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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5790 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4667/21 RG riservata in decisione all'udienza del 28.05.2025
e vertente
TRA
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di ex soci della C.F._2 Controparte_1
partita IVA cancellata dal registro delle Imprese in data
[...] P.IVA_1
28.04.2016, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Gianpaolo Vitulli (cod. fisc. e dall'avv. Elisabetta Principe C.F._3
(cod. fisc. ) presso il cui studio, sito in Quarto (NA) in via C.F._4
Mercadante n. 47, sono elett.te domiciliati
APPELLANTI
CONTRO con sede legale in Milano alla via Negri n. 1, codice fiscale n. , in CP_2 P.IVA_2
persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Francesco Tuccillo (cod. fisc.
) presso il cui studio in Napoli alla Via Andrea d'Isernia n. 8 è C.F._5 elett.te domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.11.2021 la Parte_3 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la società Controparte_1
al fine di sentir accertare la responsabilità di quest'ultima nella causazione
[...]
dei dei danni subiti ai propri cavi il giorno 01.02.2002 alle ore 14.00 in via Campana in
Quarto (NA) nonché sentirla condannare al relativo risarcimento.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda, parte attrice deduceva che la convenuta, nel corso di lavori di scavo eseguiti in qualità di impresa appaltatrice del , negligentemente causava il tranciamento dei cavi Controparte_3 appartenenti alla rete telefonica di sua proprietà, il costo della la cui riparazione ammontava ad € 6.150,76 come da “scheda di valorizzazione del sinistro” dell'11.9.2002 inviata con lettera raccomandata del 27.2.2002, rimasta priva di riscontro.
1.2 Si costituiva in giudizio la contestando la domanda attorea di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto;
a sua volta formulava, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento dei danni da essa subiti, avendo provveduto con suoi uomini e mezzi alla riparazione dei cavi tranciati.
In particolare, la società convenuta eccepiva che il tranciamento dei cavi si verificava per circostanza a lei non imputabile, atteso che il Comune committente, a sua specifica richiesta, non era stato in grado di fornire le mappe dei sottoservizi presenti in loco, in quanto non comunicate dalla società di telefonia a seguito della loro installazione.
Inoltre, la riteneva altresì di aver sopportato in via quasi esclusiva i costi Controparte_1 dei lavori di riparazione, in quanto gli operai si erano limitati a ricongiungere i Pt_3
cavi; chiedeva in ogni caso di essere autorizzata alla chiamata in causa a sua garanzia della
HDI Assicurazioni, da cui essere manlevata in caso di soccombenza, nonché del
[...]
per l'omessa comunicazione della presenza di sottoservizi nel luogo dello scavo. CP_3
1.3 Denegata l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, da cui la convenuta veniva dichiarata decaduta per non aver chiesto in comparsa il differimento della prima udienza, acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e quantificare i danni subiti da parte attrice.
1.4 La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.10.2018, all'esito della quale veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.5 Con sentenza n. 8290/2021, pubblicata il 11.10.2021, il Tribunale di
Napoli ha accolto la domanda attorea, rigettando la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta Controparte_1
In particolare, il primo giudice ha evidenziato che il fatto storico non è stato in sé contestato dalla e che comunque gli stessi testi di parte convenuta hanno Controparte_1
riconosciuto il tranciamento e l'intervento dei tecnici per il ripristino dei cavi (cfr. Pt_3 dichiarazioni di ). Testimone_1
Per quanto concerne l'omessa segnalazione del cavo sotterraneo, inoltre, il primo giudice ha ritenuto che la rivestiva, a seguito della consegna dei luoghi interessati Controparte_1 dallo scavo, la qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 cc, in virtù del principio di diritto secondo cui l'appaltatore è responsabile delle cose e dei mezzi con i quali è chiamato a eseguire la prestazione, rispondendo ex recepto dei danni commessi a terzi qualora questi avvengano successivamente alla consegna;
ha poi recepito i condivisibili esiti della CTU, che ha ritenuto congrua la somma richiesta a titolo risarcitorio con gli oneri di personale e mezzi impiegati dalla società attrice per la riparazione dei cavi danneggiati.
1.6 Avverso tale pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.11.2021,
e quali ex soci della cancellata dal Parte_1 Pt_2 Controparte_1
registro delle imprese, hanno interposto appello affidato a tre motivi.
