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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/11/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3167/2024 R.G., promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(avv.ti CANGIALOSI SALVO e LIBERTO GIUSEPPE)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to SPARACINO MARIA GRAZIA e RIZZO ADRIANA GIOVANNA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza e del riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito di note. La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida al 74%, a decorrere dal mese di gennaio 2024, ma non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per intero, stante il parziale accoglimento dell'opposizione.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente
[...]
è invalida al 74%, a decorrere dal mese di gennaio 2024, ma non Parte_1 presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992; compensa per intero le spese di lite, visto il parziale accoglimento dell'opposizione; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Daniele Salvatore Abbate
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3167/2024 R.G., promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(avv.ti CANGIALOSI SALVO e LIBERTO GIUSEPPE)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to SPARACINO MARIA GRAZIA e RIZZO ADRIANA GIOVANNA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza e del riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito di note. La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida al 74%, a decorrere dal mese di gennaio 2024, ma non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per intero, stante il parziale accoglimento dell'opposizione.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente
[...]
è invalida al 74%, a decorrere dal mese di gennaio 2024, ma non Parte_1 presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992; compensa per intero le spese di lite, visto il parziale accoglimento dell'opposizione; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Daniele Salvatore Abbate