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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 19/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5917 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_3 C.F._3
e , nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_4
), rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al ricorso C.F._4
introduttivo, dall'avv. Elena Barretta, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla
Via Atzori, n. 70, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrenti
E
Controparte_1
(P.I.: ), in persona del Direttore Generale e legale
[...] P.IVA_1
1 rappresentante p.t., con sede in Salerno, alla Via S. Leonardo, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Annarita Colantuono,
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura – Funzione Affari Legali dell'
[...]
; Controparte_2
PEC: Email_2
Resistente
OGGETTO: Retribuzione (Indennità per lavoro festivo infrasettimanale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 15/11/2024, i ricorrenti agivano nei confronti dell' , Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del C.C.N.L. Integrativo del Comparto Sanità del 07/04/1999
e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali con riferimento ai periodi analiticamente indicati nei conteggi allegati al ricorso.
In punto di fatto rappresentavano:
- di essere dipendenti dell' Controparte_1
, con la qualifica di Operatori Socio Sanitari, in servizio presso il Presidio
[...]
Ospedaliero di Salerno;
- di essere stati assoggettati, nell'espletamento della propria attività, ad un orario settimanale di 36 ore e a turni rotativi di 24 ore, con prestazioni lavorative cadenti sia nei giorni feriali che festivi;
- di prevedere la normativa applicabile, per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, espressamente il diritto del lavoratore “Ad integrazione di quanto previsto
dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività̀ prestata in
giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta
2 giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
- di non aver ottenuto né il riposo compensativo, né il compenso per il lavoro straordinario previsto dalla suindicata normativa per i periodi indicati nei conteggi allegati al ricorso introduttivo.
Sulla scorta di tali argomenti fattuali, richiamata la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali,
e la giurisprudenza prevalente, ritenevano di aver diritto, in ragione delle ore lavorative effettuate in giornate festive infrasettimanali, ad ottenere il relativo compenso aggiuntivo.
Concludevano, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
<< a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per l'attività prestata nei giorni festivi
infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario
con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001
integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del 21.5.2018 – comparto Sanità,
ora ex art. 106 del CCNL del 22.11.2022 Comparto Sanità, per l'attività prestata in giorni
festivi infrasettimanali, nello specifico, per la sig.ra nel periodo dal 1° aprile Parte_2
2016 al 31 dicembre 2022, mentre per i sigg. e nel periodo dal 17 aprile Parte_4 Pt_3
2019 al 31 dicembre 2022, infine per il sig. nel periodo da dicembre 2020 al 31 Pt_1
dicembre 2022, e per l'effetto,
b) condannare l , Controparte_1
in persona del legale rapp.te legale p.t., al pagamento della somma lorda complessiva di €
14.224,75, di cui:
€ 1.479,29 in favore del sig. , Parte_1
€ 6.275,70 in favore della sig.ra , Parte_2
€ 3.171,04 in favore del sig. Parte_4
€ 3.298,72 in favore della sig.ra Parte_3
3 a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto periodo, oltre interessi
di legge maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si
riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore
ritenuta di giustizia;
c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in
via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività
infrasettimanali.
Con vittoria di spese e onorari da attribuirsi.>>.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l
[...]
con memoria difensiva depositata il Controparte_1
18/04/2025 la quale chiedeva che la causa venisse decisa solo in merito alle spese legali,
in quanto avrebbe provveduto al pagamento di quanto richiesto dai ricorrenti con la retribuzione del mese di aprile 2025.
3. Si perveniva all'udienza di discussione del 07/11/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, con le quali evidenziavano che l resistente, nelle more, aveva provveduto al CP_3
pagamento integrale di quanto dovuto nei loro confronti e, quindi, non si opponevano alla cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Ente al pagamento delle spese del giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nulla depositava la parte resistente.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da , , e con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ricorso introduttivo del presente giudizio.
2. E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché
non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del
1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame la parte resistente nel costituirsi in giudizio ha dichiarato di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto attraverso il ruolo stipendiale del mese di aprile 2025 e, quindi, successivamente all'instaurazione dell'odierno giudizio.
A fronte di tale richiesta i ricorrenti non hanno dedotto alcun motivo giuridicamente rilevante idoneo a giustificare il prosieguo della controversia, persistendo il contrasto solo in merito alle spese processuali.
Pertanto, non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla parte ricorrente
5 a coltivare la domanda e in capo alla parte resistente a contestare la stessa, deve ritenersi sia venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Per le ragioni esposte, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte resistente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da Pt_1
, e con il ricorso introduttivo
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
del presente giudizio.
3. Le spese di giudizio vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale,
ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e vanno poste a carico dell'
[...]
. Controparte_1
E, infatti, la stessa parte convenuta, nel dare atto di aver corrisposto ai ricorrenti gli importi in questa sede richiesti in via giudiziale, ha di fatto confermato ed asseverato la fondatezza della domanda introduttiva, del resto basata su un principio di diritto consolidatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità, sicché il susseguente adempimento, operato dopo l'introduzione del giudizio non vale ad esentarla dalla refusione delle spese sostenute dai ricorrenti per l'introduzione del giudizio.
Sussistono, nondimeno i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio nella misura del 50%, proprio tenendo conto del carattere controverso che ha avuto la questione sino allo stabilizzarsi dell'orientamento favorevole alla tesi esegetica dei ricorrenti e del
Co successivo adempimento dell'obbligazione da parte dell' nel momento in cui CP_1
si è consolidato l'indirizzo ermeneutico favorevole alla tesi degli attori.
La liquidazione delle spese, inoltre, fatta nella misura determinata in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 147/2022, attenendosi ai valori minimi del parametro di riferimento, va ridotta del
30%, ex art. 4, comma 4, del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5917 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Pt_1
, e nei confronti dell'
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio instaurato da Pt_1
, e con il ricorso introduttivo
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
del presente giudizio;
2) condanna l Controparte_1
al pagamento, in favore dei ricorrenti, della metà delle spese di giudizio, che
[...]
liquida, nella loro interezza, in complessivi € 1.372,00 per compensi (€ 1.960,00, per la difesa di quattro parti, ridotti del 30% ad € 1.372,00) ed € 49,00 per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e nella misura di legge, con Pt_5
attribuzione al procuratore antistatario, dichiarando compensate tra le parti dette spese nella misura della metà.
Salerno, 18.11.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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