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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/07/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. UI IA, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel R.G. al n° 1356/2023, vertente
TRA
, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv.to Massimo Valleriani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE-OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
IO DO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE-OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.6.2023 l' Parte_2 di ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Pt_1
154/2023 (R.G. 1005/2023) non provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro in favore di CP_1
, in cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 63.175,32,
[...]
1 a titolo di indennità di ferie non godute oltre interessi dall'esborso al saldo e le spese, competenze ed onorari del giudizio e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente in via monitoria, premettendo prestare attività lavorativa subordinata in favore dell'opponente presso l'ospedale di Formia, con la qualifica di dirigente medico, e di non aver potuto fruire delle ferie maturate per le emergenze comunicate dallo stesso presidio ospedaliero fino alla cessazione dal servizio, aveva infatti agito chiedendo emettersi ingiunzione di pagamento per l'importo sopra indicato ai danni del datore di lavoro.
L' ha dunque proposto l'odierna opposizione Parte_3 rilevando:
- L'irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo;
- La mancata prova del credito ingiunto, in quanto i “cedolini riepilogativi nei quali risulta che il ricorrente abbia in via residua 234 giorni di ferie non goduti non sono effettivamente in grado di dimostrare né tantomeno provare che il non abbia usufruito delle ferie CP_1 per motivi di impossibilità derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa”;
- La sussistenza, ai sensi della normativa introdotta dal d.l. 95/2012 per come interpretata anche nei pareri indicati nell'opposizione, di un generale divieto di monetizzazione delle ferie per i dipendenti pubblici contrattualizzati, tale per cui “per dar luogo alla eccezionale monetizzazione del compenso preteso sarebbe stato necessario che il dirigente medico dimostrasse che il mancato godimento delle ferie fosse stato causato da evidenti e pregnanti ragioni di servizio o da circostanze che non possono in alcun modo essere imputate alla volontà del dipendente”;
- Avuto riguardo al ruolo di dirigente di area complessa, e dunque apicale, del ricorrente in via monitoria, aveva la possibilità CP_1 di decidere autonomamente la fruizione delle proprie ferie, per cui non può essere imputabile all' il mancato godimento in assenza di Pt_1 prova di esigenze o necessità aziendali.
2 Ha dunque concluso chiedendo al giudice: “respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, confermare la non provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nel merito revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. “
La parte opposta si è costituita in giudizio, ribadendo la sussistenza della prova dei giorni di ferie non goduti, risultante dal cartellino prodotto dall'azienda, e del diritto a percepire l'indennità sostitutiva, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, in quanto all'opposto è stato precluso il godimento delle ferie “a fronte dell'emergenza sanitaria Covid come da documentazione prodotta in atti”, e dovendosi intendere a carico dell' Pt_1
l'onere di provare di aver agito con diligenza per consentire l'effettiva fruizione delle ferie.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Giudice adito, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, Voglia respingere le domande tutte spiegate dalla parte attrice con
l'atto introduttivo del presente giudizio, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto.”
La causa, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, è stata rinviata per la discussione in quanto di natura documentale e matura per la decisione, e a seguito di un rinvio per il carico del ruolo, all'esito dell'udienza di discussione è stata decisa con la presente pronuncia.
***
Preliminarmente, per quanto attiene alla eccepita irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, va rilevato che la parte opponente non ha fornito evidenza dell'effettiva “parzialità” degli allegati notificati, e in ogni caso che il vizio deve ritenersi comunque sanato dell'intervenuta e tempestiva opposizione, non avendo la parte resistente specificato alcun pregiudizio concreto all'attività difensiva eventualmente conseguente alle irregolarità denunciata.
***
3 Per ciò che attiene alla prova dei fatti costitutivi della pretesa, è pacifico che è stato dipendente dell' opponente, con Controparte_1 Pt_1 qualifica di Dirigente medico - Direttore di UOC, cessato dal servizio al
31.12.2021 e agli atti risulta, dall'estratto dal cartellino marcatempo elaborato dall' resistente, che lo stesso aveva maturato, a tale data, Pt_1 un residuo di giorni di ferie accumulate e non godute pari a 234 giorni.
