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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13171/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13171/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
RO ER elettivamente domiciliato in VIA F. PUCCINOTTI 42 50129
FIRENZE presso il difensore avv. RO ER
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata il
30.9.2019 l'Avv. ha convenuto in giudizio la signora Parte_1 CP_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia a Codesto Ill.mo
[...]
Tribunale, contrariis reiectis: revocare dell'ordinanza a scioglimento dell'ud. 2.5.19, dichiarazione che controparte non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata con ogni anche conseguenziale pronuncia, nullità dell'Avviso n.2 Uff. Giud. Trovato x
pagina 1 di 7 AT (qui doc. 8E doc. e); nullità della pec dall'avv. Paparo che mi da un termine per il ritiro dei beni (qui doc. 10A “Comunicaz.avv. ”)”. Email_1
L'odierno giudizio di merito è stato promosso ex art. 618 c.p.c. dall'Avv. nel termine assegnato con ordinanza cautelare del 25.6.2019 dal Parte_1
G.E. Dott.ssa Francesca Romana Bisegna con la quale definiva rigettandola la istanza di sospensione dell'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. nel procedimento esecutivo iscritto al ruolo con rge n. 759/2019 così motivando “non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione della esecuzione, che ha già avuto pacificamente esecuzione” ritenendo, per quanto di interesse in questa sede, che il ricorso non era dotato del necessario fumus di fondatezza idoneo a sorreggere la invocata sospensione, in quanto: “1) il titolo esecutivo è rappresentato da sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc, pubblicata quindi con lettura a verbale e senza che vi fosse necessità di alcun deposito della stessa;
2) il titolo, provvisoriamente esecutivo, conteneva la condanna al rilascio (come da dispositivo: “ , che Parte_1
dovrà rilasciare in favore di parte attrice la detta porzione entro il 30.6.2018 libera
e vacua da persone o cose”) ed era quindi idoneo a sorreggere la esecuzione per rilascio avviata in data 27 dicembre 2018 con la notifica della significazione di sfratto (doc. 4 parte opposta); 3) la esecuzione è iniziata proprio con tale notifica ai sensi degli artt. 605 e 608 cpc, e quindi entro il termine di efficacia del precetto, notificato il 27 novembre 2018; 4) ai sensi dell'art. 608 cpc la esecuzione per rilascio inizia con tale notifica, e organo della esecuzione per rilascio, che è soggetta a regole proprie di cui, appunto, agli artt. 605 e ss cpc, è innanzitutto
l'ufficiale giudiziario, fatta in ogni caso salva la possibilità per l'esecutato di proporre opposizione anche ad esecuzione già iniziata, previa iscrizione a ruolo della opposizione, e salva la competenza del giudice dell'esecuzione per le problematiche indicate ex lege;
5) é in atti (doc. 1 di parte opposta) la procura rilasciata all'Avv. Paparo valida per ogni grado del giudizio e anche, espressamente, per la fase esecutiva;
6) sono in atti le prove della notifica del preavviso di rilascio e del precetto”.
Con comparsa depositata per via telematica in data 2.1.2020 si costitutiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “si CP_1
conclude per il rigetto di ogni avversa domanda ed istanza, previa sospensione del presente giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza che deciderà la causa
pagina 2 di 7 iscritta al RG. 17218/2018 del Tribunale di Firenze. Con condanna di parte ricorrente alla refusione di compensi e spese di causa”.
In detta costituzione parte convenuta dava preliminarmente atto circa il fatto che avverso l'esecuzione per rilascio de qua l'Avv. avesse già proposto altra Pt_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. iscritta a ruolo con rg. n. 17218/2018, fondata sostanzialmente sugli stessi motivi, a seguito della quale il Giudice dell'Esecuzione aveva respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.9.2020, quindi chiedeva la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito del precedente al fine di evitare possibili contrasti di giudicato;
nel merito la nullità dell'avverso atto introduttivo per carenza assoluta di causa petendi e petitum essendo esse assolutamente intellegibili e, comunque, l'infondatezza delle avverse conclusioni trattandosi di domande già rigettate dal Tribunale con ordinanza cautelare del G.E. del 25.1.2019, confermata dal Collegio in sede di reclamo con provvedimento del 9.10.2019.
All'udienza del 16.1.2020 il giudice dott.ssa Maria Teresa Vitiello con ordinanza riservata del 8.5.2020 sospendeva ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il giudizio in attesa della decisione della causa iscritta a ruolo con rg. n. 17218/2018 [poi effettivamente decisa con sentenza n. 2790/2020 del 11.12.2020].
