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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1166 /2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Palermo , nella persona del Giudice IS NA, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza discussione orale celebrata all'udienza odierna, ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c. 1 e 4 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1166 /2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, con sede legale in Catania, Via Etnea, 734, pal. A, rappresenta e difende per procura in Parte_1
atti dall'Avv. Elio Antonio SInorelli del Foro di Catania , presso il cui studio, sito a Catania, Via Pietro
Metastasio, 33, ha eletto domicilio
attore
CONTRO
in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1
Legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli Avv.ti Massimo Di
Prima e Avv. Maria Lauria ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Palermo, via Marchese
di Villabianca n. 98
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni conseguenti Controparte_2 al recesso illegittimamente comunicato dalla società convenuta dal contratto di agenzia tra essi stipulato in data 3.2.19 ; danni stimati in euro 585.310,35 più accessori .
1 A tal fine attrice ha rappresentato che:
- con contratto di agenzia del 3.2.19 la le aveva affidato l'incarico di Agente Controparte_2
Generale per “promuovere la vendita dei Prodotti nella Zona, attenendosi a prezzi e condizioni di vendita stabiliti dalla preponente” (art. 3 contratto d'agenzia), con relativo “patto di non concorrenza” (art. 4) e di “esclusiva” (art. 5);
- la durata del rapporto era stata stabilita sono al fino al 31/12/2025” (art. 13);
- con nota , consegnata, dapprima, brevi manu il 10.2.23 e, successivamente, inviata a mezzo per il
15.02.2023, la aveva comunicato il recesso anticipato dal rapporto d'agenzia , Controparte_2 con preavviso di tre mesi dalla comunicazione;
nella stessa comunicazione di recesso si rappresentava che lo scioglimento anticipato del rapporto era giustificato dalla necessità di ridimensionare i costi aziendali, di mantenere alto il livello di servizio e di ristrutturazione dell'organizzazione di vendita;
- con nota 12/05/2023 (all. 4), allo spirare del termine del preavviso di mesi 3, la CP_1 aveva chiesto la “proroga della risoluzione contratto d'agenzia” sino al 31/05/2023 “per garantire una graduale riorganizzazione dei rapporti commerciali con la Co.Di. S.r.l., nuova agenzia generale di vendita della ”; Parte_2
- tale nota aveva svelato la vera ragione sottesa al recesso, ovvero la volontà di sostituire con società di nuova costituzione, Co.Di. s.r.l., quest'ultima costituita in data Parte_1
25.11.2022 da , ancora attuale socio e già amministratore della Controparte_3 Controparte_1
e da (quest'ultimo già subagente di per oltre 36 anni);
[...] Persona_1 Parte_1
Sulla base di tali premesse parte attrice , deducendo l'illegittimità del recesso dal contratto a tempo determinato di agenzia , in assenza di mutuo consenso o giusta causa , ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento di danni subiti., da parametrarsi alle provvigioni prevedibili che avrebbe maturato sino alla scadenza del termine, e cioè sino al 31.12.2025, Parte_1 quantificato in euro 565.517,25; oltre a euro €19.793,10 quale indennità di fine rapporto che avrebbe percepito in maggior misura in caso di durata del contratto sino alla scadenza pattuita .
Pertanto parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni : ritenere e dichiarare illegittimo il recesso anticipato esercitato da con Controparte_1 raccomandata PEC 10.02.2023, dal rapporto d'agenzia intercorso tra le parti e già sottoscritto in data 03.05.2019, con termine finale convenuto del 31.12.2025;
- per lo effetto ritenere e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno da Parte_1 mancato guadagno, ex art. 1223 cod. civ., quantificato secondo la media delle provvigioni già liquidate negli anni pregressi e che avrebbe percepito sino alla scadenza del contratto d'agenzia al
31.12.2025, nella misura pari ad € 565.517,25;
2 - ritenere e dichiarare il diritto della società attrice alla maggiore misura ed entità della indennità di cessazione del rapporto, pari ad € 19.793,10, se fosse stata posta nelle condizioni di esercitare, sino al termine contrattuale del 31.12.2025, il mandato di agente generale, quindi percepire le ulteriori provvigioni nella misura sopra indicata;
- ritenere e dichiarare il diritto della società attrice, al risarcimento del danno, da Parte_1 quantificarsi equitativamente, ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., per l'assoluta insussistenza di alcuna giusta causa per la quale la società preponente ha esercitato il recesso anticipato dal rapporto
d'agenzia; per quanto sopra, condannare la società convenuta, al pagamento, in favore di Controparte_1
del complessivo importo, per le superiori causali, pari ad €585.310,36, oltre Parte_1 all'ulteriore indennità risarcitoria, da determinarsi equitativamente, per l'assoluta assenza di alcuna giusta causa legittimamente il recesso anticipato dal rapporto di agenzia;
- su tutte le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, in favore della società attrice, avente natura di debito di valore, disporre la rivalutazione monetaria dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata;
- condannare la società convenuta alle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore antistatario
Con comparsa di risposta del 18.3.24 si è costituita in giudizio la chiedendo Controparte_2 il rigetto della domanda avanzata da controparte.
A tal fine, la società convenuta ha esposto che :
- il rapporto di agenzia intercorso tra le parti, in realtà, aveva avuto una durata quasi trentennale, atteso che, già con contratto del 4.11.1994 (doc. n. 1), la F.lli Contorno aveva affidato a 'incarico di promuovere, segnalare, proporre (...) la vendita dei Parte_1 propri prodotti” nella zona di Messina e provincia e Catania e provincia, a tempo indeterminato”:
- a partire dalla fine del 2016, tuttavia, , a causa del deteriorarsi delle proprie Controparte_4 condizioni di salute, non aveva più potuto occuparsi della gestione della società, che era stata affidata ad un consiglio di amministrazione composto da - unico Persona_2 con il quale essa aveva rapporti e interlocuzioni - e dal Dott. Persona_3
, che ne era - almeno formalmente - il presidente;
Persona_4
- a seguito del decesso di socio fondatore e storico amministratore - la Controparte_4 aveva iniziato a subire una significativa contrazione dell'attività, connessa alla Parte_1 revoca del mandato di agenzia da parte di rilevanti clienti quali La LI S.p.A, DE
Group e, poco dopo, Ceralitalia, Cartograf e CP_5
3 - per altro, - unico esponente della società ad essere in possesso dei Persona_2 requisiti per l'esercizio dell'attività di agente - era ormai prossimo al raggiungimento dell'età pensionabile, sicchè, a seguito del pensionamento dello stesso, la società non avrebbe più avuto i presupposti per continuare ad operare;
- per questa ragione, all'inizio del 2019, e avevano Controparte_3 Persona_2 concordato che il rapporto di agenzia tra le rispettive società sarebbe proseguito solo fintantoché quest'ultimo fosse rimasto ancora in attività; era stato, quindi, sottoscritto, sulla base di tale accordo, un contratto di agenzia con scadenza al 31.12.2025 (anno in cui il SI.
avrebbe raggiunto l'età pensionabile); Per_2
- le stesse parti, tuttavia, proprio per garantirsi la possibilità di interrompere il rapporto in via anticipata, anche per l'eventualità in cui, nelle more, le circostanze fossero mutate, avevano convenuto di inserire all'art. 13, 2° comma, una clausola bilaterale di recesso, in forza della quale ciascuna di loro sarebbe potuta recedere liberamente dal contratto, dando un preavviso all'altra nel rispetto dei termini previsti dall'AEC di settore, cui tale clausola rinviava;
- qualche anno dopo, ess ( ndr F.lli Contorno) , al fine di ottimizzare le vendite ed ampliare la clientela, riducendo i costi di distribuzione ed incrementando al contempo il fatturato, aveva deciso di procedere ad una complessiva riorganizzazione della catena distributiva e di affidare la commercializzazione dei propri prodotti – che fino ad allora era stata gestita da tre agenti (oltre a il SI. e la società Parte_1 CP_6 [...]
; docc. nn. 3 e 4), ciascuno operante in una diversa zona - ad Parte_3 un'unica società di agenzia che fosse di propria diretta emanazione;
- proprio per questa ragione, a fine del 2022, su iniziativa , era stata Controparte_7 costituita la Co.Di. S.r.l., avente appunto ad oggetto l'attività di agenzia e rappresentanza commerciale di prodotti alimentari e bevande: la società sarebbe divenuta l'unico agente generale di sull'intero territorio nazionale e, a tal fine, si sarebbe avvalsa della CP_1 collaborazione degli agenti che, fino a quel momento, avevano intrattenuto un rapporto diretto con la stessa;
CP_1
- l'ulteriore obiettivo dell'operazione era quello di estendere l'attività di Co.Di. instaurando nuovi rapporti di agenzia anche con altri preponenti ed acquisendo nuovi clienti;
- in tal modo tutti i soggetti coinvolti - ed in particolare gli ex agenti di che CP_1 avessero deciso di continuare a collaborare con la neo costituita società - avrebbero potuto beneficiare di un sensibile ampliamento del proprio giro d'affari;
- la nuova iniziativa commerciale era stata sin da subito condivisa con tutti gli agenti di
[...]