1.7 Con il primo motivo l'appellante critica la decisione del primo giudice con cui si afferma la responsabilità ex art. 2051 c.c. a suo carico;
sul punto protesta che il danneggiamento dei cavi telefonici è ascrivibile esclusivamente alla condotta della società
, la quale ha, in primo luogo, omesso colposamente di depositare presso l'Ufficio Pt_3
Tecnico del Comune di Quarto la mappa dei sottoservizi al momento della loro installazione, come prevede la normativa in materia di appalti ai sensi del DM 145/2000; inoltre, alla va imputata la mancata apposizione di bande di segnalazione dei Pt_3 cavi interrati, in violazione delle norme tecniche di cui alla direttiva europea UNIEN
12613; infine, confuta la qualificazione della dedotta responsabilità ai sensi dell'art. 2051
c.c, nel cui alveo il primo giudice ha sussunto la fattispecie.
1.8 Con il secondo motivo di appello la lamenta l'ingiusta determinazione Controparte_1 delle partite di danno richieste dalla . Pt_3
Invero, l'appellante sostiene che i lavori di ripristino dei cavi erano stati quasi esclusivamente realizzati con propri mezzi e uomini e che gli operai della si erano Pt_3
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda limitati a ricongiungere i cavi tranciati;
inoltre, lo stesso monte ore prospettato è incongruo, in quanto i lavori di ripristino erano durati solo cinque ore e mezza e non le oltre cinquanta ore riconosciute dal primo giudice.
1.9 Con il terzo motivo di appello l'appellante denuncia il travisamento delle risultanze della CTU, nella quale si dà in realtà atto dell'assenza di sufficienti elementi per ritenere pienamente provati i fatti di causa e l'entità dei danni conseguentemente richiesti.
1.10 Si è costituita l'appellata (già ), chiedendo il rigetto CP_2 Parte_3
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
1.11 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 29.05.2025, il Collegio ha riservato la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente, l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto.
Invero, la nelle persone dei suoi ex soci, ha provveduto a notificare l'atto Controparte_1 di citazione in appello in data 11.11.2021 alla entro il termine ex art. 325 Parte_3
c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza perfezionatasi il 14.10.2021
2.1 L'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. nel testo modificato sia dall'art. 54
D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita(va): “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali viene confutata la motivazione del primo giudice.
2.2 Il primo motivo di appello è infondato e va pertanto rigettato, sia pure in forza di una diversa qualificazione della fattispecie rispetto a quella operata dal primo giudice.
In particolare, la contestazione che l'appellante muove rispetto all'applicazione dell'art. 2051 c.c. è pertinente, atteso che la vicenda in oggetto non risulta caratterizzata da un danno promanante “dalla cosa” in custodia, bensì dall'esclusiva modalità di esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore.
Giova all'uopo rammentare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima
l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. Civ. 4288/2024).
Nel caso di specie, infatti, è dato pacifico che il tranciamento dei cavi sia riconducibile alle modalità di esecuzione della prestazione oggetto del contratto di appalto, non già da una intrinseca anomalia della cosa affidata in consegna. Nella vicenda in oggetto, la cosa in custodia deve individuarsi nel tratto di strada oggetto dei lavori di manutenzione, che non ha
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda in alcun modo contribuito al verificarsi del danno, esclusivamente riconducibile, secondo la prospettazione attorea, alla negligente condotta dell'appaltatore nella realizzazione dei lavori di scavo.
Ricondotta così la fattispecie in esame entro lo schema di cui all'art. 2043 c..c, che postula, ai fini dell'affermazione della responsabilità, la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento di danno nonché, sotto il profilo soggettivo, l'elemento psicologico quanto meno della colpa in capo all'autore, si osserva che, nella specie, non è in sé contestata la verificazione del fatto storico dedotto dall'attrice di primo grado, avendo la
[...] negato piuttosto la riconducibilità dello stesso ad una propria negligenza CP_1 nell'esecuzione dei lavori appaltati dall'ente comunale.
Sotto quest'ultimo profilo, costituisce ius receptum che l'appaltatore, in forza del principio dell'autonomia della sua organizzazione, è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle opere commissionategli, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo (Cass. Civ. 27526/2024). Del resto, è insito nell'obbligo di prestare una diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. non solo la realizzazione dell'opera a regola d'arte, ma anche il dovere di segnalazione di eventuali carenze ed errori nel progetto e nelle direttive del committente (ex multis Cass.
16326/2018).
Ebbene, nella specie, dalle risultanze istruttorie è emerso che alla richiesta inoltrata dalla al proprio committente, volta a conoscere le piante dei sottoservizi interrati Controparte_1
nel luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguito lo scavo, l'ente comunale rispondeva di non essere in possesso di dette piante, raccomandando alla impresa di agire “con la massima cautela, limitando l'uso dei mezzi meccanici” (cfr. nota del 22.11.2002). Controparte_3
Il rischio di intercettare nello scavo tubazioni e sottoservizi interrati di cui non si conosceva l'esatta collocazione era, dunque, prevedibile in capo alla alla stregua Controparte_1
della diligenza professionale esigibile da un soggetto tecnicamente qualificato, anche perché segnalato dall'ente committente che, si badi bene, non rassicurava l'appaltatore sulla assenza di detti servizi, bensì comunicava la non disponibilità delle relative mappe, raccomandando, proprio per tale ragione, la “massima cautela” e di “limita(re) l'uso di mezzi meccanici”.