Il processo era quindi riassunto a seguito di ricorso in riassunzione dell'avv. depositato per via telematica in data 3.3.2024 con fissazione di nuova Pt_1
udienza per il proseguo al 13.6.2024.
A seguito di istanza di ricusazione presentata dall'avv. la causa era Pt_1
assegnata a questo giudice con decreto del Presidente del Tribunale in data 9.12.2024
e quindi rinviata all'udienza del 27.3.2025.
In detta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di istanze istruttorie, veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni al
11.9.2025.
Con decreto di trattazione scritta del 2.9.2025, il Tribunale confermava l'udienza del 11.9.2025 disponendone lo svolgimento in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c..
Con note di trattazione scritta le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Tribunale all'udienza cartolare del 11.9.2025 ha concesso termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 3 di 7 Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è inammissibile e va respinta con conseguente declaratoria come da dispositivo per i seguenti motivi.
I
In diritto il Tribunale osserva come tra gli elementi essenziali della domanda giudiziale, la quale può assumere la forma dell'atto di citazione o del ricorso,
l'oggetto debba necessariamente avere due distinti contenuti, il provvedimento giurisdizionale che l'attore chiede al Giudice di emettere (cd. petitum immediato) e il bene della vita di cui si chiede l'attribuzione (cd. petitum mediato).
La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa sul punto precisando ancora di recente che, ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c., la citazione deve considerarsi nulla solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c., postulando la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte;
se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in
pagina 4 di 7 difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa
(Cfr. in motivazione Cass. n. 1681/2015).
Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale rileva la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per indeterminatezza assoluta dei richiamati requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., essendo evidente financo dal tenore delle conclusioni rassegnate dall'attrice, l'assoluta indeterminatezza della domanda dalla medesima svolta nel presente giudizio.
Ed invero, nello specifico, l'avv. chiede “revocare dell'ordinanza a Pt_1
scioglimento dell'ud. 2.5.19, dichiarazione che controparte non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata con ogni anche conseguenziale pronuncia, nullità dell'Avviso n.2 Uff. Giud.Trovato x AT (qui doc. 8E doc. e); nullità della pec dall'avv. Paparo che mi da un termine per il ritiro dei beni (qui doc. 10A
“Comunicaz.avv. ”); estinzione dell'esecuzione intrapresa da Email_1 controparte” senza operare alcun collegamento al fatto specifico che avrebbe dovuto costituire il petitum della domanda;
l'attrice chiede la revoca dell'ordinanza cautelare resa dal giudice dell'esecuzione ma in concreto non individua le questioni ed i punti contestati della ordinanza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti esattamente le ragioni addotte dal GE;
mentre d'altro canto si chiede l'estinzione di una esecuzione per consegna e rilascio intrapresa da controparte e peraltro conclusa alla data di introduzione del giudizio di opposizione quando per pacifico insegnamento di legittimità, l'esecuzione forzata per rilascio si chiude con la immissione del creditore nel possesso del bene (Cfr. Cass. n. 9048/2010; Cass. n. 10310/2009; Cass. n.
7357/2009), sicché l'opposizione all'esecuzione dispiegata dopo tale momento
(come verificatosi nella vicenda in esame) sarebbe in ogni caso inammissibile per tardività.
In tali principali e preminenti valutazioni resta perciò assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni comprimarie o subordinate, anche logicamente, sollevate da detta parte attrice per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. s.u. 26242-3/2014).
Alla luce di quanto precede, la domanda deve dunque essere respinta perché inammissibile per nullità della citazione.
pagina 5 di 7 II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt.
91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24
Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n.
4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla CP_1 domanda svolta dall'avv. in applicazione del principio di Parte_1
causalità SS NI va dunque condannata a rifondere integralmente le spese del processo in favore del convenuto opposto, liquidate con riguardo al decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (presumibilmente compreso nello scaglione di valore tra Euro 1.100 ed Euro 5.200), si reputa congruo liquidare per le quattro fasi di giudizio gli onorari nei valori minimi e quindi per la complessiva somma di Euro 1.278,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: rigetta
- la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 CP_1
-letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
pagina 6 di 7 - a rimborsare in favore di le spese processuali Parte_1 CP_1
del presente giudizio che liquida tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n.
