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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 816/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 18.4.2024
da
e Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
- opponenti -
rappresentati e difesi dall'Avvocato , come da mandato in calce al ricorso, con Parte_3
domicilio eletto presso il suo in San Donà di Piave (VE), Galleria Progresso 5/10
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- opposto –
rappresentato e difeso in proprio ex art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliato in Ca' Venier 8
Venezia Mestre
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev..
CONCLUSIONI
Per parte opponente: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: annullarsi, per tutte le ragioni di cui in narrativa, le ordinanze ingiunzione nn. 32/2024-33/2023 e 32-1/2024-33/2023.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: ridursi, per tutte le ragioni di cui in narrativa, le sanzioni, da calcolarsi in ogni caso nel minimo edittale.
Con per l' :
respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione impugnata;
Con vittoria di spese, così come previsto dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 149/2015, nei termini precisati al punto 2) del presente atto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ed il suo Parte_2
legale rappresentante proponevano opposizione avverso le ordinanze- Parte_1
Con ingiunzioni con le quali l (di seguito: ) applicava nei loro confronti, Controparte_1
al legale rappresentante in via principale ed alla società in via solidale, Parte_1
sanzioni amministrative (per complessivi € 81.945,84) riferite alla mancata comunicazione dell'assunzione in relazione a 5 lavoratori.
1.1 Sostenevano gli opponenti che alcuna sanzione poteva ritenersi legittima in relazione al periodo antecedente alla costituzione della società in data 12.10.2021, nonché per periodi per i quali i lavoratori risultavano regolarmente assunti, dalla società opponente o dalle ditte individuali dei relativi soci e contestavano in ogni caso quanto accertato nel verbale ispettivo sotteso all'ordinanza-ingiunzione a proposito dell'espletamento di attività lavorativa dei lavoratori in questione, uno dei quali nel periodo in oggetto era all'estero mentre gli altri in ogni caso non avrebbero potuto essere utilizzati per tutti i giorni e le ore indicati dall'ITL.
1.2 Concludevano affinché, sospesa preliminarmente l'esecutività delle ordinanza-ingiunzioni opposte, queste fossero annullate o, in subordine, le sanzioni fossero ridotte al minimo edittale. Con
2. Accolta l'istanza di sospensiva, si costituiva in giudizio l' negando fondatezza all'opposizione in ragione di quanto emerso in sede ispettiva e concludeva dunque per il rigetto del ricorso.
3. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali e perveniva in discussione originariamente all'udienza del 15.10.2025, previo deposito di note conclusive,
al cui esito la decisione veniva rinviata all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § §
4. Le ordinanze-ingiunzioni opposte applicano nei confronti degli opponenti sanzioni amministrative correlate alla violazione della disposizione di cui all'art. 3, co. 3, DL 12/02
come sostituito dall'art. 22, co. 1, D.Lgs. 151/15 in relazione all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Si tratta di 5 lavoratori per i quali la sanzione è graduata a seconda che l'utilizzazione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni (GH TI), tra i 30 ed i 60 giorni (DI LA e
) ovvero per oltre 60 giorni ( e ). Persona_1 Persona_2 Persona_3
5. In via preliminare deve convenirsi con la doglianza svolta in ricorso relativa alla infondatezza delle sanzioni con riferimento al periodo antecedente il 12.10.2021, quando la società
opponente è stata costituita (doc. 7 opponente), posto che eventuali illeciti precedenti non le possono essere addebitati, né possono essere addebitati al legale rappresentante della stessa in relazione a detta qualità. Non si tratta solamente di questione formale, ma anche sostanziale,
posto che per il periodo precedente alla costituzione della società erano attive le ditte individuali dei soci della s.n.c. per cui deve ritenersi senz'altro escluso che nel periodo precedente la costituzione l'attività lavorativa potesse essere svolta per la (non ancora costituita) s.n.c..
