TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5217 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25096 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Riccioli e dall'avv. Enrico Parte_1 P.IVA_1
La Pergola, del Foro di Roma, indirizzi pec: e Email_1
Email_2
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Caloia del Foro di Milano, Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio del quale a Milano, via Visconti di Modrone n. 7, ha eletto domicilio;
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “ 1) preliminarmente, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo n. 8464/2024 del 18/06/2024 reso nell'ambito del procedimento n. 20274/2024 R.G. dal Giudice Unico presso il
Tribunale Civile di Milano, Dott.ssa Maria Laura Amato, accertando e dichiarando la competenza del Tribunale di Venezia a conoscere della controversia. Per l'effetto, revocare e/o annullare con qualsiasi formula giuridica il decreto medesimo opposto;
2) in ogni caso, nel merito, accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e revocare il predetto decreto ingiuntivo, in quanto
l'odierna opposta eseguiva i lavori oggetto del contratto d'appalto senza rispettare i termini contrattuali stabiliti e, comunque, senza rispettare le regole dell'arte, con ogni utile statuizione;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze della presente procedura,
IVA e CPA come per legge, maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014 visto che gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione o la fruizione, consentendo la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati”. parte opposta: “Nel merito: A) In principalità: Rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. B) In via subordinata: rigettate le domande tutte spiegate dall'opponente, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con attuale sede legale in 20100 Milano Via Gesù n. 21 – Cod. Parte_1
Fisc. , a pagare a in persona del suo Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_1 Controparte_1
con sede legale in 20012 Cuggiono (MI) Via De Agostini n.62 - P.IVA per le prestazioni di cui Controparte_2 P.IVA_2 alla fattura n.173/0/01 del 29/12/23, la complessiva somma di € 75.000,00 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza al saldo ed € 35,00 per spese di rilascio dell'estratto autentico delle scritture contabili prodotto in via monitoria ovvero quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio. In via istruttoria: A) Ammettere, senza inversione
1 dell'avverso onere probatorio, prova per interpello del legale rappresentante di e per testi sui capitoli da n. 1 a n. 18 di Parte_1 cui alla 2° memoria integrativa ex art. 171 ter cpc per la convenuta opposta da intendersi qui integralmente ritrascritti con i testi ivi
Controparte_ indicati;
B) Disporre CTU tecnica al fine di verificare la corrispondenza degli interventi eseguiti da al contratto di subappalto con e la loro esecuzione a regola d'arte. Parte_1
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 8464/2024 del 18.06.2024, emesso a favore di per l'importo di euro Controparte_1
75.000,00 a titolo di corrispettivo del contratto di subappalto avente ad oggetto l'esecuzione della rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche e della pavimentazione bituminosa presso il cantiere sito a Castellanza.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) il Tribunale adito non è competente alla luce della clausola 18 del contratto in forza della quale le controversie non ricomprese nella clausola compromissoria sono di competenza esclusiva del Tribunale di Venezia;
b) i lavori oggetto degli ordinativi non vennero terminati entro il termine espressamente previsto nelle offerte;
c) le opere relative alla rete fognaria risultarono affette da vizi e difformità, in quanto sprovviste della pendenza necessaria per consentire all'acqua di defluire e le opere di pavimentazione bituminosa risultavano di spessore inferiore rispetto a quanto contrattualmente stabilito.
Si è costituita tempestivamente in giudizio, in data 3.10.2024, deducendo in Controparte_1
sintesi che: a) la clausola di deroga della competenza territoriale non è valida;
b) la società appaltatrice è decaduta ex art. 1670 c.c.; b) la mancanza di ritardi ascrivibili alla subappaltatrice.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile disporre il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 c.p.c. -, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata, atteso che la clausola n. 4 non è valida ed efficace per mancanza di specifica sottoscrizione, come richiesto dagli artt. 1341 e 1342 c.c.
Come emerge chiaramente dalla intestazione dell'accordo e dalle clausole in esse contenute, lo stesso venne unilateralmente predisposto dalla società opponente Parte_1
Difatti, utilizzò un modello redatto su carta intestata, proponendo al subappaltatore Parte_1
di sottoscrivere, quindi, un formulario dalla stessa creato, contenente anche condizioni generali, del tutto differente dai preventivi e dalle successive modifiche inoltrate da (docc. 2 e Controparte_1
3 fasc. monitorio).
2 Nondimeno, dallo scambio di corrispondenza, prodotto peraltro dalla parte opposta (docc. 2,3, e 14 fasc. convenuta), si evince solo che i contraenti – delle 23 clausole che compongono il contratto – negoziarono solamente la clausola 1, inerente alla tipologia delle opere subappaltate e al prezzo.
