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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6366/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6366/2023
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
P_
NOVI
[...]
PARTI CONVENUTE
Oggi 23 aprile 2025 alle ore 9,30, nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Camilla Parte_1 Biondi in sostituzione dell'avv. DEL RE ANDREA.
L'avv. Biondi insiste per l'accoglimento della domanda e rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e, successivamente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6366/2023 promossa da:
(P.IVA Parte_1
, in persona del Presidente del CDA, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Del Re, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze (FI), L.no Archibusieri 8;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. P_ C.F._1 Controparte_2
) – contumaci;
C.F._2
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come segue:
P. ATTRICE: “Voglia il Tribunale di Firenze, accertata la sussistenza dei presupposti di legge e respinta ogni contraria eccezione, e per le causali di cui in narrativa: IN VIA PRINCIPALE: dichiarare ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di Parte_2 dell'atto di compravendita ai rogiti Notaio Rep. n. 62381 e Racc. 11063 del Persona_1
1.06.2018 trascritto presso la Conservatoria del Registi Immobiliari di Firenze il 12.06.2018 (Reg. gen.24243 e Reg. Part. 17358) con il quale il sig. (nato a [...] il [...] - C.F. P_
) ha alienato alla di lui moglie, (nata a [...]_3 Controparte_2
il 15.08.1962 - C.F. ), la propria quota di ½ della piena proprietà CodiceFiscale_4 dell'appartamento ubicato in Firenze Via Laura n. 22 come meglio identificato al Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 162, particella 76 sub. 505 (A/3). IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare radicalmente ed assolutamente simulato per le causali di cui in narrativa e quindi nullo e/o pagina 2 di 9 inefficace a danno dell'esponente quale creditore del venditore sig. l'atto Parte_1 P_
di compravendita ai rogiti Notaio Rep. n. 62381 e Racc. 11063 del 1.06.2018 Persona_1
trascritto presso la Conservatoria del Registi Immobiliari di Firenze il 12.06.2018 (Reg. gen.24243 e
Reg. Part. 17358) con il quale il sig. (nato a [...] il [...] - C.F. P_ [...]
) ha alienato alla di lui moglie, (nata a [...] il C.F._3 Controparte_2
15.08.1962 - C.F. ), la propria quota di ½ della piena proprietà CodiceFiscale_4 dell'appartamento ubicato in Firenze Via Laura n. 22 come meglio identificato al Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 162, particella 76 sub. 505 (A/3). In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari e con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze esonerato da ogni responsabilità al riguardo, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
P. CONVENUTE: contumaci
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio e chiedendo dichiararsi l'inefficacia, ai sensi P_ Controparte_2 dell'art. 2901 c.c., dell'atto notarile dell'1.6.2018 con il quale alienava alla moglie P_ [...]
la propria quota pari ad 1/2 della proprietà dell'immobile sito in Firenze, Via Laura n. 22. CP_2
A fondamento della propria pretesa deduceva che, in seguito alla concessione di un finanziamento chirografario in data 7.11.2014 al ed in ragione del mancato pagamento delle rate previste dal P_
contratto, in data 14-15.01.2018 l'Istituto bancario chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 305/2018 con cui il Tribunale di Firenze ingiungeva al il pagamento della somma di € 30.299,59. Il P_
decreto ingiuntivo era poi divenuto definitivo stante la mancata proposizione di opposizione.