- 6 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Poco credibile è la contraria dichiarazione resa dal teste , figlio del legale Testimone_2 rappresentante della il quale, nel riferire che il aveva rassicurato Controparte_1 CP_3
l'appaltatrice sull'inesistenza di sottoservizi nel luogo dello scavo, ha aggiunto una circostanza nemmeno dedotta nel capo 5) della memoria istruttoria depositata in data
28.6.2007, vertente sulla sola mancata comunicazione, da parte del committente, della mappa di detti sottoservizi;
inoltre, la dichiarazione del teste è intrinsecamente contraddittoria, poiché, ove effettivamente l'impresa avesse ricevuto dal la CP_3
rassicurazione sull'assenza di cavi interrati, non si comprende perché l'appaltatrice avesse disposto la presenza continuativa sul cantiere di un proprio operaio addetto alla identificazione di eventuali tubazioni, di cui il teste pure riferisce.
A fronte della indisponibilità della documentazione tecnica richiesta al Comune la
[...] avrebbe dovuto, allora, segnalare al committente l'impossibilità di procedere CP_1
con sicurezza ad uno scavo “al buio”, essendo elevata la probabilità della interferenza delle macchine escavatrici con tubazioni sotterranee, la cui posizione non era nota.
Come, invero, già argomentato dal primo giudice, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (Cass. 1585/2015).
La resa edotta del pericolo ed essendo tenuta all'esecuzione della Controparte_1 prestazione secondo un modello di diligenza qualificata ex art. 1176 secondo comma c.c., avrebbe dovuto segnalare all'ente committente la necessità di procurarsi dai soggetti terzi le mappe dei sottoservizi, anche tenuto conto del fatto che, come emerso dalle dichiarazioni dei testi attorei, sarebbe stato ben possibile ottenere dette mappe ove ne fosse stata formalizzata la richiesta (cfr. dichiarazioni di;
parimenti andava segnalato Testimone_3 da parte dell'impresa che, per il tipo di lavorazione da eseguire, nemmeno poteva essere adottata la precauzione impartita di limitare l'uso di mezzi meccanici, appunto in conseguenza del quale veniva tranciato il cavo della . Pt_3
Soltanto ove, nonostante dette segnalazioni, il avesse insistito nella direttiva di CP_3
procedere in assenza della mappatura, assumendo a suo esclusivo rischio l'eventualità di
- 7 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda danni ad impianti di proprietà di terzi, l'appaltatrice sarebbe andata esente da responsabilità, dimostrando di aver agito quale nudus minister dell'ente committente.
Anche, allora, riguardando la fattispecie ai sensi dell'art. 2043 c.c., deve affermarsi la responsabilità della odierna appellante, cui è imputabile la colpa di non aver segnalato all'ente comunale l'impossibilità di procedere in sicurezza in assenza della mappa dei sottoservizi, nonché di insistere affinché questa si attivasse nel ricostruirne la posizione, dovendo, finanche, astenersi dal compiere l'attività prima di tale individuazione o manifestare apertamente il dissenso a procedere in assenza della previa indispensabile istruttoria tecnica, il cui rischio sarebbe in tal caso ricaduto sul solo committente, che avesse insistito nell'indicazione di iniziare, comunque, i lavori.
2.3 Ribadita la sussistenza di una responsabilità per colpa dell'appaltatrice, nemmeno fondata è la doglianza dell'appellante sulla sussistenza di violazioni ascrivibili alla danneggiata , in ipotesi valutabili a titolo di concorso di colpa ex art. Parte_3
1227 c.c.
E, infatti, non viene in alcun modo provata l'applicabilità delle norme tecniche invocate dall'appellante: quanto al DM 145/2000, non si rinviene nel testo alcuna specifica disposizione rispetto ai lavori di posa dei cavi, né l'appellante ha dimostrato la loro vigenza al momento dei lavori;
relativamente alle invocate norme tecniche UNIEN 12613, esse risultano applicabili a partire dal 2021, quindi certamente non vigenti al momento della posa dei cavi, eseguita certamente in data anteriore al 2001.
In definitiva, non risulta provata alcuna condotta colposa imputabile alla danneggiata, né al fine di ritenere interrotto il nesso causale, né ai fini di una eventuale incidenza concorrente con la condotta della società appaltatrice
2.4 Il secondo e il terzo motivo di appello, congiuntamente esaminati, in quanto vertenti su profili connessi inerenti l'an ed il quantum delle poste risarcitorie, sono parzialmente fondati.