Da nessuna comunicazione emerge la prova della trattativa privata della clausola unilateralmente predisposta da Deviced S.r.l. - non presente, difatti, nei preventivi redatti dalla subappaltatrice - che devolve, in via esclusiva, le controversie derivanti dall'accordo al Tribunale di Venezia.
Difatti, il contratto non fu oggetto di trattativa privata con riferimento alla condizione generale afferente alla deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria: non vi è prova che fosse intercorsa una trattativa tra i contraenti avente ad oggetto l'inserimento della clausola.
La mancata negoziazione e trattativa sulla clausola derogatoria della competenza territoriale presuppone che la stessa, per essere valida ed efficace, doveva essere specificamente sottoscritta, a norma dell'art. 1341 comma 2 c.c.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che:
- Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020 (Rv. 658014 - 01) “La necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha confermato il principio, rilevando che le parti avevano negoziato esclusivamente talune modificazioni del prezzo e le modalità ed i termini di fatturazione, ma non la deroga del foro, oggetto della clausola vessatoria);
- Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4531 del 14/02/2023 (Rv. 666830 - 02) “In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l'inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l'obbligo informativo imposto all'assicuratore dagli artt. 120, comma 3,
183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. "clausola broker" che, avendo lo scopo di assicurare all'intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all'esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.
Dall'esame del contratto, si evince che appose solo una firma in calce al contratto, Controparte_1
in assenza di alcun specifico richiamo alle clausole ivi contenute: nello specifico, la società non appose una specifica sottoscrizione riferibile alle clausole contenenti condizioni generali, non
3 essendoci prova della doppia sottoscrizione, né che l'unica firma apposta riguardasse la clausola di deroga della competenza territoriale.
2. Venendo al merito, parte opponente ha eccepito, nell'atto introduttivo, di aver sospeso il pagamento, ex art. 1460 c.c., a causa dell'omessa conclusione delle opere entro “il termine espressamente nell'offerte a cui si rimanda”.
Trattasi di eccezione del tutto generica, in quanto è stato invocato un asserito ritardo della subappaltatrice senza neppure specificare quando sarebbero state concluse le lavorazioni e quale termine non sarebbe stato rispettato.
La società appaltatrice, neppure entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, ha specificato i fatti a sostegno del ritardo invocato e, di conseguenza, sotto tale profilo, la sospensione del pagamento, ex art. 1460 comma 2 c.p.c., deve qualificarsi come contraria a buona fede.
Parimenti, l'eccezione ex art. 1460 c.c. è infondata anche in riferimento ai prospettati vizi e difformità afferenti alle lavorazioni eseguite sulla rete fognaria e sulla pavimentazione.
Difatti, dalla natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto, discende che la sorte di detto contratto - anche se autonomo in quanto il committente non ha azione diretta nei confronti del subappaltatore e quest'ultimo, parimenti, non può chiedere il pagamento del corrispettivo al committente originario – è, comunque, condizionata a quella del contratto principale, di guisa che, con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione con o senza riserve dell'appaltatore, resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve.
Nello specifico, fino a quando il committente originario non ha denunciato vizi o difformità dell'opera all'appaltatore, quest'ultimo non ha interesse ad agire nei confronti del subappaltatore e, conseguente, in difetto della condizione dell'azione, non può chiedere alcuna condanna al risarcimento dei danni (Sez. 2 - , Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018 (Rv. 650661 - 01) e (Sez. 1,
Sentenza n. 26686 del 18/12/2014 (Rv. 634409 - 01)
Occorre specificare che il difetto di interesse della domanda di regresso ex lege ex art. 1670 c.c. prescinde dalla articolazione o meno dell'eccezione di decadenza e prescrizione – peraltro sollevata dalla parte subappaltatrice – ma afferisce alla mancanza del diritto in capo all'appaltatore di riversare sul subappaltatore, in assenza di contestazioni sull'opera da parte del committente principale, delle conseguenza dannose discendenti dal rapporto originario di appalto (quali la riduzione di corrispettivo, il risarcimento dei danni etc.).
Tanto premesso, non aveva interesse ad agire, neppure in via di eccezione Parte_1
riconvenzionale né ex art. 1460 c.c., nei confronti del subappaltatore in quanto ha Controparte_1
4 omesso di allegare specificatamente, prima ancora di provare, che ricevette contestazioni o denunce da parte della committente principale Controparte_3
Difatti, prima della formale denuncia del committente originario, l'appaltatore non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore del contratto derivato, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente.
3. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia pari all'importo del decreto ingiuntivo
(euro 75.000,00), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 8464/2024 del 18.06.2024;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1
liquidano in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 25 giugno 2025.
