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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OT FRANCESCO, Presidente GHITTONI CECILIA, Relatore STEFANI ENRICO, Giudice
in data 17/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 493/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH0E1P000202024 IRES-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 494/2024 depositato il 29/07/2024 proposto da
Società_1 Società_1 Srl - P.IVA_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Nominativo_1Rappresentato da - CF_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH0E1P000202024 IRES-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 495/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Società_1 Società_1 P.IVA_2 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Nominativo_1 CF_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031P000212024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031P000212024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2024 depositato il 18/12/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi depositati nei termini e riuniti con provvedimento del 17 Dicembre 2024 la ricorrente, Ricorrente_1 S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1.,con l'assistenza dell'avv. Difensore_1, impugna gli avvisi di accertamento in epigrafe emessi dall'Agenzia delle Entrate di Modena Direzione Provinciale di Modena per l'anno 2017 a seguito di attività di controllo sui rapporti fra la ricorrente e le società Società_2 spa e Società_3 srl nell'ambito del processo di riconversione dell'impianto industriale della ricorrente in Rastignano(Bo) dalla produzione di termosifoni per riscaldamento alla realizzazione di componenti per il mercato automotive. L'Agenzia riteneva le attività di consulenza di Ricerca e Sviluppo prestate da Società_2 spa e Società_3 non inerenti ex art. 109 DPR 917/86 e di conseguenza rideterminava i redditi della ricorrente e le conseguenti imposte Ires, Irap e Iva. La ricorrente chiede in via preliminare la nullità degli atti impositivi per violazione del termine decadenziale di notifica ex art. 43 , comma 1,DPR 600/1973 , nel merito la sussistenza dell'inerenza dei costi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Modena che chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese perché infondato , in particolare ritiene che all'annualità 2017 si debba applicare la cd
“proroga Covid” di 85 giorni prevista dall'art. 67 D. L. n.18/2020 con la conseguenza che gli avvisi sono stati tempestivamente notificati.
La ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce le proprie tesi.
La causa è stata discussa all'udienza fissata alla presenza delle parti che hanno insistito nelle rispettive istanze.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada accolto per i motivi seguenti.
1-L'eccezione preliminare di tardività della notifica dell'atto impugnato è infondata in quanto la cosiddetta proroga Covid” di 85 giorni prevista dall'art. 67 D. L. n.18/2020 è da considerarsi di portata generale come da costante giurisprudenza di questa Corte (sentenza 22/2023) che si condivide
“ gli ordinari termini di accertamento risulterebbero ridotti a vantaggio dei soli contribuenti che hanno omesso di versare le imposte dovute, creando così una disparità di trattamento proprio nei confronti dei contribuenti che hanno assolto gli obblighi tributari”.
La conseguenza dell'applicazione della proroga è che il termine per l'invito ex art. 5 D. Lgs. 218/1997 scadeva il 25-03-2024 è stato notificato nei temini il 17/01/2024 e il seguente avviso di accertamento nei successivi 120 giorni come previsto dall'art. 5 comma 3 bis del D.Lgs 218/1997, l'eccezione è quindi da rigettare.
2-La Corte ritiene invece fondati i riuniti ricorsi nel merito. Infatti agli atti è ampiamene ed esaustivamente documentata l'attività di consulenza per ricerca e sviluppo svolta dalle società Società_2 spa e Società_3 . La ricorrente ha allegato per Società_2 contratto di consulenza(doc.8), elenco risultati e lista dipendenti per attività(doc9) ,bilancio(doc17), contabili bancarie pagamento, fatture(doc 20) per Società_3 contratto di consulenza(all.10)verbale sopralluogo e indicazioni attività programmata Società_3 (doc.11), bilancio anni 2017 e 2018(doc18) prova pagamenti(doc20). La ricorrente ha poi provato con dossier tecnico R&S della società Società_4 (doc 12) con perizia giurata (doc13) e con la relazione del revisore dal bilancio 2017 (doc 15) l'effettività e la certezza delle prestazioni fornite. L'Agenzia riconosce che la ricorrente ha riconvertito l'impianto produttivo di Rastignano(Bo), ma ritiene non sufficiente provati i costi sostenuti dalle due predette società per la loro consulenza che risulta invece effettuata ed inerente come ampiamente provato con tutta la documentazione sopra indicata .