Aggiungeva l'attrice che in data 1.6.2018 veniva stipulato atto di compravendita tra i due convenuti, a
Rogito Notaio con cui alienava alla moglie la propria Persona_1 P_ Controparte_2 quota pari ad 1/2 dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Firenze Via Laura n. 22, al prezzo di €
160.923,83, somma che veniva dalla prima corrisposta mediante accollo della quota di pertinenza del delle rate - ancora da pagare - di un finanziamento concesso da Cassa di Risparmio di Cesena P_
S.p.a. Evidenziava pertanto che l'atto in questione era gravemente pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie, non avendo il debitore altre proprietà immobiliari e che, pertanto, ricorrevano tutti i presupposti dell'art. 2901 c.c.: ossia, il diritto di credito nei confronti del convenuto, il pregiudizio arrecato con l'atto di vendita (eventus damni), la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato con tale atto alle aspettative del creditore (scientia damni), nonché, la partecipatio fraudis stante il legame di coniugio che lega e P_ CP_2
Nessuno si costituiva nel giudizio per le parti convenute e P_ Controparte_2
All'udienza del 18.4.2024 il G.I., verificata la regolare notifica della citazione alle parti convenute non comparse, dichiarava la contumacia di e e fissava udienza di P_ Controparte_2 precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'11.12.2024, precisate le conclusioni dell'unica parte costituita, il G.I. fissava l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
La domanda revocatoria va accolta per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Preliminarmente, deve darsi atto che, stante la natura contumaciale dell'odierno giudizio, non può trovare applicazione l'art. 115 c.p.c. quanto al principio di non contestazione. Difatti, ai sensi del richiamato articolo, il Giudice pone a fondamento della decisione “le prove proposte dalle parti o dal pagina 4 di 9 pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”; statuendo in tal modo la regola secondo cui nel processo civile, sui rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati quei fatti che, allegati da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. In tal modo, pertanto, viene previsto un preciso onere di contestazione a carico della parte contro il quale viene rivolta la pretesa, ma a condizione che la stessa si sia costituita in giudizio. Nel caso in cui la parte rimanga contumace, a tale situazione, il nostro ordinamento, attribuisce valore di ficta contestatio
e non di ficta confessio” (Cass. Civ. 14860/2013).
Ciò comporta, che incombe comunque in capo all'attore l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche in ipotesi di mancata costituzione del convenuto.
L'azione revocatoria integra un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che consente al creditore di domandare in via giudiziale di dichiararsi l'inefficacia di quegli atti dispositivi del debitore che risultino pregiudizievoli delle proprie ragioni. Il ricorrente deve dunque provare, oltre alla propria qualità di creditore, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., ossia la presenza dell'elemento soggettivo – cd. scientia damni – consistente nella consapevolezza del debitore di compiere un atto avente carattere lesivo per gli interessi del creditore che, in caso di atto a titolo oneroso, deve sussistere anche in capo al terzo (cd. consilium fraudis), e la presenza dell'elemento oggettivo (cd. eventus damni) integrante un pregiudizio alle pretese del creditore a causa dell'atto di disposizione posto dal debitore.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti, debbono ritenersi sussistenti tutti i requisiti sopra indicati.
2. Per quanto difatti attiene all'esistenza del credito, esso risulta provato dall'emissione del Decreto
Ingiuntivo n. 305/2018 del Tribunale di Firenze in data 14-15.01.2018, dichiarato esecutivo in data
1.10.2018 (doc. 2), con il quale veniva intimato al il pagamento della somma di € 30.299,59, P_
oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione delle somme erogate in forza del contratto di mutuo chirografario n. 10118778.
Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria è necessario, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che il creditore identifichi il credito attraverso l'indicazione del fatto costitutivo, accogliendo l'art. 2901 c.c. una nozione ampia di credito, volta a comprendere anche la ragione o l'aspettativa di credito eventuale (ex multis, v. sent. Cass. Civ. n. 11755/2018, per cui “ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata”)
pagina 5 di 9 Pertanto, stante la sussistenza di un titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo in oggetto, antecedente all'atto di compravendita oggetto della domanda revocatoria, deve ritenersi indubbia l'esistenza di un valido diritto di credito da parte della ricorrente nei confronti del convenuto P_
.
[...]
3. Relativamente all'elemento oggettivo dell'eventus damni, è sufficiente la prova dell'intervenuta modifica della situazione patrimoniale del debitore tale per cui, in conseguenza dell'atto compiuto, si è resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito;
non è, invece, necessario provare che dall'atto compiuto sia derivato al creditore un danno concreto ed effettivo e, quindi, che l'atto dispositivo abbia dato luogo ad una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore. Di conseguenza,
l'azione revocatoria è esperibile quando il debitore abbia compiuto degli atti che modificano la consistenza del suo patrimonio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche qualitativo e, pertanto,
“grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (ex multis Cass. Civ.
16221/2019; Cass. Civ. 19207/2018; Cass. 7767/2007).
Ciò detto, risulta per tabulas che, con atto notarile del 01.06.2018, alienava alla coniuge P_ la quota di 1/2 della piena proprietà dell'immobile sito in Firenze Via Laura, n. 22 Controparte_2 consistente in “un appartamento per civile abitazione articolato su due livelli, composto da cinque vani oltre servizio ed accessori al piano terzo, oltre a due vani uso soffitta al piano quarto, collegata da scala interna. È inoltre annesso un vano uso cantina al piano interrato con accesso dall'ingresso condominiale – Catasto Fabbricati del Comune di Firenze, foglio 162, p.lla 76, sub. 505, z.c. 1, Cat.
A/3, cl. 3, vani 10, R.C. € 1.910,89 (v. doc.
3 - attrice). Orbene, le parti pattuivano quale prezzo di vendita la somma complessiva di € 160.923,83, interamente pagato tramite “accollo della corrispondente quota (di pertinenza del venditore) del mutuo fondiario di originari € 370.000, residuata dopo il pagamento della rata scaduta il giorno 1805.2018, mutuo concesso dalla Cassa di
Risparmio di Cesena s.p.a., con atto da me notaio ricevuto in data 19.12.2007 al n. 48808/6094 di
Repertorio, registrato a Firenze il 27.12.2007 al n. 14642, garantito da ipoteca iscritta in data 28.12”.
In primo luogo, va evidenziato che l'atto notarile in questione è datato 01.06.2018, dunque successivo al sorgere del credito dell'attrice (il decreto ingiuntivo risale al 14-15.01.2018), pertanto, l'attrice è stata sicuramente pregiudicata dall'atto posto in essere successivamente dal debitore.
E' indubbio che l'atto in questione integri un pregiudizio delle pretese creditorie poiché consistente in un trasferimento della proprietà effettuato dal debitore in forza del quale questi si è completamente pagina 6 di 9 spogliato dell'unico bene immobiliare di cui era proprietario (v. doc. 7). Inoltre, a fronte del prezzo di vendita dichiarato nell'atto notarile, non veniva effettuato alcun pagamento effettivo, avendo difatti le parti concordato l'accollo da parte dell'acquirente della residua quota di un mutuo fondiario di pertinenza del Così facendo il debitore ha effettivamente precluso alla banca la possibilità di P_
recuperare il proprio credito, anche considerato che, di per sé, la sostituzione di un bene immobile con denaro contante rappresenta un classico esempio volto a procurare una maggiore difficoltà al creditore nel recuperare il credito. Come difatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. 1896/2012; Cass. 16221/2019; Cass. 19207/2018)”. Perdpiù, nel caso di specie, la sostituzione del bene immobile è avvenuta, non dietro il pagamento di una somma di denaro, ma tramite l'accollo di altro debito residuo.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice in merito all'elemento dell'eventus damni, avendo difatti quest'ultima provato la sussistenza di un atto dispositivo patrimoniale posto in essere dal che ha prodotto il pericolo – o comunque, P_
quantomeno incertezza - nella realizzazione del suo diritto. La granitica giurisprudenza sul punto richiede difatti che sia integrato l'eventus damni, non solo, quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà nella riscossione del credito (v. sent. Cass. Civ. n. 1902/2015). Gravava su parte convenuta – rimasta contumace nel presente giudizio – provare che il patrimonio residuo fosse tale da soddisfare la pretesa creditoria.
4. In merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo, va detto che esso consiste nella conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. A tal fine, occorre in primo luogo valutare il profilo cronologico attinente al momento in cui l'atto impugnato è stato compiuto rispetto al sorgere del credito, ossia la sua anteriorità o posteriorità, in quanto se posto in essere prima deve essere accertata la cd. dolosa preordinazione ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Nel caso de quo, l'atto di compravendita oggetto di revocatoria veniva indubbiamente concluso successivamente al sorgere del credito vantato dalla ricorrente – che come già osservato risale al
14/15.01.2018. Pertanto, deve senz'altro ritenersi sussistente la consapevolezza in capo al debitore di arrecare, tramite l'alienazione del cespite immobiliare in oggetto, un pregiudizio agli interessi del creditore nel soddisfacimento delle proprie ragioni. Il secondo profilo da analizzare è quello attinente pagina 7 di 9 all'onerosità o gratuità dell'atto oggetto dell'azione revocatoria: in presenza di un atto a titolo oneroso, come nel caso di specie, la consapevolezza che dal negozio giuridico concluso tra le parti potrebbero derivare delle conseguenze pregiudiziali al creditore deve sussistere anche in capo al terzo – cd. partecipatio fraudis. Nel caso in esame deve pertanto ritenersi che, premesse le modalità con cui è stato stipulato l'atto di compravendita immobiliare, l'attrice abbia assolto l'onere su di essa incombente, avendo difatti provato l'esistenza di un rapporto di coniugio tra venditore ed acquirente. Difatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso
e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”
(Cass. Sez. 3 n. 1286 del 18/01/2019).