Le deposizioni testimoniali sono, tutte, convergenti nell'affermare che furono gli operai della ad allargare lo scavo per consentire a quelli della di riparare Controparte_1 Pt_3
i cavi recisi.
Coerente con tale circostanza è che la , potendo avvalersi della fase preparatoria Pt_3 predisposta dalla stessa danneggiante, non fu costretta all'utilizzo di automezzi pesanti, voce la cui congruità è stata conseguentemente esclusa dal CTU.
- 8 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Altrettanto prive di adeguato riscontro sono le voci indicate nella “scheda di valorizzazione del sinistro” dell'11.9.2002 relative alle competenze della società SIRTI e alle “spese generali”.
Quanto all'intervento della società SIRTI, cui, a dire dell'appellante, fu (sub)appaltato il lavoro di ripristino dei cavi, va innanzitutto segnalato che i testi escussi, nella qualità di operai impiegati nell'intervento di riparazione, non hanno fatto alcun riferimento al fatto di aver lavorato alle dipendenze e/o comunque per conto di un soggetto esterno alla compagine della;
inoltre, il costo, che a tale titolo l'appellata assume di aver dovuto sopportare Pt_3 per la prestazione eseguita da un terzo, avrebbe dovuto essere documentato da una ricevuta o fattura rilasciata da quest'ultimo, laddove, nella documentazione prodotta, si rinviene soltanto una annotazione scritta a penna con l'indicazione del nome SIRTI, a ben vedere priva di qualsivoglia valore probatorio perché proveniente dalla stessa parte che vuole avvalersene.
La posta “spese generali” è, poi, oltremodo generica, non recando alcuna analitica descrizione delle voci di cui si compone, necessaria al fine di accertarne, sia pure in via presuntiva, l'effettiva necessità al fine di riconoscere il diritto alla relativa ripetizione.
Per il resto va, invece, confermato il calcolo delle ore di lavoro allegato dalla Parte_3
che il CTU ha ritenuto congruo rispetto all'interruzione del servizio documentata e alla tipologia dell'intervento di ripristino a farsi (cfr. p. 15 della CTU).
Sul punto convergono le dichiarazioni rese dai testi dell'odierna appellata, tra cui quella del teste , il quale ha precisato che solo i lavori di allargamento dello scavo Testimone_4
erano terminati la sera dello stesso giorno del sinistro, ma non anche l'intervento di riparazione del cavo danneggiato, che si era, invece, protratto per più giorni ed aveva richiesto l'impiego di quattro o due operai a volta. Consona alla ricostruzione fornita è, perciò, il riconoscimento della voce relativa all'utilizzo di mezzi leggeri e alle spese per il trasporto del personale in sito, che il CTU ha ritenuto congrue con la tipologia del lavoro di riparazione.
In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rideterminato il quantum del risarcimento del danno da riconoscere alla che ammonta - scomputando dalla Parte_3 nota allegata dalla parte le voci relative ai mezzi pesanti, alla ditta esterna e alle spese generali - a complessivi euro 2.440,31 IVA inclusa, come da preventivo prodotto dall'attrice in primo grado detratte le poste non provate dell'importo di € 3.150,57, oltre interessi come
- 9 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda per legge dall'evento dannoso del 01.02.2002 al soddisfo.
2.5 Dal rigetto del primo motivo di appello discende il diniego, per incompatibilità con la fondatezza, sia pur parziale, della domanda risarcitoria principale, della domanda riconvenzionale riproposta dall'appellante.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, esse seguono la soccombenza dell'appellante, alla luce del principio chiarito di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui non integra una soccombenza reciproca idonea a giustificare una sia pur parziale compensazione l'accoglimento dell'unico capo di domanda in un quantum inferiore a quello richiesto dall'attore (Cass.
32061/2022)
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri dello scaglione delle cause di valore entro € 5.200,01, avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con esclusione, per il presente grado, della fase di trattazione/istruttoria.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Per le medesime ragioni residuano definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 8209/2021, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma del capo 3) della statuizione impugnata, condanna e , in qualità di ex Parte_2 CP_4
soci della , al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di Controparte_1 CP_2
, della somma di € 2.440,31 IVA inclusa (invece che di € 6.150,76 IVA
[...] compresa), oltre interessi come statuiti in primo grado;
b) condanna e nella qualità di ex soci della Parte_2 Parte_1 [...]
alla refusione, in favore della delle spese del doppio grado, Controparte_1 CP_2
che liquida, per il primo grado, in € 2.000,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in € 1.500,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Tuccillo, dichiaratosene antistatario;
c) pone definitivamente a carico della le spese di CTU;
Controparte_1
d) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 05.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione del MOT dott. Piergiacomo
Mastellone
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4667/21 RG riservata in decisione all'udienza del 28.05.2025
e vertente
TRA
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di ex soci della C.F._2 Controparte_1
partita IVA cancellata dal registro delle Imprese in data
[...] P.IVA_1
28.04.2016, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Gianpaolo Vitulli (cod. fisc. e dall'avv. Elisabetta Principe C.F._3
(cod. fisc. ) presso il cui studio, sito in Quarto (NA) in via C.F._4
Mercadante n. 47, sono elett.te domiciliati
APPELLANTI
CONTRO con sede legale in Milano alla via Negri n. 1, codice fiscale n. , in CP_2 P.IVA_2
persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Francesco Tuccillo (cod. fisc.