, ivi compresa a cui era stata presentata già nel corso di una riunione CP_1 Parte_1
4 svoltasi il 15.2.2023 presso gli uffici della stessa con la partecipazione, per la CP_1 società agente, di e e di (all'epoca Per_2 Persona_5 Persona_6 dipendente dell'odierna attrice);
- in quell'occasione, i soci di (quota pari al 46% del capitale Parte_4 sociale) e (quota pari al 54% del capitale sociale), avevano manifestato Persona_5 la loro piena adesione al nuovo progetto presentato da , dichiarandosi Controparte_3 disponibili ad instaurare una collaborazione con la neo costituita società di agenzia, tanto che la riunione si era conclusa con l'intesa di elaborare un programma di lavoro volto all'acquisizione di nuovi mandati e all'ampliamento della rete di clienti per tutte le società coinvolte nell'operazione;
è stato proprio in quel contesto che (figlia di e socia della Persona_7 CP_3 [...]
) aveva consegnato brevi manu a la lettera di recesso, poco CP_1 Persona_5 dopo trasmessa anche a mezzo PEC alla società agente, nella quale si dava appunto atto della necessità di “avere una funzionale struttura combinata ad una forza vendita snella ed efficiente” e di dover procedere “ad una ristrutturazione dell'organizzazione di vendita”;
- pertanto, il recesso dal contratto di agenzia del 3.5.2019 da parte di - lungi CP_1 dall'essere finalizzato a “soppiantare per con un altro soggetto – Parte_1 Parte_5 andava, invece, opportunamente contestualizzato nell'ambito del più ampio progetto di riorganizzazione della rete distributiva, avviato dalla società convenuta, con il pieno coinvolgimento dell'attrice e di tutti gli altri suoi agenti:
- tale dato era confermato dal fatto che , nello stesso periodo, aveva esercitato CP_1 il recesso da tutti i contratti di agenzia in quel momento in essere, proponendo ai vari agenti di proseguire il rapporto con la Co.Di. S.r.l. (docc. Nn. 5 e 6);
- gli altri agenti – a seguito della riunione avvenuta il 30.5.23 – avevano deciso di proseguire la collaborazione con i secondo la nuova organizzazione prospettata;
Controparte_2
- anche veva in prima battuta manifestato la propria disponibilità a proseguire il Parte_1 rapporto di agenzia con Co.Di., come ribadito dai suoi soci nel corso delle riunioni commerciali del 4.4.2023 a NI (presso la sede del cliente C.D.S.) – e del successivo 13.4.2023 a MO ANTA;
- medio tempore , in data 9.5.2023, aveva comunicato a Persona_5 CP_3
, e a , che lo zio
[...] Persona_7 Persona_3 Persona_2 intendeva cessare l'attività di agente per andare in pensione (ciò che è poi accaduto, avendo quest'ultimo cessato la sua attività al 31.12.2023, e proceduto quindi alla sua cancellazione dal registro delle imprese il successivo 15.2.2024), per cui la sarebbe rimasta Parte_1
5 priva del supporto operativo dell'unica figura rimasta al suo interno in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L. n. 204/1985;
- pertanto, nel corso di una riunione tenutasi il successivo 23.5.2023 presso gli uffici della
[...]
, , socia di maggioranza di aveva proposto al CP_1 Persona_5 Parte_1 dipendente di costituire una nuova società di agenzia che avrebbe operato Persona_6 per conto di Co.Di.; questi, tuttavia, aveva declinato la proposta, dichiarando che avrebbe preferito aprire una partita IVA per intraprendere l'attività di agente di commercio in forma autonoma;
- così, proprio nel corso dell'incontro tenutosi il 30.5.2023 presso gli uffici Co.Di. di
Palermo,, aveva comunicato che avrebbe personalmente collaborato Persona_5 con Co.Di. in forma individuale, continuando ad occuparsi della zona della Sicilia orientale in precedenza gestita dalla di;
Parte_6 Persona_6
- quindi, con nota del successivo 31.5.2023 (doc. n. 9), aveva comunicato ad Pt_1
“il suo licenziamento, così come preavvisato il 31\3\2023, per cessazione dell'attività Per_6 con conseguente liquidazione della stessa”;
- lo stesso giorno la aveva inviato una mail (doc. n. 10) alla e Pt_1 CP_1 all'amministratore di Co.Di., , comunicando “gli indirizzi mail Persona_3 personali di chi opererà sulla zona orientale in sostituzione di ( ovvero la Parte_1
e ) ; Per_2 Per_6
- con scrittura del 1.6.2023 (doc. n. 11), , facendo riferimento “ agli Persona_5 accordi verbali intercorsi in data 30 maggio 2023 c\ogli uffici della Co.Di S.r.l. di Palermo” aveva comunicato “la propria disponibilità di collaborazione con la Co.Di. S.r.l., come agente di commercio per alcuni clienti, ancora da definire, nella zona della Sicilia
Orientale” con decorrenza dal 1.6.2023; con mail del successivo 7.6.2023 (doc. n. 12), veniva comunicata alla preponente la suddivisione dei clienti della Sicilia Orientale tra la stessa ed il;
Persona_6
- ricevuta da in data 11.7.2023 comunicazione relativa all'importo Parte_1 CP_1 dovuto all'agente, in ragione dell'interruzione del rapporto negoziale, a titolo di indennità suppletiva di clientela e FIRR, quantificato in € 28.525,22 (doc. n. 13), senza muovere contestazione sul recesso , in data 13.7.2023, aveva emesso fattura n. 8;
- nei mesi seguenti aveva operato quale agente per conto di Co.Di.; Persona_5
- inaspettatamente, in data 8.9.2023, la , a mezzo pec, aveva contestato l'illegittimo Pt_1 ed ingiustificato recesso della preponente dal contratto di agenzia del 3.5.2019, chiedendo la corresponsione a) delle provvigioni che avrebbe maturato sino alla naturale scadenza del
6 contratto, quantificate in un importo non inferiore ad € 200.000,00 annui;
b) delle ulteriori indennità di fine rapporto ragguagliate alle provvigioni che avrebbe percepito sino alla predetta scadenza;
c) di un ulteriore risarcimento del danno per l'ingiustificato recesso da determinarsi in via equitativa;
- con nota del 19.9.2023, la aveva invitato la a formalizzare e Persona_8 Per_2 confermare la disponibilità a proseguire il rapporto di agenzia, con la sottoscrizione del contratto quale agente di commercio”;
- solo a quel punto aveva affermato di non volere proseguire la Persona_5 collaborazione con Co.Di. S.r.l.
Sulla base di tali premesse di fatto , la società convenuta ha rilevato l' assoluta legittimità del recesso deducendo che
- il recesso di dal contratto di agenzia del 3.5.2019 era legittimato dalla CP_1 clausola negoziale di cui all'art 13 del contratto : in particolare secondo quanto sostenuto dalla convenuta “in mancanza di qualsivoglia limite legale, e CP_1 Parte_1 nell'esercizio della loro autonomia negoziale, erano assolutamente libere di inserire una clausola di recesso nel contratto a tempo determinato del 3.5.2019: l'esistenza di un termine finale, infatti, preclude il recesso unilaterale solo nella misura in cui manchi una previsione negoziale che espressamente attribuisca alle parti una simile facoltà. Né può ritenersi che la previsione di un termine finale sia giuridicamente incompatibile con l'inserimento di una clausola di recesso anticipato, ben potendo le parti individuare un termine massimo oltre il quale il contratto si intenderà comunque cessato e, al contempo, attribuire ad una di esse, o ad entrambe, come nel caso di specie, la facoltà di interrompere il rapporto anche in via anticipata;
- detto recesso doveva inquadrarsi nell'ambito della più ampia operazione di riorganizzazione e ristrutturazione della propria rete di vendita posta in essere dalla società con il coinvolgimento di tutti i propri agenti, ivi inclusa la stessa Parte_1
- la società convenuta, infatti, aveva esercitato il recesso da tutti i contratti di agenzia in essere con i propri agenti, ai quali aveva proposto di proseguire il rapporto con Co.Di.