Tale risultanza non è stata contestata in senso stretto dall'azienda, e deve ritenersi comunque provata alla luce di tale documentazione, per ciò che attiene alla quantità di giorni maturati e non goduti. Allo stesso modo,
l'opponente non ha contestato la quantificazione della pretesa, e dunque il valore dell'indennità pretesa.
***
L'opponente ha invece sostenuto l'insussistenza del credito a fronte del generale divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute nel pubblico impiego, e della mancata prova, da intendersi a carico del ricorrente in via monitoria , della sussistenza di ragioni CP_1 eccezionali e di necessità tali da impedire la fruizione delle stesse.
Con riferimento alla disciplina delle ferie nel pubblico impiego privatizzato, fermo restando il diritto irrinunciabile a fruire dei riposi costituzionalmente garantiti, occorre tuttavia chiarire la portata dell'art. 5, comma 8 del d.l. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, che ha previsto espressamente che, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e permessi sono obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possono corrispondere “in nessun caso” trattamenti economici sostitutivi, in deroga anche alle previsioni contenute in precedenza nella contrattazione collettiva di comparto.
Per chiarire tuttavia l'estensione del generale principio introdotto nel
2012 di tendenziale “divieto di monetizzazione” delle ferie nel pubblico impiego, occorre richiamare quanto argomentato dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 6 maggio 2016, n. 95 ove ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale avanzata in merito alla legge
135/2012, di conversione del D.L. 95/2012, in quanto la disposizione va
4 interpretata nel senso che la perdita del diritto all'indennità risarcitoria per il mancato godimento delle ferie non può comunque determinarsi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, e non solo in caso di eventi accidentali o non programmabili, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la “capacità organizzativa del datore di lavoro” nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto , quale diritto garantito dalla
Carta fondamentale ( art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (
Convenzioni OIL n. 132 del 1970, resa esecutiva con legge 157/1981) e da quelle europee ( art. 31, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del
Consiglio).( cfr. sentenza Cassazione n. 18140/2022).
Inoltre, la Corte Costituzionale evidenzia come “affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”, e che “in questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi… senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole”.
Qualora, invece, il divieto di indennizzo agisse sempre ed indistintamente per tutte le ferie non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro, inevitabilmente verrebbe minato il valore intrinseco del diritto alle ferie, inteso come riconoscimento di un periodo di tempo non lavorato, ma retribuito, poiché finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
In merito alle conseguenze di tale circostanza sul diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, devono richiamarsi le condivisibili argomentazioni esposta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
18140 del 2022), che in merito al d.l. 95/2012, richiamando sia la sentenza della Corte Costituzionale già citata, che le fonti internazionali e comunitarie in materia di godimento di ferie, evidenziando la responsabilità del datore di lavoro di esercitare doverosamente la sua capacità
5 organizzativa, in modo tale da “assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto riconosciuto dalla Carta fondamentale ( art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali e da quelle europee, sicchè non potrebbe vanificarsi senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso da causa non imputabile al lavoratore, tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali possono essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di giustizia nel caso (sentenza della Grande Sezione, del 6.11.2018, CP_2
C-684/16).
La Corte di giustizia in merito all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, e sull'art 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in applicazione della quale “se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo, automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto (par. 61 della pronuncia).”
Dunque, secondo l'interpretazione vincolante fornita dalla Corte di
Giustizia, nel sistema così tracciato la normativa italiana non risulta contraria al diritto comunitario, ma al giudice nazionale spetta di verificare cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero i rapporti tra un'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto con una regola ultima di giudizio, che qui rileva in maniera particolare, individuata sempre dalla Corte di giustizia, che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore.
