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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/07/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 477/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 477/2024, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Alfonso AMATO (C.F. ) e Stefania CROCAMO (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in C.F._3
Sicignano EG NI (Sa) alla Via Roma n. 19 attore-opponente contro (C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., , rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo OMAR ZURINO (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in San C.F._4
Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Martiri di Nassiriya 119 convenuta-opposta nonché P.I. ), e Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_5 convenuti-opposti / contumaci OGGETTO: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la Parte_1 presente fase di merito, ai sensi dell'art. 616 cpc, dell'opposizione di terzo proposta, ex art. 619 c.p.c., nella procedura esecutiva mobiliare n. 449/2022 R.G.E. – attivata dalla
[...]
(creditrice procedente) nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
(debitrice esecutata) – allo stato pendente innanzi all'intestato Ufficio.
[...]
L'opponente ha, in questa sede, instato affinché venisse accertata la propria esclusiva proprietà dei beni mobili oggetto di pignoramento in data 22.12.2022 (segnatamente
“Tavolo impallicciato noce allungabile - Sedia in massello nr 128 - Mobile due ante+ portapiatti + cassetti nr.
1 - Mobile credenza tre ante nr.
1- Portavligie in alluminio nr.
3- Forno a convenzione elettrico nr.
1- Lava par C. MIS A GIN 400X400 nr.
1- Friggitrice a Gas nr.
1- Cucina a Gas nr.
1- Cucipasta nr.
1- Cappa a parete nr.
1- Tavolo a giorno nr.
1- Tav. elem. A Armad nr.
2- Lavello con ripiano nr.
1- Pensilina scorrevole nr.
1- Lavastoviglie nr.
1- Tavolo armadiato nr.
1- Affettacarne verticale nr.
1- Tritacarne nr.
1- Lavandino con ripiano nr.
1- Impastatrice Demetra pizza nr.
1- Banco refrigerato nr.
1- Armadi frigo refriger. Nr.
3- Vetrina refiger. nr. 1”), con consequenziale declaratoria di inesistenza del diritto ad agire in executivis su di essi da parte della società opposta, vinte le spese di lite. A tal fine, ha rimarcato di aver acquistato i beni staggiti dalla società ” giusta fattura n. 1 del 05.12.2017 antecedente al pignoramento de Controparte_3 quo, avuto anche riguardo al modello iva 2018 ed alla ricevuta di pagamento del 16.4.2018 versati in atti. Ha evidenziato come la società esecutata non avesse, da circa quattro anni, qualsivoglia rapporto di detenzione dell'immobile nel quale era stato eseguito il contestato pignoramento (essendo essa cessata in data 31.12.2017) e che, di fatto, i beni venivano rinvenuti in immobile posto nella disponibilità dell'attore e di proprietà della moglie
. Controparte_4
1.1 Mentre la società esecutata ” e la titolare di essa CP_3 Controparte_3 restavano evocati in lite, si è costituita la opposta ”, Controparte_1 dapprima evidenziando come l'opponente fosse non solo padre di ma Controparte_3 anche socio accomandante della s.a.s. ”. Ha, poi, proseguito censurando la CP_3 documentazione inerente alla comunicazione di cessazione di attività inviata al di CP_5
Sicignano EG NI - essendo questa retroattiva oltre che promanante dalla medesima ditta cessata – ed evidenziato come da visura camerale in atti risultasse, invece, che la società esecutata al 31.12.2021 fosse ancora attiva. Ha soggiunto l'inidoneità della fattura in questione a dimostrare l'effettiva proprietà dei beni pignorati in capo all'opponente, essendo la stessa priva di firma, di indicazione della destinazione della merce e di modalità di pagamento (di cui, peraltro, non vi è prova), oltre che relativa a beni diversi - per quantità, prezzo e descrizione - da quelli staggiti. Ha impugnato la prodotta dichiarazione iva 2018, poiché priva di firma e di ricevuta completa di presentazione all'Agenzia delle Entrate, nonché il modello F24, giacché anch'esso privo di sottoscrizione e EG estremi della relativa presentazione, mancante altresì di qualsivoglia collegamento con la fattura n. 1/2017 per cui era causa. Ha rappresentato, inoltre, che ove mai si fosse configurato un negozio giuridico, sarebbe stato comunque inefficace ex art. 1414 c.c., avendo le parti finto di porre in essere una vendita al fine di sottrarre i beni all'azione dei creditori (simulazione assoluta) e volendo, di contro, un negozio (donazione) diverso, trovando la simulazione relativa denunziata conferma nel mancato pagamento del prezzo. Ha eccepito, infine, la inefficacia del negozio ex art. 2901 c.c., sussistendo tutti i requisiti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. Ha concluso, quindi, testualmente: “in via preliminare, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'esecuzione, disponendo la ripresa e prosecuzione delle operazioni di vendita delegate all'IVG, stante la palese infondatezza e temerarietà della spiegata opposizione;
nel merito, previo accertamento della inesistenza e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia, anche ex artt. 1414 e 2901 c.c., dell'atto di vendita sotteso alla fattura n. 1 del 5.12.2017, riget-tare l'opposizione proposta da
e, per l'effetto, confermare il diritto di a procedere Parte_1 Controparte_1 all'esecuzione avviata con atto di pignoramento mobiliare ese-guito in data 22.12.2021 ed iscritto al n. R.G. es. mob. 449/22; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con attribuzione agli scriventi procuratori anticipatari”.
