Art. 19.
Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerati componenti la famiglia:
1) il coniuge;
2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di eta' inferiore agli anni 21, o 26 se studenti, o di eta' superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;
3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico ed inabili al lavoro.
Nel caso in cui soggetto del rapporto assicurativo sia la madre, le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza di malattia per assicurazione obbligatoria del padre.
Il diritto dei familiari dell'assicurato rimane in essere e cessa in una con quello dell'assicurato iscritto principale.
Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattia.
Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerati componenti la famiglia:
1) il coniuge;
2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di eta' inferiore agli anni 21, o 26 se studenti, o di eta' superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;
3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico ed inabili al lavoro.
Nel caso in cui soggetto del rapporto assicurativo sia la madre, le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza di malattia per assicurazione obbligatoria del padre.
Il diritto dei familiari dell'assicurato rimane in essere e cessa in una con quello dell'assicurato iscritto principale.
Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattia.