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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12431 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 43352/20 del 29.12.2020 e vertente
TRA
(P. IV , con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F. Parte_2
), Responsabile Atti introduttivi del giudizio giusta procura speciale C.F._1 CP_1 autenticata per atto Notaio in Roma, Rep. n. 46100, Racc. n. 26703 del 25.02.2021, Persona_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di citazione, dall'Avv. Michela
Rega (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in C.F._2
Nola (NA) alla Via G. Fonseca n. 100; appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_2 C.F._3 speciale alle liti in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Aldo Pascale (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Marano (NA) C.F._4 alla Via F. Baracca Is/E e, successivamente per rinuncia al mandato da parte dello stesso, dall'Avv.
Giuliano Palumbo con studio in Giugliano in Campania (NA); appellato
NONCHE' in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Controparte_3 appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, l Controparte_2 [...]
e il impugnando ai sensi dell'art. 615 c.p.c. l'estratto di ruolo Parte_1 Controparte_3 relativo alla cartella di pagamento n. 07120030127119361000 dell'importo complessivo di euro 2.165,97, emessa a carico dello stesso per presunte infrazioni al codice della strada (anni 1999, 2000). Eccependo
l'omessa notifica dell'atto impositivo e dei verbali di contravvenzione a questo sottesi, nonché la intervenuta prescrizione del credito richiesto ai sensi dell'art. 28 L. 689/81, chiedeva l'accoglimento della domanda con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di giudizio.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituiva l' la quale, Controparte_4 contestando la fondatezza delle avverse deduzioni, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 43352/20, il giudice di pace di Napoli accoglieva l'opposizione. Assumendo che dalla data della presunta notifica della cartella in parola risalente al 25.10.2003 non fossero intervenuti successivi atti interruttivi fino alla data di introduzione del giudizio di primo grado, riteneva fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81. Dichiarava, pertanto, estinta la pretesa creditoria azionata con il provvedimento impugnato e condannava l'esattore al pagamento delle metà delle spese di lite in favore del contribuente con attribuzione, compensando interamente le spese per l'altra metà.
Avverso la decisione in epigrafe proponeva appello l' , chiedendo in via preliminare Parte_3 la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
Come motivi di doglianza il concessionario eccepiva l'erronea individuazione della normativa applicabile, nonché l'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure. Lamentava l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Nel merito, deducendo la legittimità del proprio operato, ribadiva la ritualità della notifica dell'atto impositivo del 25.10.2003, con conseguente tardività delle contestazioni sollevate dal contribuente, non potendo la spiegata opposizione consentire di superare le preclusioni e le decadenze determinate dalla mancata impugnazione della cartella esattoriale innanzi indicata entro il termine perentorio di legge. Insisteva per l'accoglimento del gravame con la condanna del contribuente al pagamento delle spese del doppo grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio mediante comparsa depositata in data 17.01.2022, eccepiva Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, assumendo la correttezza dell'epigrafato provvedimento, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite con attribuzione. Occorre dare atto che il 29.01.2024, il difensore dell'odierno appellato rinunciava al mandato, conferito successivamente dal all'Avv. Giuliano Palumbo, il quale, con le note di trattazione scritta CP_2 relative all'udienza del 10.10.2024, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso l'annullamento ope legis della cartella di pagamento in oggetto, in forza della intervenuta pace fiscale.
Il benchè regolarmente citato in giudizio, restava contumace. Controparte_3
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa veniva riservata in decisione con provvedimento del 10.10.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_3
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione, formulata dal , di inammissibilità CP_2 dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
L'atto introduttivo del presente grado di giudizio, infatti, risulta conforme al dettato della norma richiamata, recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento, che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze, da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata.
Ciò premesso, si deve dare atto, come evidenziato dal nei propri scritti difensivi, che, in CP_2 pendenza di questo giudizio, è stato emanato il DL 41/2021, convertito in Legge 69/2021, che all'art. 4 ha previsto l'annullamento automatico dei ruoli, affidati all' nel periodo Controparte_5 compreso tra l'1.01.2000 e il 31.12.2010. Dunque, sono stati annullati tutti i debiti residui alla data del 23 marzo 2021, fino ad euro cinquemila.
Ebbene, è proprio il caso del ruolo, formato nei confronti del contribuente e posto a fondamento della cartella esattoriale impugnata.
Se dunque non può che ritenersi cessata la materia del contendere, occorre tuttavia provvedere ad una statuizione sulle spese sulla base del principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Nei fatti di causa si rileva che tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume proprio quello dell'interesse ad impugnare detto atto.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attore nel primo grado di giudizio e odierno appellato, Controparte_2 assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risultava inammissibile ab origine.
Da ciò consegue l'accoglimento del proposto gravame.
Tuttavia, proprio perché la controversia in esame involge l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, e data la diversità di orientamenti anche di legittimità, solo da ultimo sopiti con l'intervento del legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché con il suindicato arresto a Sezioni
Unite n. 26283/2022, questo giudice ritiene sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara la contumacia del Controparte_3
b) dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla cartella di pagamento n.