S.r.l., prospettando la possibilità di ampliare la rete di clienti tramite l'acquisizione di nuovi mandati;
- - in persona della propria intera compagine sociale, aveva manifestato la Parte_1 propria adesione al progetto, dichiarandosi disponibile a collaborare con Co.Di. S.r.l. nel corso di vari incontri svolti nei mesi di aprile e maggio 2023;
7 - la circostanza che il rapporto di agenzia con Co.Di. fosse stato poi materialmente intrattenuto dalla socia di maggioranza SI.ra (in collaborazione con Persona_5
l'ex dipendente ) era dipesa unicamente da una decisione della stessa Persona_6
31.5.2023 (cfr. ns. doc. n. 5) e dalla Parte_7 comunicazione di licenziamento “per cessazione dell'attività” inviata in pari data al dipendente (cfr. doc. n. 6). Persona_6
E ancora:
- né , né Co.Di. avevano offerto una collaborazione alla SI.ra piuttosto CP_1 Per_2 che a , ma era stata invece la stessa società a comunicare il subentro del proprio socio Pt_1 di maggioranza e del SI. ; Per_6
- a dispetto del fatto che il legale rappresentante di fosse il Dott. per ogni Parte_1 Per_4 questione afferente al rapporto tra le due società la si era sempre relazionata CP_1 esclusivamente con i soci SI.ri UA e , come peraltro di frequente accade Persona_5 nelle società a ristretta base familiare;
- rispetto alle infondate asserzioni contenute nella nota del 3.10.2023, occorre altresì precisare che la percentuale provvigionale del 4% offerta da Co.Di. alla SI.ra non era affatto “di Per_2 gran lunga inferiore a quella goduta da , atteso che il contratto del 3.5.2019 Parte_1 all'allegato
prevedeva le seguenti provvigioni: 3% per i clienti Eurospin e Meridi;
4% per il cliente;
6% CP_8 per tutti gli altri clienti;
il corrispettivo offerto da Co.Di., dunque, sarebbe stato del tutto in linea con quello previsto dal precedente contratto, a maggior ragione ove si consideri che l'attività dell'agente non sarebbe stata limitata ai soli prodotti di . CP_1
In ogni caso la ha contestato la sussistenza del danno interamente additabile alla CP_1 scelta do di non proseguire la collaborazione nella veste di agente di Co.Di. S.r.l. Pt_1
In subordine, parte convenuta ha contestato il quantum debeatur, rilevando come il danno andasse commisurato non già alle provvigioni che la società avrebbe maturato sino alla naturale scadenza del contratto ma al guadagno netto che l'agente avrebbe percepito in tale arco temporale, detratti l'aliunde perceptum (guadagni da attività sostitutive di quella venuta meno) ed il percipiendum
(guadagni che avrebbe potuto conseguire adoperandosi con l'ordinaria diligenza).
Pertanto, ai fini risarcitori , la società convenuto ha chiesto di :
8 - prendere in considerazione le spese sostenute da – ovvero quelle connesse al Pt_1
mantenimento della sede sociale ed ai due dipendenti con mansioni impiegatizie (cfr. doc. 2)
e quelle sostenute per il pagamento delle provvigioni ai propri sub – agenti, in una misura pari nel 67% del fatturato , percentuale così determinata sulla scorta della percentuale riconosciuta al SI. fino all'8.5.23 (doc. n. 21),. Persona_3
- tenere presente , avuto riguardo ai guadagni che l'agente avrebbe potuto conseguire
Part adoperandosi con l'ordinaria diligenza, sia il rifiuto di eco di proseguire il rapporto con
Co.di s.r.l sia il fatto che la società attrice, nonostante nel corso degli ultimi anni avesse perso tutti i mandati, non si fosse mai attivata per instaurare nuovi rapporti di agenzia;
il che costituisce un significativo indice del fatto che osse ormai da tempo Parte_1 Pt_9
alla progressiva cessazione di ogni attività .
La causa , istruita a mezzo prova orale è stata assunta in decisione all'udienza del 6.11.25.
Preliminarmente va dichiarata l' inammissibilità del documento prodotto tardivamente da parte convenuta nelle note conclusive .
Nel merito, la domanda è infondata per le ragiono che seguono.
Occorre premettere che, come condivisibilmente affermato da parte attrice, il contratto di agenzia a tempo determinato si può sciogliere legittimamente:
- per scadenza del termine convenuto dalle parti contraenti;
- per recesso unilaterale in presenza di una giusta causa di recesso. La Suprema Corte ,
infatti, ha, in proposito, chiarito che “nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità
delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo
scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente
o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto,
può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod.civ.,
previsto per il lavoro subordinato;
il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di
recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di
9 legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto
e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo" (v. Cass.
12-1-2006 n. 422, e, fra le altre, Cass. 28-3-2000 n. 3738, Cass. 10-10-2005 n. 19678).Tale
principio va parimenti applicato nell'ipotesi di recesso ante tempus dal contratto di agenzia a tempo determinato, che, analogamente con quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato a termine (cfr. Cass. 1-6-2005 n. 11692, Cass. 10-11-2003 n. 16849, Cass. 1-7-
2004 n. 12092), deve essere sorretto da una giusta causa.
- per mutuo consenso.
Al di fuori da tali ipotesi non è possibile recedere unilateralmente dal contratto di agenzia a termine,
affermando la legittimità di tale scioglimento anticipato sulla base delle clausole contrattuali e del preavviso .
Tale conclusione trova supporto anche nelle decisioni rese dalla Suprema Corte, secondo cui “In
tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo indeterminato
per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto "inter partes". L'art.1750 cod.
civ., così come sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, art. 3 (di attuazione della direttiva
comunitaria 86/653), applicabile nella presente fattispecie, stabilisce, per quanto qui interessa: "Se
il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto
stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito (comma 2)". La ratio dello statuto
codicistico e delle consequenziali previsioni contrattualcollettive, risiede nella circostanza che
l'istituto del preavviso è connaturato ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i quali non è
previsto il momento di cessazione del rapporto di lavoro inter partes. ( Cass. Civ. Sez. L - ,
Ordinanza n. 30457 del 28/10/2021).
Sicché secondo la normativa codicistica non è possibile il recesso ad nutum con preavviso dal contratto di agenzia a tempo determinato.
Né potrebbe ritenersi che una siffatta facoltà di recesso possa essere convenzionalmente pattuita dalle parti del contratto a termine ,risolvendosi altrimenti in una clausola nulla in quanto elusiva
10 della disciplina posta a tutela della stabilità del rapporto a termine per la durata prestabilita,
derogabile solo in presenza di una giusta causa, come previsto dall'art 2119 cc applicabile anche al contratto di agenzia.
Ne consegue che , in presenza di un contratto di agenzia a tempo determinato, come quello per cui è
causa, occorre valutare, sulla base comportamento tenuto dalle parti , unitamente ad eventuali circostanze significative – se ricorra una delle ipotesi di scioglimento del contratto ovvero la scadenza del termine , la sussistenza di una giusta causa o del mutuo consenso.
Con riguardo alla giusta causa , mette conto precisare che “L'istituto del recesso per giusta causa,
previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile
anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della
condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore
autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del
conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro
subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore
consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di
legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione della
violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti
ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti). Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 29290 del 12/11/2019:
La diversità tra il rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinata giustifica quindi un minor rigore nella valutazione della giusta causa ma non consente di prescindere dalla stessa
Ora , non ricorre, nel caso di specie, un'ipotesi di giusta causa , in assenza di precisa allegazione e di prova delle circostanze che avrebbero reso indispensabile procedere alla riorganizzazione della rete di vendita .
11 Ciò nonostante, deve ritenersi che alcun diritto risarcitorio possa essere riconosciuto in capo all'attrice stante che il rapporto di agenzia, come emerso dalle prove documentali versati in atti e da quelle orali assunte, deve ritenersi sciolto in forza dell'altra legittima causa di scioglimento del contratto ovvero mutuo consenso.
Occorre precisare che il tema dello scioglimento anticipato e consensuale del contratto può essere esaminato in questa sede in quanto:
- parte convenuta ha allegato in punto di fatto che la scelta di porre fine al rapporto di agenzia per costituirne un altro era stata condivisa;
- la domanda di risarcimento del danno postula l'esame della questione inerente alla sussistenza di una condotta imputabile causalmente rilevante rispetto alla produzione del danno ( sicchè è evidente che in caso di scioglimento consensuale del contratto nessun nesso causale potrebbe ravvisarsi tra la conclusione del rapporto e l'asserito danno) .
Ciò specificato, occorre pure precisare che, come è noto , la manifestazione del mutuo consenso
non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma, che non risulti previamente pattuita con specifico
riferimento al negozio in questione, ma può anche implicitamente desumersi dal comportamento
delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche. ( Cass.
Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18942 del 10/07/2024).
