CASS
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 38662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38662 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN TI EL MA R.G.N. 19352/2025 CO RI ON SENTENZA Sul ricorso proposto da: De AT MO AE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Roma vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 aprile 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto – quanto alla semilibertà - la domanda introdotta da De AT MO AE. In motivazione, premesso che il De AT sta espiando la pena dell’ergastolo, si evidenzia che nei suoi confronti va applicata la disciplina di cui all’art. 4 bis ord. pen. dettata per i reati di cd. seconda fascia (omicidio commesso in data 11 luglio 1991), non essendo in esecuzione il delitto di associazione mafiosa. Da ciò deriva che la misura alternativa potrebbe essere concessa – in rapporto alle specifiche condizioni di legge – purché non vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti i contatti con le organizzazioni criminali di stampo mafioso o terroristico. De AT ha usufruito di permessi premio tra il 2012 e il 2013. Tuttavia, nel dicembre del 2012 ha commesso i reati di rapina e detenzione di stupefacenti in costanza di fruizione del permesso premio. Secondo il Tribunale la pur positiva relazione trattamentale (ove si evidenzia che durante il periodo posteriore al 2012 il condannato ha ampiamente rielaborato criticamente i fatti commessi, con parere favorevole all’applicazione della misura) non assicura circa l’assenza di collegamenti attuali con le organizzazioni criminali. Questi rapporti sono esistiti sino al 2012 e sarebbero tuttora esistenti in ragione del fatto che l’istante è fratellastro di De AT IE, elemento di spicco della criminalità organizzata, soggetto ancora attivo nella zona di Lecce e di recente tratto in arresto per traffico di stupefacenti. Sempre in procedimenti per detenzione illecita di stupefacenti risultano essere stati coinvolti il fratello RU e il figlio De AT RK.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Penale Sent. Sez. 1 Num. 38662 Anno 2025 Presidente: DE MA GI Relatore: MA EL Data Udienza: 24/09/2025 De AT MO AE, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa evidenzia la sottovalutazione degli elementi favorevoli al De AT, tra cui un encomio per aver soccorso un assistente della Polizia Penitenziaria in una situazione di grave pericolo. Si rappresenta inoltre che l’episodio del dicembre 2012 – pur negativo – non è stato commesso in un contesto di criminalità organizzata ed è molto risalente nel tempo. La condanna per associazione mafiosa è stata oggetto di revisione. Le argomentazioni del Tribunale circa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sarebbero pertanto totalmente assertive e correlate a condotte di altri soggetti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Il Tribunale non realizza uno sviluppo argomentativo coerente e congruo in riferimento ai parametri normativi – in tema di semilibertà - coinvolti nella operazione interpretativa. Quanto al parametro della esistenza di progressi compiuti nel corso del trattamento (art. 50 comma 4 ord. pen.) il giudizio negativo si fonda essenzialmente sulle condotte avvenute nel 2012, a fronte di una relazione trattamentale che evidenzia in modo inequivoco un serio profilo di avvenuta rielaborazione. Quanto alla ipotizzata ragione ostativa di cui all’art. 4 bis ord.pen. – pure a fronte di una avvenuta esclusione del reato associativo dai titoli in espiazione – si compie riferimento a circostanze di fatto che riguardano soggetti diversi (sia pure portatori di legami parentali) senza specificare in base a quale specifico indicatore si affermi la esistenza di contatti o di condivisioni di scelte tra tali soggetti e l’odierno ricorrente, di intensità tale da determinare il giudizio negativo. Va pertanto sollecitata una nuova valutazione, previo annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, in relazione al rigetto della richiesta di semilibertà, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così è deciso, 24/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL MA GI DE MA 2
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 aprile 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto – quanto alla semilibertà - la domanda introdotta da De AT MO AE. In motivazione, premesso che il De AT sta espiando la pena dell’ergastolo, si evidenzia che nei suoi confronti va applicata la disciplina di cui all’art. 4 bis ord. pen. dettata per i reati di cd. seconda fascia (omicidio commesso in data 11 luglio 1991), non essendo in esecuzione il delitto di associazione mafiosa. Da ciò deriva che la misura alternativa potrebbe essere concessa – in rapporto alle specifiche condizioni di legge – purché non vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti i contatti con le organizzazioni criminali di stampo mafioso o terroristico. De AT ha usufruito di permessi premio tra il 2012 e il 2013. Tuttavia, nel dicembre del 2012 ha commesso i reati di rapina e detenzione di stupefacenti in costanza di fruizione del permesso premio. Secondo il Tribunale la pur positiva relazione trattamentale (ove si evidenzia che durante il periodo posteriore al 2012 il condannato ha ampiamente rielaborato criticamente i fatti commessi, con parere favorevole all’applicazione della misura) non assicura circa l’assenza di collegamenti attuali con le organizzazioni criminali. Questi rapporti sono esistiti sino al 2012 e sarebbero tuttora esistenti in ragione del fatto che l’istante è fratellastro di De AT IE, elemento di spicco della criminalità organizzata, soggetto ancora attivo nella zona di Lecce e di recente tratto in arresto per traffico di stupefacenti. Sempre in procedimenti per detenzione illecita di stupefacenti risultano essere stati coinvolti il fratello RU e il figlio De AT RK.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Penale Sent. Sez. 1 Num. 38662 Anno 2025 Presidente: DE MA GI Relatore: MA EL Data Udienza: 24/09/2025 De AT MO AE, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa evidenzia la sottovalutazione degli elementi favorevoli al De AT, tra cui un encomio per aver soccorso un assistente della Polizia Penitenziaria in una situazione di grave pericolo. Si rappresenta inoltre che l’episodio del dicembre 2012 – pur negativo – non è stato commesso in un contesto di criminalità organizzata ed è molto risalente nel tempo. La condanna per associazione mafiosa è stata oggetto di revisione. Le argomentazioni del Tribunale circa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sarebbero pertanto totalmente assertive e correlate a condotte di altri soggetti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Il Tribunale non realizza uno sviluppo argomentativo coerente e congruo in riferimento ai parametri normativi – in tema di semilibertà - coinvolti nella operazione interpretativa. Quanto al parametro della esistenza di progressi compiuti nel corso del trattamento (art. 50 comma 4 ord. pen.) il giudizio negativo si fonda essenzialmente sulle condotte avvenute nel 2012, a fronte di una relazione trattamentale che evidenzia in modo inequivoco un serio profilo di avvenuta rielaborazione. Quanto alla ipotizzata ragione ostativa di cui all’art. 4 bis ord.pen. – pure a fronte di una avvenuta esclusione del reato associativo dai titoli in espiazione – si compie riferimento a circostanze di fatto che riguardano soggetti diversi (sia pure portatori di legami parentali) senza specificare in base a quale specifico indicatore si affermi la esistenza di contatti o di condivisioni di scelte tra tali soggetti e l’odierno ricorrente, di intensità tale da determinare il giudizio negativo. Va pertanto sollecitata una nuova valutazione, previo annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, in relazione al rigetto della richiesta di semilibertà, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così è deciso, 24/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL MA GI DE MA 2