1.3 Autorizzato il deposito e lo scambio delle richieste memorie ex art. 183 VI comma cpc, che nulla hanno aggiunto agli introduttivi libelli di parte, la causa, di natura squisitamente documentale, è pervenuta all'udienza del 2.07.2025, all'esito della quale è stata assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
2. Tanto premesso, il Tribunale ritiene di poter direttamente rilevare l'infondatezza dell'opposizione svolta da , per le ragioni che di seguito si vanno ad Parte_1 esporre. In apertura, preme rimarcare come la presente controversia abbia ad oggetto un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. alla esecuzione mobiliare di cui al n. RGE 449/2022, azionata su impulso della società , introdotta con Controparte_1 il pignoramento mobiliare effettuato in data 22.12.2022 in Sicignano EG NI (Sa) alla via S. Nicola n. 3 della Fraz. Galdo;
come tale pignoramento mobiliare inerisca alla pretesa creditoria riconosciuta dal decreto ingiuntivo n. 1995/2020, reso dal Tribunale di Salerno in favore dell'odierna convenuta e nei confronti della società esecutata ”; CP_3 come il vincolo di indisponibilità, effetto automatico dell'effettuazione del pignoramento, nello specifico involga un complesso di beni rinvenuti presso detto indirizzo. Ciò posto, giova compiere qualche precisazione sulla funzione e sull'oggetto dell'opposizione di terzo proposta a norma dell'art. 619 c.p.c., che è, innanzitutto, quella di "arrestare l'esecuzione illegittima per l'errata direzione oggettiva che ad essa è stata data" dal creditore pignorante e il relativo giudizio di cognizione ha la funzione "immediatamente dichiarativa della non assoggettabilità del bene del terzo alle finalità dell'esecuzione e, strumentalmente, dell'accertamento del diritto del terzo" (Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2001, n. 3256). L'opposizione di terzo "è finalizzata a sottrarre all'espropriazione un bene su cui il terzo vanta un diritto reale e si esaurisce perciò nell'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione sul bene. L'indagine e la decisione sulla sussistenza del diritto reale vantato dal terzo, diversamente dall'azione petitoria, ha un'efficacia soltanto incidentale e non di cosa giudicata. L'azione ex art. 619 c.p.c. non è azione reale di rivendicazione, ma azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione, mediante l'accertamento della proprietà dell'opponente sui beni staggiti, con la relativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro espropriazione. Ne consegue che la prova di quella proprietà non è soggetta ai rigorosi criteri della rivendica o della petizione, potendo essere fornita, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 621 c.p.c., anche tramite atto di acquisto a titolo derivativo, senza necessità di dare l'ulteriore dimostrazione del diritto del dante causa" (Corte App. Napoli, 5 aprile 2019, n. 1912). L'opposizione di terzo all'esecuzione è giudizio unitario a cadenza bifasica, scandito cioè da una preliminare e necessaria fase sommaria innanzi il giudice dell'esecuzione seguita da una - soltanto eventuale - fase di merito a cognizione piena. Nella descritta articolazione, l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione a conclusione della fase sommaria ha natura di atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non ha contenuto (neanche implicitamente) decisorio né carattere di definitività: è infatti il giudizio di merito - ove instaurato - la sede deputata ad una nuova e compiuta rivalutazione, nelle forme e con le modalità della cognizione piena ed esauriente, delle ragioni dell'opposizione e della correttezza sotto ogni profilo - sostanziale e processuale - delle statuizioni del giudice dell'esecuzione, anche in punto di spese della fase sommaria (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/05/2023, n.13362: «Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza necessariamente involgere l'esercizio di un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva»). Ed ancora, in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, la legge stabilisce quali beni possano essere pignorati stabilendo tre regole: a) la prima regola è che i beni rinvenuti nella casa del debitore possono essere pignorati sempre, a prescindere da qualsiasi accertamento od autorizzazione (art. 513, primo comma, c.p.c.); b) la seconda regola è che i beni che non si trovano nella casa del debitore, ma che il terzo possessore consente di esibire all'ufficiale giudiziario, possono essere anch'essi pignorati sempre, a prescindere da accertamenti od autorizzazioni (art. 513, quarto comma, c.p.c.); c) la terza regola è che i beni mobili che non si trovino nella casa del debitore, che il terzo possessore non consente spontaneamente di esibire, possono essere pignorati solo previa autorizzazione dal giudice di pace (art. 513, terzo comma, c.p.c.). Questa disciplina incide sul riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione di terzo come segue: a) nell'ipotesi (a) (beni rinvenuti nella casa del debitore) il terzo opponente ha l'onere di provare sia la titolarità del diritto vantato, sia l'affidamento dei beni al debitore in epoca