Fatte tali premesse , occorre rilavare come dall'istruttoria assunta sia emerso che :
- nel corso della riunione intercorsa in data 15.2.23 tra , Controparte_3 Per_2
e , per la prima volta era stata comunicata a questi ultimi la
[...] Persona_5
volontà di attribuire alla Co.di incarico di agente della mentre gli CP_9 CP_1
altri agenti storici della predetta società avrebbero continuato ad operare nella veste di sub agenti di Co.Di ( cfr dep. : Cap a confermo;
nella riunione venne Persona_3
illustrato che la costituzione della Co.di era funzionale ad assumere altri mandati in modo
da dare agli agenti un maggior numero di prodotti da collocare sul mercato e in definitiva di
ampliare la clientela;
Cap b) confermo;
preciso che la aveva anche altri Controparte_2
12 agenti oltre alla so.se.co, e segnatamente e e , i quali , secondo CP_6 Pt_3 Pt_3
il progetto illustrato , avrebbero dovuto divenire, così come so.se.co, sub agenti della Co.di (
come di fatto sono oggi i predetti soggetti;
dep. : sono stato licenziato il 30 maggio Per_6
2023 dalla so.se.co non ricordo la motivazione formale ma la cessazione del mio rapporto
fu decisa a seguito del progetto illustrato da i che aveva proposto alla Controparte_2
so.sec.co di diventante non più agente della ma agente di co,di ; quindi io avrei CP_1
dovuto continuare a lavorare per so,se.co ; poi mi fu proposto dal e dal CP_1 Per_3
di lavorare unitamente a come agenti della co.di in forma individuale Persona_5
Cap a) confermo Cap b) confermo);
- in esito alla riunione e avevano manifestato adesione al Per_2 Persona_5
nuovo progetto, reiterandola nel corso dei successivi incontri del 4.4.2023 ( tenuto a
NI presso la sede del cliente C.D.S.) e del 13.4.2023 ( celebrato a Ragusa presso la sede del cliente ( dep cap c : confermo;
preciso che Controparte_10 Persona_3
al tempo della riunione del 15.2.23 né né per quanto mi Per_2 Persona_5
ricordo erano legali rappresentanti della so.s.e.co; cap d confermo;
preciso che ho assistito
a entrambe le riunioni e che la seconda si è tenuta presso la sede della di Catania;
CP_8
teste : cap c) confermo;
i diedero parere positivo al progetto impegnandosi Per_6 Per_2
a redigere n piano di lavoro;
il legale rappresentate della era con cui io Pt_1 Per_4
pure ero solito interfacciarmi);
- inizialmente aveva proposto a , storico agente so.se.co , Persona_5 Persona_6
di costituire una società che avrebbe operato in sostituzione di;
gli stessi, Parte_1
poi, avevano però deciso di proseguire la loro attività non in forma societaria ma come agenti individuali di co.di ; tale decisione era stata comunicata da nel Persona_5
corso della riunione del 30.5.23 ; per converso, in precedenza aveva Persona_2
fatto sapere , per tramite dalla nipote, di non volere più proseguire l'attività (dep
[...]
cap e non è vero;
e la si erano accordati con la co.di per Per_3 Per_6 Per_2
13 collaborare con detta società come sub agenti individuali;
non ricordo se la fosse Per_2
legale rappresentante della so.se co all'epoca; la non ci disse nulla in ordine alla Per_2
nostra collaborazione con so.se.co ma i ritenni implicito che il rapporto con la so.se.co
fosse terminato tenuto conto dell'accordo raggiunto con e con l' ; Persona_5 Per_6
cap f e g h confermo;
; dep :cap. g confermo cap h confermo io e Per_6 Per_5
avremmo dovuto lavorare come ciascuno autonomamente come agenti di co.di
[...]
anche se ovviamente avremmo collaborato lo stesso tra noi) ;
- non aveva mai collaborato con la Co.di.; aveva, Persona_2 Persona_5
invece, collaborato come sub agente della Co.di, in attesa di apertura della partita iva sino al settembre del 2023 circa;
poi la collaborazione si era interrotta improvvisamente ( dep e : su domanda dell'avv. SInorelli, oggi Persona_3 Per_6 Persona_5
non lavora per co.di; io e abbiamo per un periodo di tempo durato sino ad Per_5
agosto 2023 lavorato per co.di , sottoscrivemmo un primo accordo di collaborazione che
non era un vero e proprio mandato, mandato che poi ho sottoscritto solo io e non da
: Per_5
- Gli altri agenti della avevano proseguito la loro attività quali sub agenti co.di CP_1
alle medesime condizioni ( dep i confermo doc 3 , doc 4 do 5 doc 6.. Testimone_1
Le deposizioni assunte – precise e coerenti, che si riscontrano reciprocamente e che sono corroborate dalla documentazione in atti confermano, quindi, la sostanziale adesione della so.se.co al progetto proposto da , che prevedeva lo scioglimento dei contratti in CP_1
essere e l'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia con la Co.di .
Non può darsi rilievo alla circostanza che alle predette riunioni, nel corso delle quali le parti
Pa avevano aderito alla proposta della , avevano preso parte solo i soci della .se.co , CP_1
e e non anche il legale rappresentante della società, ovvero Per_2 Persona_5 [...]
. Persona_4
14 Ed invero, in primo luogo, e rappresentavano la totalità del capitale Per_2 Persona_5
sociale ( faceva per altro parte del c.d.c.) Persona_2
La decisione assunta dai soci, poi, risulta ratificata dalla come si evince Pt_1
- dalla mail inviata dalla stessa in data 31 maggio 2013 alla ( doc 10 Pt_1 CP_1
comparsa di risposta della convenuta), con la quale la predetta società , dopo avere fatto riferimento a pregressi accordi raggiunti con e (Come concordato con il CP_1 Per_3
dottor e il signor g di ), aveva comunicato gli indirizzi pec degli agenti CP_1 Per_3
che avrebbero operato in sostituzione della So.se,o ( con la presente comunichiamo gli
indirizzi email personali di chi opererà sulla zona orientale in sostituzione della so se co
s.r.l. : ); ora , considerando che, Email_1 Email_2
come riferito dai testi, in data il 30 maggio 2023 si era tenuta la riunione di presentazione degli obiettivi commerciali agli agenti di Co.Di. S.r.l. nel corso della quale Per_5
aveva manifestato la volontà di collaborare con la nuova società di agenzia in
[...]
forma autonoma, con l'ausilio di nella gestione dei clienti della zona della Persona_6
Sicilia orientale., tale mail, inviata il giorno successivo e contenente riferimenti a pregressi accordi raggiunti con e di , non può che essere considerata come ratifica CP_1 Per_3
Part della volontà manifestata dalla RI di sciogliere il rapporto tra la e CP_1
Se.co e di proseguire il rapporto in sua vece , in foma individuale;
- - in attuazione di accordo del 30.5.23 aveva proceduto altresì, in data 31.5.23 , - e Pt_1
quindi il giorno successivo all'incontro - a licenziare;
come da quest'ultimo Per_6
affermato il licenziamento , sebbene motivato dalla volontà di mettere in liquidazione la società, era stato in realtà deciso a seguito del progetto illustrato dalla (sono stato CP_1
licenziato il 30 maggio 2023 dalla so.se.co non ricordo la motivazione formale ma la
cessazione del mio rapporto fu decisa a seguito del progetto illustrato da i CP_2
che aveva proposto alla so.sec.co di diventante non più agente della ma
[...] CP_1
agente di co,di ; quindi io avrei dovuto continuare a lavorare per so,se.co ; poi mi fu
15 proposto dal e dal di lavorare unitamente a come CP_1 Per_3 Persona_5
agenti della co.si in forma individuale) ;
In ultimo, ulteriore conferma che i patti raggiunti il 30 maggio e ratificati da avevano Pt_1
avuto attuazione, si trae della condotta successiva tenuta da , la quale, per Persona_5
mesi, senza nulla obiettare , ha operato quale agente Co.di , intrattenendo rapporti con quest'ultima
; non può sottacersi, al riguardo, che la era socia di e parte della famiglia Per_2 Pt_1
, che deteneva l'intero capitale sociale della società Per_2
In definitiva ,alla luce delle circostanze appena evidenziate - univocamente attestative della volontà chiara e comune delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto di agenzia -
deve ritenersi che lo scioglimento del rapporto sia avvenuto per mutuo consenso , con conseguente rigetto delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice per carenza di nesso causale.
In ogni caso , la domanda va comunque rigettata per mancanza di prova del danno.
Invero, come è noto ( cfr cass. 30457/2021 in motivazione ), “ in caso di ingiustificato recesso, da
parte del proponente dal contratto di agenzia a tempo determinato, il danno va determinato in
base ad una serie di elementi (le spese sostenute dall'agente, la natura dell'attività, il prevedibile
mancato guadagno nel periodo residuo, tenuto conto di quanto l'agente ha guadagnato in altre
attività o comunque avrebbe potuto guadagnare usando l'ordinaria diligenza, che vanno dedotti e
provati (vedi 25/2/1998 n.2049, Cass.13/12/1982 n. 6851)
Ora, nel caso di specie, parte attrice ha prodotto solo le fatture attestanti l'importo delle provvigioni acquisite dal 2019 sino alla data del recesso ( e quindi i ricavi) , senza produrre, come era suo onere, documenti attestanti le spese e i costi sostenuti , necessari per una corretta individuazione del guadagno netto cui parametrare il risarcimento .
Né a tale carenza si sarebbe potuto supplire a mezzo ctu che in assenza della necessaria documentazione avrebbe assunto carattere esplorativo.
Per la stessa ragione non si sarebbe potuto ricorrere a una liquidazione equitativa del danno, , che presuppone l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione
16 al caso concreto, insussistente nel caso di specie , potendo il quantum debeatur essere provato attraverso la produzione della completa documentazione contabile della società attestante non solo i ricavi ma anche i costi d'impresa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 29.193,00 determinate sulla base dei parametri medi previsti per le cause innanzi al Tribunale scaglione sino a1.000.000 in ragione del petitum .