La Corte di giustizia, nella medesima pronuncia e in applicazione della direttiva 2003/88/CE individua tre cardini del giudizio di diritto demandato
6 al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, ovvero:
a) il lavoratore deve essere invitato “se necessario formalmente” a fruire delle ferie e “nel contempo informandolo- in modo accurato e in tempo utile…se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento” (punto 45)
b) è necessario “evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore” (punto 43);
c) infine sul piano processuale bisogna prevedere che “l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro…sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”.
Va inoltre precisato, che con specifico riferimento alla posizione del dirigente, rilevante nel caso di specie, deve condividersi quanto argomentato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
2.7.2020 n. 13613 e successive conformi) per cui deve intendersi gravante in capo al datore di lavoro l'onere probatorio sopra descritto.
Secondo quanto dedotto nella pronuncia appena citata, infatti, “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicare al datore di lavoro la pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che
l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento”.
7 Va da ultimo chiarito che tali principi, per come esposti, non mutano nella loro rilevanza e cogenza all'interno dell'ordinamento per il solo fatto che siano stati affermati con riferimento alla disciplina antecedente a quella introdotta con il d.l. n. 95/2012, in quanto l'interpretazione da preferire di tale previsione seppure debba essere coerente con l'intento perseguito dal legislatore di evitare un uso smodato della monetizzazione delle ferie, non può certamente arrivare a svilire il valore intrinseco delle ferie, inteso a tutela del lavoratore;
dunque il corretto bilanciamento tra gli interessi contrapposti deve necessariamente essere inteso come già descritto, in conformità con quanto argomentato nelle sopra citate pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Da ultimo, ad ulteriore conferma della natura consolidata di tale orientamento, può citarsi anche Cass. 12.4.2024, n. 9982, che ha reso puntuali argomentazioni anche in merito al riparto dell'onere della prova, e per cui il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo.
***
Così chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale rilevante nella fattispecie, dalle risultanze documentali non risulta prova che l' Pt_4
abbia provveduto ad invitare il ricorrente alla fruizione delle ferie e/o
[...] ad informarlo in modo accurato che sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento.
Risultano viceversa elementi in senso contrario, quali l'espressa disposizione di servizio del 5.3.2020, indirizzata a tutto il personale, di sospensione delle ferie per l'emergenza pandemica (all.ta al ricorso monitorio e alla memoria difensiva) nonché la nota del , in cui lo CP_1 stesso dà atto delle diverse necessità e le crescenti responsabilità che gli
8 avrebbero impedito di fruire di tutte le ferie spettanti, rispetto a cui l' Pt_1 non ha comunque assunto alcuna posizione.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, non avendo la parte opponente fornito alcuna prova dell'effettivo esercizio del proprio potere di vigilanza, anche sul dirigente, e di aver dunque messo il dipendente in condizione di fruire delle ferie, e dovendosi dunque presumere la sussistenza di una disfunzione organizzativa tale da impedire l'operatività del divieto di monetizzazione delle ferie alla luce dei principi sopra annunciati, deve essere riconosciuto l'indennizzo per le ferie maturate, non godute, da
[...]
, come risulta dai cartellini marcatempo, pari a n. 234 giorni e per CP_1 un importo complessivo di € 63.175,32, oltre accessori, così come quantificato nel decreto ingiuntivo.
L'opposizione va dunque integralmente respinta alla luce della prova del credito e dell'infondatezza delle eccezioni spiegate.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, e in considerazione del valore della controversia
(riconducibile allo scaglione da € 52.000,00 fino ad € 260.000,00) e dell'assenza di attività istruttoria, ridotti della metà per la limitata complessità della controversia e l'attività difensiva in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico della parte opponente , da distrarsi in favor del procuratore Parte_3 antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 154/2023 (R.G. 1005/2023);
- condanna l' al pagamento delle spese del Parte_3 giudizio di opposizione in favore di , che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 5.360,00, oltre spese generali nella
9 misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favor del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 01/07/2025
IL GIUDICE
UI IA
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