Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00628/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02721/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2721 del 2025, proposto da IA RA BI, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato relativo alla sentenza n. 730/24 Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorso in ottemperanza è stato proposto al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe cui è stato dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati.
Il Ministero dell’istruzione e del merito, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione di avvenuta spontanea esecuzione della sentenza fatta dal difensore del ricorrente e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 400,00 (euro quattrocento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA NT, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA NT |
IL SEGRETARIO