anteriore al pignoramento (Sez. 3, Sentenza n. 4222 del 24/04/1998, Rv. 514871 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7564 del 29/08/1994, Rv. 487782 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6097 del 22/11/1979, Rv. 402811 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1650 del 22/03/1979, Rv. 398001 - 01; Sez.3, Sentenza n. 2486 del 13/09/1974, Rv. 370915 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2048 del 25/07/1966, Rv. 323991 - 01); b) negli altri due casi (beni non rinvenuti nella casa del debitore) il terzo opponente è esonerato dalla sola prova dell'affidamento, ma non è affatto esonerato dalla prova di essere proprietario dei beni pignorati (così già, con lucida chiarezza, Sez. 3, Sentenza n. 3628 del 04/06/1980, Rv. 407482 - 01). Quando, infatti, i beni pignorati sono rinvenuti nella casa del debitore, la legge fa discendere da questo collegamento spaziale una presunzione di appartenenza all'esecutato, ed è dunque ovvio che il terzo opponente, per vincere tale presunzione, debba provare sia la proprietà e sia l'affidamento. Nelle ipotesi previste dall'art. 513, commi terzo e quarto c.p.c., invece, il collegamento spaziale tra la residenza del debitore e il luogo del pignoramento manca, sicché è conseguenza logica, prima che giuridica, l'impossibilità di esigere dall'opponente la prova dell'affidamento dei propri beni al debitore (Sez. 3, Sentenza n. 8746 del 15/04/2011, Rv. 618000 - 01). Anche nei suddetti casi, però, non è impossibile esigere dall'opponente la prova della titolarità del diritto, sicché sotto questo aspetto non vi è alcuna differenza tra le tre ipotesi previste dall'art. 513 c.p.c.: che i beni pignorati si trovino a casa del debitore, in luoghi accessibili al debitore o nel possesso di terzi che consentano di esibirli, in tutti e tre i casi il terzo opponente che ne rivendichi la proprietà ha l'onere di provare il proprio diritto. Calando i principi esposti al caso di specie, onde verificare se il terzo opponente abbia dato prova dell'acquisto del diritto di proprietà dei beni staggiti, la risposta è senz'altro negativa. Per addivenire alla medesima, vanno fissate le seguenti coordinate fattuali: il pignoramento è avvenuto in Sicignano EG NI Via S Nicola n.
3 -Frazione Galdo;
detto luogo risulta essere sia sede della società esecutata, sia indirizzo di residenza della titolare di questa e del proprio nucleo familiare, composto anche dall'odierno opponente (padre nonché socio accomandante della medesima società) e da Controparte_4
(rispettivamente madre e moglie). A tanto discende che i beni mobili pignorati ex art. 513 c.p.c. rientrino tra quelli del comma I e, quindi, nella prima categoria. Già tali circostanze valgono a fondare la presunzione (di cui si diceva innanzi) stabilita dall'art. 621 cod. proc. civ. che appartengano alla debitrice, in quanto rinvenuti dall'Ufficiale Giudiziario all'indirizzo ove sussisteva l'attività della
” (“La presunzione, valevole in sede esecutiva a norma dell'art. 621 cod. proc. CP_3 civ., per cui tutti i mobili che si trovano nell'azienda o nell'abitazione del debitore sono di sua proprietà, opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perché chi ne gode può liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono. A tal fine è azienda del debitore anche quella ubicata in un immobile preso in locazione, non diversamente da come è casa del debitore quella da lui condotta in locazione”, cfr. Cass.2909/2007). A ciò si aggiunga che nessun persuasivo valore probatorio risulta avere la fattura prodotta in atti. Ed infatti, tra i documenti ritenuti idonei a provare il diritto di proprietà del terzo, la giurisprudenza non annovera le fatture e gli scontrini fiscali i quali, non avendo data certa anteriore al pignoramento, non sono prove idonee a dimostrare la proprietà del terzo dei beni pignorati ed a vincere la presunzione di cui all'art. 621 c.p.c. (Trib. Genova 2.11.2000), occorrendo a tal fine una vidimazione straordinaria del libro inventari o del libro IVA, nonché la sottoscrizione del venditore sulle fatture e l'accettazione dell'acquirente (Trib. Milano 10.7.2000). Più nello specifico, la fattura di acquisto può costituire prova valida della proprietà solo se essa è sottoscritta dal venditore, accettata dall'acquirente ed ha data certa anteriore al pignoramento (Cass. Civ. n. 3999/2006). Tra l'altro, gli elementi rappresentativi ricavabili dalla lettura combinata della fattura e delle indicazioni contenute nel verbale di pignoramento non offrono un quadro sintomatico della corrispondenza sul piano oggettivo tra la quantità e qualità di merce pignorata e i beni di cui l'opponente si afferma proprietario. Ne discende che, pur a volere ritenere che la fattura prodotta in giudizio dall'odierno opponente comprovi l'effettivo acquisto dei beni mobili indicati, essa non è tuttavia idonea a comprovare la coincidenza di detti beni con quelli rinvenuti nell'immobile ove è avvenuto il pignoramento, sì da non potersi dir vinte la presunzione di titolarità posta dall'art. 513 c.p.c., potendo i beni acquistati essere diversi complementi d'arredo acquistati da in data anteriore al Parte_1 pignoramento. Quanto alla localizzazione dei beni, rileva il Tribunale come il legislatore usi all'art. 513 c.p.c. una formula ampia- “abitazione ed altri luoghi”- sposando un criterio fattuale che esula dalla formale residenza e depriva di fondamento anche il motivo di opposizione inerente all'essere l'immobile ove sono stati rinvenuti in beni in parola di proprietà della coniuge dell'opponente (madre di . Controparte_3