147/2022 in complessivi EURO 1.278,00 oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 29.12.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13171/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
RO ER elettivamente domiciliato in VIA F. PUCCINOTTI 42 50129
FIRENZE presso il difensore avv. RO ER
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata il
30.9.2019 l'Avv. ha convenuto in giudizio la signora Parte_1 CP_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia a Codesto Ill.mo
[...]
Tribunale, contrariis reiectis: revocare dell'ordinanza a scioglimento dell'ud. 2.5.19, dichiarazione che controparte non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata con ogni anche conseguenziale pronuncia, nullità dell'Avviso n.2 Uff. Giud. Trovato x
pagina 1 di 7 AT (qui doc. 8E doc. e); nullità della pec dall'avv. Paparo che mi da un termine per il ritiro dei beni (qui doc. 10A “Comunicaz.avv. ”)”. Email_1
L'odierno giudizio di merito è stato promosso ex art. 618 c.p.c. dall'Avv. nel termine assegnato con ordinanza cautelare del 25.6.2019 dal Parte_1
G.E. Dott.ssa Francesca Romana Bisegna con la quale definiva rigettandola la istanza di sospensione dell'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. nel procedimento esecutivo iscritto al ruolo con rge n. 759/2019 così motivando “non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione della esecuzione, che ha già avuto pacificamente esecuzione” ritenendo, per quanto di interesse in questa sede, che il ricorso non era dotato del necessario fumus di fondatezza idoneo a sorreggere la invocata sospensione, in quanto: “1) il titolo esecutivo è rappresentato da sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc, pubblicata quindi con lettura a verbale e senza che vi fosse necessità di alcun deposito della stessa;
2) il titolo, provvisoriamente esecutivo, conteneva la condanna al rilascio (come da dispositivo: “ , che Parte_1
dovrà rilasciare in favore di parte attrice la detta porzione entro il 30.6.2018 libera
e vacua da persone o cose”) ed era quindi idoneo a sorreggere la esecuzione per rilascio avviata in data 27 dicembre 2018 con la notifica della significazione di sfratto (doc. 4 parte opposta); 3) la esecuzione è iniziata proprio con tale notifica ai sensi degli artt. 605 e 608 cpc, e quindi entro il termine di efficacia del precetto, notificato il 27 novembre 2018; 4) ai sensi dell'art. 608 cpc la esecuzione per rilascio inizia con tale notifica, e organo della esecuzione per rilascio, che è soggetta a regole proprie di cui, appunto, agli artt. 605 e ss cpc, è innanzitutto
l'ufficiale giudiziario, fatta in ogni caso salva la possibilità per l'esecutato di proporre opposizione anche ad esecuzione già iniziata, previa iscrizione a ruolo della opposizione, e salva la competenza del giudice dell'esecuzione per le problematiche indicate ex lege;
5) é in atti (doc. 1 di parte opposta) la procura rilasciata all'Avv. Paparo valida per ogni grado del giudizio e anche, espressamente, per la fase esecutiva;
6) sono in atti le prove della notifica del preavviso di rilascio e del precetto”.
Con comparsa depositata per via telematica in data 2.1.2020 si costitutiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “si CP_1
conclude per il rigetto di ogni avversa domanda ed istanza, previa sospensione del presente giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza che deciderà la causa
pagina 2 di 7 iscritta al RG. 17218/2018 del Tribunale di Firenze. Con condanna di parte ricorrente alla refusione di compensi e spese di causa”.
In detta costituzione parte convenuta dava preliminarmente atto circa il fatto che avverso l'esecuzione per rilascio de qua l'Avv. avesse già proposto altra Pt_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. iscritta a ruolo con rg. n. 17218/2018, fondata sostanzialmente sugli stessi motivi, a seguito della quale il Giudice dell'Esecuzione aveva respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.9.2020, quindi chiedeva la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito del precedente al fine di evitare possibili contrasti di giudicato;
nel merito la nullità dell'avverso atto introduttivo per carenza assoluta di causa petendi e petitum essendo esse assolutamente intellegibili e, comunque, l'infondatezza delle avverse conclusioni trattandosi di domande già rigettate dal Tribunale con ordinanza cautelare del G.E. del 25.1.2019, confermata dal Collegio in sede di reclamo con provvedimento del 9.10.2019.
All'udienza del 16.1.2020 il giudice dott.ssa Maria Teresa Vitiello con ordinanza riservata del 8.5.2020 sospendeva ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il giudizio in attesa della decisione della causa iscritta a ruolo con rg. n. 17218/2018 [poi effettivamente decisa con sentenza n. 2790/2020 del 11.12.2020].
Il processo era quindi riassunto a seguito di ricorso in riassunzione dell'avv. depositato per via telematica in data 3.3.2024 con fissazione di nuova Pt_1
udienza per il proseguo al 13.6.2024.
A seguito di istanza di ricusazione presentata dall'avv. la causa era Pt_1
assegnata a questo giudice con decreto del Presidente del Tribunale in data 9.12.2024
e quindi rinviata all'udienza del 27.3.2025.
In detta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di istanze istruttorie, veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni al
11.9.2025.
Con decreto di trattazione scritta del 2.9.2025, il Tribunale confermava l'udienza del 11.9.2025 disponendone lo svolgimento in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c..
Con note di trattazione scritta le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Tribunale all'udienza cartolare del 11.9.2025 ha concesso termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 3 di 7 Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è inammissibile e va respinta con conseguente declaratoria come da dispositivo per i seguenti motivi.
I
In diritto il Tribunale osserva come tra gli elementi essenziali della domanda giudiziale, la quale può assumere la forma dell'atto di citazione o del ricorso,
l'oggetto debba necessariamente avere due distinti contenuti, il provvedimento giurisdizionale che l'attore chiede al Giudice di emettere (cd. petitum immediato) e il bene della vita di cui si chiede l'attribuzione (cd. petitum mediato).
La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa sul punto precisando ancora di recente che, ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c., la citazione deve considerarsi nulla solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c., postulando la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte;
se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in
pagina 4 di 7 difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa
(Cfr. in motivazione Cass. n. 1681/2015).
Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale rileva la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per indeterminatezza assoluta dei richiamati requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., essendo evidente financo dal tenore delle conclusioni rassegnate dall'attrice, l'assoluta indeterminatezza della domanda dalla medesima svolta nel presente giudizio.
Ed invero, nello specifico, l'avv. chiede “revocare dell'ordinanza a Pt_1
scioglimento dell'ud. 2.5.19, dichiarazione che controparte non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata con ogni anche conseguenziale pronuncia, nullità dell'Avviso n.2 Uff. Giud.Trovato x AT (qui doc. 8E doc. e); nullità della pec dall'avv. Paparo che mi da un termine per il ritiro dei beni (qui doc. 10A
“Comunicaz.avv. ”); estinzione dell'esecuzione intrapresa da Email_1 controparte” senza operare alcun collegamento al fatto specifico che avrebbe dovuto costituire il petitum della domanda;
l'attrice chiede la revoca dell'ordinanza cautelare resa dal giudice dell'esecuzione ma in concreto non individua le questioni ed i punti contestati della ordinanza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti esattamente le ragioni addotte dal GE;
mentre d'altro canto si chiede l'estinzione di una esecuzione per consegna e rilascio intrapresa da controparte e peraltro conclusa alla data di introduzione del giudizio di opposizione quando per pacifico insegnamento di legittimità, l'esecuzione forzata per rilascio si chiude con la immissione del creditore nel possesso del bene (Cfr. Cass. n. 9048/2010; Cass. n. 10310/2009; Cass. n.
7357/2009), sicché l'opposizione all'esecuzione dispiegata dopo tale momento
(come verificatosi nella vicenda in esame) sarebbe in ogni caso inammissibile per tardività.
In tali principali e preminenti valutazioni resta perciò assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni comprimarie o subordinate, anche logicamente, sollevate da detta parte attrice per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. s.u. 26242-3/2014).
Alla luce di quanto precede, la domanda deve dunque essere respinta perché inammissibile per nullità della citazione.
pagina 5 di 7 II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt.
91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24
Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n.
4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla CP_1 domanda svolta dall'avv. in applicazione del principio di Parte_1
causalità SS NI va dunque condannata a rifondere integralmente le spese del processo in favore del convenuto opposto, liquidate con riguardo al decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (presumibilmente compreso nello scaglione di valore tra Euro 1.100 ed Euro 5.200), si reputa congruo liquidare per le quattro fasi di giudizio gli onorari nei valori minimi e quindi per la complessiva somma di Euro 1.278,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: rigetta
- la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 CP_1
-letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
pagina 6 di 7 - a rimborsare in favore di le spese processuali Parte_1 CP_1
del presente giudizio che liquida tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n.
147/2022 in complessivi EURO 1.278,00 oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 29.12.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
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