) presso il cui studio in Napoli alla Via Andrea d'Isernia n. 8 è C.F._5 elett.te domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.11.2021 la Parte_3 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la società Controparte_1
al fine di sentir accertare la responsabilità di quest'ultima nella causazione
[...]
dei dei danni subiti ai propri cavi il giorno 01.02.2002 alle ore 14.00 in via Campana in
Quarto (NA) nonché sentirla condannare al relativo risarcimento.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda, parte attrice deduceva che la convenuta, nel corso di lavori di scavo eseguiti in qualità di impresa appaltatrice del , negligentemente causava il tranciamento dei cavi Controparte_3 appartenenti alla rete telefonica di sua proprietà, il costo della la cui riparazione ammontava ad € 6.150,76 come da “scheda di valorizzazione del sinistro” dell'11.9.2002 inviata con lettera raccomandata del 27.2.2002, rimasta priva di riscontro.
1.2 Si costituiva in giudizio la contestando la domanda attorea di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto;
a sua volta formulava, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento dei danni da essa subiti, avendo provveduto con suoi uomini e mezzi alla riparazione dei cavi tranciati.
In particolare, la società convenuta eccepiva che il tranciamento dei cavi si verificava per circostanza a lei non imputabile, atteso che il Comune committente, a sua specifica richiesta, non era stato in grado di fornire le mappe dei sottoservizi presenti in loco, in quanto non comunicate dalla società di telefonia a seguito della loro installazione.
Inoltre, la riteneva altresì di aver sopportato in via quasi esclusiva i costi Controparte_1 dei lavori di riparazione, in quanto gli operai si erano limitati a ricongiungere i Pt_3
cavi; chiedeva in ogni caso di essere autorizzata alla chiamata in causa a sua garanzia della
HDI Assicurazioni, da cui essere manlevata in caso di soccombenza, nonché del
[...]
per l'omessa comunicazione della presenza di sottoservizi nel luogo dello scavo. CP_3
1.3 Denegata l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, da cui la convenuta veniva dichiarata decaduta per non aver chiesto in comparsa il differimento della prima udienza, acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e quantificare i danni subiti da parte attrice.
1.4 La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.10.2018, all'esito della quale veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.5 Con sentenza n. 8290/2021, pubblicata il 11.10.2021, il Tribunale di
Napoli ha accolto la domanda attorea, rigettando la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta Controparte_1
In particolare, il primo giudice ha evidenziato che il fatto storico non è stato in sé contestato dalla e che comunque gli stessi testi di parte convenuta hanno Controparte_1
riconosciuto il tranciamento e l'intervento dei tecnici per il ripristino dei cavi (cfr. Pt_3 dichiarazioni di ). Testimone_1
Per quanto concerne l'omessa segnalazione del cavo sotterraneo, inoltre, il primo giudice ha ritenuto che la rivestiva, a seguito della consegna dei luoghi interessati Controparte_1 dallo scavo, la qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 cc, in virtù del principio di diritto secondo cui l'appaltatore è responsabile delle cose e dei mezzi con i quali è chiamato a eseguire la prestazione, rispondendo ex recepto dei danni commessi a terzi qualora questi avvengano successivamente alla consegna;
ha poi recepito i condivisibili esiti della CTU, che ha ritenuto congrua la somma richiesta a titolo risarcitorio con gli oneri di personale e mezzi impiegati dalla società attrice per la riparazione dei cavi danneggiati.
1.6 Avverso tale pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.11.2021,
e quali ex soci della cancellata dal Parte_1 Pt_2 Controparte_1
registro delle imprese, hanno interposto appello affidato a tre motivi.