PQM
Il Tribunale di Palermo – definitivamente pronunciando – disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa, così provvede
Rigetta le domande proposta da , in persona del legale rappresentante pro tempore nei Parte_1
confronti della in persona Controparte_1
dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore;
NA , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Parte_1
della in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore delle spese di lite che si liquano in euro 29.193,00 per compensi , oltre a spese generali,
cpa e iva nella misura di legge
Palermo il 12.11.25
Il Giudice
IS NA
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. IS NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Palermo , nella persona del Giudice IS NA, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza discussione orale celebrata all'udienza odierna, ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c. 1 e 4 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1166 /2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, con sede legale in Catania, Via Etnea, 734, pal. A, rappresenta e difende per procura in Parte_1
atti dall'Avv. Elio Antonio SInorelli del Foro di Catania , presso il cui studio, sito a Catania, Via Pietro
Metastasio, 33, ha eletto domicilio
attore
CONTRO
in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1
Legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli Avv.ti Massimo Di
Prima e Avv. Maria Lauria ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Palermo, via Marchese
di Villabianca n. 98
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni conseguenti Controparte_2 al recesso illegittimamente comunicato dalla società convenuta dal contratto di agenzia tra essi stipulato in data 3.2.19 ; danni stimati in euro 585.310,35 più accessori .
1 A tal fine attrice ha rappresentato che:
- con contratto di agenzia del 3.2.19 la le aveva affidato l'incarico di Agente Controparte_2
Generale per “promuovere la vendita dei Prodotti nella Zona, attenendosi a prezzi e condizioni di vendita stabiliti dalla preponente” (art. 3 contratto d'agenzia), con relativo “patto di non concorrenza” (art. 4) e di “esclusiva” (art. 5);
- la durata del rapporto era stata stabilita sono al fino al 31/12/2025” (art. 13);
- con nota , consegnata, dapprima, brevi manu il 10.2.23 e, successivamente, inviata a mezzo per il
15.02.2023, la aveva comunicato il recesso anticipato dal rapporto d'agenzia , Controparte_2 con preavviso di tre mesi dalla comunicazione;
nella stessa comunicazione di recesso si rappresentava che lo scioglimento anticipato del rapporto era giustificato dalla necessità di ridimensionare i costi aziendali, di mantenere alto il livello di servizio e di ristrutturazione dell'organizzazione di vendita;
- con nota 12/05/2023 (all. 4), allo spirare del termine del preavviso di mesi 3, la CP_1 aveva chiesto la “proroga della risoluzione contratto d'agenzia” sino al 31/05/2023 “per garantire una graduale riorganizzazione dei rapporti commerciali con la Co.Di. S.r.l., nuova agenzia generale di vendita della ”; Parte_2
- tale nota aveva svelato la vera ragione sottesa al recesso, ovvero la volontà di sostituire con società di nuova costituzione, Co.Di. s.r.l., quest'ultima costituita in data Parte_1
25.11.2022 da , ancora attuale socio e già amministratore della Controparte_3 Controparte_1
e da (quest'ultimo già subagente di per oltre 36 anni);
[...] Persona_1 Parte_1
Sulla base di tali premesse parte attrice , deducendo l'illegittimità del recesso dal contratto a tempo determinato di agenzia , in assenza di mutuo consenso o giusta causa , ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento di danni subiti., da parametrarsi alle provvigioni prevedibili che avrebbe maturato sino alla scadenza del termine, e cioè sino al 31.12.2025, Parte_1 quantificato in euro 565.517,25; oltre a euro €19.793,10 quale indennità di fine rapporto che avrebbe percepito in maggior misura in caso di durata del contratto sino alla scadenza pattuita .
Pertanto parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni : ritenere e dichiarare illegittimo il recesso anticipato esercitato da con Controparte_1 raccomandata PEC 10.02.2023, dal rapporto d'agenzia intercorso tra le parti e già sottoscritto in data 03.05.2019, con termine finale convenuto del 31.12.2025;
- per lo effetto ritenere e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno da Parte_1 mancato guadagno, ex art. 1223 cod. civ., quantificato secondo la media delle provvigioni già liquidate negli anni pregressi e che avrebbe percepito sino alla scadenza del contratto d'agenzia al
31.12.2025, nella misura pari ad € 565.517,25;
2 - ritenere e dichiarare il diritto della società attrice alla maggiore misura ed entità della indennità di cessazione del rapporto, pari ad € 19.793,10, se fosse stata posta nelle condizioni di esercitare, sino al termine contrattuale del 31.12.2025, il mandato di agente generale, quindi percepire le ulteriori provvigioni nella misura sopra indicata;
- ritenere e dichiarare il diritto della società attrice, al risarcimento del danno, da Parte_1 quantificarsi equitativamente, ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., per l'assoluta insussistenza di alcuna giusta causa per la quale la società preponente ha esercitato il recesso anticipato dal rapporto
d'agenzia; per quanto sopra, condannare la società convenuta, al pagamento, in favore di Controparte_1
del complessivo importo, per le superiori causali, pari ad €585.310,36, oltre Parte_1 all'ulteriore indennità risarcitoria, da determinarsi equitativamente, per l'assoluta assenza di alcuna giusta causa legittimamente il recesso anticipato dal rapporto di agenzia;
- su tutte le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, in favore della società attrice, avente natura di debito di valore, disporre la rivalutazione monetaria dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata;
- condannare la società convenuta alle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore antistatario
Con comparsa di risposta del 18.3.24 si è costituita in giudizio la chiedendo Controparte_2 il rigetto della domanda avanzata da controparte.
A tal fine, la società convenuta ha esposto che :
- il rapporto di agenzia intercorso tra le parti, in realtà, aveva avuto una durata quasi trentennale, atteso che, già con contratto del 4.11.1994 (doc. n. 1), la F.lli Contorno aveva affidato a 'incarico di promuovere, segnalare, proporre (...) la vendita dei Parte_1 propri prodotti” nella zona di Messina e provincia e Catania e provincia, a tempo indeterminato”:
- a partire dalla fine del 2016, tuttavia, , a causa del deteriorarsi delle proprie Controparte_4 condizioni di salute, non aveva più potuto occuparsi della gestione della società, che era stata affidata ad un consiglio di amministrazione composto da - unico Persona_2 con il quale essa aveva rapporti e interlocuzioni - e dal Dott. Persona_3
, che ne era - almeno formalmente - il presidente;
Persona_4
- a seguito del decesso di socio fondatore e storico amministratore - la Controparte_4 aveva iniziato a subire una significativa contrazione dell'attività, connessa alla Parte_1 revoca del mandato di agenzia da parte di rilevanti clienti quali La LI S.p.A, DE
Group e, poco dopo, Ceralitalia, Cartograf e CP_5
3 - per altro, - unico esponente della società ad essere in possesso dei Persona_2 requisiti per l'esercizio dell'attività di agente - era ormai prossimo al raggiungimento dell'età pensionabile, sicchè, a seguito del pensionamento dello stesso, la società non avrebbe più avuto i presupposti per continuare ad operare;
- per questa ragione, all'inizio del 2019, e avevano Controparte_3 Persona_2 concordato che il rapporto di agenzia tra le rispettive società sarebbe proseguito solo fintantoché quest'ultimo fosse rimasto ancora in attività; era stato, quindi, sottoscritto, sulla base di tale accordo, un contratto di agenzia con scadenza al 31.12.2025 (anno in cui il SI.
avrebbe raggiunto l'età pensionabile); Per_2
- le stesse parti, tuttavia, proprio per garantirsi la possibilità di interrompere il rapporto in via anticipata, anche per l'eventualità in cui, nelle more, le circostanze fossero mutate, avevano convenuto di inserire all'art. 13, 2° comma, una clausola bilaterale di recesso, in forza della quale ciascuna di loro sarebbe potuta recedere liberamente dal contratto, dando un preavviso all'altra nel rispetto dei termini previsti dall'AEC di settore, cui tale clausola rinviava;
- qualche anno dopo, ess ( ndr F.lli Contorno) , al fine di ottimizzare le vendite ed ampliare la clientela, riducendo i costi di distribuzione ed incrementando al contempo il fatturato, aveva deciso di procedere ad una complessiva riorganizzazione della catena distributiva e di affidare la commercializzazione dei propri prodotti – che fino ad allora era stata gestita da tre agenti (oltre a il SI. e la società Parte_1 CP_6 [...]
; docc. nn. 3 e 4), ciascuno operante in una diversa zona - ad Parte_3 un'unica società di agenzia che fosse di propria diretta emanazione;
- proprio per questa ragione, a fine del 2022, su iniziativa , era stata Controparte_7 costituita la Co.Di. S.r.l., avente appunto ad oggetto l'attività di agenzia e rappresentanza commerciale di prodotti alimentari e bevande: la società sarebbe divenuta l'unico agente generale di sull'intero territorio nazionale e, a tal fine, si sarebbe avvalsa della CP_1 collaborazione degli agenti che, fino a quel momento, avevano intrattenuto un rapporto diretto con la stessa;
CP_1
- l'ulteriore obiettivo dell'operazione era quello di estendere l'attività di Co.Di. instaurando nuovi rapporti di agenzia anche con altri preponenti ed acquisendo nuovi clienti;
- in tal modo tutti i soggetti coinvolti - ed in particolare gli ex agenti di che CP_1 avessero deciso di continuare a collaborare con la neo costituita società - avrebbero potuto beneficiare di un sensibile ampliamento del proprio giro d'affari;
- la nuova iniziativa commerciale era stata sin da subito condivisa con tutti gli agenti di
[...]
