, anche a mezzo di CTU contrabile/contributiva e comunque per tutti quanti i motivi esposti e riportati in punto di fatto e diritto del presente atto, l'illegittimità e/o erroneità dei flussi inviati dal datore di lavoro CP_5 all' territorialmente competente relativamente ai periodi e alle buste paga di CP_1 gennaio e febbraio 2013, da gennaio a dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2018, da gennaio a settembre 2019, febbraio 2020;
E PER L'EFFETTO CONDANNARE
Controparte_6
- P. IVA , in persona del legale pro tempore rappresentante, con P.IVA_3 sede legale in 00144 Roma, via Ciro il Grande n. 21, indirizzo di posta elettronica certificata , presso Email_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 con sede in Cremona (CR), piazza Cadorna n. 17, indirizzo di posta elettronica certificata t Email_3
- alla rettifica della posizione previdenziale in capo alla ricorrente
In ogni caso:
- con condanna al pagamento delle spese di lite, oltre al 15 % per spese forfettarie ed oltre accessori di legge in favore del procuratore Avv. Nicola Gaudenzi che si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha premesso di avere lavorato alle dipendenze del - poi divenuto, a partire Controparte_8 dal 1.01.2015, - dal 11 febbraio Controparte_3
2013 al licenziamento del 31.3.2022, con mansioni di impiegata amministrativa inquadrata nel I liv. CCNL di settore. Ha esposto, quindi, di avere rilevato alcune
2 discrepanze sull'estratto conto contributivo e di avere, perciò, rivolto apposite segnalazioni al convenuto, ai fini della corretta ricostituzione e dell'immediata rettifica dei flussi Uniemens per i periodi di gennaio e febbraio 2013, da gennaio a dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2018, da gennaio a settembre 2019 e febbraio
2020, tutti in carico alla sede di Roma. Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ex datrice alla corretta e integrale trasmissione dei dati all' con CP_1 conseguente rettifica, da parte dell'Ente Previdenziale, della posizione assicurativa.
Costituendosi in giudizio, l' ha affermato che, a seguito di verifiche, erano CP_1 effettivamente emerse discrepanze relative a periodi non retribuiti, rappresentando, altresì, di avere nelle more provveduto alla correzione parziale della posizione della ricorrente per il 2013 e adducendo di non potere accreditare null'altro in relazione alle restanti FASE (richieste amministrative di sistemazione della posizione assicurativa), perché rientranti nella competenza di altro polo.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente nei CP_ confronti dell'
Spese ed onorari di causa rifusi”.
Si è costituita la , deducendo Controparte_3 di avere provveduto tempestivamente alle prescritte comunicazioni e ai relativi aggiornamenti – peraltro, materialmente eseguiti dalla ricorrente medesima - e affermando che le carenze denunciate dovevano ritenersi imputabili all' pur a CP_1 fronte dell'impossibilità, in ragione del tempo trascorso, di operare le dovute verifiche per i periodi da gennaio a febbraio 2013 e da gennaio a dicembre 2016.
Ha concluso, pertanto, come di seguito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito cosi decidere :
a. respingere la domanda della ricorrente poiché infondata in fatto e in diritto come i documenti già depositati dimostrano.
b. ordinare all' attuale resistente, Controparte_6
l'esibizione dei flussi UniEmens relativi alla signora per i periodi indicati in Pt_1 ricorso, regolarmente versati da parte datoriale e debitamente inviati”.
A seguito di plurimi rinvii finalizzati alla soluzione in via amministrativa della controversia, con note depositate in data 14 ottobre 2025, producendo documentazione a supporto, l' ha confermato che “l'estratto contributivo è stato CP_1
3 sistemato, e vi è da segnalare quanto segue: dalle comunicazioni di assunzione trasmesse al Centro per l'Impiego dal datore di lavoro, si rileva che il contratto è cessato in data 11.01.2013 e ne è iniziato uno nuovo con decorrenza 11.02.2013. Per quanto sopra, il mese di febbraio 2013 non può essere interamente coperto da contribuzione, mentre gennaio è completo in quanto la malattia è iniziata in costanza di rapporto di lavoro. Per quanto riguarda invece l'anno 2019, si è provveduto
a variare la denuncia uniemens del mese di dicembre, ad oggi la variazione non è ancora presente in estratto, ma si conferma che la copertura dell'intero mese sarà sistemata in quanto la lavoratrice si trovava in congedo, sono però necessari i tempi tecnici di elaborazione della variazione, alle 288 giornate già presenti in estratto vanno pertanto aggiunte le 26 del mese di dicembre”. All'udienza odierna, pertanto, le parti hanno chiesto concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, esaurita la discussione, si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha pronunciato la presente sentenza contestuale.
*** * ***
1. La cessazione della materia del contendere nei confronti di CP_1
Ripercorsa la vicenda processuale nei termini di cui sopra, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti all'odierna udienza, avendo l' provveduto – come da documentazione prodotta CP_1
- all'integrale ricostruzione della posizione previdenziale della lavoratrice in forza dei dati a suo tempo trasmessi dalla . Controparte_3
*** * ***
2. Le spese di lite.
Venendo alla regolazione delle spese di lite, in difetto di accordo tra la ricorrente e l' nei rapporti tra le suddette parti opera il criterio della soccombenza virtuale. CP_1
Ciò posto, l' ha dimostrato, da un lato, che l' Controparte_9 [...]
aveva tempestivamente adempiuto agli obblighi su Controparte_3 di sé gravanti e ha riconosciuto, dall'altro, la correttezza della domanda attorea – i.e. la sussistenza delle scoperture e la ricostruzione solo parziale della posizione previdenziale della lavoratrice – adottando i provvedimenti necessari all'integrale copertura della posizione assicurativa: così facendo, ha evitato la prosecuzione del giudizio, ma non anche la sua instaurazione, necessaria all'accertamento del diritto della
4 pregiudicato proprio dall'incompleta ricostituzione operata dall'Ente e dal Pt_1 difetto di comunicazione tra i suoi diversi poli.
Per tali ragioni, l' Controparte_1
, in forza del principio di causalità, deve essere condannato a rifondere alla
[...] ricorrente le spese relative alla fase di studio e introduttiva;
di contro, per le fasi successive - limitate a rinvii finalizzati alla verifica del definitivo adempimento - il contegno processuale immediatamente collaborativo dell'Ente, che ha consentito la corretta ricostituzione della posizione previdenziale della lavoratrice anche ad anni di distanza, giustifica la compensazione della restante quota.
Le spese, liquidate direttamente in dispositivo in ragione del valore e della complessità della controversia, vanno distratte in favore del difensore antistatario.
Quanto ai rapporti tra la ricorrente e l' Parte_2
si ritiene che l'obiettiva complessità in fatto della causa, legata a
[...] incompletezze che apparivano riconducibili a errori nella trasmissione dei flussi - che, peraltro, la stessa convenuta aveva dichiarato di non potere escludere per il 2013 e il
2016 - fino al ripristino integrale a opera dell' giustifichino ampiamente la CP_1 compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa per intervenuta soddisfazione della pretesa attorea;
compensate le spese relative alla fase di trattazione e decisione, condanna l' a rifondere alla Controparte_1 ricorrente la restante quota, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gaudenzi.
Compensa integralmente le spese nei rapporti con l' Controparte_3
[...]
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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