I riuniti ricorsi vanno quindi integralmente accolti;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'Agenzia e a favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie i riuniti ricorsi e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OT FRANCESCO, Presidente GHITTONI CECILIA, Relatore STEFANI ENRICO, Giudice
in data 17/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 493/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH0E1P000202024 IRES-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 494/2024 depositato il 29/07/2024 proposto da
Società_1 Società_1 Srl - P.IVA_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Nominativo_1Rappresentato da - CF_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH0E1P000202024 IRES-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 495/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Società_1 Società_1 P.IVA_2 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Nominativo_1 CF_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031P000212024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031P000212024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2024 depositato il 18/12/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi depositati nei termini e riuniti con provvedimento del 17 Dicembre 2024 la ricorrente, Ricorrente_1 S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1.,con l'assistenza dell'avv. Difensore_1, impugna gli avvisi di accertamento in epigrafe emessi dall'Agenzia delle Entrate di Modena Direzione Provinciale di Modena per l'anno 2017 a seguito di attività di controllo sui rapporti fra la ricorrente e le società Società_2 spa e Società_3 srl nell'ambito del processo di riconversione dell'impianto industriale della ricorrente in Rastignano(Bo) dalla produzione di termosifoni per riscaldamento alla realizzazione di componenti per il mercato automotive. L'Agenzia riteneva le attività di consulenza di Ricerca e Sviluppo prestate da Società_2 spa e Società_3 non inerenti ex art. 109 DPR 917/86 e di conseguenza rideterminava i redditi della ricorrente e le conseguenti imposte Ires, Irap e Iva. La ricorrente chiede in via preliminare la nullità degli atti impositivi per violazione del termine decadenziale di notifica ex art. 43 , comma 1,DPR 600/1973 , nel merito la sussistenza dell'inerenza dei costi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Modena che chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese perché infondato , in particolare ritiene che all'annualità 2017 si debba applicare la cd
“proroga Covid” di 85 giorni prevista dall'art. 67 D. L. n.18/2020 con la conseguenza che gli avvisi sono stati tempestivamente notificati.
La ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce le proprie tesi.
La causa è stata discussa all'udienza fissata alla presenza delle parti che hanno insistito nelle rispettive istanze.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada accolto per i motivi seguenti.
1-L'eccezione preliminare di tardività della notifica dell'atto impugnato è infondata in quanto la cosiddetta proroga Covid” di 85 giorni prevista dall'art. 67 D. L. n.18/2020 è da considerarsi di portata generale come da costante giurisprudenza di questa Corte (sentenza 22/2023) che si condivide
“ gli ordinari termini di accertamento risulterebbero ridotti a vantaggio dei soli contribuenti che hanno omesso di versare le imposte dovute, creando così una disparità di trattamento proprio nei confronti dei contribuenti che hanno assolto gli obblighi tributari”.
La conseguenza dell'applicazione della proroga è che il termine per l'invito ex art. 5 D. Lgs. 218/1997 scadeva il 25-03-2024 è stato notificato nei temini il 17/01/2024 e il seguente avviso di accertamento nei successivi 120 giorni come previsto dall'art. 5 comma 3 bis del D.Lgs 218/1997, l'eccezione è quindi da rigettare.
2-La Corte ritiene invece fondati i riuniti ricorsi nel merito. Infatti agli atti è ampiamene ed esaustivamente documentata l'attività di consulenza per ricerca e sviluppo svolta dalle società Società_2 spa e Società_3 . La ricorrente ha allegato per Società_2 contratto di consulenza(doc.8), elenco risultati e lista dipendenti per attività(doc9) ,bilancio(doc17), contabili bancarie pagamento, fatture(doc 20) per Società_3 contratto di consulenza(all.10)verbale sopralluogo e indicazioni attività programmata Società_3 (doc.11), bilancio anni 2017 e 2018(doc18) prova pagamenti(doc20). La ricorrente ha poi provato con dossier tecnico R&S della società Società_4 (doc 12) con perizia giurata (doc13) e con la relazione del revisore dal bilancio 2017 (doc 15) l'effettività e la certezza delle prestazioni fornite. L'Agenzia riconosce che la ricorrente ha riconvertito l'impianto produttivo di Rastignano(Bo), ma ritiene non sufficiente provati i costi sostenuti dalle due predette società per la loro consulenza che risulta invece effettuata ed inerente come ampiamente provato con tutta la documentazione sopra indicata .
I riuniti ricorsi vanno quindi integralmente accolti;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'Agenzia e a favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie i riuniti ricorsi e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.