Ed invero sulla nozione di "casa del debitore", dopo il superamento dell'iniziale e risalente indirizzo che intendeva come tale solo quella che formasse oggetto di un diretto reale o personale di godimento dell'esecutato, si è - con consolidata giurisprudenza condivisa da conforme dottrina - reiteratamente affermato che pur se l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare anche nella casa in cui abita l'esecutato che non sia proprietario o locatario dell'immobile, tuttavia a tal fine sempre comunque si richiede un connotato di "abitualità e di tendenziale stabilità" della così valorizzata relazione fattuale tra il debitore ed il luogo di ubicazione delle cose da pignorare I luoghi «appartenenti al debitore» sono quelli in cui egli esplica di fatto la propria attività professionale o commerciale indipendentemente dalla titolarità di un diritto di natura reale o personale sui medesimi (Trib. Lucca 27 gennaio 1995). Nel caso di specie rilevano specificatamente sia il certificato di residenza del nucleo familiare di , sia la la coincidenza della sede societaria con la residenza Controparte_3 della titolare della società, sia la visura societaria che riporta come sino al 30.09.2023 (epoca successiva all'eseguito pignoramento) la società fosse attiva e localizzata alla Via S. Nicola n. 3 – Frazione Galdo di Sicignano EG NI, ove è stato portato a termine il pignoramento de quo. Non priva di pregio è, altresì, la circostanza che l'esecutata svolgesse attività di affittacamere, ciò determinando un collegamento non di poco conto tra la residenza dell'esercente detta attività, la residenza del socio accomandante della società esecutata – odierno opponente-, la sede della società ed il luogo dell'eseguito pignoramento, benché i locali fossero di proprietà della terza , comunque Controparte_4 componente il medesimo nucleo familiare (madre e moglie). Conclusivamente e per tutto quanto osservato, le ragioni della dispiegata opposizione non possono trovare accoglimento, non essendo stata nell'evidenza raggiunta la prova della proprietà in capo all'opponente dei beni per cui vi è procedura esecutiva n. 449/2022. 3. In ordine al regime delle spese, esse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. Quanto alla liquidazione di esse, anche se il valore della domanda è stato dall'attore individuato come “indeterminabile”, mette conto precisare che, a mente dell'art. 17 Codice di procedura civile, il valore delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'art. 619, si determina dal valore dei beni controversi che, nel caso in esame, è portato dal verbale di pignoramento (€. 13.000,00). Per cui, tenuto conto del valore dei beni per cui si è agito, come determinato dall'Ufficiale Giudiziario, nonché della bassa complessità del giudizio, si applicano i valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014 - così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 – riferite ai giudizi di valore ricompreso tra euro 5.001,00 e 26.000,00, tenuto conto delle fasi effettivamente espletate (studio €. 460,00, introduttiva €. 389,00, e decisionale €. 851,00), con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 447/2024, promossa da contro Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, nel Controparte_6 contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia della società , in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t. e di Controparte_3
- respinge l'opposizione proposta ex art. 619 cpc da per le Parte_1 causali di cui in motivazione;
- pone a carico di le spese di lite che si liquidano in favore della Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., in complessivi Controparte_6
€. 1.700,00 oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, agli Avvocati Rodolfo Omar Zurino e Paola Catapano. Così deciso in Salerno, 12.07.25 Il Giudice Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 477/2024, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Alfonso AMATO (C.F. ) e Stefania CROCAMO (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in C.F._3
Sicignano EG NI (Sa) alla Via Roma n. 19 attore-opponente contro (C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., , rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo OMAR ZURINO (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in San C.F._4
Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Martiri di Nassiriya 119 convenuta-opposta nonché P.I. ), e Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_5 convenuti-opposti / contumaci OGGETTO: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la Parte_1 presente fase di merito, ai sensi dell'art. 616 cpc, dell'opposizione di terzo proposta, ex art. 619 c.p.c., nella procedura esecutiva mobiliare n. 449/2022 R.G.E. – attivata dalla
[...]