1.7 Con il primo motivo l'appellante critica la decisione del primo giudice con cui si afferma la responsabilità ex art. 2051 c.c. a suo carico;
sul punto protesta che il danneggiamento dei cavi telefonici è ascrivibile esclusivamente alla condotta della società
, la quale ha, in primo luogo, omesso colposamente di depositare presso l'Ufficio Pt_3
Tecnico del Comune di Quarto la mappa dei sottoservizi al momento della loro installazione, come prevede la normativa in materia di appalti ai sensi del DM 145/2000; inoltre, alla va imputata la mancata apposizione di bande di segnalazione dei Pt_3 cavi interrati, in violazione delle norme tecniche di cui alla direttiva europea UNIEN
12613; infine, confuta la qualificazione della dedotta responsabilità ai sensi dell'art. 2051
c.c, nel cui alveo il primo giudice ha sussunto la fattispecie.
1.8 Con il secondo motivo di appello la lamenta l'ingiusta determinazione Controparte_1 delle partite di danno richieste dalla . Pt_3
Invero, l'appellante sostiene che i lavori di ripristino dei cavi erano stati quasi esclusivamente realizzati con propri mezzi e uomini e che gli operai della si erano Pt_3
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda limitati a ricongiungere i cavi tranciati;
inoltre, lo stesso monte ore prospettato è incongruo, in quanto i lavori di ripristino erano durati solo cinque ore e mezza e non le oltre cinquanta ore riconosciute dal primo giudice.
1.9 Con il terzo motivo di appello l'appellante denuncia il travisamento delle risultanze della CTU, nella quale si dà in realtà atto dell'assenza di sufficienti elementi per ritenere pienamente provati i fatti di causa e l'entità dei danni conseguentemente richiesti.
1.10 Si è costituita l'appellata (già ), chiedendo il rigetto CP_2 Parte_3
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
1.11 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 29.05.2025, il Collegio ha riservato la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente, l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto.
Invero, la nelle persone dei suoi ex soci, ha provveduto a notificare l'atto Controparte_1 di citazione in appello in data 11.11.2021 alla entro il termine ex art. 325 Parte_3
c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza perfezionatasi il 14.10.2021
2.1 L'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. nel testo modificato sia dall'art. 54
D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita(va): “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali viene confutata la motivazione del primo giudice.
2.2 Il primo motivo di appello è infondato e va pertanto rigettato, sia pure in forza di una diversa qualificazione della fattispecie rispetto a quella operata dal primo giudice.
In particolare, la contestazione che l'appellante muove rispetto all'applicazione dell'art. 2051 c.c. è pertinente, atteso che la vicenda in oggetto non risulta caratterizzata da un danno promanante “dalla cosa” in custodia, bensì dall'esclusiva modalità di esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore.
Giova all'uopo rammentare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima
l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. Civ. 4288/2024).
Nel caso di specie, infatti, è dato pacifico che il tranciamento dei cavi sia riconducibile alle modalità di esecuzione della prestazione oggetto del contratto di appalto, non già da una intrinseca anomalia della cosa affidata in consegna. Nella vicenda in oggetto, la cosa in custodia deve individuarsi nel tratto di strada oggetto dei lavori di manutenzione, che non ha
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda in alcun modo contribuito al verificarsi del danno, esclusivamente riconducibile, secondo la prospettazione attorea, alla negligente condotta dell'appaltatore nella realizzazione dei lavori di scavo.
Ricondotta così la fattispecie in esame entro lo schema di cui all'art. 2043 c..c, che postula, ai fini dell'affermazione della responsabilità, la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento di danno nonché, sotto il profilo soggettivo, l'elemento psicologico quanto meno della colpa in capo all'autore, si osserva che, nella specie, non è in sé contestata la verificazione del fatto storico dedotto dall'attrice di primo grado, avendo la
[...] negato piuttosto la riconducibilità dello stesso ad una propria negligenza CP_1 nell'esecuzione dei lavori appaltati dall'ente comunale.
Sotto quest'ultimo profilo, costituisce ius receptum che l'appaltatore, in forza del principio dell'autonomia della sua organizzazione, è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle opere commissionategli, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo (Cass. Civ. 27526/2024). Del resto, è insito nell'obbligo di prestare una diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. non solo la realizzazione dell'opera a regola d'arte, ma anche il dovere di segnalazione di eventuali carenze ed errori nel progetto e nelle direttive del committente (ex multis Cass.
16326/2018).
Ebbene, nella specie, dalle risultanze istruttorie è emerso che alla richiesta inoltrata dalla al proprio committente, volta a conoscere le piante dei sottoservizi interrati Controparte_1
nel luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguito lo scavo, l'ente comunale rispondeva di non essere in possesso di dette piante, raccomandando alla impresa di agire “con la massima cautela, limitando l'uso dei mezzi meccanici” (cfr. nota del 22.11.2002). Controparte_3
Il rischio di intercettare nello scavo tubazioni e sottoservizi interrati di cui non si conosceva l'esatta collocazione era, dunque, prevedibile in capo alla alla stregua Controparte_1
della diligenza professionale esigibile da un soggetto tecnicamente qualificato, anche perché segnalato dall'ente committente che, si badi bene, non rassicurava l'appaltatore sulla assenza di detti servizi, bensì comunicava la non disponibilità delle relative mappe, raccomandando, proprio per tale ragione, la “massima cautela” e di “limita(re) l'uso di mezzi meccanici”.
