Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 5112 / 2022 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. IRRERA GIUSEPPE, giusta procura in C.F._1
atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il Controparte_1
19/02/1962 C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FELICE CALI' C.F._2
VALERIA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 09/09/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato in data 11/04/2022, ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la separazione personale dal marito con Controparte_1
1
La ricorrente ha esposto che dal matrimonio sono nati due figli, (il Persona_1
20/06/1995) e (il 05/01/1997) e che il matrimonio è naufragato a causa della Persona_2
condotta del marito, il quale ha intrapreso una relazione extraconiugale, violando l'obbligo di fedeltà.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito aderendo Controparte_1
alla domanda di separazione e chiedendo il rigetto della domanda di addebito a suo carico.
All'udienza presidenziale, tenutasi in data 13/10/2022, fallito il tentativo di conciliazione, la causa è transitata nella fase contenziosa.
All'udienza del 09/09/2024, le parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status e hanno precisato le conclusioni come in atti;
quindi il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione innanzi al collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione avanzata da merita accoglimento. Parte_1
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto alle pronunce accessorie, va disposta la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 5112 /2022, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
DISPONE con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
Rimette alla decisione finale la statuizione sulle spese di lite.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 21.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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