(creditrice procedente) nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
(debitrice esecutata) – allo stato pendente innanzi all'intestato Ufficio.
[...]
L'opponente ha, in questa sede, instato affinché venisse accertata la propria esclusiva proprietà dei beni mobili oggetto di pignoramento in data 22.12.2022 (segnatamente
“Tavolo impallicciato noce allungabile - Sedia in massello nr 128 - Mobile due ante+ portapiatti + cassetti nr.
1 - Mobile credenza tre ante nr.
1- Portavligie in alluminio nr.
3- Forno a convenzione elettrico nr.
1- Lava par C. MIS A GIN 400X400 nr.
1- Friggitrice a Gas nr.
1- Cucina a Gas nr.
1- Cucipasta nr.
1- Cappa a parete nr.
1- Tavolo a giorno nr.
1- Tav. elem. A Armad nr.
2- Lavello con ripiano nr.
1- Pensilina scorrevole nr.
1- Lavastoviglie nr.
1- Tavolo armadiato nr.
1- Affettacarne verticale nr.
1- Tritacarne nr.
1- Lavandino con ripiano nr.
1- Impastatrice Demetra pizza nr.
1- Banco refrigerato nr.
1- Armadi frigo refriger. Nr.
3- Vetrina refiger. nr. 1”), con consequenziale declaratoria di inesistenza del diritto ad agire in executivis su di essi da parte della società opposta, vinte le spese di lite. A tal fine, ha rimarcato di aver acquistato i beni staggiti dalla società ” giusta fattura n. 1 del 05.12.2017 antecedente al pignoramento de Controparte_3 quo, avuto anche riguardo al modello iva 2018 ed alla ricevuta di pagamento del 16.4.2018 versati in atti. Ha evidenziato come la società esecutata non avesse, da circa quattro anni, qualsivoglia rapporto di detenzione dell'immobile nel quale era stato eseguito il contestato pignoramento (essendo essa cessata in data 31.12.2017) e che, di fatto, i beni venivano rinvenuti in immobile posto nella disponibilità dell'attore e di proprietà della moglie
. Controparte_4
1.1 Mentre la società esecutata ” e la titolare di essa CP_3 Controparte_3 restavano evocati in lite, si è costituita la opposta ”, Controparte_1 dapprima evidenziando come l'opponente fosse non solo padre di ma Controparte_3 anche socio accomandante della s.a.s. ”. Ha, poi, proseguito censurando la CP_3 documentazione inerente alla comunicazione di cessazione di attività inviata al di CP_5
Sicignano EG NI - essendo questa retroattiva oltre che promanante dalla medesima ditta cessata – ed evidenziato come da visura camerale in atti risultasse, invece, che la società esecutata al 31.12.2021 fosse ancora attiva. Ha soggiunto l'inidoneità della fattura in questione a dimostrare l'effettiva proprietà dei beni pignorati in capo all'opponente, essendo la stessa priva di firma, di indicazione della destinazione della merce e di modalità di pagamento (di cui, peraltro, non vi è prova), oltre che relativa a beni diversi - per quantità, prezzo e descrizione - da quelli staggiti. Ha impugnato la prodotta dichiarazione iva 2018, poiché priva di firma e di ricevuta completa di presentazione all'Agenzia delle Entrate, nonché il modello F24, giacché anch'esso privo di sottoscrizione e EG estremi della relativa presentazione, mancante altresì di qualsivoglia collegamento con la fattura n. 1/2017 per cui era causa. Ha rappresentato, inoltre, che ove mai si fosse configurato un negozio giuridico, sarebbe stato comunque inefficace ex art. 1414 c.c., avendo le parti finto di porre in essere una vendita al fine di sottrarre i beni all'azione dei creditori (simulazione assoluta) e volendo, di contro, un negozio (donazione) diverso, trovando la simulazione relativa denunziata conferma nel mancato pagamento del prezzo. Ha eccepito, infine, la inefficacia del negozio ex art. 2901 c.c., sussistendo tutti i requisiti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. Ha concluso, quindi, testualmente: “in via preliminare, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'esecuzione, disponendo la ripresa e prosecuzione delle operazioni di vendita delegate all'IVG, stante la palese infondatezza e temerarietà della spiegata opposizione;
nel merito, previo accertamento della inesistenza e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia, anche ex artt. 1414 e 2901 c.c., dell'atto di vendita sotteso alla fattura n. 1 del 5.12.2017, riget-tare l'opposizione proposta da
e, per l'effetto, confermare il diritto di a procedere Parte_1 Controparte_1 all'esecuzione avviata con atto di pignoramento mobiliare ese-guito in data 22.12.2021 ed iscritto al n. R.G. es. mob. 449/22; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con attribuzione agli scriventi procuratori anticipatari”.