Il Giudice
Il Giudice
(Stefania Novelli)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Riccioli e dall'avv. Enrico Parte_1 P.IVA_1
La Pergola, del Foro di Roma, indirizzi pec: e Email_1
Email_2
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Caloia del Foro di Milano, Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio del quale a Milano, via Visconti di Modrone n. 7, ha eletto domicilio;
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “ 1) preliminarmente, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo n. 8464/2024 del 18/06/2024 reso nell'ambito del procedimento n. 20274/2024 R.G. dal Giudice Unico presso il
Tribunale Civile di Milano, Dott.ssa Maria Laura Amato, accertando e dichiarando la competenza del Tribunale di Venezia a conoscere della controversia. Per l'effetto, revocare e/o annullare con qualsiasi formula giuridica il decreto medesimo opposto;
2) in ogni caso, nel merito, accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e revocare il predetto decreto ingiuntivo, in quanto
l'odierna opposta eseguiva i lavori oggetto del contratto d'appalto senza rispettare i termini contrattuali stabiliti e, comunque, senza rispettare le regole dell'arte, con ogni utile statuizione;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze della presente procedura,
IVA e CPA come per legge, maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014 visto che gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione o la fruizione, consentendo la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati”. parte opposta: “Nel merito: A) In principalità: Rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. B) In via subordinata: rigettate le domande tutte spiegate dall'opponente, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con attuale sede legale in 20100 Milano Via Gesù n. 21 – Cod. Parte_1
Fisc. , a pagare a in persona del suo Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_1 Controparte_1
con sede legale in 20012 Cuggiono (MI) Via De Agostini n.62 - P.IVA per le prestazioni di cui Controparte_2 P.IVA_2 alla fattura n.173/0/01 del 29/12/23, la complessiva somma di € 75.000,00 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza al saldo ed € 35,00 per spese di rilascio dell'estratto autentico delle scritture contabili prodotto in via monitoria ovvero quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio. In via istruttoria: A) Ammettere, senza inversione
1 dell'avverso onere probatorio, prova per interpello del legale rappresentante di e per testi sui capitoli da n. 1 a n. 18 di Parte_1 cui alla 2° memoria integrativa ex art. 171 ter cpc per la convenuta opposta da intendersi qui integralmente ritrascritti con i testi ivi
Controparte_ indicati;
B) Disporre CTU tecnica al fine di verificare la corrispondenza degli interventi eseguiti da al contratto di subappalto con e la loro esecuzione a regola d'arte. Parte_1
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 8464/2024 del 18.06.2024, emesso a favore di per l'importo di euro Controparte_1
75.000,00 a titolo di corrispettivo del contratto di subappalto avente ad oggetto l'esecuzione della rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche e della pavimentazione bituminosa presso il cantiere sito a Castellanza.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) il Tribunale adito non è competente alla luce della clausola 18 del contratto in forza della quale le controversie non ricomprese nella clausola compromissoria sono di competenza esclusiva del Tribunale di Venezia;
b) i lavori oggetto degli ordinativi non vennero terminati entro il termine espressamente previsto nelle offerte;
c) le opere relative alla rete fognaria risultarono affette da vizi e difformità, in quanto sprovviste della pendenza necessaria per consentire all'acqua di defluire e le opere di pavimentazione bituminosa risultavano di spessore inferiore rispetto a quanto contrattualmente stabilito.
Si è costituita tempestivamente in giudizio, in data 3.10.2024, deducendo in Controparte_1
sintesi che: a) la clausola di deroga della competenza territoriale non è valida;
b) la società appaltatrice è decaduta ex art. 1670 c.c.; b) la mancanza di ritardi ascrivibili alla subappaltatrice.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile disporre il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 c.p.c. -, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata, atteso che la clausola n. 4 non è valida ed efficace per mancanza di specifica sottoscrizione, come richiesto dagli artt. 1341 e 1342 c.c.
Come emerge chiaramente dalla intestazione dell'accordo e dalle clausole in esse contenute, lo stesso venne unilateralmente predisposto dalla società opponente Parte_1
Difatti, utilizzò un modello redatto su carta intestata, proponendo al subappaltatore Parte_1
di sottoscrivere, quindi, un formulario dalla stessa creato, contenente anche condizioni generali, del tutto differente dai preventivi e dalle successive modifiche inoltrate da (docc. 2 e Controparte_1
3 fasc. monitorio).
2 Nondimeno, dallo scambio di corrispondenza, prodotto peraltro dalla parte opposta (docc. 2,3, e 14 fasc. convenuta), si evince solo che i contraenti – delle 23 clausole che compongono il contratto – negoziarono solamente la clausola 1, inerente alla tipologia delle opere subappaltate e al prezzo.