, ivi compresa a cui era stata presentata già nel corso di una riunione CP_1 Parte_1
4 svoltasi il 15.2.2023 presso gli uffici della stessa con la partecipazione, per la CP_1 società agente, di e e di (all'epoca Per_2 Persona_5 Persona_6 dipendente dell'odierna attrice);
- in quell'occasione, i soci di (quota pari al 46% del capitale Parte_4 sociale) e (quota pari al 54% del capitale sociale), avevano manifestato Persona_5 la loro piena adesione al nuovo progetto presentato da , dichiarandosi Controparte_3 disponibili ad instaurare una collaborazione con la neo costituita società di agenzia, tanto che la riunione si era conclusa con l'intesa di elaborare un programma di lavoro volto all'acquisizione di nuovi mandati e all'ampliamento della rete di clienti per tutte le società coinvolte nell'operazione;
è stato proprio in quel contesto che (figlia di e socia della Persona_7 CP_3 [...]
) aveva consegnato brevi manu a la lettera di recesso, poco CP_1 Persona_5 dopo trasmessa anche a mezzo PEC alla società agente, nella quale si dava appunto atto della necessità di “avere una funzionale struttura combinata ad una forza vendita snella ed efficiente” e di dover procedere “ad una ristrutturazione dell'organizzazione di vendita”;
- pertanto, il recesso dal contratto di agenzia del 3.5.2019 da parte di - lungi CP_1 dall'essere finalizzato a “soppiantare per con un altro soggetto – Parte_1 Parte_5 andava, invece, opportunamente contestualizzato nell'ambito del più ampio progetto di riorganizzazione della rete distributiva, avviato dalla società convenuta, con il pieno coinvolgimento dell'attrice e di tutti gli altri suoi agenti:
- tale dato era confermato dal fatto che , nello stesso periodo, aveva esercitato CP_1 il recesso da tutti i contratti di agenzia in quel momento in essere, proponendo ai vari agenti di proseguire il rapporto con la Co.Di. S.r.l. (docc. Nn. 5 e 6);
- gli altri agenti – a seguito della riunione avvenuta il 30.5.23 – avevano deciso di proseguire la collaborazione con i secondo la nuova organizzazione prospettata;
Controparte_2
- anche veva in prima battuta manifestato la propria disponibilità a proseguire il Parte_1 rapporto di agenzia con Co.Di., come ribadito dai suoi soci nel corso delle riunioni commerciali del 4.4.2023 a NI (presso la sede del cliente C.D.S.) – e del successivo 13.4.2023 a MO ANTA;
- medio tempore , in data 9.5.2023, aveva comunicato a Persona_5 CP_3
, e a , che lo zio
[...] Persona_7 Persona_3 Persona_2 intendeva cessare l'attività di agente per andare in pensione (ciò che è poi accaduto, avendo quest'ultimo cessato la sua attività al 31.12.2023, e proceduto quindi alla sua cancellazione dal registro delle imprese il successivo 15.2.2024), per cui la sarebbe rimasta Parte_1
5 priva del supporto operativo dell'unica figura rimasta al suo interno in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L. n. 204/1985;
- pertanto, nel corso di una riunione tenutasi il successivo 23.5.2023 presso gli uffici della
[...]
, , socia di maggioranza di aveva proposto al CP_1 Persona_5 Parte_1 dipendente di costituire una nuova società di agenzia che avrebbe operato Persona_6 per conto di Co.Di.; questi, tuttavia, aveva declinato la proposta, dichiarando che avrebbe preferito aprire una partita IVA per intraprendere l'attività di agente di commercio in forma autonoma;
- così, proprio nel corso dell'incontro tenutosi il 30.5.2023 presso gli uffici Co.Di. di
Palermo,, aveva comunicato che avrebbe personalmente collaborato Persona_5 con Co.Di. in forma individuale, continuando ad occuparsi della zona della Sicilia orientale in precedenza gestita dalla di;
Parte_6 Persona_6
- quindi, con nota del successivo 31.5.2023 (doc. n. 9), aveva comunicato ad Pt_1
“il suo licenziamento, così come preavvisato il 31\3\2023, per cessazione dell'attività Per_6 con conseguente liquidazione della stessa”;
- lo stesso giorno la aveva inviato una mail (doc. n. 10) alla e Pt_1 CP_1 all'amministratore di Co.Di., , comunicando “gli indirizzi mail Persona_3 personali di chi opererà sulla zona orientale in sostituzione di ( ovvero la Parte_1
e ) ; Per_2 Per_6
- con scrittura del 1.6.2023 (doc. n. 11), , facendo riferimento “ agli Persona_5 accordi verbali intercorsi in data 30 maggio 2023 c\ogli uffici della Co.Di S.r.l. di Palermo” aveva comunicato “la propria disponibilità di collaborazione con la Co.Di. S.r.l., come agente di commercio per alcuni clienti, ancora da definire, nella zona della Sicilia
Orientale” con decorrenza dal 1.6.2023; con mail del successivo 7.6.2023 (doc. n. 12), veniva comunicata alla preponente la suddivisione dei clienti della Sicilia Orientale tra la stessa ed il;
Persona_6
- ricevuta da in data 11.7.2023 comunicazione relativa all'importo Parte_1 CP_1 dovuto all'agente, in ragione dell'interruzione del rapporto negoziale, a titolo di indennità suppletiva di clientela e FIRR, quantificato in € 28.525,22 (doc. n. 13), senza muovere contestazione sul recesso , in data 13.7.2023, aveva emesso fattura n. 8;
- nei mesi seguenti aveva operato quale agente per conto di Co.Di.; Persona_5
- inaspettatamente, in data 8.9.2023, la , a mezzo pec, aveva contestato l'illegittimo Pt_1 ed ingiustificato recesso della preponente dal contratto di agenzia del 3.5.2019, chiedendo la corresponsione a) delle provvigioni che avrebbe maturato sino alla naturale scadenza del
6 contratto, quantificate in un importo non inferiore ad € 200.000,00 annui;
b) delle ulteriori indennità di fine rapporto ragguagliate alle provvigioni che avrebbe percepito sino alla predetta scadenza;
c) di un ulteriore risarcimento del danno per l'ingiustificato recesso da determinarsi in via equitativa;
- con nota del 19.9.2023, la aveva invitato la a formalizzare e Persona_8 Per_2 confermare la disponibilità a proseguire il rapporto di agenzia, con la sottoscrizione del contratto quale agente di commercio”;
- solo a quel punto aveva affermato di non volere proseguire la Persona_5 collaborazione con Co.Di. S.r.l.
Sulla base di tali premesse di fatto , la società convenuta ha rilevato l' assoluta legittimità del recesso deducendo che
- il recesso di dal contratto di agenzia del 3.5.2019 era legittimato dalla CP_1 clausola negoziale di cui all'art 13 del contratto : in particolare secondo quanto sostenuto dalla convenuta “in mancanza di qualsivoglia limite legale, e CP_1 Parte_1 nell'esercizio della loro autonomia negoziale, erano assolutamente libere di inserire una clausola di recesso nel contratto a tempo determinato del 3.5.2019: l'esistenza di un termine finale, infatti, preclude il recesso unilaterale solo nella misura in cui manchi una previsione negoziale che espressamente attribuisca alle parti una simile facoltà. Né può ritenersi che la previsione di un termine finale sia giuridicamente incompatibile con l'inserimento di una clausola di recesso anticipato, ben potendo le parti individuare un termine massimo oltre il quale il contratto si intenderà comunque cessato e, al contempo, attribuire ad una di esse, o ad entrambe, come nel caso di specie, la facoltà di interrompere il rapporto anche in via anticipata;
- detto recesso doveva inquadrarsi nell'ambito della più ampia operazione di riorganizzazione e ristrutturazione della propria rete di vendita posta in essere dalla società con il coinvolgimento di tutti i propri agenti, ivi inclusa la stessa Parte_1
- la società convenuta, infatti, aveva esercitato il recesso da tutti i contratti di agenzia in essere con i propri agenti, ai quali aveva proposto di proseguire il rapporto con Co.Di.