1.3 Autorizzato il deposito e lo scambio delle richieste memorie ex art. 183 VI comma cpc, che nulla hanno aggiunto agli introduttivi libelli di parte, la causa, di natura squisitamente documentale, è pervenuta all'udienza del 2.07.2025, all'esito della quale è stata assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
2. Tanto premesso, il Tribunale ritiene di poter direttamente rilevare l'infondatezza dell'opposizione svolta da , per le ragioni che di seguito si vanno ad Parte_1 esporre. In apertura, preme rimarcare come la presente controversia abbia ad oggetto un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. alla esecuzione mobiliare di cui al n. RGE 449/2022, azionata su impulso della società , introdotta con Controparte_1 il pignoramento mobiliare effettuato in data 22.12.2022 in Sicignano EG NI (Sa) alla via S. Nicola n. 3 della Fraz. Galdo;
come tale pignoramento mobiliare inerisca alla pretesa creditoria riconosciuta dal decreto ingiuntivo n. 1995/2020, reso dal Tribunale di Salerno in favore dell'odierna convenuta e nei confronti della società esecutata ”; CP_3 come il vincolo di indisponibilità, effetto automatico dell'effettuazione del pignoramento, nello specifico involga un complesso di beni rinvenuti presso detto indirizzo. Ciò posto, giova compiere qualche precisazione sulla funzione e sull'oggetto dell'opposizione di terzo proposta a norma dell'art. 619 c.p.c., che è, innanzitutto, quella di "arrestare l'esecuzione illegittima per l'errata direzione oggettiva che ad essa è stata data" dal creditore pignorante e il relativo giudizio di cognizione ha la funzione "immediatamente dichiarativa della non assoggettabilità del bene del terzo alle finalità dell'esecuzione e, strumentalmente, dell'accertamento del diritto del terzo" (Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2001, n. 3256). L'opposizione di terzo "è finalizzata a sottrarre all'espropriazione un bene su cui il terzo vanta un diritto reale e si esaurisce perciò nell'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione sul bene. L'indagine e la decisione sulla sussistenza del diritto reale vantato dal terzo, diversamente dall'azione petitoria, ha un'efficacia soltanto incidentale e non di cosa giudicata. L'azione ex art. 619 c.p.c. non è azione reale di rivendicazione, ma azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione, mediante l'accertamento della proprietà dell'opponente sui beni staggiti, con la relativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro espropriazione. Ne consegue che la prova di quella proprietà non è soggetta ai rigorosi criteri della rivendica o della petizione, potendo essere fornita, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 621 c.p.c., anche tramite atto di acquisto a titolo derivativo, senza necessità di dare l'ulteriore dimostrazione del diritto del dante causa" (Corte App. Napoli, 5 aprile 2019, n. 1912). L'opposizione di terzo all'esecuzione è giudizio unitario a cadenza bifasica, scandito cioè da una preliminare e necessaria fase sommaria innanzi il giudice dell'esecuzione seguita da una - soltanto eventuale - fase di merito a cognizione piena. Nella descritta articolazione, l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione a conclusione della fase sommaria ha natura di atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non ha contenuto (neanche implicitamente) decisorio né carattere di definitività: è infatti il giudizio di merito - ove instaurato - la sede deputata ad una nuova e compiuta rivalutazione, nelle forme e con le modalità della cognizione piena ed esauriente, delle ragioni dell'opposizione e della correttezza sotto ogni profilo - sostanziale e processuale - delle statuizioni del giudice dell'esecuzione, anche in punto di spese della fase sommaria (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/05/2023, n.13362: «Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza necessariamente involgere l'esercizio di un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva»). Ed ancora, in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, la legge stabilisce quali beni possano essere pignorati stabilendo tre regole: a) la prima regola è che i beni rinvenuti nella casa del debitore possono essere pignorati sempre, a prescindere da qualsiasi accertamento od autorizzazione (art. 513, primo comma, c.p.c.); b) la seconda regola è che i beni che non si trovano nella casa del debitore, ma che il terzo possessore consente di esibire all'ufficiale giudiziario, possono essere anch'essi pignorati sempre, a prescindere da accertamenti od autorizzazioni (art. 513, quarto comma, c.p.c.); c) la terza regola è che i beni mobili che non si trovino nella casa del debitore, che il terzo possessore non consente spontaneamente di esibire, possono essere pignorati solo previa autorizzazione dal giudice di pace (art. 513, terzo