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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2024, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
R.G.L. 5179/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 29/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5179/2023 promossa da:
(C.F./P.I. ), elettivamente domiciliato in Biella, via Parte_1 C.F._1
G. De Marchi, n. 4/A presso lo studio dell'avv. Giovanni RINALDI che lo rappresenta e difende per procura in atti, insieme agli avv. Walter MICELI, Fabio GANCI e Nicola ZAMPIERI;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa Tecla
Riverso, Dirigente del di e dalla Dott.ssa Elisa Cesaro, dipendente dello stesso CP_2 Pt_2
, legalmente domiciliate presso l' , Via Coazze n. 18; CP_1 Parte_3
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – educatori – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/21,
i, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_1
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo indeterminato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale
1 della parte ricorrente. SOLO IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da Con parte del , dell'obbligo formativo in favore del personale educativo , nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/2022, condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta Controparte_1 elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo indeterminato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale
della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se versato, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Per parte convenuta:
“- Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/07/2023 il sig. ha esposto di avere lavorato alle Parte_1
dipendenze del convenuto in qualità di educatore con incarico a tempo indeterminato, in CP_1 ruolo dall'a.s. 2015/2016, e agisce in giudizio per l'accertamento del proprio diritto a beneficiare della carta elettronica del docente per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22. La spettanza della carta elettronica anche al personale educativo discenderebbe dalla stessa lettera della legge istitutiva del beneficio e in ogni caso dovrebbe ricavarsi per effetto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della medesima.
Si è ritualmente costituito in giudizio il e del merito evidenziando la Controparte_1
legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale docente.
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
2 ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104 del 31.10.2022, ha stabilito che la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà pertanto rendere disponibile al sig. CP_1
nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui Parte_1
venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 2.000,00, corrispondente agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata CP_1
in dispositivo con riferimento ai parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1. accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_1
2021/22, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a disposizione Controparte_1
di , per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva Parte_1 di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3 3. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in solido in favore dei difensori
NA, EL, CI e IE, dichiaratisi antistatari.
Torino, 29.5.2024
Il Giudice dott. Nicola Tritta
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 29/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5179/2023 promossa da:
(C.F./P.I. ), elettivamente domiciliato in Biella, via Parte_1 C.F._1
G. De Marchi, n. 4/A presso lo studio dell'avv. Giovanni RINALDI che lo rappresenta e difende per procura in atti, insieme agli avv. Walter MICELI, Fabio GANCI e Nicola ZAMPIERI;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa Tecla
Riverso, Dirigente del di e dalla Dott.ssa Elisa Cesaro, dipendente dello stesso CP_2 Pt_2
, legalmente domiciliate presso l' , Via Coazze n. 18; CP_1 Parte_3
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – educatori – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/21,
i, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_1
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo indeterminato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale
1 della parte ricorrente. SOLO IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da Con parte del , dell'obbligo formativo in favore del personale educativo , nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/2022, condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta Controparte_1 elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo indeterminato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale
della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se versato, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Per parte convenuta:
“- Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/07/2023 il sig. ha esposto di avere lavorato alle Parte_1
dipendenze del convenuto in qualità di educatore con incarico a tempo indeterminato, in CP_1 ruolo dall'a.s. 2015/2016, e agisce in giudizio per l'accertamento del proprio diritto a beneficiare della carta elettronica del docente per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22. La spettanza della carta elettronica anche al personale educativo discenderebbe dalla stessa lettera della legge istitutiva del beneficio e in ogni caso dovrebbe ricavarsi per effetto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della medesima.
Si è ritualmente costituito in giudizio il e del merito evidenziando la Controparte_1
legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale docente.
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
2 ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104 del 31.10.2022, ha stabilito che la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà pertanto rendere disponibile al sig. CP_1
nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui Parte_1
venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 2.000,00, corrispondente agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata CP_1
in dispositivo con riferimento ai parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1. accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_1
2021/22, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a disposizione Controparte_1
di , per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva Parte_1 di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3 3. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in solido in favore dei difensori
NA, EL, CI e IE, dichiaratisi antistatari.
Torino, 29.5.2024
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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