Articolo 15 della Legge 4 aprile 2025, n. 42
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19 aprile 2025
Art. 15.

Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera

1. All' articolo 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Per lo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza ai compiti di autorita' marittima attribuiti all'autorita' consolare possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in qualita' di esperti, secondo le procedure e le modalita' previste dall' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 . L'attivita' di supporto e consulenza e' svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione ». 2. All' articolo 168, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , dopo le parole: «immigrazione clandestina» sono inserite le seguenti: « , delle unita' destinate ai sensi dell' articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616 , allo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza ai compiti di autorita' marittima svolti dall'autorita' consolare ». 3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025