Invero, oltre ad essere richiamato nello stesso atto notarile di compravendita il rapporto che lega venditore e acquirente, parte attrice ha allegato in atti il certificato di matrimonio e lo stato di famiglia, comprovante, non solo la sussistenza del matrimonio, ma anche la residenza delle parti nel medesimo immobile oggetto di alienazione (v. doc. 8-9). Pertanto, considerando complessivamente il legame sussistente tra venditore e acquirente, le modalità attraverso il quale è stato pattuito il prezzo di vendita
(ossia, accollo di altro debito residuo), nonché la tempistica con cui è stato realizzato il trasferimento del bene in questione - dopo pochi mesi dall'emissione del decreto ingiuntivo - si può ragionevolmente ritenere che anche il terzo fosse a conoscenza della situazione debitoria esistente in capo all'odierno convenuto, nonché del pregiudizio che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.
Da quanto sopra esposto, sussistendo tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c., ne consegue l'accoglimento della domanda attorea, e, per l'effetto, deve dichiararsi l'inefficacia dell'atto dispositivo impugnato.
5. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro € 26.001 a € 52.000), in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto infine conto dell'istruttoria solo in via documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ex art. 281sexies c.p.c.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda dell'attrice e, conseguentemente, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto ai rogiti Notaio Parte_1 [...]
Rep. n. 62381 e Racc. 11063 del 1.06.2018, trascritto presso la Conservatoria del Registi Per_1
Immobiliari di Firenze il 12.6.2018 - Reg. gen.24243 e Reg. Part. 17358 - con cui P_ alienava a la propria quota di ½ della piena proprietà dell'appartamento ubicato in Controparte_2
Firenze Via Laura n. 22, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al foglio 162, particella 76 sub. 505 (A/3). Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze di annotare la presente sentenza ai margini dell'atto impugnato;
condanna le parti convenute, in solido, all'integrale rifusione delle spese di lite dell'attrice, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15,45.
Firenze, 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Biggi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6366/2023
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
P_
NOVI
[...]
PARTI CONVENUTE
Oggi 23 aprile 2025 alle ore 9,30, nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Camilla Parte_1 Biondi in sostituzione dell'avv. DEL RE ANDREA.
L'avv. Biondi insiste per l'accoglimento della domanda e rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e, successivamente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6366/2023 promossa da:
(P.IVA Parte_1
, in persona del Presidente del CDA, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Del Re, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze (FI), L.no Archibusieri 8;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. P_ C.F._1 Controparte_2
) – contumaci;
C.F._2
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come segue:
P. ATTRICE: “Voglia il Tribunale di Firenze, accertata la sussistenza dei presupposti di legge e respinta ogni contraria eccezione, e per le causali di cui in narrativa: IN VIA PRINCIPALE: dichiarare ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di Parte_2 dell'atto di compravendita ai rogiti Notaio Rep. n. 62381 e Racc. 11063 del Persona_1
1.06.2018 trascritto presso la Conservatoria del Registi Immobiliari di Firenze il 12.06.2018 (Reg. gen.24243 e Reg. Part. 17358) con il quale il sig. (nato a [...] il [...] - C.F. P_
) ha alienato alla di lui moglie, (nata a [...]_3 Controparte_2
il 15.08.1962 - C.F. ), la propria quota di ½ della piena proprietà CodiceFiscale_4 dell'appartamento ubicato in Firenze Via Laura n. 22 come meglio identificato al Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 162, particella 76 sub. 505 (A/3). IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare radicalmente ed assolutamente simulato per le causali di cui in narrativa e quindi nullo e/o pagina 2 di 9 inefficace a danno dell'esponente quale creditore del venditore sig. l'atto Parte_1 P_
di compravendita ai rogiti Notaio Rep. n. 62381 e Racc. 11063 del 1.06.2018 Persona_1
trascritto presso la Conservatoria del Registi Immobiliari di Firenze il 12.06.2018 (Reg. gen.24243 e
Reg. Part. 17358) con il quale il sig. (nato a [...] il [...] - C.F. P_ [...]
) ha alienato alla di lui moglie, (nata a [...] il C.F._3 Controparte_2
15.08.1962 - C.F. ), la propria quota di ½ della piena proprietà CodiceFiscale_4 dell'appartamento ubicato in Firenze Via Laura n. 22 come meglio identificato al Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 162, particella 76 sub. 505 (A/3). In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari e con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze esonerato da ogni responsabilità al riguardo, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
P. CONVENUTE: contumaci
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio e chiedendo dichiararsi l'inefficacia, ai sensi P_ Controparte_2 dell'art. 2901 c.c., dell'atto notarile dell'1.6.2018 con il quale alienava alla moglie P_ [...]
la propria quota pari ad 1/2 della proprietà dell'immobile sito in Firenze, Via Laura n. 22. CP_2
A fondamento della propria pretesa deduceva che, in seguito alla concessione di un finanziamento chirografario in data 7.11.2014 al ed in ragione del mancato pagamento delle rate previste dal P_
contratto, in data 14-15.01.2018 l'Istituto bancario chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 305/2018 con cui il Tribunale di Firenze ingiungeva al il pagamento della somma di € 30.299,59. Il P_
decreto ingiuntivo era poi divenuto definitivo stante la mancata proposizione di opposizione.
Aggiungeva l'attrice che in data 1.6.2018 veniva stipulato atto di compravendita tra i due convenuti, a
Rogito Notaio con cui alienava alla moglie la propria Persona_1 P_ Controparte_2 quota pari ad 1/2 dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Firenze Via Laura n. 22, al prezzo di €
160.923,83, somma che veniva dalla prima corrisposta mediante accollo della quota di pertinenza del delle rate - ancora da pagare - di un finanziamento concesso da Cassa di Risparmio di Cesena P_
S.p.a. Evidenziava pertanto che l'atto in questione era gravemente pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie, non avendo il debitore altre proprietà immobiliari e che, pertanto, ricorrevano tutti i presupposti dell'art. 2901 c.c.: ossia, il diritto di credito nei confronti del convenuto, il pregiudizio arrecato con l'atto di vendita (eventus damni), la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato con tale atto alle aspettative del creditore (scientia damni), nonché, la partecipatio fraudis stante il legame di coniugio che lega e P_ CP_2
Nessuno si costituiva nel giudizio per le parti convenute e P_ Controparte_2
All'udienza del 18.4.2024 il G.I., verificata la regolare notifica della citazione alle parti convenute non comparse, dichiarava la contumacia di e e fissava udienza di P_ Controparte_2 precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'11.12.2024, precisate le conclusioni dell'unica parte costituita, il G.I. fissava l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
La domanda revocatoria va accolta per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Preliminarmente, deve darsi atto che, stante la natura contumaciale dell'odierno giudizio, non può trovare applicazione l'art. 115 c.p.c. quanto al principio di non contestazione. Difatti, ai sensi del richiamato articolo, il Giudice pone a fondamento della decisione “le prove proposte dalle parti o dal pagina 4 di 9 pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”; statuendo in tal modo la regola secondo cui nel processo civile, sui rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati quei fatti che, allegati da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. In tal modo, pertanto, viene previsto un preciso onere di contestazione a carico della parte contro il quale viene rivolta la pretesa, ma a condizione che la stessa si sia costituita in giudizio. Nel caso in cui la parte rimanga contumace, a tale situazione, il nostro ordinamento, attribuisce valore di ficta contestatio
e non di ficta confessio” (Cass. Civ. 14860/2013).
Ciò comporta, che incombe comunque in capo all'attore l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche in ipotesi di mancata costituzione del convenuto.
L'azione revocatoria integra un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che consente al creditore di domandare in via giudiziale di dichiararsi l'inefficacia di quegli atti dispositivi del debitore che risultino pregiudizievoli delle proprie ragioni. Il ricorrente deve dunque provare, oltre alla propria qualità di creditore, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., ossia la presenza dell'elemento soggettivo – cd. scientia damni – consistente nella consapevolezza del debitore di compiere un atto avente carattere lesivo per gli interessi del creditore che, in caso di atto a titolo oneroso, deve sussistere anche in capo al terzo (cd. consilium fraudis), e la presenza dell'elemento oggettivo (cd. eventus damni) integrante un pregiudizio alle pretese del creditore a causa dell'atto di disposizione posto dal debitore.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti, debbono ritenersi sussistenti tutti i requisiti sopra indicati.
2. Per quanto difatti attiene all'esistenza del credito, esso risulta provato dall'emissione del Decreto
Ingiuntivo n. 305/2018 del Tribunale di Firenze in data 14-15.01.2018, dichiarato esecutivo in data
1.10.2018 (doc. 2), con il quale veniva intimato al il pagamento della somma di € 30.299,59, P_
oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione delle somme erogate in forza del contratto di mutuo chirografario n. 10118778.
Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria è necessario, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che il creditore identifichi il credito attraverso l'indicazione del fatto costitutivo, accogliendo l'art. 2901 c.c. una nozione ampia di credito, volta a comprendere anche la ragione o l'aspettativa di credito eventuale (ex multis, v. sent. Cass. Civ. n. 11755/2018, per cui “ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata”)
pagina 5 di 9 Pertanto, stante la sussistenza di un titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo in oggetto, antecedente all'atto di compravendita oggetto della domanda revocatoria, deve ritenersi indubbia l'esistenza di un valido diritto di credito da parte della ricorrente nei confronti del convenuto P_
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[...]
3. Relativamente all'elemento oggettivo dell'eventus damni, è sufficiente la prova dell'intervenuta modifica della situazione patrimoniale del debitore tale per cui, in conseguenza dell'atto compiuto, si è resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito;
non è, invece, necessario provare che dall'atto compiuto sia derivato al creditore un danno concreto ed effettivo e, quindi, che l'atto dispositivo abbia dato luogo ad una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore. Di conseguenza,
l'azione revocatoria è esperibile quando il debitore abbia compiuto degli atti che modificano la consistenza del suo patrimonio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche qualitativo e, pertanto,
“grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (ex multis Cass. Civ.
16221/2019; Cass. Civ. 19207/2018; Cass. 7767/2007).
Ciò detto, risulta per tabulas che, con atto notarile del 01.06.2018, alienava alla coniuge P_ la quota di 1/2 della piena proprietà dell'immobile sito in Firenze Via Laura, n. 22 Controparte_2 consistente in “un appartamento per civile abitazione articolato su due livelli, composto da cinque vani oltre servizio ed accessori al piano terzo, oltre a due vani uso soffitta al piano quarto, collegata da scala interna. È inoltre annesso un vano uso cantina al piano interrato con accesso dall'ingresso condominiale – Catasto Fabbricati del Comune di Firenze, foglio 162, p.lla 76, sub. 505, z.c. 1, Cat.
A/3, cl. 3, vani 10, R.C. € 1.910,89 (v. doc.
3 - attrice). Orbene, le parti pattuivano quale prezzo di vendita la somma complessiva di € 160.923,83, interamente pagato tramite “accollo della corrispondente quota (di pertinenza del venditore) del mutuo fondiario di originari € 370.000, residuata dopo il pagamento della rata scaduta il giorno 1805.2018, mutuo concesso dalla Cassa di
Risparmio di Cesena s.p.a., con atto da me notaio ricevuto in data 19.12.2007 al n. 48808/6094 di
Repertorio, registrato a Firenze il 27.12.2007 al n. 14642, garantito da ipoteca iscritta in data 28.12”.
In primo luogo, va evidenziato che l'atto notarile in questione è datato 01.06.2018, dunque successivo al sorgere del credito dell'attrice (il decreto ingiuntivo risale al 14-15.01.2018), pertanto, l'attrice è stata sicuramente pregiudicata dall'atto posto in essere successivamente dal debitore.
E' indubbio che l'atto in questione integri un pregiudizio delle pretese creditorie poiché consistente in un trasferimento della proprietà effettuato dal debitore in forza del quale questi si è completamente pagina 6 di 9 spogliato dell'unico bene immobiliare di cui era proprietario (v. doc. 7). Inoltre, a fronte del prezzo di vendita dichiarato nell'atto notarile, non veniva effettuato alcun pagamento effettivo, avendo difatti le parti concordato l'accollo da parte dell'acquirente della residua quota di un mutuo fondiario di pertinenza del Così facendo il debitore ha effettivamente precluso alla banca la possibilità di P_
recuperare il proprio credito, anche considerato che, di per sé, la sostituzione di un bene immobile con denaro contante rappresenta un classico esempio volto a procurare una maggiore difficoltà al creditore nel recuperare il credito. Come difatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. 1896/2012; Cass. 16221/2019; Cass. 19207/2018)”. Perdpiù, nel caso di specie, la sostituzione del bene immobile è avvenuta, non dietro il pagamento di una somma di denaro, ma tramite l'accollo di altro debito residuo.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice in merito all'elemento dell'eventus damni, avendo difatti quest'ultima provato la sussistenza di un atto dispositivo patrimoniale posto in essere dal che ha prodotto il pericolo – o comunque, P_
quantomeno incertezza - nella realizzazione del suo diritto. La granitica giurisprudenza sul punto richiede difatti che sia integrato l'eventus damni, non solo, quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà nella riscossione del credito (v. sent. Cass. Civ. n. 1902/2015). Gravava su parte convenuta – rimasta contumace nel presente giudizio – provare che il patrimonio residuo fosse tale da soddisfare la pretesa creditoria.
4. In merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo, va detto che esso consiste nella conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. A tal fine, occorre in primo luogo valutare il profilo cronologico attinente al momento in cui l'atto impugnato è stato compiuto rispetto al sorgere del credito, ossia la sua anteriorità o posteriorità, in quanto se posto in essere prima deve essere accertata la cd. dolosa preordinazione ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Nel caso de quo, l'atto di compravendita oggetto di revocatoria veniva indubbiamente concluso successivamente al sorgere del credito vantato dalla ricorrente – che come già osservato risale al
14/15.01.2018. Pertanto, deve senz'altro ritenersi sussistente la consapevolezza in capo al debitore di arrecare, tramite l'alienazione del cespite immobiliare in oggetto, un pregiudizio agli interessi del creditore nel soddisfacimento delle proprie ragioni. Il secondo profilo da analizzare è quello attinente pagina 7 di 9 all'onerosità o gratuità dell'atto oggetto dell'azione revocatoria: in presenza di un atto a titolo oneroso, come nel caso di specie, la consapevolezza che dal negozio giuridico concluso tra le parti potrebbero derivare delle conseguenze pregiudiziali al creditore deve sussistere anche in capo al terzo – cd. partecipatio fraudis. Nel caso in esame deve pertanto ritenersi che, premesse le modalità con cui è stato stipulato l'atto di compravendita immobiliare, l'attrice abbia assolto l'onere su di essa incombente, avendo difatti provato l'esistenza di un rapporto di coniugio tra venditore ed acquirente. Difatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso
e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”
(Cass. Sez. 3 n. 1286 del 18/01/2019).
Invero, oltre ad essere richiamato nello stesso atto notarile di compravendita il rapporto che lega venditore e acquirente, parte attrice ha allegato in atti il certificato di matrimonio e lo stato di famiglia, comprovante, non solo la sussistenza del matrimonio, ma anche la residenza delle parti nel medesimo immobile oggetto di alienazione (v. doc. 8-9). Pertanto, considerando complessivamente il legame sussistente tra venditore e acquirente, le modalità attraverso il quale è stato pattuito il prezzo di vendita
(ossia, accollo di altro debito residuo), nonché la tempistica con cui è stato realizzato il trasferimento del bene in questione - dopo pochi mesi dall'emissione del decreto ingiuntivo - si può ragionevolmente ritenere che anche il terzo fosse a conoscenza della situazione debitoria esistente in capo all'odierno convenuto, nonché del pregiudizio che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.
Da quanto sopra esposto, sussistendo tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c., ne consegue l'accoglimento della domanda attorea, e, per l'effetto, deve dichiararsi l'inefficacia dell'atto dispositivo impugnato.
5. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro € 26.001 a € 52.000), in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto infine conto dell'istruttoria solo in via documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ex art. 281sexies c.p.c.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda dell'attrice e, conseguentemente, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto ai rogiti Notaio Parte_1 [...]
Rep. n. 62381 e Racc. 11063 del 1.06.2018, trascritto presso la Conservatoria del Registi Per_1
Immobiliari di Firenze il 12.6.2018 - Reg. gen.24243 e Reg. Part. 17358 - con cui P_ alienava a la propria quota di ½ della piena proprietà dell'appartamento ubicato in Controparte_2
Firenze Via Laura n. 22, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al foglio 162, particella 76 sub. 505 (A/3). Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze di annotare la presente sentenza ai margini dell'atto impugnato;
condanna le parti convenute, in solido, all'integrale rifusione delle spese di lite dell'attrice, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15,45.
Firenze, 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Biggi
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