comma, c.p.c.). Questa disciplina incide sul riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione di terzo come segue: a) nell'ipotesi (a) (beni rinvenuti nella casa del debitore) il terzo opponente ha l'onere di provare sia la titolarità del diritto vantato, sia l'affidamento dei beni al debitore in epoca anteriore al pignoramento (Sez. 3, Sentenza n. 4222 del 24/04/1998, Rv. 514871 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7564 del 29/08/1994, Rv. 487782 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6097 del 22/11/1979, Rv. 402811 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1650 del 22/03/1979, Rv. 398001 - 01; Sez.3, Sentenza n. 2486 del 13/09/1974, Rv. 370915 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2048 del 25/07/1966, Rv. 323991 - 01); b) negli altri due casi (beni non rinvenuti nella casa del debitore) il terzo opponente è esonerato dalla sola prova dell'affidamento, ma non è affatto esonerato dalla prova di essere proprietario dei beni pignorati (così già, con lucida chiarezza, Sez. 3, Sentenza n. 3628 del 04/06/1980, Rv. 407482 - 01). Quando, infatti, i beni pignorati sono rinvenuti nella casa del debitore, la legge fa discendere da questo collegamento spaziale una presunzione di appartenenza all'esecutato, ed è dunque ovvio che il terzo opponente, per vincere tale presunzione, debba provare sia la proprietà e sia l'affidamento. Nelle ipotesi previste dall'art. 513, commi terzo e quarto c.p.c., invece, il collegamento spaziale tra la residenza del debitore e il luogo del pignoramento manca, sicché è conseguenza logica, prima che giuridica, l'impossibilità di esigere dall'opponente la prova dell'affidamento dei propri beni al debitore (Sez. 3, Sentenza n. 8746 del 15/04/2011, Rv. 618000 - 01). Anche nei suddetti casi, però, non è impossibile esigere dall'opponente la prova della titolarità del diritto, sicché sotto questo aspetto non vi è alcuna differenza tra le tre ipotesi previste dall'art. 513 c.p.c.: che i beni pignorati si trovino a casa del debitore, in luoghi accessibili al debitore o nel possesso di terzi che consentano di esibirli, in tutti e tre i casi il terzo opponente che ne rivendichi la proprietà ha l'onere di provare il proprio diritto. Calando i principi esposti al caso di specie, onde verificare se il terzo opponente abbia dato prova dell'acquisto del diritto di proprietà dei beni staggiti, la risposta è senz'altro negativa. Per addivenire alla medesima, vanno fissate le seguenti coordinate fattuali: il pignoramento è avvenuto in Sicignano EG NI Via S Nicola n.
3 -Frazione Galdo;
detto luogo risulta essere sia sede della società esecutata, sia indirizzo di residenza della titolare di questa e del proprio nucleo familiare, composto anche dall'odierno opponente (padre nonché socio accomandante della medesima società) e da Controparte_4
(rispettivamente madre e moglie). A tanto discende che i beni mobili pignorati ex art. 513 c.p.c. rientrino tra quelli del comma I e, quindi, nella prima categoria. Già tali circostanze valgono a fondare la presunzione (di cui si diceva innanzi) stabilita dall'art. 621 cod. proc. civ. che appartengano alla debitrice, in quanto rinvenuti dall'Ufficiale Giudiziario all'indirizzo ove sussisteva l'attività della
” (“La presunzione, valevole in sede esecutiva a norma dell'art. 621 cod. proc. CP_3 civ., per cui tutti i mobili che si trovano nell'azienda o nell'abitazione del debitore sono di sua proprietà, opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perché chi ne gode può liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono. A tal fine è azienda del debitore anche quella ubicata in un immobile preso in locazione, non diversamente da come è casa del debitore quella da lui condotta in locazione”, cfr. Cass.2909/2007). A ciò si aggiunga che nessun persuasivo valore probatorio risulta avere la fattura prodotta in atti. Ed infatti, tra i documenti ritenuti idonei a provare il diritto di proprietà del terzo, la giurisprudenza non annovera le fatture e gli scontrini fiscali i quali, non avendo data certa anteriore al pignoramento, non sono prove idonee a dimostrare la proprietà del terzo dei beni pignorati ed a vincere la presunzione di cui all'art. 621 c.p.c. (Trib. Genova 2.11.2000), occorrendo a tal fine una vidimazione straordinaria del libro inventari o del libro IVA, nonché la sottoscrizione del venditore sulle fatture e l'accettazione dell'acquirente (Trib. Milano 10.7.2000). Più nello specifico, la fattura di acquisto può costituire prova valida della proprietà solo se essa è sottoscritta dal venditore, accettata dall'acquirente ed ha data certa anteriore al pignoramento (Cass. Civ. n. 3999/2006). Tra l'altro, gli elementi rappresentativi ricavabili dalla lettura combinata della fattura e delle indicazioni contenute nel verbale di pignoramento non offrono un quadro sintomatico della corrispondenza