6. Quanto poi alle specifiche posizioni, si rileva:
Con a) per , l contesta la mancata comunicazione dell'assunzione Parte_4
rispetto a rapporto di lavoro dal 15.2.2022 al 7.3.2022, ma dal doc. 9 opponenti emerge la comunicazione in data 7.2.2022 (quindi prima dell'accesso ispettivo avvenuto il 7.3.2022) dell'assunzione al Centro per l'Impiego per periodo eccedente, dall'8.2.2022 al
30.4.2022;
Con b) per , l contesta la mancata comunicazione dell'assunzione Persona_1
rispetto a rapporto di lavoro intercorso da gennaio a marzo 2022. Sul punto si rileva che,
pur essendo pacifico che detto dipendente abbia lavorato in quel periodo, la condotta contestata non sussiste poiché si tratta di dipendente che era stato assunto dal novembre
2021, con contratto a termine fino al 31.12.2021, rispetto al quale è stata tardivamente comunicata al Centro per l'Impiego (il 14.3.2022) la proroga del contratto a termine a
Con fronte della prosecuzione del rapporto (cfr. doc. 13 e 14 opponenti, dc. 21 ), condotta dunque diversa rispetto alla mancata comunicazione di assunzione;
Con c) per , l' contesta la mancata comunicazione dell'assunzione rispetto a Parte_5
rapporto di lavoro intercorso dall'1.10.2021 a 8.12.2021. Per il periodo fino al 12.10.2021
la sanzione applicata è illegittima in quanto la società non era ancora costituita, ma anche per il periodo successivo la sanzione risulta non dovuta, in quanto irrogata agli opponenti in assenza di prova dell'addebitabilità al Sigh quale legale rappresentante della Pt_1
s.n.c. della condotta contestata, considerato che il lavoratore in questione fino al 30.9.2021
(dal 7.5.2021) aveva svolto attività lavorativa regolarizzata alle dipendenze della ditta individuale di NG IT (doc. 11 opponente). Sul punto va anche considerato che,
se pure non è stato possibile assumere la testimonianza del lavoratore in giudizio perché
irreperibile, lo stesso sentito in sede ispettiva aveva identificato il proprio datore di lavoro,
Con per l'intero periodo, in NG IT (doc. 14 );
Con d) per , l contesta la mancata comunicazione dell'assunzione Persona_2
rispetto a rapporto di lavoro intercorso dal 2.8.2021 al 31.12.2021, tuttavia i dati del passaporto, esibito anche in originale all'udienza del 15.1.2025, consentono di ritenere accertato che egli in quel periodo – peraltro in parte collocato ante costituzione della società opponente - fosse all'estero, e ciò fino al 13.12.2021, il che smentisce le dichiarazioni acquisite dallo stesso in sede ispettiva – evidentemente frutto di fraintendimento – che rimangono dunque non valorizzabili per il periodo dal 14.12.2021
al 31.12.2022, mentre per il periodo successivo, dall'1.1.2022, risulta la formale assunzione dello stesso da parte della opponente. Pt_2
Con e) per , l' contesta la mancata comunicazione dell'assunzione rispetto Parte_6
a rapporto di lavoro intercorso nel periodo dal 15.7.2021 al 7.3.2022, in date peraltro collocate in parte ante costituzione della società convenuta. Quanto al periodo dal
12.10.2021, l'espletamento di attività lavorativa fino al 7.3.2022 (giorno dell'accesso ispettivo) deve ritenersi provato in giudizio, considerato quanto dallo stesso dichiarato in sede ispettiva circa la continuità della sua utilizzazione continuativa da metà luglio, che si pone in insanabile contrasto con quanto differentemente dichiarato in sede giudiziale – di aver lavorato fino a luglio 2021, e poi interrotto il rapporto fino al giorno dell'accesso ispettivo -, contrasto in alcun modo giustificato, tenuto anche conto che in sede ispettiva il lavoratore era stato assistito con funzioni di traduttore da un mediatore culturale. Non
vi è tuttavia prova che detto lavoratore operasse alle dipendenze della società convenuta prima del 7.3.2022, quando dall'accesso ispettivo ne è stata formalizzata l'assunzione da parte della stessa, in quanto dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva risulta aver continuativamente lavorato da metà luglio 2021, con contratto firmato ad agosto 2021,
periodi antecedenti la costituzione della società convenuta nei quali evidentemente egli era stato irregolarmente assunto da altro soggetto giuridico.
7. In conclusione, le ordinanza-ingiunzioni opposte vanno annullate.
8. Le spese di lite sono compensate tra le parti attesa la emergenza di varie irregolarità rispetto alle quali, anche se non sussiste e/o non è provata una diretta responsabilità degli opponenti,
essi non sono tuttavia estranei.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, annulla le ordinanza-ingiunzioni opposte.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 28/11/2025. Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo