CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott. Fabrizio Cosentino Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 724 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(P.IVA: Parte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 come da mandato in calce all'appello, dall'avv. Vittorio Gallucci;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: ) e (cod. fisc.: Controparte_2 CodiceFiscale_1 CP_3
), rappresentate e difese, come da mandato in calce alla CodiceFiscale_2 comparsa di risposta, dall'avv. Francesco Migaldi;
- APPELLATE =
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a , l Parte_2 [...]
proponeva appello avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n.1912/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 1.10.2019, pubblicata in pari data, con cui il giudice adito aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalle citate e revocando il monitorio e condannando essa CP_2 CP_3
1 appellante al pagamento dell'importo di euro 8.178,00 oltre interessi a titolo di risarcimento danni ex art. 1667 c.c., in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalle ingiunte, nonché al pagamento delle spese di lite.
Assumendo l'errata ricostruzione e valutazione dei fatti e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Si costituivano le appellate contestando l'avversa impugnazione, di cui domandavano la reiezione.
Rigettata la richiesta di rinnovazione della c.t.u., formulata dall'appellante, la causa era avviata alla precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 3.6.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, secondo le modalità indicate nell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato note e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
16.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato le note e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
In data 25.9.2025 le parti – evidentemente non avendo ben compreso l'ordinanza di rimessione della causa in decisione – congiuntamente, dando atto di un intervenuto accordo tra loro, hanno richiesto alla Corte “1) In via principale: rimettere la causa sul ruolo, intendendo le parti ottenere la cancellazione della causa dal ruolo;
2) In via subordinata: emettere sentenza nella quale venga dato atto che è cessata la materia del contendere, avendo le parti, medio tempore transatto la lite, con compensazione delle spese e competenze del giudizio”.
Dall'istanza sembra trasparire l'omessa considerazione della forma del provvedimento con cui la Corte (che ha composizione collegiale) può dichiarare l'estinzione del processo e la cancellazione della causa dal ruolo.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”. La norma in parola costituisce l'omologo – applicabile in caso
2 di trattazione cartolare – dell'art. 309 c.p.c.. L'estinzione, poi, è disciplinata dall'art. 307 co. 4 c.p.c. per quanto concerne la forma che il provvedimento deve assumere.
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dall'art
127 ter c.p.c. citato, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, né nel successivo termine assegnato con il decreto di sostituzione dell'udienza del 16.9.2025.
Posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini, senza alcuna necessità di rimettere la causa sul ruolo, atteso che il provvedimento che viene qui emesso (cancellazione della causa dal ruolo) è esattamente quello richiesto da entrambe le parti e va, comunque, pronunciato con sentenza.
Questa è la ragione per la quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, non potendo fare altrimenti, data anche la natura definitoria del provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1 Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1912/2019 del Tribunale di Cosenza, così provvede:
[...]
Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso, nella camera di consiglio da remoto in data 17.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott. Fabrizio Cosentino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott. Fabrizio Cosentino Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 724 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(P.IVA: Parte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 come da mandato in calce all'appello, dall'avv. Vittorio Gallucci;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: ) e (cod. fisc.: Controparte_2 CodiceFiscale_1 CP_3
), rappresentate e difese, come da mandato in calce alla CodiceFiscale_2 comparsa di risposta, dall'avv. Francesco Migaldi;
- APPELLATE =
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a , l Parte_2 [...]
proponeva appello avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n.1912/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 1.10.2019, pubblicata in pari data, con cui il giudice adito aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalle citate e revocando il monitorio e condannando essa CP_2 CP_3
1 appellante al pagamento dell'importo di euro 8.178,00 oltre interessi a titolo di risarcimento danni ex art. 1667 c.c., in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalle ingiunte, nonché al pagamento delle spese di lite.
Assumendo l'errata ricostruzione e valutazione dei fatti e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Si costituivano le appellate contestando l'avversa impugnazione, di cui domandavano la reiezione.
Rigettata la richiesta di rinnovazione della c.t.u., formulata dall'appellante, la causa era avviata alla precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 3.6.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, secondo le modalità indicate nell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato note e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
16.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato le note e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
In data 25.9.2025 le parti – evidentemente non avendo ben compreso l'ordinanza di rimessione della causa in decisione – congiuntamente, dando atto di un intervenuto accordo tra loro, hanno richiesto alla Corte “1) In via principale: rimettere la causa sul ruolo, intendendo le parti ottenere la cancellazione della causa dal ruolo;
2) In via subordinata: emettere sentenza nella quale venga dato atto che è cessata la materia del contendere, avendo le parti, medio tempore transatto la lite, con compensazione delle spese e competenze del giudizio”.
Dall'istanza sembra trasparire l'omessa considerazione della forma del provvedimento con cui la Corte (che ha composizione collegiale) può dichiarare l'estinzione del processo e la cancellazione della causa dal ruolo.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”. La norma in parola costituisce l'omologo – applicabile in caso
2 di trattazione cartolare – dell'art. 309 c.p.c.. L'estinzione, poi, è disciplinata dall'art. 307 co. 4 c.p.c. per quanto concerne la forma che il provvedimento deve assumere.
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dall'art
127 ter c.p.c. citato, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, né nel successivo termine assegnato con il decreto di sostituzione dell'udienza del 16.9.2025.
Posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini, senza alcuna necessità di rimettere la causa sul ruolo, atteso che il provvedimento che viene qui emesso (cancellazione della causa dal ruolo) è esattamente quello richiesto da entrambe le parti e va, comunque, pronunciato con sentenza.
Questa è la ragione per la quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, non potendo fare altrimenti, data anche la natura definitoria del provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1 Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1912/2019 del Tribunale di Cosenza, così provvede:
[...]
Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso, nella camera di consiglio da remoto in data 17.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott. Fabrizio Cosentino
3