- 6 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Poco credibile è la contraria dichiarazione resa dal teste , figlio del legale Testimone_2 rappresentante della il quale, nel riferire che il aveva rassicurato Controparte_1 CP_3
l'appaltatrice sull'inesistenza di sottoservizi nel luogo dello scavo, ha aggiunto una circostanza nemmeno dedotta nel capo 5) della memoria istruttoria depositata in data
28.6.2007, vertente sulla sola mancata comunicazione, da parte del committente, della mappa di detti sottoservizi;
inoltre, la dichiarazione del teste è intrinsecamente contraddittoria, poiché, ove effettivamente l'impresa avesse ricevuto dal la CP_3
rassicurazione sull'assenza di cavi interrati, non si comprende perché l'appaltatrice avesse disposto la presenza continuativa sul cantiere di un proprio operaio addetto alla identificazione di eventuali tubazioni, di cui il teste pure riferisce.
A fronte della indisponibilità della documentazione tecnica richiesta al Comune la
[...] avrebbe dovuto, allora, segnalare al committente l'impossibilità di procedere CP_1
con sicurezza ad uno scavo “al buio”, essendo elevata la probabilità della interferenza delle macchine escavatrici con tubazioni sotterranee, la cui posizione non era nota.
Come, invero, già argomentato dal primo giudice, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (Cass. 1585/2015).
La resa edotta del pericolo ed essendo tenuta all'esecuzione della Controparte_1 prestazione secondo un modello di diligenza qualificata ex art. 1176 secondo comma c.c., avrebbe dovuto segnalare all'ente committente la necessità di procurarsi dai soggetti terzi le mappe dei sottoservizi, anche tenuto conto del fatto che, come emerso dalle dichiarazioni dei testi attorei, sarebbe stato ben possibile ottenere dette mappe ove ne fosse stata formalizzata la richiesta (cfr. dichiarazioni di;
parimenti andava segnalato Testimone_3 da parte dell'impresa che, per il tipo di lavorazione da eseguire, nemmeno poteva essere adottata la precauzione impartita di limitare l'uso di mezzi meccanici, appunto in conseguenza del quale veniva tranciato il cavo della . Pt_3
Soltanto ove, nonostante dette segnalazioni, il avesse insistito nella direttiva di CP_3
procedere in assenza della mappatura, assumendo a suo esclusivo rischio l'eventualità di
- 7 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda danni ad impianti di proprietà di terzi, l'appaltatrice sarebbe andata esente da responsabilità, dimostrando di aver agito quale nudus minister dell'ente committente.
Anche, allora, riguardando la fattispecie ai sensi dell'art. 2043 c.c., deve affermarsi la responsabilità della odierna appellante, cui è imputabile la colpa di non aver segnalato all'ente comunale l'impossibilità di procedere in sicurezza in assenza della mappa dei sottoservizi, nonché di insistere affinché questa si attivasse nel ricostruirne la posizione, dovendo, finanche, astenersi dal compiere l'attività prima di tale individuazione o manifestare apertamente il dissenso a procedere in assenza della previa indispensabile istruttoria tecnica, il cui rischio sarebbe in tal caso ricaduto sul solo committente, che avesse insistito nell'indicazione di iniziare, comunque, i lavori.
2.3 Ribadita la sussistenza di una responsabilità per colpa dell'appaltatrice, nemmeno fondata è la doglianza dell'appellante sulla sussistenza di violazioni ascrivibili alla danneggiata , in ipotesi valutabili a titolo di concorso di colpa ex art. Parte_3
1227 c.c.
E, infatti, non viene in alcun modo provata l'applicabilità delle norme tecniche invocate dall'appellante: quanto al DM 145/2000, non si rinviene nel testo alcuna specifica disposizione rispetto ai lavori di posa dei cavi, né l'appellante ha dimostrato la loro vigenza al momento dei lavori;
relativamente alle invocate norme tecniche UNIEN 12613, esse risultano applicabili a partire dal 2021, quindi certamente non vigenti al momento della posa dei cavi, eseguita certamente in data anteriore al 2001.
In definitiva, non risulta provata alcuna condotta colposa imputabile alla danneggiata, né al fine di ritenere interrotto il nesso causale, né ai fini di una eventuale incidenza concorrente con la condotta della società appaltatrice
2.4 Il secondo e il terzo motivo di appello, congiuntamente esaminati, in quanto vertenti su profili connessi inerenti l'an ed il quantum delle poste risarcitorie, sono parzialmente fondati.