07120030127119361000;
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12431 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 43352/20 del 29.12.2020 e vertente
TRA
(P. IV , con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F. Parte_2
), Responsabile Atti introduttivi del giudizio giusta procura speciale C.F._1 CP_1 autenticata per atto Notaio in Roma, Rep. n. 46100, Racc. n. 26703 del 25.02.2021, Persona_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di citazione, dall'Avv. Michela
Rega (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in C.F._2
Nola (NA) alla Via G. Fonseca n. 100; appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_2 C.F._3 speciale alle liti in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Aldo Pascale (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Marano (NA) C.F._4 alla Via F. Baracca Is/E e, successivamente per rinuncia al mandato da parte dello stesso, dall'Avv.
Giuliano Palumbo con studio in Giugliano in Campania (NA); appellato
NONCHE' in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Controparte_3 appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, l Controparte_2 [...]
e il impugnando ai sensi dell'art. 615 c.p.c. l'estratto di ruolo Parte_1 Controparte_3 relativo alla cartella di pagamento n. 07120030127119361000 dell'importo complessivo di euro 2.165,97, emessa a carico dello stesso per presunte infrazioni al codice della strada (anni 1999, 2000). Eccependo
l'omessa notifica dell'atto impositivo e dei verbali di contravvenzione a questo sottesi, nonché la intervenuta prescrizione del credito richiesto ai sensi dell'art. 28 L. 689/81, chiedeva l'accoglimento della domanda con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di giudizio.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituiva l' la quale, Controparte_4 contestando la fondatezza delle avverse deduzioni, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 43352/20, il giudice di pace di Napoli accoglieva l'opposizione. Assumendo che dalla data della presunta notifica della cartella in parola risalente al 25.10.2003 non fossero intervenuti successivi atti interruttivi fino alla data di introduzione del giudizio di primo grado, riteneva fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81. Dichiarava, pertanto, estinta la pretesa creditoria azionata con il provvedimento impugnato e condannava l'esattore al pagamento delle metà delle spese di lite in favore del contribuente con attribuzione, compensando interamente le spese per l'altra metà.
Avverso la decisione in epigrafe proponeva appello l' , chiedendo in via preliminare Parte_3 la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
Come motivi di doglianza il concessionario eccepiva l'erronea individuazione della normativa applicabile, nonché l'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure. Lamentava l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Nel merito, deducendo la legittimità del proprio operato, ribadiva la ritualità della notifica dell'atto impositivo del 25.10.2003, con conseguente tardività delle contestazioni sollevate dal contribuente, non potendo la spiegata opposizione consentire di superare le preclusioni e le decadenze determinate dalla mancata impugnazione della cartella esattoriale innanzi indicata entro il termine perentorio di legge. Insisteva per l'accoglimento del gravame con la condanna del contribuente al pagamento delle spese del doppo grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio mediante comparsa depositata in data 17.01.2022, eccepiva Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, assumendo la correttezza dell'epigrafato provvedimento, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite con attribuzione. Occorre dare atto che il 29.01.2024, il difensore dell'odierno appellato rinunciava al mandato, conferito successivamente dal all'Avv. Giuliano Palumbo, il quale, con le note di trattazione scritta CP_2 relative all'udienza del 10.10.2024, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso l'annullamento ope legis della cartella di pagamento in oggetto, in forza della intervenuta pace fiscale.
Il benchè regolarmente citato in giudizio, restava contumace. Controparte_3
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa veniva riservata in decisione con provvedimento del 10.10.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_3
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione, formulata dal , di inammissibilità CP_2 dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
L'atto introduttivo del presente grado di giudizio, infatti, risulta conforme al dettato della norma richiamata, recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento, che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze, da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata.
Ciò premesso, si deve dare atto, come evidenziato dal nei propri scritti difensivi, che, in CP_2 pendenza di questo giudizio, è stato emanato il DL 41/2021, convertito in Legge 69/2021, che all'art. 4 ha previsto l'annullamento automatico dei ruoli, affidati all' nel periodo Controparte_5 compreso tra l'1.01.2000 e il 31.12.2010. Dunque, sono stati annullati tutti i debiti residui alla data del 23 marzo 2021, fino ad euro cinquemila.
Ebbene, è proprio il caso del ruolo, formato nei confronti del contribuente e posto a fondamento della cartella esattoriale impugnata.
Se dunque non può che ritenersi cessata la materia del contendere, occorre tuttavia provvedere ad una statuizione sulle spese sulla base del principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Nei fatti di causa si rileva che tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume proprio quello dell'interesse ad impugnare detto atto.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attore nel primo grado di giudizio e odierno appellato, Controparte_2 assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risultava inammissibile ab origine.
Da ciò consegue l'accoglimento del proposto gravame.
Tuttavia, proprio perché la controversia in esame involge l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, e data la diversità di orientamenti anche di legittimità, solo da ultimo sopiti con l'intervento del legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché con il suindicato arresto a Sezioni
Unite n. 26283/2022, questo giudice ritiene sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara la contumacia del Controparte_3
b) dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla cartella di pagamento n.
07120030127119361000;
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale