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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 5501/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen FR, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1. nato a [...], il [...] (C.F. C.P.F. Controparte_1 C.F._1
[...
) e residente in [...], 74, Centro Confresa, (MT);
2. , nata a [...], il [...] (C.F. Controparte_2
C.P.F. ) e residente in [...]senhora Aparecida, 84, Pavilhao, Confresa (MT), C.F._2 in proprio e, unitamente a nato a [...] il [...] Controparte_3
(C.F. CPF.220.187.828-51) e residente in [...], 84, Pavilhao, Confresa
(MT) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore:
3. nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1
C.P.F. ) e residente in [...], 84, Pavilhao, Confresa C.F._3
(MT);
Rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo.
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_4 CP_5 distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.12.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_4
In data 21.02.2025 veniva fissata udienza per il giorno 20.05.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 19.05.2025 il difensore di parte ricorrente depositava memorie riportandosi integralmente al ricorso;
In data 20.05.2025 Il si costituiva ed eccepiva il mancato rispetto dei termini di CP_4 notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza.
In data 17.09.2025, il Giudice, letto l'atto di costituzione del fissava una nuova CP_4 udienza per comparizione precisazione delle conclusioni e discussione il giorno 25 novembre 2025.
In data 24.011.2025 il difensore di parte ricorrente depositava note di trattazione scritta ed allegava le ricevute di avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
Il Pubblico Ministero nulla osservava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
In ordine alla procedibilità, va evidenziato che, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di prenotare un appuntamento mediante il sistema Prenot@ami.it del Consolato Generale D'Italia di
San OL in Brasile senza riuscire a conseguirlo a causa dell'elevato numero delle istanze presentate,
Il Tribunale sottolinea che è fatto notorio che, a causa delle innumerevoli richieste, la data della convocazione è incerta e, conseguentemente, lo è anche la definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis. Tale incertezza va considerata equivalente ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
2 Ai fini dell'accertamento della procedibilità, si rammenta inoltre che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Pertanto,
l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario. Il Tribunale ordinario, infatti,
è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio. Il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Deve preliminarmente osservarsi che il in data 20.05.2025 si costituiva eccependo CP_4 il mancato rispetto dei termini di notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza e, trattandosi di rito speciale che non opera un rinvio alle regole generali del processo di cognizione, di cui invece costituisce la tipologia di celebrazione alternativa, chiedeva la declaratoria in rito dichiarativa di tale vizio e la conseguente nullità del ricorso per inosservanza del termine a difesa fissato dall'art.281 undecies comma 2 c.p.c.
Il giudice osserva che, ai sensi dell'art.164 , comma 3 c.p.c., “La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma;
tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.
3 Nel caso in esame, con provvedimento del 17.09.2025, veniva fissata nuova udienza per il
25.11.2025, nel rispetto del termine di 40 giorni come, peraltro, richiesto in subordine da controparte.
Il provvedimento di fissazione udienza e il ricorso introduttivo venivano tempestivamente notificati dal ricorrente in data 17.09.2025. Il nulla depositava. CP_4
Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione del va rigettata, CP_4
Passando ad esaminare il merito, si rileva quanto segue.
I ricorrenti hanno fornito prova della cittadinanza italiana dell'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis: , figlio di e , è cittadino Persona_1 Persona_2 Persona_3 italiano in quanto nato a [...] il giorno 22 ottobre 1886, come da estratto per riassunto del registro dell'atto di nascita rilasciato dal comune di Caorle (VE).
Inoltre, pur se emigrato in Brasile, non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione dell'avo. Né egli si è mai naturalizzato cittadino brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889, del Governo provvisorio brasiliano , veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre
1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del suddetto decreto osservando che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere –
a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
4 Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto
[...]
e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_4 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera CP_4 materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
5 - ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 09.12.2025
Il Giudice
Carmen FR
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