Da nessuna comunicazione emerge la prova della trattativa privata della clausola unilateralmente predisposta da Deviced S.r.l. - non presente, difatti, nei preventivi redatti dalla subappaltatrice - che devolve, in via esclusiva, le controversie derivanti dall'accordo al Tribunale di Venezia.
Difatti, il contratto non fu oggetto di trattativa privata con riferimento alla condizione generale afferente alla deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria: non vi è prova che fosse intercorsa una trattativa tra i contraenti avente ad oggetto l'inserimento della clausola.
La mancata negoziazione e trattativa sulla clausola derogatoria della competenza territoriale presuppone che la stessa, per essere valida ed efficace, doveva essere specificamente sottoscritta, a norma dell'art. 1341 comma 2 c.c.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che:
- Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020 (Rv. 658014 - 01) “La necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha confermato il principio, rilevando che le parti avevano negoziato esclusivamente talune modificazioni del prezzo e le modalità ed i termini di fatturazione, ma non la deroga del foro, oggetto della clausola vessatoria);
- Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4531 del 14/02/2023 (Rv. 666830 - 02) “In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l'inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l'obbligo informativo imposto all'assicuratore dagli artt. 120, comma 3,
183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. "clausola broker" che, avendo lo scopo di assicurare all'intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all'esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.
Dall'esame del contratto, si evince che appose solo una firma in calce al contratto, Controparte_1
in assenza di alcun specifico richiamo alle clausole ivi contenute: nello specifico, la società non appose una specifica sottoscrizione riferibile alle clausole contenenti condizioni generali, non
3 essendoci prova della doppia sottoscrizione, né che l'unica firma apposta riguardasse la clausola di deroga della competenza territoriale.
2. Venendo al merito, parte opponente ha eccepito, nell'atto introduttivo, di aver sospeso il pagamento, ex art. 1460 c.c., a causa dell'omessa conclusione delle opere entro “il termine espressamente nell'offerte a cui si rimanda”.
Trattasi di eccezione del tutto generica, in quanto è stato invocato un asserito ritardo della subappaltatrice senza neppure specificare quando sarebbero state concluse le lavorazioni e quale termine non sarebbe stato rispettato.
La società appaltatrice, neppure entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, ha specificato i fatti a sostegno del ritardo invocato e, di conseguenza, sotto tale profilo, la sospensione del pagamento, ex art. 1460 comma 2 c.p.c., deve qualificarsi come contraria a buona fede.
Parimenti, l'eccezione ex art. 1460 c.c. è infondata anche in riferimento ai prospettati vizi e difformità afferenti alle lavorazioni eseguite sulla rete fognaria e sulla pavimentazione.
Difatti, dalla natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto, discende che la sorte di detto contratto - anche se autonomo in quanto il committente non ha azione diretta nei confronti del subappaltatore e quest'ultimo, parimenti, non può chiedere il pagamento del corrispettivo al committente originario – è, comunque, condizionata a quella del contratto principale, di guisa che, con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione con o senza riserve dell'appaltatore, resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve.
Nello specifico, fino a quando il committente originario non ha denunciato vizi o difformità dell'opera all'appaltatore, quest'ultimo non ha interesse ad agire nei confronti del subappaltatore e, conseguente, in difetto della condizione dell'azione, non può chiedere alcuna condanna al risarcimento dei danni (Sez. 2 - , Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018 (Rv. 650661 - 01) e (Sez. 1,
Sentenza n. 26686 del 18/12/2014 (Rv. 634409 - 01)
Occorre specificare che il difetto di interesse della domanda di regresso ex lege ex art. 1670 c.c. prescinde dalla articolazione o meno dell'eccezione di decadenza e prescrizione – peraltro sollevata dalla parte subappaltatrice – ma afferisce alla mancanza del diritto in capo all'appaltatore di riversare sul subappaltatore, in assenza di contestazioni sull'opera da parte del committente principale, delle conseguenza dannose discendenti dal rapporto originario di appalto (quali la riduzione di corrispettivo, il risarcimento dei danni etc.).
Tanto premesso, non aveva interesse ad agire, neppure in via di eccezione Parte_1
riconvenzionale né ex art. 1460 c.c., nei confronti del subappaltatore in quanto ha Controparte_1
4 omesso di allegare specificatamente, prima ancora di provare, che ricevette contestazioni o denunce da parte della committente principale Controparte_3
Difatti, prima della formale denuncia del committente originario, l'appaltatore non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore del contratto derivato, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente.
3. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia pari all'importo del decreto ingiuntivo
(euro 75.000,00), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 8464/2024 del 18.06.2024;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1
liquidano in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 25 giugno 2025.
Il Giudice
Il Giudice
(Stefania Novelli)
5