S.r.l., prospettando la possibilità di ampliare la rete di clienti tramite l'acquisizione di nuovi mandati;
- - in persona della propria intera compagine sociale, aveva manifestato la Parte_1 propria adesione al progetto, dichiarandosi disponibile a collaborare con Co.Di. S.r.l. nel corso di vari incontri svolti nei mesi di aprile e maggio 2023;
7 - la circostanza che il rapporto di agenzia con Co.Di. fosse stato poi materialmente intrattenuto dalla socia di maggioranza SI.ra (in collaborazione con Persona_5
l'ex dipendente ) era dipesa unicamente da una decisione della stessa Persona_6
31.5.2023 (cfr. ns. doc. n. 5) e dalla Parte_7 comunicazione di licenziamento “per cessazione dell'attività” inviata in pari data al dipendente (cfr. doc. n. 6). Persona_6
E ancora:
- né , né Co.Di. avevano offerto una collaborazione alla SI.ra piuttosto CP_1 Per_2 che a , ma era stata invece la stessa società a comunicare il subentro del proprio socio Pt_1 di maggioranza e del SI. ; Per_6
- a dispetto del fatto che il legale rappresentante di fosse il Dott. per ogni Parte_1 Per_4 questione afferente al rapporto tra le due società la si era sempre relazionata CP_1 esclusivamente con i soci SI.ri UA e , come peraltro di frequente accade Persona_5 nelle società a ristretta base familiare;
- rispetto alle infondate asserzioni contenute nella nota del 3.10.2023, occorre altresì precisare che la percentuale provvigionale del 4% offerta da Co.Di. alla SI.ra non era affatto “di Per_2 gran lunga inferiore a quella goduta da , atteso che il contratto del 3.5.2019 Parte_1 all'allegato
prevedeva le seguenti provvigioni: 3% per i clienti Eurospin e Meridi;
4% per il cliente;
6% CP_8 per tutti gli altri clienti;
il corrispettivo offerto da Co.Di., dunque, sarebbe stato del tutto in linea con quello previsto dal precedente contratto, a maggior ragione ove si consideri che l'attività dell'agente non sarebbe stata limitata ai soli prodotti di . CP_1
In ogni caso la ha contestato la sussistenza del danno interamente additabile alla CP_1 scelta do di non proseguire la collaborazione nella veste di agente di Co.Di. S.r.l. Pt_1
In subordine, parte convenuta ha contestato il quantum debeatur, rilevando come il danno andasse commisurato non già alle provvigioni che la società avrebbe maturato sino alla naturale scadenza del contratto ma al guadagno netto che l'agente avrebbe percepito in tale arco temporale, detratti l'aliunde perceptum (guadagni da attività sostitutive di quella venuta meno) ed il percipiendum
(guadagni che avrebbe potuto conseguire adoperandosi con l'ordinaria diligenza).
Pertanto, ai fini risarcitori , la società convenuto ha chiesto di :
8 - prendere in considerazione le spese sostenute da – ovvero quelle connesse al Pt_1
mantenimento della sede sociale ed ai due dipendenti con mansioni impiegatizie (cfr. doc. 2)
e quelle sostenute per il pagamento delle provvigioni ai propri sub – agenti, in una misura pari nel 67% del fatturato , percentuale così determinata sulla scorta della percentuale riconosciuta al SI. fino all'8.5.23 (doc. n. 21),. Persona_3
- tenere presente , avuto riguardo ai guadagni che l'agente avrebbe potuto conseguire
Part adoperandosi con l'ordinaria diligenza, sia il rifiuto di eco di proseguire il rapporto con
Co.di s.r.l sia il fatto che la società attrice, nonostante nel corso degli ultimi anni avesse perso tutti i mandati, non si fosse mai attivata per instaurare nuovi rapporti di agenzia;
il che costituisce un significativo indice del fatto che osse ormai da tempo Parte_1 Pt_9
alla progressiva cessazione di ogni attività .
La causa , istruita a mezzo prova orale è stata assunta in decisione all'udienza del 6.11.25.
Preliminarmente va dichiarata l' inammissibilità del documento prodotto tardivamente da parte convenuta nelle note conclusive .
Nel merito, la domanda è infondata per le ragiono che seguono.
Occorre premettere che, come condivisibilmente affermato da parte attrice, il contratto di agenzia a tempo determinato si può sciogliere legittimamente:
- per scadenza del termine convenuto dalle parti contraenti;
- per recesso unilaterale in presenza di una giusta causa di recesso. La Suprema Corte ,
infatti, ha, in proposito, chiarito che “nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità
delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo
scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente
o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto,
può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod.civ.,
previsto per il lavoro subordinato;
il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di
recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di
9 legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto
e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo" (v. Cass.
12-1-2006 n. 422, e, fra le altre, Cass. 28-3-2000 n. 3738, Cass. 10-10-2005 n. 19678).Tale
principio va parimenti applicato nell'ipotesi di recesso ante tempus dal contratto di agenzia a tempo determinato, che, analogamente con quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato a termine (cfr. Cass. 1-6-2005 n. 11692, Cass. 10-11-2003 n. 16849, Cass. 1-7-
2004 n. 12092), deve essere sorretto da una giusta causa.
- per mutuo consenso.
Al di fuori da tali ipotesi non è possibile recedere unilateralmente dal contratto di agenzia a termine,
affermando la legittimità di tale scioglimento anticipato sulla base delle clausole contrattuali e del preavviso .
Tale conclusione trova supporto anche nelle decisioni rese dalla Suprema Corte, secondo cui “In
tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo indeterminato
per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto "inter partes". L'art.1750 cod.
civ., così come sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, art. 3 (di attuazione della direttiva
comunitaria 86/653), applicabile nella presente fattispecie, stabilisce, per quanto qui interessa: "Se
il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto
stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito (comma 2)". La ratio dello statuto
codicistico e delle consequenziali previsioni contrattualcollettive, risiede nella circostanza che
l'istituto del preavviso è connaturato ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i quali non è
previsto il momento di cessazione del rapporto di lavoro inter partes. ( Cass. Civ. Sez. L - ,
Ordinanza n. 30457 del 28/10/2021).
Sicché secondo la normativa codicistica non è possibile il recesso ad nutum con preavviso dal contratto di agenzia a tempo determinato.
Né potrebbe ritenersi che una siffatta facoltà di recesso possa essere convenzionalmente pattuita dalle parti del contratto a termine ,risolvendosi altrimenti in una clausola nulla in quanto elusiva
10 della disciplina posta a tutela della stabilità del rapporto a termine per la durata prestabilita,
derogabile solo in presenza di una giusta causa, come previsto dall'art 2119 cc applicabile anche al contratto di agenzia.
Ne consegue che , in presenza di un contratto di agenzia a tempo determinato, come quello per cui è
causa, occorre valutare, sulla base comportamento tenuto dalle parti , unitamente ad eventuali circostanze significative – se ricorra una delle ipotesi di scioglimento del contratto ovvero la scadenza del termine , la sussistenza di una giusta causa o del mutuo consenso.
Con riguardo alla giusta causa , mette conto precisare che “L'istituto del recesso per giusta causa,
previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile
anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della
condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore
autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del
conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro
subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore
consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di
legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione della
violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti
ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti). Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 29290 del 12/11/2019:
La diversità tra il rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinata giustifica quindi un minor rigore nella valutazione della giusta causa ma non consente di prescindere dalla stessa
Ora , non ricorre, nel caso di specie, un'ipotesi di giusta causa , in assenza di precisa allegazione e di prova delle circostanze che avrebbero reso indispensabile procedere alla riorganizzazione della rete di vendita .
11 Ciò nonostante, deve ritenersi che alcun diritto risarcitorio possa essere riconosciuto in capo all'attrice stante che il rapporto di agenzia, come emerso dalle prove documentali versati in atti e da quelle orali assunte, deve ritenersi sciolto in forza dell'altra legittima causa di scioglimento del contratto ovvero mutuo consenso.
Occorre precisare che il tema dello scioglimento anticipato e consensuale del contratto può essere esaminato in questa sede in quanto:
- parte convenuta ha allegato in punto di fatto che la scelta di porre fine al rapporto di agenzia per costituirne un altro era stata condivisa;
- la domanda di risarcimento del danno postula l'esame della questione inerente alla sussistenza di una condotta imputabile causalmente rilevante rispetto alla produzione del danno ( sicchè è evidente che in caso di scioglimento consensuale del contratto nessun nesso causale potrebbe ravvisarsi tra la conclusione del rapporto e l'asserito danno) .
Ciò specificato, occorre pure precisare che, come è noto , la manifestazione del mutuo consenso
non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma, che non risulti previamente pattuita con specifico
riferimento al negozio in questione, ma può anche implicitamente desumersi dal comportamento
delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche. ( Cass.
Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18942 del 10/07/2024).
