Art. 8.
Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 , e' inserito il seguente:
"Per l'esame dei progetti interessanti specificamente una o piu' regioni, il comitato indicato nel precedente comma e' integrato da un rappresentante delle regioni interessate".
Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 , e' inserito il seguente:
"Per l'esame dei progetti interessanti specificamente una o piu' regioni, il comitato indicato nel precedente comma e' integrato da un rappresentante delle regioni interessate".