sul piano oggettivo tra la quantità e qualità di merce pignorata e i beni di cui l'opponente si afferma proprietario. Ne discende che, pur a volere ritenere che la fattura prodotta in giudizio dall'odierno opponente comprovi l'effettivo acquisto dei beni mobili indicati, essa non è tuttavia idonea a comprovare la coincidenza di detti beni con quelli rinvenuti nell'immobile ove è avvenuto il pignoramento, sì da non potersi dir vinte la presunzione di titolarità posta dall'art. 513 c.p.c., potendo i beni acquistati essere diversi complementi d'arredo acquistati da in data anteriore al Parte_1 pignoramento. Quanto alla localizzazione dei beni, rileva il Tribunale come il legislatore usi all'art. 513 c.p.c. una formula ampia- “abitazione ed altri luoghi”- sposando un criterio fattuale che esula dalla formale residenza e depriva di fondamento anche il motivo di opposizione inerente all'essere l'immobile ove sono stati rinvenuti in beni in parola di proprietà della coniuge dell'opponente (madre di . Controparte_3
Ed invero sulla nozione di "casa del debitore", dopo il superamento dell'iniziale e risalente indirizzo che intendeva come tale solo quella che formasse oggetto di un diretto reale o personale di godimento dell'esecutato, si è - con consolidata giurisprudenza condivisa da conforme dottrina - reiteratamente affermato che pur se l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare anche nella casa in cui abita l'esecutato che non sia proprietario o locatario dell'immobile, tuttavia a tal fine sempre comunque si richiede un connotato di "abitualità e di tendenziale stabilità" della così valorizzata relazione fattuale tra il debitore ed il luogo di ubicazione delle cose da pignorare I luoghi «appartenenti al debitore» sono quelli in cui egli esplica di fatto la propria attività professionale o commerciale indipendentemente dalla titolarità di un diritto di natura reale o personale sui medesimi (Trib. Lucca 27 gennaio 1995). Nel caso di specie rilevano specificatamente sia il certificato di residenza del nucleo familiare di , sia la la coincidenza della sede societaria con la residenza Controparte_3 della titolare della società, sia la visura societaria che riporta come sino al 30.09.2023 (epoca successiva all'eseguito pignoramento) la società fosse attiva e localizzata alla Via S. Nicola n. 3 – Frazione Galdo di Sicignano EG NI, ove è stato portato a termine il pignoramento de quo. Non priva di pregio è, altresì, la circostanza che l'esecutata svolgesse attività di affittacamere, ciò determinando un collegamento non di poco conto tra la residenza dell'esercente detta attività, la residenza del socio accomandante della società esecutata – odierno opponente-, la sede della società ed il luogo dell'eseguito pignoramento, benché i locali fossero di proprietà della terza , comunque Controparte_4 componente il medesimo nucleo familiare (madre e moglie). Conclusivamente e per tutto quanto osservato, le ragioni della dispiegata opposizione non possono trovare accoglimento, non essendo stata nell'evidenza raggiunta la prova della proprietà in capo all'opponente dei beni per cui vi è procedura esecutiva n. 449/2022. 3. In ordine al regime delle spese, esse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. Quanto alla liquidazione di esse, anche se il valore della domanda è stato dall'attore individuato come “indeterminabile”, mette conto precisare che, a mente dell'art. 17 Codice di procedura civile, il valore delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'art. 619, si determina dal valore dei beni controversi che, nel caso in esame, è portato dal verbale di pignoramento (€. 13.000,00). Per cui, tenuto conto del valore dei beni per cui si è agito, come determinato dall'Ufficiale Giudiziario, nonché della bassa complessità del giudizio, si applicano i valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014 - così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 – riferite ai giudizi di valore ricompreso tra euro 5.001,00 e 26.000,00, tenuto conto delle fasi effettivamente espletate (studio €. 460,00, introduttiva €. 389,00, e decisionale €. 851,00), con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 447/2024, promossa da contro Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, nel Controparte_6 contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia della società , in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t. e di Controparte_3
- respinge l'opposizione proposta ex art. 619 cpc da per le Parte_1 causali di cui in motivazione;
- pone a carico di le spese di lite che si liquidano in favore della Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., in complessivi Controparte_6
€. 1.700,00 oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, agli Avvocati Rodolfo Omar Zurino e Paola Catapano. Così deciso in Salerno, 12.07.25 Il Giudice Alessia PECORARO