Fatte tali premesse , occorre rilavare come dall'istruttoria assunta sia emerso che :
- nel corso della riunione intercorsa in data 15.2.23 tra , Controparte_3 Per_2
e , per la prima volta era stata comunicata a questi ultimi la
[...] Persona_5
volontà di attribuire alla Co.di incarico di agente della mentre gli CP_9 CP_1
altri agenti storici della predetta società avrebbero continuato ad operare nella veste di sub agenti di Co.Di ( cfr dep. : Cap a confermo;
nella riunione venne Persona_3
illustrato che la costituzione della Co.di era funzionale ad assumere altri mandati in modo
da dare agli agenti un maggior numero di prodotti da collocare sul mercato e in definitiva di
ampliare la clientela;
Cap b) confermo;
preciso che la aveva anche altri Controparte_2
12 agenti oltre alla so.se.co, e segnatamente e e , i quali , secondo CP_6 Pt_3 Pt_3
il progetto illustrato , avrebbero dovuto divenire, così come so.se.co, sub agenti della Co.di (
come di fatto sono oggi i predetti soggetti;
dep. : sono stato licenziato il 30 maggio Per_6
2023 dalla so.se.co non ricordo la motivazione formale ma la cessazione del mio rapporto
fu decisa a seguito del progetto illustrato da i che aveva proposto alla Controparte_2
so.sec.co di diventante non più agente della ma agente di co,di ; quindi io avrei CP_1
dovuto continuare a lavorare per so,se.co ; poi mi fu proposto dal e dal CP_1 Per_3
di lavorare unitamente a come agenti della co.di in forma individuale Persona_5
Cap a) confermo Cap b) confermo);
- in esito alla riunione e avevano manifestato adesione al Per_2 Persona_5
nuovo progetto, reiterandola nel corso dei successivi incontri del 4.4.2023 ( tenuto a
NI presso la sede del cliente C.D.S.) e del 13.4.2023 ( celebrato a Ragusa presso la sede del cliente ( dep cap c : confermo;
preciso che Controparte_10 Persona_3
al tempo della riunione del 15.2.23 né né per quanto mi Per_2 Persona_5
ricordo erano legali rappresentanti della so.s.e.co; cap d confermo;
preciso che ho assistito
a entrambe le riunioni e che la seconda si è tenuta presso la sede della di Catania;
CP_8
teste : cap c) confermo;
i diedero parere positivo al progetto impegnandosi Per_6 Per_2
a redigere n piano di lavoro;
il legale rappresentate della era con cui io Pt_1 Per_4
pure ero solito interfacciarmi);
- inizialmente aveva proposto a , storico agente so.se.co , Persona_5 Persona_6
di costituire una società che avrebbe operato in sostituzione di;
gli stessi, Parte_1
poi, avevano però deciso di proseguire la loro attività non in forma societaria ma come agenti individuali di co.di ; tale decisione era stata comunicata da nel Persona_5
corso della riunione del 30.5.23 ; per converso, in precedenza aveva Persona_2
fatto sapere , per tramite dalla nipote, di non volere più proseguire l'attività (dep
[...]
cap e non è vero;
e la si erano accordati con la co.di per Per_3 Per_6 Per_2
13 collaborare con detta società come sub agenti individuali;
non ricordo se la fosse Per_2
legale rappresentante della so.se co all'epoca; la non ci disse nulla in ordine alla Per_2
nostra collaborazione con so.se.co ma i ritenni implicito che il rapporto con la so.se.co
fosse terminato tenuto conto dell'accordo raggiunto con e con l' ; Persona_5 Per_6
cap f e g h confermo;
; dep :cap. g confermo cap h confermo io e Per_6 Per_5
avremmo dovuto lavorare come ciascuno autonomamente come agenti di co.di
[...]
anche se ovviamente avremmo collaborato lo stesso tra noi) ;
- non aveva mai collaborato con la Co.di.; aveva, Persona_2 Persona_5
invece, collaborato come sub agente della Co.di, in attesa di apertura della partita iva sino al settembre del 2023 circa;
poi la collaborazione si era interrotta improvvisamente ( dep e : su domanda dell'avv. SInorelli, oggi Persona_3 Per_6 Persona_5
non lavora per co.di; io e abbiamo per un periodo di tempo durato sino ad Per_5
agosto 2023 lavorato per co.di , sottoscrivemmo un primo accordo di collaborazione che
non era un vero e proprio mandato, mandato che poi ho sottoscritto solo io e non da
: Per_5
- Gli altri agenti della avevano proseguito la loro attività quali sub agenti co.di CP_1
alle medesime condizioni ( dep i confermo doc 3 , doc 4 do 5 doc 6.. Testimone_1
Le deposizioni assunte – precise e coerenti, che si riscontrano reciprocamente e che sono corroborate dalla documentazione in atti confermano, quindi, la sostanziale adesione della so.se.co al progetto proposto da , che prevedeva lo scioglimento dei contratti in CP_1
essere e l'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia con la Co.di .
Non può darsi rilievo alla circostanza che alle predette riunioni, nel corso delle quali le parti
Pa avevano aderito alla proposta della , avevano preso parte solo i soci della .se.co , CP_1
e e non anche il legale rappresentante della società, ovvero Per_2 Persona_5 [...]
. Persona_4
14 Ed invero, in primo luogo, e rappresentavano la totalità del capitale Per_2 Persona_5
sociale ( faceva per altro parte del c.d.c.) Persona_2
La decisione assunta dai soci, poi, risulta ratificata dalla come si evince Pt_1
- dalla mail inviata dalla stessa in data 31 maggio 2013 alla ( doc 10 Pt_1 CP_1
comparsa di risposta della convenuta), con la quale la predetta società , dopo avere fatto riferimento a pregressi accordi raggiunti con e (Come concordato con il CP_1 Per_3
dottor e il signor g di ), aveva comunicato gli indirizzi pec degli agenti CP_1 Per_3
che avrebbero operato in sostituzione della So.se,o ( con la presente comunichiamo gli
indirizzi email personali di chi opererà sulla zona orientale in sostituzione della so se co
s.r.l. : ); ora , considerando che, Email_1 Email_2
come riferito dai testi, in data il 30 maggio 2023 si era tenuta la riunione di presentazione degli obiettivi commerciali agli agenti di Co.Di. S.r.l. nel corso della quale Per_5
aveva manifestato la volontà di collaborare con la nuova società di agenzia in
[...]
forma autonoma, con l'ausilio di nella gestione dei clienti della zona della Persona_6
Sicilia orientale., tale mail, inviata il giorno successivo e contenente riferimenti a pregressi accordi raggiunti con e di , non può che essere considerata come ratifica CP_1 Per_3
Part della volontà manifestata dalla RI di sciogliere il rapporto tra la e CP_1
Se.co e di proseguire il rapporto in sua vece , in foma individuale;
- - in attuazione di accordo del 30.5.23 aveva proceduto altresì, in data 31.5.23 , - e Pt_1
quindi il giorno successivo all'incontro - a licenziare;
come da quest'ultimo Per_6
affermato il licenziamento , sebbene motivato dalla volontà di mettere in liquidazione la società, era stato in realtà deciso a seguito del progetto illustrato dalla (sono stato CP_1
licenziato il 30 maggio 2023 dalla so.se.co non ricordo la motivazione formale ma la
cessazione del mio rapporto fu decisa a seguito del progetto illustrato da i CP_2
che aveva proposto alla so.sec.co di diventante non più agente della ma
[...] CP_1
agente di co,di ; quindi io avrei dovuto continuare a lavorare per so,se.co ; poi mi fu
15 proposto dal e dal di lavorare unitamente a come CP_1 Per_3 Persona_5
agenti della co.si in forma individuale) ;
In ultimo, ulteriore conferma che i patti raggiunti il 30 maggio e ratificati da avevano Pt_1
avuto attuazione, si trae della condotta successiva tenuta da , la quale, per Persona_5
mesi, senza nulla obiettare , ha operato quale agente Co.di , intrattenendo rapporti con quest'ultima
; non può sottacersi, al riguardo, che la era socia di e parte della famiglia Per_2 Pt_1
, che deteneva l'intero capitale sociale della società Per_2
In definitiva ,alla luce delle circostanze appena evidenziate - univocamente attestative della volontà chiara e comune delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto di agenzia -
deve ritenersi che lo scioglimento del rapporto sia avvenuto per mutuo consenso , con conseguente rigetto delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice per carenza di nesso causale.
In ogni caso , la domanda va comunque rigettata per mancanza di prova del danno.
Invero, come è noto ( cfr cass. 30457/2021 in motivazione ), “ in caso di ingiustificato recesso, da
parte del proponente dal contratto di agenzia a tempo determinato, il danno va determinato in
base ad una serie di elementi (le spese sostenute dall'agente, la natura dell'attività, il prevedibile
mancato guadagno nel periodo residuo, tenuto conto di quanto l'agente ha guadagnato in altre
attività o comunque avrebbe potuto guadagnare usando l'ordinaria diligenza, che vanno dedotti e
provati (vedi 25/2/1998 n.2049, Cass.13/12/1982 n. 6851)
Ora, nel caso di specie, parte attrice ha prodotto solo le fatture attestanti l'importo delle provvigioni acquisite dal 2019 sino alla data del recesso ( e quindi i ricavi) , senza produrre, come era suo onere, documenti attestanti le spese e i costi sostenuti , necessari per una corretta individuazione del guadagno netto cui parametrare il risarcimento .
Né a tale carenza si sarebbe potuto supplire a mezzo ctu che in assenza della necessaria documentazione avrebbe assunto carattere esplorativo.
Per la stessa ragione non si sarebbe potuto ricorrere a una liquidazione equitativa del danno, , che presuppone l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione
16 al caso concreto, insussistente nel caso di specie , potendo il quantum debeatur essere provato attraverso la produzione della completa documentazione contabile della società attestante non solo i ricavi ma anche i costi d'impresa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 29.193,00 determinate sulla base dei parametri medi previsti per le cause innanzi al Tribunale scaglione sino a1.000.000 in ragione del petitum .
PQM
Il Tribunale di Palermo – definitivamente pronunciando – disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa, così provvede
Rigetta le domande proposta da , in persona del legale rappresentante pro tempore nei Parte_1
confronti della in persona Controparte_1
dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore;
NA , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Parte_1
della in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore delle spese di lite che si liquano in euro 29.193,00 per compensi , oltre a spese generali,
cpa e iva nella misura di legge
Palermo il 12.11.25
Il Giudice
IS NA
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. IS NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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