Le deposizioni testimoniali sono, tutte, convergenti nell'affermare che furono gli operai della ad allargare lo scavo per consentire a quelli della di riparare Controparte_1 Pt_3
i cavi recisi.
Coerente con tale circostanza è che la , potendo avvalersi della fase preparatoria Pt_3 predisposta dalla stessa danneggiante, non fu costretta all'utilizzo di automezzi pesanti, voce la cui congruità è stata conseguentemente esclusa dal CTU.
- 8 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Altrettanto prive di adeguato riscontro sono le voci indicate nella “scheda di valorizzazione del sinistro” dell'11.9.2002 relative alle competenze della società SIRTI e alle “spese generali”.
Quanto all'intervento della società SIRTI, cui, a dire dell'appellante, fu (sub)appaltato il lavoro di ripristino dei cavi, va innanzitutto segnalato che i testi escussi, nella qualità di operai impiegati nell'intervento di riparazione, non hanno fatto alcun riferimento al fatto di aver lavorato alle dipendenze e/o comunque per conto di un soggetto esterno alla compagine della;
inoltre, il costo, che a tale titolo l'appellata assume di aver dovuto sopportare Pt_3 per la prestazione eseguita da un terzo, avrebbe dovuto essere documentato da una ricevuta o fattura rilasciata da quest'ultimo, laddove, nella documentazione prodotta, si rinviene soltanto una annotazione scritta a penna con l'indicazione del nome SIRTI, a ben vedere priva di qualsivoglia valore probatorio perché proveniente dalla stessa parte che vuole avvalersene.
La posta “spese generali” è, poi, oltremodo generica, non recando alcuna analitica descrizione delle voci di cui si compone, necessaria al fine di accertarne, sia pure in via presuntiva, l'effettiva necessità al fine di riconoscere il diritto alla relativa ripetizione.
Per il resto va, invece, confermato il calcolo delle ore di lavoro allegato dalla Parte_3
che il CTU ha ritenuto congruo rispetto all'interruzione del servizio documentata e alla tipologia dell'intervento di ripristino a farsi (cfr. p. 15 della CTU).
Sul punto convergono le dichiarazioni rese dai testi dell'odierna appellata, tra cui quella del teste , il quale ha precisato che solo i lavori di allargamento dello scavo Testimone_4
erano terminati la sera dello stesso giorno del sinistro, ma non anche l'intervento di riparazione del cavo danneggiato, che si era, invece, protratto per più giorni ed aveva richiesto l'impiego di quattro o due operai a volta. Consona alla ricostruzione fornita è, perciò, il riconoscimento della voce relativa all'utilizzo di mezzi leggeri e alle spese per il trasporto del personale in sito, che il CTU ha ritenuto congrue con la tipologia del lavoro di riparazione.
In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rideterminato il quantum del risarcimento del danno da riconoscere alla che ammonta - scomputando dalla Parte_3 nota allegata dalla parte le voci relative ai mezzi pesanti, alla ditta esterna e alle spese generali - a complessivi euro 2.440,31 IVA inclusa, come da preventivo prodotto dall'attrice in primo grado detratte le poste non provate dell'importo di € 3.150,57, oltre interessi come
- 9 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda per legge dall'evento dannoso del 01.02.2002 al soddisfo.
2.5 Dal rigetto del primo motivo di appello discende il diniego, per incompatibilità con la fondatezza, sia pur parziale, della domanda risarcitoria principale, della domanda riconvenzionale riproposta dall'appellante.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, esse seguono la soccombenza dell'appellante, alla luce del principio chiarito di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui non integra una soccombenza reciproca idonea a giustificare una sia pur parziale compensazione l'accoglimento dell'unico capo di domanda in un quantum inferiore a quello richiesto dall'attore (Cass.
32061/2022)
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri dello scaglione delle cause di valore entro € 5.200,01, avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con esclusione, per il presente grado, della fase di trattazione/istruttoria.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Per le medesime ragioni residuano definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 8209/2021, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma del capo 3) della statuizione impugnata, condanna e , in qualità di ex Parte_2 CP_4
soci della , al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di Controparte_1 CP_2
, della somma di € 2.440,31 IVA inclusa (invece che di € 6.150,76 IVA
[...] compresa), oltre interessi come statuiti in primo grado;
b) condanna e nella qualità di ex soci della Parte_2 Parte_1 [...]
alla refusione, in favore della delle spese del doppio grado, Controparte_1 CP_2
che liquida, per il primo grado, in € 2.000,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in € 1.500,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Tuccillo, dichiaratosene antistatario;
c) pone definitivamente a carico della le spese di CTU;
Controparte_1
d) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 05.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione del MOT dott. Piergiacomo
Mastellone
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